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Decisione

52.2013.370

Licenza edilizia. Sopraelevazione di uno stabile esistente in contrasto col diritto entrato nel frattempo in vigore

19 gennaio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i. In data 24 ottobre 2012, il municipio ha rilasciato la

licenza edilizia richiesta, respingendo al contempo l'opposizione interposta

dai vicini, in quanto le obiezioni sollecitate non trovano riscontro concreto

in un eventuale non rispetto delle norme applicabili vigenti.

B. Con giudizio 10 luglio 2013, il

Consiglio di Stato ha confermato la licenza,

respingendo a sua volta il ricorso presentato contro di essa da RI 1 e RI

2.

Disattese le censure con cui gli opponenti criticavano la carenza

della decisione con cui era stata respinta

la loro opposizione e dei piani relativi alla sistemazione esterna, il Governo

ha ritenuto che l'intervento potesse beneficiare della facilitazione prevista

dall'art. 8 cpv. 4 NAPR, in quanto - benché la costruzione non rispetta la distanza dal confine verso il fondo dei ricorrenti

- la medesima ossequia la distanza minima dalla strada comunale antistante,

la distanza dal corso d'acqua e perché la distanza dal confine non viene ridotta.

A quest'ultimo proposito, l'Esecutivo cantonale ha considerato che con

l'entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2011, dell'art. 40a cpv. 2

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), lo spessore (12.00 cm) del cappotto termico previsto dal progetto non dovesse

(più) essere com-putato nella misurazione della distanza dal confine.

Per quanto concerne l'aggiunta,

nell'angolo nord-ovest dell'edificio, del corpo scale, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che, non sporgendo il

manufatto dai muri perimetrali ed anzi rispettando la distanza di 3.00 m dal confine con la part. 4540, l'intervento non configurasse un ampliamento sostanziale tale

da travalicare la garanzia di ampliamento contemplata dall'art. 8 cpv. 4 NAPR.

In merito alla distanza della costruzione dalla strada, il Governo ha reputato

che fosse rispettata, tenuto conto dell'avvenuta permuta, insuscettibile di essere rimessa in discussione. Pure ossequiata,

ha concluso, sarebbe infine la distanza dal corso d'acqua esatta (m

5.00) dall'art. 34 cpv. 1 RLE, norma a suo avviso prevalente rispetto all'art.

8 cpv. 6 lett. d NAPR (m 6.00).

C. Contro il predetto giudizio governativo,

i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con

ricorso 28 agosto 2013, chiedendo (implicitamente) che sia annullato assieme

alla controversa licenza.

Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure

sollevate senza successo davanti alle istanze inferiori con riferimento alla

compatibilità dell'intervento con le norme destina-

te a tutelare le situazioni acquisite nonché alle distanze dal corso d'acqua e

dalla strada.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio, riconfermandosi

nella risposta inoltrata davanti al Governo, ed i beneficiari della licenza litigiosa, qui resistenti, contestando le

tesi ricorsuali con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21

cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine e già

opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). L'obiezione sollevata al riguardo dai

resistenti è infondata. Il riconoscimento della legittimazione attiva

presuppone in effetti che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata

cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un

rapporto sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione

da quella della collettività. L'insorgente deve essere altresì portatore di un

interesse personale, diretto e concreto a

dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che

questi gli arreca (DTF 121 II 39 consid. 2 c/aa; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art.

21 LE n. 935 seg.). Basta però un interesse di mero fatto, ad esempio di natura

economica, ideale o morale (Marco Bor-ghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2

ad art. 43). Ferme queste premesse, la legittimazione a ricorrere dev'essere

senz'altro riconosciuta ai vicini opponenti

perché si trovano evidentemente in uno stretto rapporto con l'oggetto

della vertenza, che li distingue da tutti gli altri membri della comunità, ed

il pregiudizio, di natura economica o ideale che sia, ch'essi ritengono di

subire dalla contestata

sopraelevazione dell'immobile adiacente alla loro proprietà, situato peraltro

ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta, costituisce un

interesse senz'altro sufficiente ai fini della legittimazione a impugnare la

licenza in esame.

Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU

1966, 181), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali.

Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare idoneo a procurare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. L'art. 8

NAPR di Biasca regola le distanze dal confine (cpv. 1), tra edifici (cpv. 3),

dal bosco (cpv. 5) e dall'area pubblica (cpv. 6).

La norma stabilisce inoltre il supplemento di distanza per maggior lunghezza delle facciate (cpv. 2) e

disciplina alcune situazioni particolari (cpv. 4).

Giusta l'art. 8 cpv. 1

lett. a NAPR, la distanza minima dal confine verso un fondo privato di un

edificio con facciate non superiori a m 18.00 di lunghezza deve essere di m

3.00 per gli edifici ubicati nella zona R2,

qual è quello dedotto in edificazione. Secondo l'art. 8 cpv. 4 seconda frase NAPR, tuttavia, nel caso

particolare di sopraelevazioni

di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del piano regolatore, le distanze da confine

e tra edifici possono essere

mantenute alla condizione che siano rispettate

tutte le altre disposizioni di piano regolatore ed in particolare la distanza

minima tra edifici, ritenuta un'altezza massima complessiva

dell'edificio, compresa la sopraelevazione, di 7 m.

2.2. Nel caso concreto, non è contestato che la

facciata nord della casa dei resistenti si situa a m 2.88 dal confine verso il

fondo dei ricorrenti (part. 4540).

L'edificio, costruito negli anni '60, prima cioè dell'entrata in vigore

dell'attuale piano regolatore (25 gennaio 2000), non rispetta quindi la

distanza dal confine prescrit-

ta. Come già rilevato nella precedente sentenza di questa Corte, si

tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato

in vigore in epoca successiva alla sua realizzazione.

Ciò premesso, controversa

è anzitutto la facoltà di sopraelevare di un piano il suddetto edificio,

nonostante il contrasto con la distanza di cui si è detto.

2.2.1. L'art. 66 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal

1° gennaio 2012, regolamenta, come si evince dal suo titolo marginale, la

possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate all'interno della

zona edificabile ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, ossia con il diritto entrato in vigore dopo la loro

realizzazione. Esso riunisce in un'unica norma le fattispecie precedentemente

regolate dall'art. 72

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365) e dall'art. 39 RLE, che

disciplinavano, l'uno, gli interventi su edifici ed impianti non conformi alla

funzione di zona, e, l'altro, quelli su edifici ed impianti in contrasto con

altre prescrizioni edilizie (distanze, altezze, ecc.; cfr. Messaggio n. 6309

del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di legge

sullo sviluppo territoriale, pag. 88).

Sancendo al cpv. 1 che è permessa la conservazione e la manutenzione di

costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto, l'art. 66 Lst enuncia

dapprima il semplice principio, che deriva dalla garanzia delle

situazioni acquisite ("Bestandesgarantie"), per cui le

costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere

conservate e sottoposte a lavori di manutenzione. Il cpv. 2 disciplina invece le

possibilità d’intervento che vanno al di là della manutenzione (cosiddetta "Erweiterungsgarantie").

Prevede difatti che trasformazioni possono

essere autorizzate a condizione, da un lato, che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in

modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (lett. a), e,

dall'altro, per le costruzioni non conformi alla zona, che siano

giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre

disposizioni del piano regolatore (lett. b).

Queste

facoltà d'intervento, che i piani regolatori comunali posso-

no ulteriormente restringere, prevedendo una regolamentazione più restrittiva,

ma non estendere (cpv. 3; cfr. consid. 2.2.2.), sono state precisate nell'art. 86 del regolamento della legge sullo sviluppo

territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Sancito

anzitutto che sono lavori di manutenzione quelli che prevengono il

deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura

o sulla sua sostanza (cpv. 1), quest'ultima norma prevede infatti al cpv. 2

che, nel caso di costruzioni non conformi alla zona (art. 66 cpv. 2 lett. b

Lst), il municipio può autorizzare una

trasformazione se: a) è oggettivamente indispensabile ai fini di un

ulteriore uso della costruzione; b) sono rispettate tutte le norme di piano

regolatore, segnatamente indici, distanze e altezze; c) il contrasto con il

nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e

l’interesse dei vicini. Nel caso invece di costruzioni non conformi ad altre

norme edilizie, il cpv. 3, nella sua versione in vigore dal 2 aprile 2013, prescrive

che il municipio può autorizzare una

trasformazione se: a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della

costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque

tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica

sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Quest'ultimo capoverso riprende sostanzialmente la

previgente disciplina dell'art. 39 RLE, nel frattempo abrogato, che

prevedeva che, oltre a poter essere riparate

e mantenute, le costruzioni

esistenti in contrasto con il diritto entrato

successivamente in vigore potessero essere fatte oggetto di trasformazioni più

importanti, esclusi tuttavia i lavori

di trasformazione sostanziali, purché

il contrasto con il nuovo diritto non pregiudicasse apprezzabilmente

l'interesse pubblico o quello dei vicini. Secondo la giurisprudenza relativa

all'art. 39 RLE, la trasformazione era ritenuta sostanziale quando modificava

l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando

nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni, o quando aggravava i

momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduceva di nuovi (cfr. RtiD

II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n.

46; Adelio Scolari, op. cit., ad

art. 70 LALPT n. 515 seg.).

2.2.2.

Gli art. 66 Lst e 86 RLst trovano

applicazione diretta nell'ambito

della procedura di rilascio della licenza edilizia. Configurano infatti,

nel nostro Cantone, la base legale, espressamente riservata dall'art. 23 della

legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), per

il rilascio di autorizzazioni edilizie eccezionali volte a permettere la trasformazione

di edifici od impianti ubicati all'interno della zona fabbricabile che sono in

contrasto con la funzione

della zona in cui sorgono o con altre

prescrizioni edilizie. Al

contempo, queste norme spiegano tuttavia effetti anche in materia di

pianificazione del territorio, limitando in maniera sostanziale le possibilità,

per i comuni, di disciplinare autonomamente

tali situazioni attraverso i piani regolatori, come conferma lo stesso testo

del cpv. 3 dell'art. 66 Lst, secondo cui il piano regolatore può stabilire

una regolamentazione più restrittiva. Dal 1° gennaio 2012, bisogna pertanto

ritenere che questa materia è per principio regolamentata in maniera esaustiva

dal (solo) diritto cantonale, non soltanto per quanto concerne le

trasformazioni di edifici od impianti ubicati all'interno della zona

fabbricabile che non sono conformi alla funzione di zona, come peraltro già

si verificava in base al previgente art. 72 LALPT (cfr. STPT 90.2003.38/39/

40/42/43/44/45 del 16 gennaio 2004 consid. 4, pubblicata in: RtiD II-2004 n.

17), ma anche - e questo è decisivo nella fattispecie - per quelle

trasformazioni che concernono costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie. Da

tale data, i comuni possono unicamente

prevedere, attraverso i piani di utilizzazione locali, delle ulteriori

restrizioni rispetto alla possibilità, definita dalle predette disposizioni

legali cantonali, di trasformare gli

edifici che presentano siffatte difformità. Restrizioni che, al limite, possono sfociare nel divieto di ogni

trasformazione. Inoltre, non possono rilasciare licenze edilizie in contrasto

con gli art. 66 Lst e 86 RLst, fondate su norme comunali più favorevoli. Nella

misura in cui consentono interventi che

travalicano quanto ammissibile in base al diritto cantonale, le norme comunali preesistenti sono dunque

inapplicabili. In tal senso va precisata la giurisprudenza che questo Tribunale

ha sviluppato in precedenti giudizi, ponendo ancora mente all'art. 39

RLE - che non limitava la competenza pianificatoria dei comuni (cfr. RDAT II-2000 n. 39 consid. 2.1.) - senza prestare la necessaria

attenzione al limite introdotto dal cpv. 3 dell'art. 66 Lst, applicabile anche

alle costruzioni esistenti in contrasto con altre prescrizioni edilizie e non

solo con la conformità di zona.

2.2.3. Nell'evenienza

concreta, il controverso intervento travalica manifestamente i limiti degli

interventi ammissibili secondo gli art. 66

Lst e 86 RLst. La prevista sopraelevazione di un piano sovverte difatti in

misura sostanziale l'identità della costruzione esistente, posto che

tanto sotto l'aspetto qualitativo, quanto da quello quantitativo, essa comporta

la realizzazione di un edificio sostanzialmente diverso dall'attuale casa

d'abitazione dei resistenti. Sotto questo profilo, l'intervento non può dunque

essere autorizzato. Nemmeno i resistenti pretendono il contrario. Esso non può

essere approvato neppure in base all'art. 8 cpv. 4 seconda frase NAPR.

Quest'ultimo disposto estende infatti la facilitazione concessa dagli art. 66

Lst e 86 RLst a favore degli edifici esistenti in contrasto con il diritto

posteriore, dato che consente ampliamenti verticali che, benché limitati

all'aggiunta di un unico piano, incidono nel caso concreto sull'aspetto esterno

e sui contenuti della costruzione preesistente, alterandone significativamente

l'identità e determinando un consolidamento

sul piano verticale del contrasto con la normativa sulla distanza da confine. In

quanto suscettibile di condurre in concreto ad un risultato più favorevole rispetto

alla regolamentazione della materia prevista dal diritto cantonale, il

disposto comunale non è dunque applicabile. Deve cedere il passo al diritto

gerarchicamente superiore.

2.3. Già per questi

motivi la licenza edilizia va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la conferma. Dato l'esito, non

mette conto di approfondire le altre censure sollevate dai ricorrenti con

riferimento alla (ulteriore) riduzione della distanza dal confine con la part.

4540 dovuta all'applicazione di un cappotto termico isolante sulle facciate, nonché

alla pretesa insufficiente distanza dalla strada comunale e dal corso d'acqua

presenti sui lati est, rispettivamente

ovest, del fondo dedotto in edificazione.

3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa licenza assieme al

giudizio governativo che la conferma.

3.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili di

entrambe le istanze (art. 31 LPamm) sono a carico dei resistenti CO 3 e CO 2,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate la decisione 10 luglio 2013 (n.

3903) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 24 ottobre 2012 del

municipio di Biasca.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'500.- è a carico dei resistenti CO 3 e CO 2, in solido, che rifonderanno fr.

1'800 ai ricorrenti RI 1 e RI 2 a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario