Lexipedia

Decisione

52.2013.307

Licenza edilizia. Depositi e manufatti fuori della zona edificabile

7 ottobre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un vasto terreno sterrato (part.

__________) situato a Castel San Pietro, in località

Nebione. Il fondo in questione è situato secondo il vigente piano regolatore

(PR 1994) fuori dell'area edificabile, in zona senza destinazione

specifica. Già in base al primo piano regolatore (PR 1975), il fondo era

ubicato al di fuori dell'area fabbricabile, in zona residua.

b. Il 12 dicembre 2000, il municipio ha

ordinato all'insorgente di rimuovere il materiale vario, le

attrezzature e i macchinari, che da qualche

anno aveva depositato senza permesso sul citato fondo. Tale risoluzione

è stata annullata con giudizio 6 giugno 2001 dal Consiglio di Stato, il

quale l'ha considerata troppo generica, rinviando gli atti all'esecutivo

comunale e al Dipartimento del territorio, affinché determinassero con chiarezza

le opere e i provvedimenti da adottare. Alla decisione, cresciuta in giudicato,

non è stato dato un immediato seguito.

c. Nel frattempo, in più occasioni RI 1 ha chiesto all'autorità comunale e

cantonale - senza successo - di avviare una modifica del PR volta ad assegnare il

terreno in questione alla zona artigianale,

unitamente ad un altro suo fondo (part. __________).

d. Accertata la presenza di 3 fabbricati e 5 cassoni per il deposito di materiali

vari, nonché l'uso del terreno quale posteggio per veicoli, con decisione 7 marzo 2012 il municipio ha ordinato all'insorgente

di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per queste opere

sprovviste di un titolo autorizzativo.

B. a. Con domanda di costruzione 23

maggio 2012, RI 1 ha dunque chiesto al municipio il permesso a posteriori di collocare

sul terreno 5 cassoni (container) in ferro (oggetti n. 1-4 e 8, ca.

12-15 mq) e 4 baracche in lamiera (oggetti n. 5-7 e n. 9, ca. 12

mq e 35 mq) adibiti al trasporto rispettivamente allo stoccaggio di materiali

edili, e formare 4 depositi (n. 1-4, da 20 a 60 mq ca.) di materiali accatastati (sabbia e pietrame; lastre in pietra; elementi in

calcestruzzo, materiale di scavo). Ha infine chiesto l'autorizzazione in

sanatoria per due posteggi: uno (P1) destinato a 15 autoveicoli leggeri, l'altro

(P2) a 3 mezzi pesanti.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si sono opposti CO 2CO 3e CO 4

(part. __________) nonché CO 1 (part. __________), tutti qui resistenti.

c. Fatto proprio l'avviso negativo dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 80091), che hanno in particolare ritenuto le opere non autorizzabili in base all'art. 24

della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), con decisione 23 gennaio 2013 il municipio

ha negato all'insorgente il permesso richiesto.

C. Con

giudizio 12 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa

presentata dall'insorgente avverso quest'ultima decisione.

Il Governo, premesso che le opere dovessero essere esaminate solo alla luce del

diritto vigente, ha poi ritenuto che le opere non fossero conformi alla zona agricola, né potessero essere autorizzate ai sensi

dell'art. 24 LPT come concluso dall'autorità di prime cure. Poco conta, ha

aggiunto, che il fondo non sarebbe utilizzato a fini agricoli da una cinquantina

d'anni.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1

si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso 28 giugno 2013, chiedendo che sia annullato, unitamente

alla decisione municipale, e che gli sia concessa la postulata licenza edilizia.

Ripercorsi i fatti, l'insorgente afferma in

sostanza che le controverse opere risalirebbero a prima degli anni '80 e

che il terreno in questione non dovrebbe essere escluso dalla zona edificabile,

al pari dell'altro citato fondo (part. __________) di sua proprietà. Da tempo,

aggiunge, non sarebbe utilizzato per scopi agricoli; neppure lo sarebbe il terreno

che confina verso est (part. __________), sul quale è stato realizzato un campo

sportivo negli anni '70, con successive trasformazioni. Considerata la situazione

"di fatto" del comparto, conclude, l'art. 24 LPT non dovrebbe essere applicabile.

E. All'accoglimento del ricorso si

oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nel proprio avviso, con le

precisazioni illustrate dinnanzi al Governo.

Il municipio, al pari dei vicini CO 2CO 3 nonché CO 4, chiedono la reiezione

del gravame. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in

licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 21

cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 LPamm). Le prove (sopralluogo, perizia, edizione e richiami

documenti, testi, ecc.) sollecitate dalle parti non sono idonee a portare

ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Dagli atti (fotografie,

piani) emerge con sufficiente chiarezza la situazione del fondo e delle opere

in discussione; come si dirà qui di seguito, risulta pure con attendibile

sicurezza che le stesse sono state edificate dopo il 1991/1992 (cfr. infra,

consid. 2). Non occorre esperire un sopralluogo per accertare la "situazione

urbanistica" della zona, così come chiesto dal ricorrente; determinante

è la circostanza, pacifica, che il terreno era ed è a tutt'oggi escluso dalle

zone edificabili delimitate dal piano regolatore.

2.Qui controversa

è la legittimità delle baracche, dei cassoni (container),

dei depositi di materiali edili e dei posteggi di cui si è detto in narrativa,

che le precedenti istanze hanno negato richiamandosi in particolare all'art.

24 LPT.

Va anzitutto premesso che le opere in questione, contrariamente a quanto

afferma genericamente l'insorgente, sono state realizzate posteriormente al 1991/1992. La circostanza emerge inequivocabilmente

dall'incarto riferito ad una precedente domanda di costruzione del 17 aprile

1991, con cui il ricorrente aveva chiesto senza successo all'allora Dipartimento

delle pubbliche costruzioni, la licenza edilizia (a posteriori) per installare

sul fondo un frantoio per ridurre il materiale inerte provvisoriamente depositato

sul terreno. Come risulta dai piani e dalle

fotografie (cfr. incarto dipartimentale n. 74471), all'epoca sul terreno

vi era solo tale frantoio e del materiale di scavo ammucchiato provvisoriamente,

che il ricorrente si era peraltro impegnato a sgomberare entro la fine del 1992

(cfr. relazione tecnica).

3.3.1. Secondo l'art.

24 LPT - nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, che corrisponde all'art.

24 cpv. 1 vLPT entrato in vigore il 1° gennaio 1980 - in deroga al principio

della conformità di zona (art. 22 cpv. 2

lett. a LPT), fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o

il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se la loro

destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se

non vi si oppongano interessi preponderanti

(lett. b). Le condizioni sono cumulative (DTF 124 II 252, consid. 4).

Il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) ha carattere

oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio

o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico,

inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi

finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63, consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può

anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in

zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle

immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili

(per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II

63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

3.2. In concreto, sia che si consideri le opere in base al diritto (art. 24

cpv. 1 vLPT) in vigore al momento in cui sono state rea-lizzate (al più presto,

dopo il 1991), sia secondo quello (art. 24 LPT; cfr. anche art. 48 NAPR)

vigente (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb;

STF 1C.534/2012 del 16 luglio 2013 consid. 3.4; STA 52.2002.214 del 7 febbraio

2006 consid. 2 con rinvii; Adelio Sco-lari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 43

LE, n. 1282), è certo che le stesse non possono essere autorizzate, poiché

non soddisfano il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a

vLPT; art. 24 lett. a LPT). Non vi sono infatti ragioni oggettive, segnatamente

d'ordine tecnico o d'esercizio o legate alla configurazione o alle

particolarità del suolo, che rendano indispensabile

la formazione dei posteggi, e la collocazione delle baracche, dei cassoni e dei

depositi di materiali edili nel luogo prescelto. Nulla impedisce di realizzare

tali opere all'interno della zona edificabile.

Privo di rilevanza è il fatto che il fondo in questione sarebbe utilizzato da

tempo per scopi estranei all'agricoltura. Tanto meno si giustificherebbe, per

questo motivo e per la presenza di altri edifici nel comparto, modificare il PR,

assegnando il fondo alla zona edificabile, e meglio alla zona artigianale. Una

simile richiesta - contestata dai resistenti - esula in ogni caso dalla

presente procedura. A maggior ragione nella misura in cui concerne anche l'altro

fondo (part. __________) del ricorrente, sul quale ha realizzato un capannone all'inizio degli anni '70 (sulla base di

un permesso conseguito nel 1971), qui non oggetto di contestazione. Nulla

può dedurre l'insorgente da tale fondo, comunque situato un'ottantina di metri più a ovest e separato da

due terreni non edificati (part. __________), parimenti esclusi dalla

zona edificabile.

Altrettanto privo di rilievo è che in quegli anni (1975) sia stata rilasciata una licenza per edificare sul fondo

contermine (part. __________) un centro sportivo (campi da tennis,

bocciodromo), che è stato trasformato in tempi più recenti, previa autorizzazione.

Il ricorrente non sostiene invero che questi permessi siano stati rilasciati in

spregio alle disposizioni a quel momento applicabili; non si appella in

particolare alla parità di trattamento nell'illegalità. Né potrebbe farlo con successo: a prescindere dalla diversità

delle opere, di principio fuori della zona edificabile occorre infatti attribuire un peso accresciuto al principio della legalità,

e in particolare all'interesse pubblico ad una corretta applicazione di una

disposizione centrale qual è l'art. 24 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228, consid.

4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39, consid. 4.2).

4.4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del

ricorrente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm) al

comune e ai resistenti, non assistiti da un legale.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.-

è posta a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria