52.2013.385
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS
31 luglio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.385
Lugano
31 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 settembre 2013 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione 20 agosto 2013 (n. 4226) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 febbraio 2013
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di
revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino italiano RI 1 (1974) è
entrato in Svizzera il 2 agosto 1993 per ricongiungersi con il padre, allora
residente nel nostro Paese, ottenendo a tal fine un permesso di dimora. Il 1°
agosto 1998, egli è stato posto al beneficio di un'autorizzazione di domicilio,
in seguito trasformata in un permesso di domicilio CE/AELS, con prossimo termine
di controllo fissato per il 31 luglio 2014.
B. a. Con sentenza 11 dicembre 2012,
la Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 alla pena detentiva
di 20 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS
812.121), siccome commessa per mestiere. Nella commisurazione della
sanzione è stato tenuto conto della violazione del principio della celerità e
previo rito abbreviato.
b. Preso atto di tali
riscontri, il 15 gennaio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione
del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi
al riguardo, con decisione 4 febbraio 2013 gli ha revocato il permesso
di domicilio CE/AELS per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il
territorio svizzero entro il 4 marzo successivo.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 63 e 64 della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 20 agosto 2013, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocargli l'autorizzazione di domicilio CE/AELS in virtù dei motivi
addotti dal Dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento.
Il ricorrente critica innanzitutto il Governo per non avere applicato
l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Sotto
questo profilo, afferma che se da una parte non può essere considerato
lavoratore ai sensi dell'ALC poiché non svolge più attività lucrativa dal 2004,
dall'altra dispone di mezzi finanziari sufficiente in quanto il suo mantenimento
è garantito finanziariamente dalla madre.
Nel merito, sostiene che non vi sono le premesse per revocargli
il permesso di domicilio. Pur riconoscendo le proprie responsabilità penali,
contesta di essere una minaccia per l'ordine pubblico elvetico in quanto i
reati da lui commessi sono lontani nel tempo. Ritiene
che la decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di
proporzionalità, poiché non tiene conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e del fatto che un suo rinvio in Patria gli
comporterà enormi problemi di reinserimento.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data
dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere
dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966,
181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità
europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle
attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno.
Tale trattato non contiene tuttavia disposizioni relative
alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della
libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone
infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato
un permesso di domicilio CE/AELS illimitato,
in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli
accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2
OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63
LStr. Benché sia silente in merito al
rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del
medesimo, che come visto è pure regolata dalla LStr -, l'ALC non può tuttavia
essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.
Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale,
che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono
essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Anche i delitti patrimoniali
possono giustificare una simile limitazione (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF
2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio 2011
consid. 2.3).
2.2. RI 1, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi
in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare
un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per
risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 dell'Allegato I
all'ALC; STF 131 II 339, consid. 2). Sennonché, il campo di applicazione
personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino
comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di
soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia
quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10, consid. 2; 130 II
1, consid. 3.4).
Ora, dall'inserto di causa risulta che il ricorrente non
svolge più un'attività lucrativa almeno dal
2004, motivo per cui egli non può
essere considerato "lavoratore" ai sensi dell'ALC (cfr. STF 2C_698/2009 dell'11 febbraio
2010, consid. 3.2; sentenze CGCE
del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc.
1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85,
Racc. 1986 2121, punto 17). Visto inoltre il tempo
trascorso da quando non è più attivo professionalmente,
egli non può prevalersi dell'ALC neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt
Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I-2925, punto 14). Oltre a ciò, l'insorgente (1974) non può risiedere
in Svizzera nemmeno quale persona non esercitante un'attività lucrativa,
ritenuto che non è redditiere, pensionato, persona in formazione o necessitante di cure (vedi art. 6 ALC, 24
Allegato I ALC e 16 OLCP; direttive OLCP, emanate dall'Ufficio federale della
migrazione, stato al maggio 2014, n. 8.2.1). Di conseguenza, sotto
quest'ultimo aspetto, non permette di sovvertire quanto precede il fatto che
sua madre - peraltro residente in Italia -
abbia semplicemente asserito di contribuire dal 2008 al mantenimento del
figlio, ormai 40enne. Tanto più che non è stata apportata alcuna prova
corredata da documenti ufficiali in merito alle sue disponibilità finanziarie.
Ne discende che, nel caso concreto, RI 1 non può prevalersi
di un diritto sgorgante dall'ALC per poter risiedere in Svizzera (STF
2C_148/2010 dell'11 ottobre 2010, consid. 3).
2.3. In siffatte circostanze, a ragione quindi il Consiglio
di Stato ha considerato che alla presente vertenza è applicabile unicamente il
diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).
3. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e
ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui
ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di
cui all'art. 62 lett. b LStr (cioè se lo straniero è stato
condannato a una pena detentiva di lunga durata), oppure quelle dell'art. 63
cpv. 1 lett. b LStr (se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la
sicurezza interna o esterna della Svizzera). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga
durata se è stata pronunciata per più
di un anno (DTF 135 II 377 consid.
4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una
violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge
e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione
della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
4. 4.1.
Come accennato in narrativa, con sentenza 11 dicembre 2012, la Corte
delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 alla pena detentiva
di 20 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione
aggravata alla LStup, per avere:
-
nel periodo novembre 1999-aprile 2003,
per il tramite della sua società individuale, ripetutamente coltivato con
metodo indoor, complessivamente circa 20-25'000 piantine di canapa che hanno prodotto circa 250 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapaio
per una cifra complessiva di almeno fr. 1'000'000.–;
-
tra l'inizio del 2000 e la metà del 2001, in correità con terzi ed in veste di collaboratore di una società a garanzia limitata, ripetutamente
coltivato con metodo indoor, complessivamente circa 14'400 piantine di canapa
che hanno prodotto circa 216 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti
all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapaio per una cifra d'affari
complessiva di almeno fr. 756'000.–;
-
tra la metà del 2001 e il dicembre 2002, in correità con terzi e per conto di una società a garanzia limitata, ripetutamente coltivato
complessivamente circa 15'600 piantine di canapa che hanno prodotto circa 234 kg di fiori secchi (marijuana) poi venduti all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapaio per
una cifra d'affari complessivi di almeno fr. 819'000.–:
-
nel periodo maggio 2002-dicembre 2002, in correità con un terzo, in veste di socio/gerente di due società a garanzia limitata: 1)
coltivato complessivamente circa 10'000 piantine di canapa che hanno prodotto circa 150 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapaio per una cifra
d'affari complessiva di almeno fr. 525'000.–, 2) coltivato complessivamente
circa 6'000 piantine di canapa che hanno
prodotto circa 90 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a
vari titolari di negozi di canapaio per una cifra d'affari complessiva
di almeno fr. 315'000.–;
-
dalla metà 2002 all'inizio 2003, coltivato canapa con metodo indoor e
quindi prodotto circa 100 kg di fiori secchi (marijuana)
poi da lui venduti a vari canapai del Cantone per complessivi fr. 300.000.–,
somma in seguito fatta confluire sui conti della __________
-
tra l'inizio del 2002 e il 7 maggio 2003, in correità con altre persone e sotto la copertura societaria della __________, ripetutamente coltivato canapa con metodi vari
(soprattutto outdoor e green-house) al
fine di estrarne complessivamente circa 2'400 kg di fiori secchi (marijuana) ad elevato contenuto di THC, poi integralmente venduti ad un
terzo della __________. per la somma complessiva di fr. 1'500'000.–.
4.2. Visto che il ricorrente è stato condannato
a una pena privativa della libertà
superiore a un anno, quindi di lunga durata ai sensi della menzionata
giurisprudenza, le condizioni
per revocare il suo permesso di domicilio risultano adempiute già sulla base dell'art.
62 lett. b giusta il rinvio dell'art.
63 cpv. 2 LStr.
Anche l'ipotesi di revoca
prevista all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr è peraltro realizzata in concreto,
come rilevato dal Consiglio di Stato con motivazioni condivise da questo
Tribunale.
5. A questo punto occorre verificare
la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
5.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto
della gravità della colpa, del tempo
trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno
in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in
caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008
del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione di soggiorno è revocata
perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità
della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito
dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza
sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere una simile misura devono
essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in
Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se
essa si giustifica ma risulta inadeguata alle circostanze,
alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la
comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
5.2. Dal profilo della colpa, va rilevato che RI 1 non ha delinquito
in un'unica occasione. In effetti, egli ha commesso una serie ininterrotta di
attività illecite durante un periodo di circa 3
anni e mezzo. Unitamente al padre e a una terza persona, il ricorrente ha
ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e venduto - sia
all'ingrosso che al dettaglio - sostanze stupefacenti, realizzando una cifra d'affari pari ad almeno fr.
2'000'000.– nonché un guadagno considerevole. Per questo motivo, egli è stato condannato per
infrazione aggravata alla LStup.
Ora, i reati in materia di
stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore
particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un
pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene
giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della
droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di
principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in
tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo
(DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2C_651/2009 del 1°
marzo 2010 consid. 4.3,2C_622/2009 del 10 marzo 2010 consid. 6.2.1,2A.7/2004
del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Tanto più che il ricorrente non è
tossicodipendente e che l'infrazione è stata commessa per mestiere. Nonostante
che la sentenza penale 11 dicembre 2012 - emanata con procedura abbreviata - sia
priva di motivazione scritta, il quadro che emerge dalla medesima dimostra
che l'interessato, con una condanna a una
pena detentiva di 20 mesi sospesi con un periodo di prova di 2 anni (che tiene
già conto del fatto che egli ha riconosciuto le proprie responsabilità e
le pretese civili), ha violato gravemente
l'ordine pubblico svizzero.
D'altra parte, però, i
reati da lui commessi sono oramai lontani nel tempo, ritenuto che risalgono al
periodo novembre 1999 - maggio 2003. Certo, egli è stato giudicato soltanto di
recente. Questo non è dovuto però alla
latitanza di RI 1, bensì al ritardo da parte dei magistrati inquirenti che hanno
violato in effetti il principio di celerità. Principio, questo, che impone alle
autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al
fine di non lasciarlo inutilmente
nello stato di angoscia che suscita una tale procedura (DTF 130 I 54 consid.
3.3.1; 124 I 139 consid. 2a).
Fatti
I reati concernono infatti la problematica dei canapai che all'epoca proliferavano
nel nostro Cantone, con l'autorità penale cantonale che si era trovata titubante
nell'intervenire coerentemente per combattere tale fenomeno. Il Tribunale
federale, chinandosi su questi aspetti, ha considerato che l'atteggiamento disorientante e contraddittorio assunto in tale
ambito dagli inquirenti ha comportato una parziale inazione dello Stato,
che in determinati soggetti può aver
contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e abbassare di
conseguenza l'energia criminale investita nel proprio agire (STF 6S.56/2006 del
15 giugno 2006, consid. 3.6). Va da sé che se non fosse stato violato il
principio di celerità, la base di pena sarebbe stata sicuramente di molto
superiore ai 20 mesi.
Ciò che si rivela determinante
ai fini del presente giudizio è però il fatto che il ricorrente, ora
quarantenne, il quale risiede in Svizzera da una ventina d'anni, non lavora almeno
dal 2004 ed è oberato da debiti. Oltre ad avere aperta una procedura esecutiva
per un importo di fr. 14'925.85, egli ha infatti a carico ben 22 atti di
carenza beni per un totale di fr. 222'188.85 emessi tra il maggio 2011 e
l'aprile 2013. Debiti, questi, contratti con l'autorità fiscale e connessi ai
redditi da lui conseguiti durante la sua attività illecita. Va pure rilevato
che egli non ha mai manifestato l'intenzione di voler finalmente iniziare a
svolgere un'onesta attività lucrativa che gli permetta pure di estinguere - o
quanto meno ridurre - l'importo che deve onorare. Giova ricordare, su questo punto,
che anche l'accumulo di debiti privati può comportare la revoca di un permesso di domicilio (STF
2C_951/2011 del 25 novembre 2011, consid. 2.2).
Tenuto conto di tutto
quanto precede, si può senz'altro ritenere che, nonostante il suo lungo
soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente abbia ampiamente dimostrato la sua
incapacità di adattarsi al nostro ordinamento giuridico.
Bisogna anche considerare che il ricorrente, celibe e senza figli,
non ha stretti famigliari nel nostro Paese. Suo padre si è trasferito infatti
in Sudamerica, mentre sua madre - con la quale egli ha intensi rapporti - vive
a M__________. Rientrando in Italia, dove ha vissuto i primi 19 anni della sua
vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, egli non si troverà
confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Del
resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto
in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei
cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un
prolungato soggiorno all'estero.
5.3. Ne discende che l'interesse pubblico a revocare il permesso
di domicilio all'insorgente per i motivi testé enunciati è preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine
privato di rimanere nel nostro Paese.
6. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale.
Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
7. Stante
quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio è
posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente
all'art. 28 LPamm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario