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Decisione

52.2013.35

Licenza edilizia per uno stabile plurifamiliare. Principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

3 novembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i testi menzionati dai ricorrenti rispettivamente degli estensori delle

dichiarazioni prodotte dalle parti in relazione ad un'asserita modifica del

terreno naturale risalente al 1996.

2. Firma della domanda - Potere di

disporre del fondo

2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, correda-ta della

documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario

della costruzione e firmata dal proprie-tario del fondo e dal progettista.

L'art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) precisa a sua volta che la domanda e i

progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal

proprietario del fondo e dal progettista.

La firma della domanda da parte del proprietario del fondo è ri-chiesta quale

dimostrazione della facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo.

L'esigenza mira unicamente ad evitare all'au-torità di doversi pronunciare su

domande di costruzione non su-scettibili di tradursi in realizzazioni concrete

(RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b; I-1996 n. 41 consid. 2.2.). La norma tutela

quindi so-prattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo

all'autori-tà di non dar seguito a domande presentate da richiedenti che non

dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo

oggetto dell'intervento (Adelio Scolari,

Com-mentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 4 n. 737).

Qualora l'autorità dia seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal

proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale

dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia ri-mane comunque valida, poiché l'atto,

per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si

oppone al-l'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche

che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali

impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto

del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono sostanzialmente

irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità dell'opera con le

disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti

il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai valere davanti al giudice

civile (STA 52.2010.125 del 15 marzo 2011, consid. 2.1 con rinvii; 52.2010.305

del 10 gennaio 2011 consid. 2.1 con rimandi).

2.2. Nel caso concreto, la domanda di costruzione è stata sottoscritta,

conformemente agli art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE, dai resistenti CO 3,

comproprietari dei fondi dedotti in edificazione oltre che istanti in licenza.

Il municipio poteva pertanto esaminarla sulla base del pertinente diritto

pubblico. La servitù prediale di accesso e autorimessa che grava la part. __________,

a favore dei fondi (part. __________) dei ricorrenti RI 5, non imponeva invece

all'autorità locale di respingere in limine la domanda. Anche se dal

profilo del diritto civile l'intervento contraddicesse tale servitù - ciò che di

primo acchito non appare (cfr. rogito 11 febbraio 2004 allegato all'opposizione,

clausola di cui al punto 5§) - il difetto non sarebbe comunque atto ad

invalidare la licenza edilizia rilasciata. Tale atto accerta infatti soltanto

che secondo l'autorità l'intervento è conforme alle prescrizioni di diritto

pubblico concretamente applicabili. Non limita il diritto di terzi di opporsi,

se del caso, davanti al giudice civile agli atti di disposizione del fondo

prospettati.

3. Completezza dei piani

3.1. In base all'art. 11 cpv. 3 RLE, i progetti devono fornire tutte le

indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione

delle opere oggetto della domanda. Secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. e RLE, il

progetto deve comprendere il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in

particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e

delle aree di svago.

3.2. Nel caso concreto, dai piani annessi al progetto e alla variante,

aggiornati in questa sede, è possibile evincere come verrà sistemato il terreno

esterno. In particolare, verso la proprietà del ricorrente RI 3 (part. __________),

il terreno verrà sistemato mediante una rampa (pendenza 15%) sorretta da un

muro alto meno di 1 m. Cade dunque nel vuoto la doglianza dei ricorrenti, che

non contestano d'altronde la legittimità materiale di queste opere.

4. Terreno naturale

4.1. Per terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato

oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante

colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il

trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi,

benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del

terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e

terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto

il suo grado d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti: sistemazioni

che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente sono da

considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano

il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle altimetrie dei fondi limitrofi possono

essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente

breve (cfr. RDAT I-1996 n. 38, consid. 3.2; STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre

2012, consid. 4 con rinvii, confermata da STF 1C.4/2013 del 19 aprile 2013 in RtiD II-2013 n. 16).

4.2. Nel caso concreto, le sezioni annesse al progetto riportano l'altezza dei

nuovi edifici e il livello del terreno esistente. Il municipio ha ritenuto che tale

livello fosse assimilabile al terreno naturale. Il Governo ha confermato questa

conclusione, rilevando come il terreno attuale - al di là della difficoltà di

stabilire se sia stato o meno modificato in passato - fosse sostanzialmente simile

a quello dei fondi adiacenti.

I ricorrenti sostengono che il fondo (part. __________) dedotto in edificazione

sarebbe stato sistemato nel 1996, mediante apporto del materiale risultante

dallo scavo (ca. 400 mc) di un fondo (part. __________) più a monte, sul quale

era stato edificato un garage. Il livello del terreno considerato dal progetto

non potrebbe pertanto essere considerato naturale. La censura va disattesa.

L'assetto del fondo sul quale è previsto lo stabile d'appartamenti (part. __________)

non si scosta in generale da quello confinante a est (part. __________), mentre

è comunque più basso di quello terrazzato (part. __________), su cui insiste l'edificio

di proprietà del ricorrente RI 3 (cfr. verbale di sopralluogo 14 luglio 2014 e

foto allegate; cfr. anche foto annesse al rapporto fotografico impatto ambientale).

Anche se fosse stato modificato come affermano i ricorrenti, il suo carattere

artificiale non sarebbe pertanto più chiaramente percepibile a distanza di

tempo. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno

sistemato è infatti il suo grado di integrazione nel contesto dei fondi

circostanti, che in concreto è senz'altro dato. Da questo profilo, come

anticipato (cfr. supra, consid. 1.2), non occorre pertanto accertare se,

una ventina di anni fa, sia o meno avvenuto il controverso apporto di terreno.

Peraltro, considerata l'area interessata (500 mq ca.) secondo le generiche indicazioni

dei ricorrenti, anche se fosse avvenuta la controversa sistemazione rientrerebbe

comunque abbondantemente nel limite (m 1.50) ammesso dall'art. 41 cpv. 1 LE.

5. Inserimento nel paesaggio

5.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente

il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e il

relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per

i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2

cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione

del DLBN del 22 gennaio 1974, RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano

vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la

bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni,

ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole

sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3

cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto

di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in

un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del

carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).

La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012

(cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abro-gato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare in-trodotto un principio operativo, che costituisce una clausola

e-stetica positiva, in luogo delle suddette clausole negative. Tale principio,

di natura positiva, esige che gli interventi si inserisca-no nel

paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso

si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di

qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi.

5.2. Il concetto di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce

una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini del suo contenuto normativo.

Nell'interpretazione di tale concetto l'autorità non deve affidarsi alla sua

sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che

la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o

alla limitazione del diritto di costruire (DTF 114 Ia 343 consid. 4b; STA

52.2010.269 del 4 novembre 2010, consid. 3; Anastasi/Socchi,

op. cit., pag. 357 seg. con rimandi).

La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta

alle vigenti prescrizioni edilizie; essa non deve comunque svuotare di ogni

contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani

regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che

le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere

considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico,

soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici

circostanti (DTF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147

del 24 agosto 2010, consid. 3.3.1 confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con

rinvii).

5.3. Il principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'Ufficio

della natura e del paesaggio (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst), nell'esame delle

domande di costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone

edificabili (art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza

federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto

paesaggistico significativo (cfr. art. 99 cpv. 1 lett. a-c Lst). Per il resto,

all'interno della zona fabbricabile, tale principio è applicato dai Comuni, che

possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 99 cpv. 2 Lst).

A differenza del Consiglio di Stato, che - fruendo di pieno potere cognitivo

(art. 56 LPamm) - può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze

inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il potere del Tribunale

cantonale amministrativo è circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente

dal profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm; cfr. al riguardo: RtiD II-2006

n. 7 consid. 3; STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012

n. 11, consid. 2.2.1; STA 52.2010.269 citata, consid. 3). Ove la valutazione

estetica appaia plausibile, il Tribunale non può censurarla sostituendo il suo

apprezzamento a quello dell'autorità decidente.

5.4. Nel caso concreto, il municipio, facendo proprio il preavviso favorevole dell'UNP,

ha in sostanza ritenuto che lo stabile d'appartamenti previsto a valle di via

Contra di sotto s'inserisse adeguatamente nel paesaggio circostante. L'altezza

del citato edificio verso via Contra di Sotto, comunque più basso di quello

adiacente (part. __________), non sarebbe eccessiva; il suo impatto sarebbe

inoltre mitigato dalla vegetazione (bosco) a valle (cfr. preavviso richiamato,

pag. 7). Il Governo dal canto suo ha condiviso questa valutazione, rilevando in

particolare come lo stabile progettato - conforme ai parametri del PR - non

interessasse un bene o un paesaggio protetto, né un punto di vista panoramico

ai sensi dell'art. 33 NAPR.

I ricorrenti contestano invece questa conclusione, obbiettando in particolare che

lo stabile, con il suo volume importante, deturperebbe il nucleo di Contra; la

sua espressione architettonica non risponderebbe inoltre al contesto di

situazione paesaggistico. La censura va disattesa.

Lo stabile non è anzitutto situato nel nucleo tradizionale, ma nella zona

residenziale R2 sottostante, separata da via Contra di Sotto. È ben vero che lo

stabile occupa una superficie di ca. 25 x 13 m e raggiunge (a valle) un'altezza fino a 9 m. Il progetto è tuttavia conforme alle prescrizioni edilizie di questa

zona (cfr. art. 44 NAPR e tabella riassuntiva all'art. 38 NAPR), ciò che

neppure gli insorgenti contestano. Estendendosi su una superficie edificabile

(calcolabile) inferiore al 35% (parametro che le NAPR non prescrivono) l'edificio

non contraddice neppure il carattere estensivo dell'area di situazione. Il suo

impatto sulle zone insediate a monte di via Contra di Sotto (nucleo, a

nord-est; zona R2, a nord-ovest) è inoltre attenuato. Su questo versante, come

essenzialmente rilevato dall'autorità di prima istanza, l'edificio sporge infatti

(solo) ca. 6 m, situandosi ben al di sotto degli edifici più a nord (cfr. foto

rapporto impatto ambientale). Lo stabile non potrebbe invece essere

realizzato più a valle del fondo, senza violare la distanza minima (m 10) dal

bosco (cfr. art. 6 legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998; LCFo; RL

8.4.1.1).

Lo stabile, come rilevato dal Governo, non è inserito in un paesaggio protetto o

in un insediamento di rimarchevole qualità estetica (neppure il nucleo a monte è

rilevato dall'inventario ISOS). Né si situa in corrispondenza di punti panoramici

(art. 33 NAPR), come genericamente affermano i ricorrenti. Le adiacenze dello

stabile sono caratterizzate da edifici sviluppati su due o tre livelli, di

colori, fogge e coperture diverse, sprovvisti di raffinatezze architettoniche

suscettibili di renderli particolarmente pregevoli (cfr. citato verbale di

sopralluogo e foto; cfr. anche foto citato rapporto impatto ambientale).

Dal profilo dell'espressione architettonica, lo stabile non era dunque chiamato

a riprendere una tipologia caratteristica. Tanto meno era tenuto a rispondere

alle regole (aperture, volumetrie, materiali) che informano l'architettura dei

vecchi nuclei ticinesi. Pensato con un volume essenzialmente compatto, con un

disegno lineare e ampie superfici vetrate, la palazzina non risulta alla fin

fine più estranea di tante altre presenti nella regione in oggetto. La sola

circostanza che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori degli edifici

circostanti - come obiettano i ricorrenti - non è invece sufficiente per

considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto

paesaggistico.

In queste circostanze, per quanto opinabile possa apparire, la valutazione

estetica dell'autorità inferiore resiste alle critiche degli insorgenti. Anche

su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni di diritto, deve

dunque essere confermata.

5.5. Non risulta che il progetto preveda il taglio di alberi protetti ai sensi

dell'art. 32 NAPR. Da respingere, già solo perché immotivata, è la generica censura

dei ricorrenti, riferita ad un non meglio precisato taglio d'alberi (noci,

ciliegi, pini, ecc.) in spregio a questa norma.

6. Residenze secondarie

6.1. Giusta l'art. 75b Cost., accettato nella votazione popolare dell'11

marzo 2012, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità

abitative e della superficie lorda per piano utiliz-zata a scopo abitativo di

un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge obbliga i comuni a pubblicare

ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo

stato dettagliato della sua esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 197 n. 9 Cost.,

disposizione transitoria dell'art. 75b Cost., se la pertinente legislazione

non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'art. 75b

Cost., il Consiglio federale emana mediante ordinan-za le necessarie

disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel

registro fondiario (cpv. 1). I permessi di costruzione per residenze secondarie

concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'art. 75b

Cost. e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli (cpv.

2).

6.2. Con sentenze del 22 maggio 2013 (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il

Tribunale federale ha stabilito che l'art. 75b cpv. 1 Cost., in

relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., vieta direttamente il rilascio di

licenze edilizie per residenze secondarie nei comuni in cui la quota del 20% è

già raggiunta o superata a partire dalla data della sua entrata in vigore, che

coincide con quella della sua accettazione in votazione popolare, ossia l'11

marzo 2012. Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in

prima istanza nei comuni interessati dopo questa data, di principio an-che se

la domanda di costruzione è stata presentata prima della stessa. I permessi di

costruzione rilasciati prima del 1° gennaio

2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono

nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost.

6.3. Tenero è tra i comuni in cui si presumeva che la quota di abitazioni

secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo esso

figurava nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto

2012 (RS 702; cfr. stato al 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore). Tale

presunzione è stata tuttavia confutata con successo dall'ente locale

interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1

cpv. 3 dell'ordinanza citata. Il comune di Tenero, di conseguenza, è stato

stralciato dall'allegato summenzionato (cfr. citata ordinanza, stato al 15

novembre 2013; cfr. verbale di sopralluogo 14 luglio 2014; scritto 11 agosto

2014 del municipio e allegati, da cui risulta che l'ARE, dopo la verifica dei

dati, ha confermato una quota di abitazioni secondarie pari al 18.3%).

6.4. Ferme queste premesse, nel caso concreto nulla osta al rilascio della

licenza edilizia per il progetto in discussione, che prevede di destinare due

delle quattro unità abitative previste a residenza secondaria. Il comune di

Tenero, come visto, non rientra (più) nel campo di applicazione dell'art. 75b

cpv. 1 Cost. Anche su questo punto, sebbene per altri motivi da quelli addotti

dalle precedenti istanze, il giudizio impugnato va pertanto confermato.

7. 7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti, in solido, che rifonderanno inoltre ai resistenti, assistiti da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-

è posta a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno inoltre,

complessivamente, a CO 2CO 3 un identico importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria