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Decisione

52.2013.320

Cambiamento di destinazione parziale di un negozio annesso a una stazione di servizio in bar

27 gennaio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I Servizi generali del

Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il parziale cambiamento di

destinazione del negozio in esercizio pubblico rientrasse nelle possibilità

ammesse dagli art. 24c e 37a LPT e 42 e 43 OPT. Di contro, il Governo ha

invece considerato non rispondesse al requisito posto dall'art. 43 lett. b OPT,

poiché comporterebbe nuove e rilevanti implicazioni su territorio e ambiente.

5.3. Determinante ai fini del

giudizio sull'ammissibilità del controverso cambiamento di destinazione è

l'attività esercitata all'interno della stazione di servizio e dell'annesso negozio

al momento dell'entrata in vigore della LPT (1° gennaio 1980). È a tali

attività commerciali, tutt'ora in essere, che occorre riferirsi per stabilire

se il parziale mutamento dell'utilizzazione del chiosco determini nuove

implicazioni, tali da oltrepassare la soglia di quanto ammissibile secondo

l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.

Contrariamente a quanto preteso

dalla ricorrente, le passate utilizzazioni al pianterreno dell'edificio

principale non entrano invece in linea di conto. In particolare, il fatto che

vi fosse un esercizio pubblico (bar) non permette di concludere che le

ripercussioni su territorio e ambiente, generate dal cambiamento di destinazione

del negozio, non possano per questo essere nuove e rilevanti. Anzitutto,

la variante prevede l'insediamento del bar all'interno del negozio, e non nello

stabile principale, del quale è per di più prevista la demolizione. A tal

proposito, è la stessa insorgente ad affermare che la costruzione originaria

avrebbe bisogno di una ristrutturazione completa, molto costosa e non più

consona all'attività svolta (cfr. relazione tecnica allegata alla domanda

di costruzione 13 maggio 2008). Il pianterreno del fabbricato non

risulta quindi nemmeno più utilizzabile conformemente alla destinazione

commerciale originaria, circostanza che ha spinto l'insorgente a chiedere il

permesso per il suo abbattimento e per lo spostamento delle colonne di

distribuzione del carburante, così da poter ampliare la zona vendita (cfr.

relazione tecnica citata). Non può dunque essere invocata alcuna tutela delle situazioni

acquisite riferita a tale costruzione, dal momento che non è direttamente

interessata dal cambiamento d'uso ed è, anzi, destinata alla demolizione, non essendo

più utilizzabile per il suo scopo (cfr. Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 37a LPT n. 3). Le attività ivi esercitate nel

passato non sono dunque determinanti ai fini del giudizio.

Ferme queste premesse, è a torto

che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il postulato cambiamento parziale di

destinazione sia suscettibile di determinare su territorio e ambiente nuove implicazioni

che travalicherebbero la soglia di quanto ammissibile secondo l'art. 43 cpv. 1

lett. b OPT. In effetti, il controverso progetto prevede di ridurre l'area

destinata a negozio (mq 112) per insediare un piccolo bar di mq 36 con una

capienza stimata di 13 posti a sedere (sette ai tavoli e sei al bancone). Si

tratta quindi di un intervento che non aumenta la superficie adibita a scopi

commerciali, ma che si limita a suddividerla diversamente. Considerata la

limitata capacità della nuova struttura sia in termini di spazio che di offerta

e la concorrenza degli altri esercizi pubblici su entrambi i lati della

frontiera, la nuova attività, i cui orari di apertura coincidono peraltro con

quelli della stazione di rifornimento, non appare inoltre destinata ad attrarre

nuovi utenti, ma piuttosto ad offrire un servizio supplementare a coloro che

già si avvalgono della stazione di servizio, ovvero ai frontalieri che

transitano sulla strada che conduce alla dogana di Drezzo/Pe-drinate. Dal

profilo del traffico, si può pertanto ragionevolmente escludere ch'essa richiami

clienti non abituali o che sogliono frequentare altri valichi ed esercizi

pubblici. La controversa attività si limita in sostanza ad intercettare clienti

che già transitano sulla strada antistante e che verosimilmente si avvarrebbero

comunque dei servizi offerti, prolungando semmai di poco la loro presenza

sull'area della stazione di rifornimento. Non è dunque atta ad ingenerare nuovi

flussi di traffico, né a gravare in misura apprezzabile sulle infrastrutture,

in particolare sulle strade e sulle opere di urbanizzazione.

I timori paventati dal Governo

circa le ripercussioni derivanti dal controverso cambiamento parziale di

destinazione appaiono tutto sommato esagerati, tenuto conto della portata ridotta

del cambiamento. A loro volta, le valutazioni espresse, ispirate alla sentenza

27 ottobre 2008 (1C_348/2008) del Tribunale federale, risultano eccessivamente

rigorose e restrittive. A prescindere dal fatto che in quel caso la superficie

utilizzata (mq 40) e soprattutto i posti a sedere (24) erano maggiori, il

Consiglio di Stato non considera che il metro di giudizio applicabile non deve

essere tale da considerare rilevante, ossia concretamente apprezzabile,

qualsiasi minima variazione delle implicazioni su territorio e ambiente

prodotte da un cambiamento di destinazione di edifici commerciali situati fuori

della zona edificabile. Come evidenziato in un altro recente giudizio di questa

Corte (STA 52.2014.218 del 21 novembre 2014), concernente l'insediamento di un

piccolo ufficio cambi, servito da un solo addetto, negli spazi adibiti ad ufficio

di imprese artigianali, soltanto le variazioni di una certa importanza, che

incrementano le ripercussioni negative su territorio e ambiente giustificano un

diniego del permesso. Accreditando una diversa conclusione si finirebbe

altrimenti per impedire qualsiasi trasformazione (incluso il cambiamento di

destinazione) di stabilimenti commerciali legittimamente esistenti fuori della

zona edificabile al momento in cui è entrata in vigore la LPT. Il diniego della licenza, che contraddice peraltro l'avviso favorevole rilasciato dai Servizi

cantonali, non può dunque essere confermato.

6. 6.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando il

giudizio governativo e confermando il permesso municipale 8 agosto 2012.

6.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della resistente (art. 28 LPamm), la quale rifonderà

alla ricorrente, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

per entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 19 giugno 2013 (n. 3331)

del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la licenza edilizia (variante) 8

agosto 2012 rilasciata dal municipio di

Chiasso alla RI 1 è confermata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.-

è posta a carico della CO 1, la quale rifonderà alla ricorrente un identico

importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario