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Decisione

52.2013.385

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

31 luglio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I reati concernono infatti la problematica dei canapai che all'epoca proliferavano

nel nostro Cantone, con l'autorità penale cantonale che si era trovata titubante

nell'intervenire coerentemente per combattere tale fenomeno. Il Tribunale

federale, chinandosi su questi aspetti, ha considerato che l'atteggiamento disorientante e contraddittorio assunto in tale

ambito dagli inquirenti ha comportato una parziale inazione dello Stato,

che in determinati soggetti può aver

contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e abbassare di

conseguenza l'energia criminale investita nel proprio agire (STF 6S.56/2006 del

15 giugno 2006, consid. 3.6). Va da sé che se non fosse stato violato il

principio di celerità, la base di pena sarebbe stata sicuramente di molto

superiore ai 20 mesi.

Ciò che si rivela determinante

ai fini del presente giudizio è però il fatto che il ricorrente, ora

quarantenne, il quale risiede in Svizzera da una ventina d'anni, non lavora almeno

dal 2004 ed è oberato da debiti. Oltre ad avere aperta una procedura esecutiva

per un importo di fr. 14'925.85, egli ha infatti a carico ben 22 atti di

carenza beni per un totale di fr. 222'188.85 emessi tra il maggio 2011 e

l'aprile 2013. Debiti, questi, contratti con l'autorità fiscale e connessi ai

redditi da lui conseguiti durante la sua attività illecita. Va pure rilevato

che egli non ha mai manifestato l'intenzione di voler finalmente iniziare a

svolgere un'onesta attività lucrativa che gli permetta pure di estinguere - o

quanto meno ridurre - l'importo che deve onorare. Giova ricordare, su questo punto,

che anche l'accumulo di debiti privati può comportare la revoca di un permesso di domicilio (STF

2C_951/2011 del 25 novembre 2011, consid. 2.2).

Tenuto conto di tutto

quanto precede, si può senz'altro ritenere che, nonostante il suo lungo

soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente abbia ampiamente dimostrato la sua

incapacità di adattarsi al nostro ordinamento giuridico.

Bisogna anche considerare che il ricorrente, celibe e senza figli,

non ha stretti famigliari nel nostro Paese. Suo padre si è trasferito infatti

in Sudamerica, mentre sua madre - con la quale egli ha intensi rapporti - vive

a M__________. Rientrando in Italia, dove ha vissuto i primi 19 anni della sua

vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, egli non si troverà

confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Del

resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto

in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei

cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un

prolungato soggiorno all'estero.

5.3. Ne discende che l'interesse pubblico a revocare il permesso

di domicilio all'insorgente per i motivi testé enunciati è preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine

privato di rimanere nel nostro Paese.

6. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.

7. Stante

quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio è

posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente

all'art. 28 LPamm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario