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Decisione

52.2013.360

Licenza edilizia per interventi ad un edificio nel nucleo. Clausola estetica

12 gennaio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1, qui ricorrente, è

proprietario di un edificio (part. __________) coperto da un tetto a falde,

situato nel comune di Melide, sul Lungolago Giuseppe Motta, all'interno del nucleo

cantine di Fondo (NC2).

b. Con domanda di costruzione 15 settembre 2010, l'insorgente ha chiesto al municipio il permesso di riattare e sopraelevare il suddetto

edificio fino a 3 m, realizzando un secondo livello (2P) e un piano mansarda

(PM). Per quanto qui interessa, il progetto prevedeva di ricavare nel volume

del tetto - mediante un'apertura nella falda est, arretrata rispetto alla

gronda - una terrazza (m 5.35 x 3.36) riservata a livello visivo e

accessibile dal sottotetto. Ai livelli inferiori, sporgenti dallo stesso fronte

(est) rivolto sul Lungolago, erano previsti due balconi (1P e 2P), larghi quasi

quanto la facciata (m 5.10 x 1.30), sorretti da travetti a vista.

c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 72674) dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio, con decisione 13 settembre 2011 il municipio ha

rilasciato all'insorgente il permesso richiesto, tenuto conto di una modifica

dei piani da esso inoltrata, che prevedeva di ridimensionare la terrazza nel

sottotetto (ca. m 3.60 x 3.50), così come richiesto dall'Ufficio della natura e

del paesaggio (UNP). Modifica, questa, prevista anche da una convenzione stipulata

con la vicina opponente, CO 1 (part.__________), richiamata a titolo di condizione

(n. 3d) di licenza.

B. a. Nel corso dei lavori, l'insorgente

non si è attenuto ai piani approvati. In particolare, nello spiovente est ha

aperto uno squarcio più profondo, rimuovendo la parte inferiore della falda per

un tratto di (almeno) m 3.50 ca. e realizzando una terrazza aperta (ca. 4.10 x 3.50 m) con vista lago, delimitata frontalmente da un parapetto. Ha inoltre eseguito i balconi ai

livelli inferiore (1P e 2P) senza travetti a vista, ma con una soletta in

cemento armato più spessa.

b. Con notifica di variante in corso d'opera 24 luglio/2 agosto 2012, il

ricorrente ha chiesto al municipio di rilasciargli la licenza edilizia per

queste opere da ultimare, come pure per lo spostamento di una termopompa e

altre modifiche architettoniche (solette interne e altre aperture).

c. Nel termine di pubblicazione, alla notifica si è opposta CO 1, qui

resistente, contestando le modifiche alla terrazza nel sottotetto e lamentando

una disattenzione della già citata convenzione stipulata a suo tempo con l'istante.

d. Raccolto il preavviso favorevole della Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS) - a cui aveva sottoposto la notifica - e

interpellato il proprio pianificatore, con decisione 25 febbraio 2013 il

municipio ha negato all'insorgente la licenza edilizia, limitatamente alle

modifiche ai balconi e alla terrazza (dispositivo n. 1, paragrafi 5 e 6)

siccome contrarie alle norme di attuazione del piano regolatore vigente (art. 8

e 55 NAPR) e a quelle del piano in formazione. Le altre opere oggetto di

variante sono invece state approvate.

C. Con giudizio 3 luglio 2013, il

Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso

il predetto rifiuto del permesso (dispositivo n. 1, paragrafi 5 e 6 citati).

Dopo aver ritenuto che l'intervento non collidesse con l'art. 55 cpv. 3 NAPR,

che fornisce delle direttive riguardo alla copertura del tetto, il

Governo ha in sostanza tutelato le valutazioni tratte dal municipio in

applicazione dell'art. 8 NAPR relativo all'aspetto estetico e l'inserimento

delle costruzioni: l'interpretazione data dal municipio al concetto di integrazione

nel paesaggio contenuto nella norma, non sarebbe manifestamente

insostenibile.

Poco conta, ha concluso, se vi sia anche un contrasto con il diritto in

formazione, che (da solo) avrebbe tutt'al più potuto giustificare un "blocco"

della domanda, ma non un diniego del permesso.

D. Con gravame 23 agosto 2013, RI 1

impugna ora il predetto giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione municipale

(dispositivi n. 1, paragrafi 5 e 6) e gli sia rilasciata la licenza per le

modifiche alla terrazza (PM) e ai balconi (1P e 2P).

Il ricorrente contesta in sostanza la portata attribuita alle precedenti

istanze alla clausola estetica (art. 8 NAPR) che, a suo dire, non permetterebbe

di negargli il permesso. La zona NC2 presenterebbe edifici dalle tipologie

disparate, con tetti diversi e con corpi (anche arretrati) adibiti a terrazza.

Il comparto non avrebbe un particolare pregio architettonico-paesaggistico. La variante

alla terrazza (PM), aggiunge, non sarebbe in contrasto con l'art. 55 NAPR, né

con quella oggetto di variante, che non apporterebbe modifiche sostanziali e

non potrebbe esplicare effetti anticipati. Analoghe deduzioni varrebbero per le

modifiche ai balconi (1P e 2P).

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono anche il municipio e la vicina opponente,

con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrato della presa

di posizione raccolta dall'UNP e sottoposta alle parti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo

sufficientemente chiaro dai piani e dalle diverse fotografie agli atti: il

sopralluogo postulato dal ricorrente non appare idoneo a portare ulteriori

elementi rilevanti ai fini della presente pronuncia.

2.Oggetto di

controversia è unicamente la decisione - confermata dal Governo - con cui il

municipio ha negato al ricorrente il permesso di costruzione per le modifiche

alla terrazza (PM) e ai balconi (1P e 2P). Non concerne invece la licenza edilizia

per le altre opere, rimasta incontestata.

3.3.1. Gli

interventi nel nucleo delle Cantine di Cima (NC1) e nel nucleo delle Cantine di

fondo (NC2) - al quale appartiene il fondo in questione - sono disciplinati

dagli art. 54 (NC1) e 55 NAPR (NC2). In base a queste norme - nella versione

vigente nel momento in cui il Governo ha statuito (PR approvato con ris. gov. 20

ottobre 1992, n. 9083; cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3) - nella zona NC2 sono

in particolare ammessi ampliamenti della volumetria (sopraelevazione)

per un massimo di 3 m:

- solo per

determinati edifici, tra cui quello in oggetto (part. __________);

- nei limiti

di un opportuno inserimento estetico-architettonico, e

- secondo l'allineamento

storico degli edifici contigui (cfr. art. 55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv.

2 e il relativo piano annesso alle NAPR 1992, pag. 36).

L'art.

55 cpv. 3 NAPR 1992 prevede che il tetto deve essere a falde, con la copertura

sia in coppi di laterizio naturale che tegole rosse o brune. Per principio,

sono dunque esclusi tetti piani. Diversamente dal nucleo NC1 (art. 54 cpv. 3

NAPR 1992), questa disposizione non vieta la formazione di squarci e terrazze

sui tetti a falde. A differenza dell'art. 54 cpv. 3 NAPR 1992, l'art. 55 NAPR 1992 non contiene altre prescrizioni di carattere estetico-architettonico

(relative alle facciate, alle aperture, ai loggiati, ai parapetti e alle opere

di cinta). La norma - al di là della prescrizione riferita alla sopraelevazione

(che richiede, in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 2 NAPR 1992, un opportuno

inserimento estetico-architettonico) - non prevede una clausola estetica:

fa dunque stato quella generale stabilita all'art. 8 NAPR, secondo cui tutte

le costruzioni devono essere integrate nel paesaggio in ossequio ai principi

pianificatori prescritti dall'art. 3 LPT. In linea di massima, una costruzione

si integra nel paesaggio se la sua ubicazione, le sue dimensioni e le sue

caratteristiche architettoniche non ne pregiudicano gli equilibri (cfr. STA

52.2001.63 del 3 agosto 2001, consid. 2.1; cfr. anche Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 3 n. 27).

3.2. Per quanto qui interessa, l'art. 55 NAPR 2014

recentemente approvato dal Consiglio di Stato (cfr. risoluzione 15 aprile 2014,

n. 1911, concernente la variante relativa all'ampliamento degli edifici

esistenti nei nuclei NC1 e NC2) non ha modificato le possibilità di

innalzamento (+ 3 m) dell'edificio (che è stata precisata con riferimento alla

gronda dello stabile contiguo, part. __________; cfr. cpv. 2 lett. a). Pure la

disposizione relativa alla copertura del tetto a falde (art. 55 cpv. 3 lett. a

NAPR 2014) è rimasta immutata. La variante non ha introdotto (nuove) prescrizioni

di carattere estetico-architettonico (cpv. 3) per il nucleo NC2 (ad

eccezione di una precisazione relativa ai pluviali e canali di gronda e una norma

per i pannelli solari, cfr. cpv. 3 lett. a e b, nonché ris. gov. n. 1911

citata). La norma non è in particolare stata completata con prescrizioni

analoghe a quelle (aggiornate) del nucleo NC1 (art. 54 cpv. 3 lett. a-e NAPR

2014): il comune ha rinunciato ad una tale opportunità, rinviandola semmai ad

un secondo tempo (cfr. rapporto di pianificazione febbraio 2012 relativo alla citata

variante, pag. 27). L'art. 55 cpv. 4, in combinato disposto con l'art. 54 cpv. 4 lett. a NAPR 2014, prevede invece una clausola estetica positiva - che si

riallaccia a quella della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

(Lst; RL 7.1.1.1; cfr. infra, consid. 4) - secondo cui gli interventi

sugli edifici esistenti devono rispettare il principio dell'inserimento ordinato

ed armonioso nel contesto.

4.La Lst - entrata in vigore il 1° gennaio 2012 - prevede all'art. 94 cpv. 2 una clausola estetica

positiva (principio operativo), applicabile a tutto il territorio

cantonale. Tale norma esige che gli interventi

si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.

L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento

ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di

qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi (cfr.

al riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5; 52.2012.259 del 14

febbraio 2014, consid. 4; Lorenzo Anastasi/Davide

Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare

riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). Il

principio d'inserimento ordinato e armonioso è applicato dall'Ufficio della

natura e del paesaggio (art. 109 cpv. 1 lett. b RLst) nell'esame delle domande

di costruzione che riguardano i nuclei (art. 99 cpv. 1 lett. b Lst).

5.Terrazza al

piano mansarda

5.1. Nel caso concreto, scostandosi dal progetto precedentemente approvato,

il ricorrente ha aperto nel tetto uno squarcio più profondo, rimuovendo la

parte inferiore della falda est per un tratto di m 3.50 ca. (pari ad oltre la

metà della lunghezza dell'edificio). Ne ha così ricavato una terrazza più ampia

(delimitata da un parapetto), visibile dalla strada e accessibile dal piano mansardato.

Quest'ultimo, con tale intervento, si presenta come un corpo arretrato coperto

dalla stessa falda (più corta), con una vera e propria facciata che determina

un ingombro paragonabile a quello di un attico (cfr. art. 43 regolamento di

applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Come

tale, l'altezza di questo corpo - che supera di oltre 1 m la quota della parte sottostante, al filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE)

- deve essere conteggiata nell'altezza dell'edificio (cfr. RtiD I-2011 n. 19,

consid. 3.1; Adelio Scolari,

Com-mentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1234).

Ferme queste premesse, è dunque certo che il controverso intervento si pone in

contrasto con l'art. 55 cpv. 2 NAPR 1992, che ammette ampliamenti verticali per

un massimo di 3 m, limite, questo, che lo stabile ha già esaurito con la sopraelevazione

del secondo piano, precedentemente autorizzata. Poco conta che le precedenti

autorità non l'abbiano rilevato.

5.2. Controversa è la questione a sapere se la terrazza determini anche un

contrasto con l'art. 55 cpv. 3 NAPR 1992 che impone il tetto a falde, così come

ritenuto dal municipio. È ben vero che la norma, di principio, non vieta di

realizzare squarci e terrazzi sui tetti a falde (cfr. invece art. 54 cpv. 3

lett. a NAPR 1992 relativo al nucleo NC1; cfr. anche art. 54 cpv. 3 e 55 cpv. 3

NAPR 2014, rimasti invariati su questo punto). È però altrettanto vero che nel

caso concreto l'opera, per la sua importanza e configurazione e per la sua

percepibilità sul fronte principale, relega in secondo piano la falda ancora

presente su questo versante. Aspetto, questo, che se anche non fosse

sufficiente per ammettere un contrasto con l'obbligo del tetto a falde,

concorre comunque ad una sua valutazione estetica negativa, come si vedrà qui

seguito. Il quesito posto può dunque rimanere aperto.

5.3. Il municipio ha ritenuto che l'intervento in questione non s'inserisse

opportunamente nel contesto del nucleo NC2, in particolare poiché - con lo squarcio

ricavato nella falda - l'edificio non manterrebbe la continuità della linea di

gronda, anche per rapporto allo stabile contiguo (part.__________). Da parte

sua, l'UNP - interpellato da questo Tribunale - ha formulato un preavviso negativo,

seppur con una motivazione oltremodo stringata e generica. In ogni caso,

occorre riconoscere che tanto alla luce delle clausole estetiche comunali (art.

55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 2 NAPR 1992 e art. 8 NAPR) quanto per

quella enunciata dalla Lst (art. 94 cpv. 2 Lst), l'intervento appare inammissibile.

Infatti, lo squarcio nel tetto con la formazione della terrazza, così come

realizzato, costituisce un elemento di notevole impatto visivo, percepibile

dall'affaccio principale. Non è più un "vuoto" ricavato nello

spiovente, né una terrazza riservata a livello visivo, così come

previsto dal progetto precedentemente approvato (cfr. anche osservazioni del

pianificatore, pag. 5 seg. annesse alla risposta 24 aprile 2013 del municipio

al Governo). Oltre che tipologicamente estraneo al nucleo - e all'edificio

originale - esso rappresenta una rottura con gli spazi circostanti, anche per

la consistente interruzione e variazione di quota della linea di gronda

rispetto all'edificio contiguo. Aspetto, quest'ultimo, la cui importanza è

sottolineata dal PR (cfr. art. 55 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 2 NAPR

1992; cfr. anche art. 54 cpv. 2 e 55 cpv. 2 lett. a NAPR 2014, da cui risulta chiaramente

che la quota delle gronde degli edifici vicini determina la misura degli ampliamenti

verticali ammissibili). Ciò posto, corretta appare dunque la conclusione a cui

sono pervenute l'autorità comunale e dipartimentale, secondo cui l'intervento

non si integra in modo opportuno nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di

qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi. La valutazione estetica delle predette autorità

non procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo (art. 61 cpv. 2

LPamm) del margine apprezzamento che deve essere loro riconosciuto.

5.4. È ben vero che il nucleo NC2 presenta stabili di tipologie diverse, anche

di recente edificazione, con elementi estranei all'architettura tradizionale. Nel

nucleo sono inoltre presenti edifici con corpi terrazzati (più che altro

portici), risalenti ad epoche di costruzione diverse. Nessuno dei casi indicati

dal ricorrente è tuttavia paragonabile a quello qui controverso. In ogni caso, la

presenza di un comparto che non può essere considerato particolarmente

pregevole, poiché già leso da interventi estranei ad un nucleo tradizionale, non

conferisce un diritto a realizzare interventi che - come in concreto - concorrono

con ogni evidenza ad abbruttire ulteriormente il nucleo e quanto il PR intende

ancora salvaguardare (cfr. anche Scolari,

op. cit., ad art. 28 LALPT n. 210). Di tale circostanza, come si vedrà in

appresso, va invece tenuto conto nella valutazione degli aspetti di dettaglio

(cfr. infra, consid. 6).

6.Modifiche ai

balconi (1P e 2P)

Il municipio ha considerato che le modifiche apportate ai balconi, segnatamente

per il tipo di soletta adottato (più spessa in cemento e senza travetti a

vista), si scostassero da quelle dell'edificio originale e di quello contiguo

(part. __________). Tali modifiche non s'inserirebbero pertanto in modo opportuno

nell'edificio e nell'ambiente circostante, ponendosi in contrasto con l'art. 8

NAPR, come pure con l'art. 55 cpv. 3 (recte: 4) NAPR 2014 - a quel momento non

ancora approvato dal Governo - che esige un inserimento ordinato e armonioso

nel contesto. Le dimensioni dei balconi, criticate dal pianificatore poiché

ritenute estranee al nucleo di situazione (cfr. doc. 4: preavviso 9 novembre

2012, pag. 4 seg.), non sono invece state rimesse in discussione, poiché già

autorizzate con il precedente permesso. Da parte sua, anche su questo punto l'UNP,

con motivazione del tutto generica, ha formulato un preavviso negativo. Tali

valutazioni non possono essere condivise.

L'applicazione della clausola estetica, e in particolare del principio d'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio, dipende infatti sempre dalle circostanze

concrete, segnatamente dal contesto in cui s'inserisce un determinato intervento

(cfr. STF 1C.434/2012 del 28 marzo 2013 in: ZBl 8/2014 pag. 441 segg., consid.

3.3; Anastasi/Socchi, op. cit.,

pag. 361). Nel caso concreto, il nucleo delle Cantine di fondo (NC2) non si

contraddistingue per una rimarchevole qualità estetica. In particolare, vi sono

edifici che presentano sugli affacci principali portici, balconi e finestre con

parapetti, solette, serramenti di forme e materiali diversi. Non è percettibile

un'unitarietà nel disegno e nella scelta dei materiali di queste opere (cfr.

fotografie agli atti; cfr. anche fotografie integrate nel rapporto di

pianificazione febbraio 2012 citato). Neppure il piano regolatore di recente

approvazione - a differenza di quanto esplicitamente disposto per il nucleo NC1

(cfr. art. 55 cpv. 3 lett. b NAPR 2014 che contiene disposizioni di dettaglio

per le aperture, e meglio per i loggiati, le finestre, i serramenti e le

gelosie, i parapetti, ecc.) - ha imposto particolari vincoli al riguardo, in

particolare vietando interventi come quello in oggetto. In generale, il comune

non ha invero ritenuto opportuno inserire delle norme sull'aspetto e i

materiali degli edifici (fatte salve alcune eccezioni, cfr. supra,

consid. 3.2). In queste circostanze, non è quindi dato di vedere come si possa

ora pretendere di imporre - mediante la sola clausola estetica generale - un elemento

tutto sommato di dettaglio come il tipo di soletta dei balconi. Soletta che, anche

per rapporto a tutte le altre modifiche (già) autorizzate alle finestre e ai

balconi dell'edificio originale, appare tutto sommato un aspetto di dettaglio. A

maggior ragione se si considera che le solette in questione finiscono per confondersi

con le fasce marcapiano delle facciate da cui sporgono, che presentano la

stessa tonalità.

Ferme queste premesse, pur tenendo conto della libertà che deve essere

riconosciuta al municipio nell'applicazione di norme del diritto comunale

autonomo, come pure all'autorità dipartimentale nell'applicazione del principio

d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 94 cpv. 2 Lst), la valutazione

estetica delle istanze inferiori - su questo specifico punto - non può essere

tutelata, poiché prescinde dalle suddette motivazioni ed è per finire insostenibile.

Essa procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo (cfr. art. 61 cpv.

2 LPamm), del potere d'apprezzamento che deve essere loro riconosciuto.

7.7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio impugnato e la decisione

municipale sono annullate, nella misura in cui concernono il diniego della licenza

edilizia (dispositivo n. 1, paragrafo 5) per le modifiche ai balconi. Su questo

punto, gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci la licenza edilizia

anche per tale intervento.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm), per entrambe le sedi

ricorsuali, è posta a carico del ricorrente e della resistente,

proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili (art. 31

LPamm) sono invece compensate.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. è annullato il dispositivo n. 1 della

decisione 3 luglio 2013 (n. 3667) del

Consiglio di Stato, nella misura in cui conferma il diniego della licenza edilizia

per le modifiche ai balconi, come pure il dispositivo n. 2;

1.2. è annullata la decisione 25

febbraio 2013 del municipio di Melide, nella misura in cui nega la licenza

edilizia per le modifiche ai balconi (dispositivo n. 1, paragrafo 5);

1.3. gli atti sono retrocessi al

municipio affinché proceda come indicato al consid. 7.1.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'200.- è suddivisa in parti uguali tra RI 1 e CO 1 Le ripetibili sono

compensate.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria