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Decisione

52.2013.383

Tassa per l'esame di una domanda di costruzione

11 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2013.383

Data decisione, Autorità:

11.11.2013, TRAM

Titolo:

Tassa per l'esame di una domanda di costruzione

DOMANDA DI COSTRUZIONE

art. 19 LE

Incarto n.

52.2013.383

Lugano

11 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano

Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di

RI 1

RI 2

RI 3

patrocinati da:

contro

la decisione 28

agosto 2013 (n. 4386) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa

degli insorgenti avverso la tassa di fr. 10'000.- emessa dal municipio di CO 1 in relazione alla co ncessione della licenza edilizia per l'edificazione di una palazzina di 13 appartamenti

al mapp. 636 di quel comune;

ritenuto, in

fatto

che il 24 ottobre 2012 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno chiesto al municipio di CO 1 il

permesso di edificare una palazzina articolata su 5 piani fuori terra e uno

sotterraneo, composta di 13 appartamenti (due di tre locali al pianterreno, un

bilocale e due di tre locali al 1°, 2° e 3° piano, due di quattro locali al

piano attico), autorimessa e locali accessori, i cui costi di costruzione erano

stimati in fr. 5'019'250.-;

che, entro il termine di pubblicazione, due confinanti si sono opposti al

rilascio della licenza;

che, raccolto l'avviso cantonale 1° marzo

2013 (n. 82733), il municipio ha rilasciato il permesso di costruzione,

subordinandolo a diverse condizioni e respingendo nel contempo le opposizioni;

contestualmente ha posto una tassa di fr. 10'000.- a carico degli istanti;

che, con ricorso 5 aprile 2013, i beneficiari della licenza edilizia hanno

contestato davanti al Consiglio di Stato l'importo, ritenuto eccessivo, della

tassa emessa dal municipio;

che, con decisione 28 agosto 2013, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha

respinto il ricorso, ritenendo che la domanda esaminata rientrasse nello

standard, per cui il municipio aveva correttamente applicato il metodo di

calcolo previsto dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2.1); inoltre l'importo era proporzionato ai costi di costruzione, per cui

non vi era stata lesione del principio di equivalenza;

che contro la pronuncia appena descritta, i già ricorrenti in prima istanza

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento

della tassa emessa dal municipio; in via principale essi chiedono che

l'esecutivo comunale produca l'estratto dettagliato delle spese da esso sopportate

per il rilascio della licenza edilizia, mentre in via subordinata postulano una

riduzione dell'importo a opera di questa Corte;

che, secondo i ricorrenti, la tassa applicata sarebbe eccessiva, poiché

ritengono sia manifestamente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita e

applicata in violazione ai principi di copertura dei costi e dell'equivalenza;

che il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso, mentre il

municipio si rimette al giudizio del Tribunale;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv.

Considerandi

1.

LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione

impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in forza del rinvio di cui

all'art. 50 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è quindi ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm);

che l'art. 19 LE stabilisce che per l'esame delle domande di costruzione è

dovuta una tassa del 2‰ della

spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-; il municipio

preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento (cpv. 1); le spese per

l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di

questo genere, soggiunge la norma (cpv. 2), sono poste a carico dell'istante a

cura dell'autorità che le ha anticipate;

che la tassa prevista per l'esame delle

domande di costruzione è una tassa amministrativa; essa costituisce il

corrispettivo per un atto d'ufficio, di per sé sprovvisto di valore

patrimoniale, sollecitato dall'obbligato (DTF 102 Ia 397 consid. 5a, 90 I 80;

STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.2., non pubblicata; Max Imboden/ René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Va

ed., Basilea/Stoccarda 1976, n. 110 B I; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte

speciale, Bellinzona/Cadenazzo 1993, n. 419 seg.; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, pag. 609);

che nell'attuale formulazione, frutto di una modificazione approvata dal Gran

Consiglio il 17 dicembre 2008 (BU 2006 pag. 434), essa costituisce il

corrispettivo non solo dell'attività eseguita dal municipio, ma anche dei

compiti svolti dal Dipartimento (STA 52.2011.194 del 22 maggio 2012 consid.

2.2

);

che quanto al loro ammontare, le tasse amministrative soggiacciono ai principi

della copertura dei costi e di equivalenza (STA 52.2009.435 del 23 novembre

2010.

consid. 4.1., con riferimenti);

che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una

ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare

complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali;

il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola

tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione

fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione

con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti

ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1., non pubblicata; Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, IIIa

ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a);

che questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la formulazione dell'art.

19.

LE permette di ritenere rispettato il principio della copertura dei costi

(STA 52.2011.194, citata, consid. 3.2.);

che il principio di equivalenza, nell'ambito di tasse causali, concretizza

quello di proporzionalità e il divieto di arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3; Adrian

Hungerbühler,

Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neure Rechtsprechung und Doktrin, in: ZBl 104/2003

pag. 505, segg., 522);

che nell'ambito della determinazione delle tasse,

dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo

a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (Grisel,

op. cit., pag. 612; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 110 B V);

che il ricorso a questi criteri, cui fa capo anche l'art. 19 cpv. 1 LE, costituisce

in effetti un'irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini

della percezione delle tasse; affinché il principio dell'equivalenza possa

essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo

criteri schematici - appaia come ragionevolmente proporzionata alla

prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di

sproporzione manifesta (Grisel,

op. cit., loc. cit.; Rhinow/ Krähenmann,

op. cit., loc. cit.);

che, per contro, non è

necessario che essa corrisponda esattamente al costo della singola operazione

amministrativa (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb); il valore della prestazione può

corrispondere o all'utilità che ne deriva per il contribuente, oppure ai costi

occasionati dalla richiesta concreta in rapporto ai costi generali dell'autorità

amministrativa interessata;

che, in concreto, per quanto riguarda l'utilità, attraverso la prestazione

erogata gli insorgenti hanno conseguito la possibilità di edificare una

palazzina sul loro fondo, i cui costi di costruzione ammontano a fr.

5'019'250.-;

che, ritenuto l'importante investimento previsto, nessun dubbio può

legittimamente sorgere in merito al valore di questa concessione, che permette

la creazione di tredici appartamenti;

che, pertanto, tra la tassa emessa e l'utilità che deriva dalle prestazioni del

municipio e del Dipartimento sussiste un rapporto ragionevole;

che nemmeno è ravvisabile una sproporzione manifesta con l'attività svolta

dall'autorità comunale o cantonale, chiamate a esprimersi, sulla base di una

cospicua documentazione, su tutti gli aspetti di loro competenza, nonché sulle

opposizioni dei vicini;

che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto, ponendo a carico

degli insorgenti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm);

che la soccombenza dell'unica parte patrocinata esclude l'assegnazione di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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