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Decisione

52.2013.315

Permesso di dimora per redditieri

4 luglio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi finanziari sono considerati sufficienti,

precisa il capoverso 4, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente

svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre

2006 (LPC; RS 831.30).

Il rilascio di tale genere di autorizzazione sottostà all'approvazione

dell’Ufficio federale della migrazione (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a OASA).

3.2. La normativa testé esposta non conferisce

tuttavia un diritto al rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa

come redditiere in Svizzera. Nella presente fattispecie non esiste

inoltre alcun trattato multilaterale oppure bilaterale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America, da cui potrebbe scaturire un diritto in

tal senso in favore della ricorrente. Ne discende dunque che le

autorità amministrative competenti in materia

di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di queste

disposizioni di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto,

nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni

personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere

censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il

suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola

il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4. 4.1.

In concreto, RI 1 (1936) è proprietaria di un appartamento di 2½ locali del

valore di stima di circa fr. 120'000.–, situato in via __________ a L__________ e acquistato all'inizio degli anni '90, nel

quale avrebbe trascorso regolarmente le vacanze estive insieme al marito, fotografo free lance. Essendo rimasta

vedova il 12 marzo 2011, chiede ora di essere posta al beneficio di un permesso

di dimora per poter vivere definitivamente a L__________, città cui si sente fortemente

attaccata. Ha affermato di disporre di beni per circa 2 milioni di franchi tra i

quali un conto bancario in Svizzera di fr. 1'630'000.– che, rapportato alla sua

età ed al suo stile di vita, le permetterà senz'altro di mantenersi durante gli

anni a venire (doc. D: estratto RFD, doc. E: valore ufficiale di stima del

fondo, e doc. F: estratti conto bancari, prodotti dinnanzi al Consiglio di

Stato).

4.2. Al momento della domanda, RI 1 aveva più di 55 anni. È

quindi incontestato che la prima delle condizioni cumulative previste agli art. 28 LStr e 25 OASA per poter ottenere il

rilascio di un permesso di dimora per redditieri, è adempiuta.

Bisogna ora verificare se la

ricorrente disponga di mezzi finanziari sufficienti per poter risiedere nel

nostro Paese. In questo ambito, l'autorità dipartimentale adotta la

prassi applicata dall'autorità fiscale per l'imposizione della tassazione

globale delle persone fisiche, nel senso che

il reddito imponibile dei cittadini di Stati terzi che desiderano soggiornare

in Ticino quali redditieri non può essere inferiore a quello previsto

per il periodo fiscale in corso, anche nel caso in cui viene chiesta la

tassazione ordinaria. Per il 2012, questo limite era di fr. 200'000.– (art. 1

Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche per il periodo fiscale 2012, del 20 dicembre 2011; BU

2011, 601), mentre per il 2013 di fr.

300'000.– (art. 1 Decreto esecutivo 19 dicembre 2012; BU 2012, 611). Per il

2014, esso è di fr. 400'000.– (art. 13

cpv. 8 legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 10.2.1.1).

In concreto, visto che RI 1 non aveva sottoscritto la dichiarazione

per l'imposizione globale secondo il dispendio, la Sezione della popolazione ha

raccolto il parere della Divisione delle

contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Il 23 novembre 2012, l'autorità fiscale ha indicato che in assenza di pensioni o di altre rendite, la ricorrente disponeva

per il proprio mantenimento soltanto di averi bancari per un totale di fr. 1'630'000.–,

di modo che sarebbe stata esente dall'imposizione sul reddito e assoggettata

soltanto sulla sostanza che, tenuto conto del valore immobiliare a L__________,

si aggirava attorno a fr. 5'000.–. Non disponendo di redditi per un importo

equivalente al dispendio minimo riferito al

periodo fiscale determinante (fr. 200'000.–) e potendo far capo soltanto

al proprio capitale, il Dipartimento ha quindi ritenuto che l'interessata non

disponesse dei mezzi finanziari sufficienti per poter risiedere nel nostro Paese.

Il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio riferendosi anch'esso alla

prassi dell'autorità fiscale del dispendio determinante relativo ai globalisti,

riferito al periodo fiscale in corso a quel momento.

Sennonché bisogna

considerare che il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'art. 24 cpv. 4 OASA, il quale sancisce che i mezzi finanziari sono considerati

sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un

richiedente svizzero, e se del caso i suoi familiari, a percepire le

prestazioni complementari giusta la LPC.

Ora, il redditiere dispone dei mezzi finanziari necessari per

il suo sostentamento se è praticamente certo che ne beneficerà fino al termine

della sua vita, al punto che si possa praticamente escludere che ricorrerà un giorno all'aiuto sociale. A tal fine vanno

quindi presi in considerazione non soltanto le rendite, ma pure i capitali. Scopo

dell’articolo 28 lettera c LStr è infatti quello di evitare che il redditiere,

una volta ottenuto il permesso di soggiorno, cada a carico dell'assistenza

pubblica (STAF C_6310/2009 del 10 dicembre 2012, consid. 9.3.3; Istruzioni

Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri, nella versione

al 25.10.13, pag. 210, consultate il 13

maggio 2014; Martina caroni/Lisa Ott, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer (AuG),

Berna 2010, n. 16 e 18 ad art. 28).

Benché l'entrata in vigore dell'art. 24 cpv. 4 OASA sia successiva

al giudizio governativo, bisogna comunque considerare che tale disposizione

concretizza in realtà quanto già ritenuto in precedenza dalla prassi federale

in materia, la quale non poteva essere ignorata dalle autorità inferiori. Queste

ultime dovevano pertanto verificare se RI 1, tenuto conto della

sua età e delle uscite che dovrà necessariamente affrontare in caso di

soggiorno in Svizzera (vedi il fabbisogno previsto dalle direttive della Conferenza

svizzera dell'azione sociale COSAS e rappresentato dal minimo vitale, dalla cassa

malati nonché dalle altre spese di base), disponga di mezzi finanziari

che superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a percepire

le prestazioni complementari giusta la LPC,

risultando di conseguenza sufficienti per poter

vivere nel nostro Paese senza dover ricorrere all'aiuto sociale.

Conteggio, questo, che sia il Dipartimento sia il Consiglio

di Stato non hanno tuttavia provveduto ad effettuare.

4.3. Sulla base degli atti

prodotti, la situazione della ricorrente non è affatto chiara, di modo che gli

elementi per poter valutare correttamente la presente fattispecie su questo

punto risultano insufficienti. Tanto più che nulla è dato di sapere di preciso

nemmeno riguardo alla sua situazione personale, segnatamente dal

profilo della sua effettiva presenza sul nostro territorio durante gli anni

passati e sui legami da essa allacciati.

In siffatte circostanze, non è pertanto possibile delineare

un quadro preciso circa la facoltà, per quest'ultima, di vivere in Svizzera al

beneficio di un permesso di dimora per redditieri.

5. Stante quanto precede, si

giustifica pertanto di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella

governativa che la tutela, rinviando gli atti direttamente alla Sezione della popolazione

affinché si pronunci nuovamente sulla domanda, previa verifica di quanto

indicato al precedente considerando.

L'autorità dipartimentale dovrà

riesaminare la situazione finanziaria di RI 1 e verificare nuovamente, alla

luce dei criteri precedentemente esposti, se dispone dei mezzi necessari per

poter soggiornare come redditiera nel nostro Paese, prendendo pure in considerazione la documentazione da essa versata

agli atti in questa sede, dalla quale risulta che beneficia di una rendita di

pensionamento e vedovile di USD 1'100.–, nonché di royalties che le sono

versate per la pubblicazione delle fotografie scattate dal defunto marito (doc.

B e C).

L'autorità di prime cure dovrà poi

eventualmente procedere a verificare se l'insorgente, la quale non ha parenti

in Svizzera, possiede effettivamente dei legami personali particolari con il

nostro Paese, anche di tipo culturale o personale come la partecipazione

a manifestazioni o contatti diretti con la popolazione indigena, e se è effettivamente

intenzionata a trasferirvi il centro dei suoi interessi (STAF C-6349/2010 del

14 gennaio 2013; C-797/2011 del 14 settembre 2012).

Il fatto di essere proprietari di un immobile in Svizzera, non è infatti

ancora sufficiente per poter considerare l'esistenza di un legame personale

particolare con il nostro Paese (art. 6 cpv. 2 OASA; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in:

Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Basilea 2009, n. 7.184, pag. 273).

Dopodiché essa deciderà nuovamente se rilasciarle un permesso

di dimora per redditieri, tenendo altresì conto che l'interessata non dispone comunque di alcun

diritto all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta.

6. In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto, senza che

necessiti di ulteriore disamina.

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm). Alla ricorrente, patrocinata

da un legale, dev’essere riconosciuta un’indennità per ripetibili per entrambe

le sedi (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la

risoluzione 12 giugno 2013 (n. 3149) del Consiglio di Stato;

1.2. la

decisione 13 dicembre 2012 (ST 192)

della Sezione della popolazione.

Considerandi

2.

Gli atti sono retrocessi alla

Sezione della popolazione, affinché si chini

nuovamente sulla domanda di rilascio di un permesso di dimora in favore

di RI 1 (1936), come indicato ai considerandi.

3.

Non si prelevano né tassa di giustizia

né spese. La somma di fr. 800.–, già versata dall'insorgente a titolo di

anticipo, le viene restituita. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario