52.2013.335
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17 ottobre 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2013.335
Data decisione, Autorità:
17.10.2013, TRAM
Titolo:
Delibera opere da impresario forestale. Contributi PEAN. La committenza ha rinunciato ad annullare la gara nonostante l'errata impostazione della stessa. La decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla stipulazione del contratto. Decisione dichiarata illecita
AGGIUDICAZIONE
art. 41 cpv. 2 LCPUBB
art. 39 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2013.335
Lugano
17 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 luglio 2013 della
RI 1
patrocinata da:PA 1
contro
la decisione 12 giugno 2013 dell'Ufficio patriziale
di CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1
di __________ le opere da impresario forestale occorrenti al rifacimento del
sentiero __________;
ritenuto, in
fatto
che il 17 luglio 2012 l'Ufficio patriziale di CO 2 ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001
(LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le
opere forestali occorrenti al rifacimento del sentiero __________ in
territorio di __________ (FU n. __________
pag. __________);
che alla posizione 252.110 CPN 102 il
capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare l'usuale serie di dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri
sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1.6), compresi i contributi per il pensionamento anticipato (PEAN);
che nel
termine prestabilito (27 agosto 2012) sono pervenute al committente cinque
offerte, per importi compresi tra fr. 77'777.50 e fr. 153'353.55;
che il 7
settembre 2012 l'Ufficio forestale del 9o circondario, autorità
competente a gestire le procedure concorsuali di opere forestali sussidiate, ha
domandato agli offerenti di produrre una dichiarazione comprovante il pagamento
dei contributi PEAN relativi al pensionamento anticipato;
che per
ragioni note alle parti sulle quali non occorre soffermarsi (cfr. STA 52.2012.
470 dell'8 aprile 2013 e 52.2012.248 del 25 luglio 2012) soltanto la RI 1 di __________
è stata in grado di produrre la documentazione richiesta, in quanto da tempo assoggettata
al CCL PEAN in esito a decisioni su ricorso cresciute in giudicato;
che nell'autunno
del 2012 la Fondazione FAR ha avviato una laboriosa procedura di verifica volta
ad accertare quali altre aziende forestali ticinesi dovessero essere sottoposte
al CCL PEAN e, di riflesso, al pagamento dei relativi contributi;
che alla
luce di questa circostanza e tenuto conto dell'approssi-marsi dell'inverno, l'Ufficio
forestale del 9o circondario - d'intesa con l'ULSA - ha deciso di
tenere in sospeso la delibera;
che il 4
dicembre 2012 il municipio di __________ ha rilasciato al patriziato di CO 2 la
licenza edilizia per il rifacimento del sentiero __________ al mapp. __________
di __________;
che il 10
giugno 2013 la Sezione dell'agricoltura ha concesso al patriziato di CO 2 un
contributo cantonale di fr. 25'200.- per i lavori di ripristino del sentiero __________;
che il 28
maggio 2013 l'Ufficio forestale del 9o circondario ha indirizzato
all'Ufficio patriziale di CO 2 un rapporto con il quale, esposti gli
accadimenti che non avevano permesso una delibera entro il termine di validità
delle offerte (3 mesi dall'inoltro), ha in sostanza proposto alla corporazione
di aggiudicare la commessa alla ditta CO 1 di __________, l'unica tra le meglio
piazzate in graduatoria che si era dichiarata disposta a mantenere l'offerta insinuata
nell'agosto 2012;
che preso
atto di siffatta presa di posizione, il 12 giugno 2013 l'Ufficio patriziale di CO 2 ha risolto di deliberare i lavori posti a concorso alla CO 1, come
suggerito dall'autorità cantonale; la decisione non è stata intimata a nessuno
degli altri concorrenti, poiché - si legge negli atti - le loro offerte erano
nel frattempo scadute;
che il 19
giugno 2013 la RI 1 ha interpellato il patriziato per avere lumi circa lo stato
della procedura di concorso; l'11 luglio seguente il committente ha trasmesso
alla richiedente una copia della decisione di delibera 12 giugno 2013;
che contro
la predetta risoluzione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti
al committente per nuova delibera, previo conferimento dell'effetto sospensivo
al gravame; con parole forti l'insorgente ha denunciato in sostanza tutte le
irregolarità procedurali poste in essere dalla committenza, postulando di
invalidare in ogni modo l'aggiudicazione, anche qualora il contratto di appalto
fosse già stato sottoscritto;
che
intimando il ricorso alle parti, il giudice delegato ha esplicitamente
rinunciato all'adozione di misure cautelari dopo aver accertato che i lavori
forestali erano già iniziati;
che in
sede di risposta l'ULSA ha riassunto i fatti, rilevando che a suo parere l'unica
offerta formalmente rispondente a tutte le prescrizioni concorsuali era quella
della ricorrente e che la delibera dei lavori è avvenuta in palese contrasto
con i disposti della LCPubb;
che il
committente ha spiegato che la delibera è stata ritardata in attesa di chiarimenti
in merito al controverso assoggettamento delle aziende forestali al pensionamento
anticipato vigente nel settore edile; evasa la questione grazie alla STA
Fatti
52.2012.470 dell'8 aprile 2013, si è chiesto alle concorrenti giunte prime in graduatoria
di confermare le loro offerte ormai scadute, con il risultato che solo la CO 1,
terza in classifica, ha rinnovato la sua pregressa proposta;
che la
committenza ha ribadito inoltre di aver agito in perfetta buona fede e di aver
seguito le indicazioni datele dall'Ufficio forestale del 9o
circondario;
che la deliberataria è rimasta silente;
che con la replica e la duplica le parti si
sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con
argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi
seguenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in
quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la delibera ad un altro concorrente (art. 37 lett. d
LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1), di cui è venuta a conoscenza solo il 12 luglio 2013 dopo
aver chiesto al committente informazioni circa lo stato della procedura;
che
stante il ritardo con il quale l'insorgente è venuta in possesso della
decisione impugnata, il gravame si avvera certamente tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb) ed è dunque ricevibile in ordine;
che il
ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che il bando di concorso è un documento
mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno
indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle
offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili,
per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi; esso costituisce
un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro
Considerandi
procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di
aggiudicazione;
che l'avviso di concorso e i relativi atti -
comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara e l'elenco prezzi -
costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente
banditore, quanto i concorrenti; essi devono rispettare la legge sulla quale si
fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in
correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento
tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982
n. 14);
che nel caso si specie, la lex specialis
del concorso, che nessuno ha impugnato rendendola vincolante sia per la
committenza che per i concorrenti (quest'ultimi, partecipando alla gara con l'inoltro
dell'offerta, ne hanno peraltro accettato tutte le condizioni ex lege; cfr.
art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), prevedeva che i concorrenti allegassero alla
propria offerta l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento
degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, compresi i contributi per il
pensionamento anticipato (vedi pos. 252.110 CPN 102);
che l'unica concorrente che ha prodotto
tutta la documentazione esatta dalle disposizioni concorsuali è la ricorrente;
che la committenza ha rinunciato ad
annullare la gara, nonostante l'errata impostazione della stessa (vedi STA
52.2012.489
del 1° marzo 2013, destinata a pubblicazione) discendente dalla fase
di incertezza regnante nell'estate del 2012 in relazione all'ob-bligo per le aziende forestali di assoggettarsi al CCL PEAN, situazione poi chiarita con l'emanazione
della STA 52.2012.470 dell'8 aprile 2013;
che sta di fatto che in simili evenienze (concorso
non annullato malgrado i chiarimenti giurisprudenziali intervenuti nell'aprile
2013, regole dello stesso di riflesso vincolanti) le altre concorrenti,
ancorché nettamente pregiudicate dalla prescrizione di gara che imponeva la
comprova del pagamento dei contributi PEAN, andavano escluse dalla procedura a
cagione dell'incompletezza della loro offerta e la commessa aggiudicata alla RI
1.
pur essendo giunta ultima in graduatoria;
che la ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione
e una nuova delibera, evidentemente a suo favore;
che
la decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla stipulazione del
contratto; al momento dell'inoltro del ricorso i lavori erano addirittura già
iniziati, per cui questo Tribunale - a dispetto delle critiche sollevate in
merito dall'insorgente - deve limitarsi ad accertarne l'illiceità, come
previsto inequivocabilmente dalla legge (art. 41 cpv. 2 LCPubb);
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in
discussione, è posta a carico del committente secondo soccombenza (art.
28.
LPamm); alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili
(art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 12 giugno 2013 con
la quale l'Ufficio patriziale di CO 2 ha
deliberato alla ditta CO 1 di __________ le opere da impresario forestale
occorrenti al rifacimento del sentiero __________ è dichiarata illecita.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del patriziato di CO 2.
3. Il patriziato di CO 2 verserà alla ricorrente fr. 1'000.-
di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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