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Decisione

52.2013.335

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.470 dell'8 aprile 2013, si è chiesto alle concorrenti giunte prime in graduatoria

di confermare le loro offerte ormai scadute, con il risultato che solo la CO 1,

terza in classifica, ha rinnovato la sua pregressa proposta;

che la

committenza ha ribadito inoltre di aver agito in perfetta buona fede e di aver

seguito le indicazioni datele dall'Ufficio forestale del 9o

circondario;

che la deliberataria è rimasta silente;

che con la replica e la duplica le parti si

sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con

argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi

seguenti;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in

quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la delibera ad un altro concorrente (art. 37 lett. d

LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1), di cui è venuta a conoscenza solo il 12 luglio 2013 dopo

aver chiesto al committente informazioni circa lo stato della procedura;

che

stante il ritardo con il quale l'insorgente è venuta in possesso della

decisione impugnata, il gravame si avvera certamente tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb) ed è dunque ricevibile in ordine;

che il

ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che il bando di concorso è un documento

mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno

indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle

offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili,

per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi; esso costituisce

un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro

Considerandi

procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di

aggiudicazione;

che l'avviso di concorso e i relativi atti -

comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara e l'elenco prezzi -

costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente

banditore, quanto i concorrenti; essi devono rispettare la legge sulla quale si

fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in

correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento

tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982

n. 14);

che nel caso si specie, la lex specialis

del concorso, che nessuno ha impugnato rendendola vincolante sia per la

committenza che per i concorrenti (quest'ultimi, partecipando alla gara con l'inoltro

dell'offerta, ne hanno peraltro accettato tutte le condizioni ex lege; cfr.

art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), prevedeva che i concorrenti allegassero alla

propria offerta l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento

degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, compresi i contributi per il

pensionamento anticipato (vedi pos. 252.110 CPN 102);

che l'unica concorrente che ha prodotto

tutta la documentazione esatta dalle disposizioni concorsuali è la ricorrente;

che la committenza ha rinunciato ad

annullare la gara, nonostante l'errata impostazione della stessa (vedi STA

52.2012.489

del 1° marzo 2013, destinata a pubblicazione) discendente dalla fase

di incertezza regnante nell'estate del 2012 in relazione all'ob-bligo per le aziende forestali di assoggettarsi al CCL PEAN, situazione poi chiarita con l'emanazione

della STA 52.2012.470 dell'8 aprile 2013;

che sta di fatto che in simili evenienze (concorso

non annullato malgrado i chiarimenti giurisprudenziali intervenuti nell'aprile

2013, regole dello stesso di riflesso vincolanti) le altre concorrenti,

ancorché nettamente pregiudicate dalla prescrizione di gara che imponeva la

comprova del pagamento dei contributi PEAN, andavano escluse dalla procedura a

cagione dell'incompletezza della loro offerta e la commessa aggiudicata alla RI

1.

pur essendo giunta ultima in graduatoria;

che la ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione

e una nuova delibera, evidentemente a suo favore;

che

la decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla stipulazione del

contratto; al momento dell'inoltro del ricorso i lavori erano addirittura già

iniziati, per cui questo Tribunale - a dispetto delle critiche sollevate in

merito dall'insorgente - deve limitarsi ad accertarne l'illiceità, come

previsto inequivocabilmente dalla legge (art. 41 cpv. 2 LCPubb);

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico del committente secondo soccombenza (art.

28.

LPamm); alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 12 giugno 2013 con

la quale l'Ufficio patriziale di CO 2 ha

deliberato alla ditta CO 1 di __________ le opere da impresario forestale

occorrenti al rifacimento del sentiero __________ è dichiarata illecita.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del patriziato di CO 2.

3. Il patriziato di CO 2 verserà alla ricorrente fr. 1'000.-

di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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