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Decisione

52.2013.393

Esclusione dalla procedura di assunzione dei docenti in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento

19 maggio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, ha iniziato la sua attività di docente di italiano nelle scuole

medie superiori nel 1993. Nominata nel 2001,

dal 2003 al 2006 essa ha ottenuto un congedo non pagato; in seguito ha invece

mantenuto una nomina parziale (50%). L'8

aprile 2010, la Sezione amministrativa e la Divisione della scuola del Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport

(DECS) hanno negato a RI 1 la concessione di un congedo non pagato di un anno,

comunicandole nel contempo che una riduzione dell'onere lavorativo

avrebbe comportato la modifica del suo rapporto di assunzione da nomina a

incarico. Nell'agosto 2011 essa ha quindi rassegnato le sue dimissioni. Durante

l'anno scolastico 2012/2013 essa ha lavorato quale docente incaricata presso il

liceo di __________.

B. Il 30 novembre 2013 è stato pubblicato sul foglio

ufficiale del Cantone Ticino il concorso per la nomina e l'incarico di

docenti per l'anno scolastico 2013/2014 (FU

n. 96/2012, p. 9321 segg). Il bando di concorso prevedeva, quale

requisito per l'insegnamento nelle scuole medie superiori, il possesso del certificato

di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie superiori rilasciato dall'ASP

di Locarno, dalla SUPSI-DFA di Locarno o riconosciuto dalla CDPE conformemente

all'art. 7 dell'ordinanza del Consiglio federale/regolamento della CDPE

concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995. Per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie

superiori ha partecipato al concorso, tra gli altri, RI 1, chiedendo l'assegnazione

di un nuovo incarico.

C. a. Con scritto 10 aprile 2013 la Sezione

amministrativa del DECS ha informato RI 1 di averla esclusa dalla

procedura di concorso in quanto era sprovvista del diploma d'insegnante di

scuola media superiore richiesto dal bando di concorso.

b. RI 1

ha impugnato il predetto provvedimento dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo. Esso l'ha dichiarato irricevibile e l'ha

quindi trasmesso al DECS per competenza (STA 52.2013.202). Con decisione

19 giugno 2013, il DECS ha respinto il reclamo, confermando l'esclusione dal

concorso di RI 1. La decisione prevedeva pure che un eventuale ricorso non

avrebbe avuto effetto sospensivo.

D. La concorrente

esclusa ha quindi impugnato la decisione dipartimentale dinanzi al Consiglio di

Stato chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'accertamento

della sua abilitazione all'insegnamento alle

scuole medie superiori e l'ammissione al colloquio nella predetta procedura di

concorso. Il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa il 20 agosto

2013.

E. RI 1 ha

avversato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo di accertare la sua abilitazione all'insegnamento alle

scuole medie superiori. A suo avviso, le prove sostenute a suo tempo per

accedere all'insegnamento, quando ancora non esisteva l'attuale formazione degli insegnanti, varrebbero quale

abilitazione a tempo illimitato e dovrebbero pertanto supplire, unitamente

alla sua ventennale esperienza, alla mancanza

del certificato richiesto nel bando di concorso.

F. Al gravame

si sono opposti il Consiglio di Stato, che non ha formulato particolari osservazioni,

e la Sezione amministrativa del DECS, secondo cui l'esclusione della ricorrente

sarebbe pienamente giustificata, vista l'assenza

dell'abilitazione all'insegnamento esatta dalla legislazione vigente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). La legittimazione

attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento

impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv.

1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può dunque essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che la situazione

fattuale emerge chiaramente dagli allegati di causa e dalla

documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

2.1. L'insorgente

lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla carenza di motivazione della decisione

impugnata. Il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso sugli argomenti

giuridici da lei sollevati e si sarebbe limitato a rilevare l'interruzione di

ogni rapporto di lavoro data dal suo licenziamento.

2.2

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm ogni decisione deve essere

motivata per scritto; scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale

del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla

base della decisione e se del caso di

deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale

possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n.

45; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n 2c ad art. 26). La violazione

dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono semmai

essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre

tuttavia che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente

sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di risposta (RDAT

II-2002 n. 43).

2.3

Con la risoluzione impugnata, il Governo ha rilevato che la

ricorrente non disponeva del titolo di studio richiesto e che quindi, avendo

rassegnato le proprie dimissioni, debba essere trattata al pari di qualsiasi

altro nuovo candidato. Inoltre, ha escluso l'applicazione dell'art. 8 cpv. 3

LORD al caso di specie vista la presenza di altri

concorrenti idonei. La risoluzione governativa conclude quindi per la tutela

della decisione del DECS e la conseguente esclusione

dell'insorgente dal colloquio d'assunzione. Le ragioni a fondamento del provvedimento impugnato

sono esposte con sufficiente chiarezza.

Seppur non abbia esaminato nel dettaglio le argomentazioni giuridiche della ricorrente circa la validità della sua

abilitazione all'insegnamento, emerge in maniera sufficientemente comprensibile

come il Governo abbia ritenuto che tale autorizzazione non poteva essere presa

in considerazione in quanto non

corrispondente agli attuali dettami di legge. Del resto, la circostanziata

memoria ricorsuale presentata in questa sede dall'insorgente dimostra come essa

abbia compreso la portata della decisione impugnata. Per queste ragioni, la censura di carenza di motivazione, infondata, deve essere respinta.

3.

3.1. La ricorrente sostiene poi che la decisione

del Consiglio di Stato risulti da una

procedura di ricorso viziata dalla violazione di norme essenziali

di procedura. In particolare, essa non sarebbe stata reintegrata nella

selezione dei concorrenti malgrado la restituzione

dell'effetto sospensivo al gravame accordata dal Governo. Inoltre, il

Consiglio di Stato non avrebbe dovuto prendere in considerazione le osservazioni

presentate dal DECS in quanto tardive.

3.2

Come

accennato in narrativa, la decisione 19 giugno 2013 del DECS ha levato l'effetto

sospensivo al gravame della ricorrente. Essa sostiene, a torto, che la restituzione

dell'effetto sospensivo all'impugnativa discenderebbe dallo scritto 4 luglio

2013.

con cui il Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato ha comunicato al patrocinatore della ricorrente di

aver intimato il ricorso alle controparti e ha indicato che lo stesso aveva

effetto sospensivo, facendo riferimento all'art. 47 LPamm. Tale tesi non può

essere seguita in quanto tale comunicazione non costituisce all'evidenza una

decisione formale. La competenza per statuire sulla concessione dell'effetto sospensivo non appartiene infatti al Servizio

dei ricorsi del Consiglio di Stato, bensì al Presidente dello stesso

(art. 47 LPamm). Ne segue che il ricorso non disponeva dell'effetto sospensivo,

per modo che nulla impediva all'autorità inferiore di concludere la procedura

di assunzione.

3.3

Relativamente al rispetto del termine di 10 giorni per presentare la risposta assegnato

al DECS dal Servizio dei ricorsi si rileva che il gravame è stato intimato il 4

luglio 2013. Il termine non poteva dunque

scadere prima del 15 agosto 2013, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 13 LPamm). Le osservazioni 12 agosto

2013.

del DECS erano quindi tempestive. Dal momento che queste concernevano soltanto

il merito del ricorso, e non la richiesta cautelare di concessione dell'effetto

sospensivo, non vi è motivo di escludere la sospensione del termine giusta la

seconda frase dell'art. 13 LPamm, applicabile alle procedure provvisionali.

4.

I dipendenti cantonali e i docenti sono di

regola assunti, mediante nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico

(a tempo determinato; art. 15 LORD), in esito a pubblico concorso (art.

12.

cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art.

8.

cpv. 1 LORD dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai

requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione

della funzione individuale e pubblicati nel

bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i titoli di

studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di sanità, il

certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti

richiesti dal bando di concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Se da un lato lo Stato

può legittimamente porre condizioni per l'accesso alla professione di docente

cantonale, non potendo nemmeno quest'ultimo, tra l'altro, in quanto

dipendente pubblico, appellarsi al diritto al libero accesso a un'attività

economica privata e al suo libero esercizio così come garantito dall'art. 27

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101), ciò non significa tuttavia che esso sia legittimato a

limitarne l'accesso a suo libero piacimento. In effetti, le restrizioni devono

essere sostenibili e non devono portare a

manifeste situazioni di disparità di trattamento. Sono segnatamente

inaccettabili quelle condizioni che escludono dei candidati idonei ad assumere la funzione senza

oggettive o logiche ragioni. Per l'importanza che riveste la scuola nel

processo di apprendimento, di formazione e di crescita dello studente, in

special modo se minorenne, la professione dell'insegnante può dunque essere

sottoposta a limitazioni, anche soggettive (di tipo personale, caratteriale e professionale) nella misura in cui

queste siano proporzionate agli obiettivi a cui tendono (Herbert Plotke, Schweizerisches

Schulrecht, 2a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Adeguata

formazione, sia essa generale o specifica, idoneità da un punto di vista

caratteriale all'insegnamento, assenza di condanne di una certa rilevanza e

buona condotta, buona salute fisica e psichica, sono ad esempio condizioni

ritenute adeguate, proporzionate e ammissibili nell'ambito di un concorso

scolastico (Plotke, op. cit., pag.

501.

e segg.; STA 52.2010.209 del 7 ottobre 2010, consid. 3).

5.

5.1. Per

accedere all'insegnamento nelle scuole medie superiori, i docenti, incaricati o

nominati, devono essere abilitati all'esercizio della professione in questi

ordini di scuola (art. 12 legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio

1982; LSMS; RL 5.1.7.1). L'art. 47 della legge della scuola del 1° febbraio

1990.

(LSc; RL 5.1.1.1) prevede che l'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento

da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la

professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone (cpv. 1). Il

dipartimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

(SUPSI) che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione

all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di

Stato (cpv. 2). Di regola, soggiunge la norma (cpv. 3), l'abilitazione all'insegnamento

vale per il grado o l'ordine di scuola per

il quale è conseguita. La legge riserva il riconoscimento delle

abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi

intercantonali o internazionali (art. 47 cpv. 4). A questo proposito, l'accordo

intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18

febbraio 1993 (accordo sul riconoscimento dei diplomi; RL 5.1.8.4) dà alla

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

quale autorità preposta al riconoscimento dei diplomi, la facoltà di emanare

dei regolamenti di riconoscimento, i quali ne fissano le condizioni e la procedura

per tutti i diplomi scolastici e professionali

o per delle categorie di diploma (art. 6 accordo sul riconoscimento dei

diplomi). Per quanto attiene alle scuole medie superiori, la CDPE ha emanato il

regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le

scuole di maturità del 4 giugno 1998. Questo

prevede (art. 3 segg.) le condizioni per

il riconoscimenti di tali attestati, e pone in particolare delle esigenze

in punto alla formazione scientifica e professionale da seguire.

Tali esigenze corrispondono a quanto prescritto

dall'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di

maturità del 15 febbraio 1995 emanata dal Consiglio federale di concerto con la

CDPE (Ordinanza sulla maturità, ORM; RS 413.11), vale a dire che nel ciclo che prepara alla maturità (cfr.

art. 6 cpv. 2 e 3 ORM) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un

diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una

formazione pedagogica e scientifica equivalente (art. 7 cpv. 1 ORM).

5.2

Nel caso concreto, il bando di concorso richiedeva il

possesso del certificato di abilitazione all'insegnamento. Tale esigenza mira a

garantire un'istruzione di qualità impartita da docenti qualificati e preparati

sia nella disciplina di loro competenza, sia a livello pedagogico e didattico. Gli stessi sono inoltre conformi a quanto

previsto dalle disposizioni regolanti la materia (art. 47 LSc, art. 12 LSMS,

art. 7 ORM). La condizione posta non può dunque essere messa in

discussione e va senz'altro esente da critiche.

6.

6.1. La

ricorrente ritiene di essere stata a torto estromessa dalla procedura di assunzione. Innanzitutto, essa lamenta

una violazione di un suo diritto acquisito, conferitole, a mente sua, dal

regolamento sulle prove di ammissione

all'insegnamento nelle scuole medie superiori del 23 dicembre 1986 (di

seguito: regolamento 1986), che prevedeva, all'art. 9 cpv. 1, la validità

illimitata della prova di ammissione.

6.2

Diritti acquisiti possono nascere unicamente se il legislatore fissa una volta

per tutte delle situazioni particolari e le sottrae all'evoluzione della legge

o se sono state date delle assicurazioni precise in occasione di un rapporto

giuridico individuale. Il principio della buona fede non ostacola quindi una

modifica della legge se questa poggia su

motivi seri e oggettivi (STF 1C_186/2008 dell'8 dicembre 2008, consid.

3.

;1C_88/2007 del 26 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 134 I 23 consid. 7.1;

DTF 130 I 26 consid. 8.2.1).

6.3

La

ricorrente ha iniziato la sua carriera di docente nel 1993, quando l'assunzione

degli insegnanti era ancora retta dalla LSc 1958. L'art. 123 lett. b LSc 1958 prevedeva che la nomina di un docente delle scuole secondarie intervenisse

al secondo anno di insegnamento, a condizione che il posto sussistesse ed a condi-zione che il docente: 1) fosse in possesso

dei titoli di studio richiesti; 2) avesse superato la prova di

ammissione; 3) avesse dato una prova soddisfacente durante il precedente anno d'incarico

a giudizio del commissario od esperto della

materia e del direttore dell'istituto. Il regolamento 1986, modificato

il 12 dicembre 1989 e completato il 22 marzo

1990, precisava che la prova di ammissione consisteva in una lezione, in

un colloquio culturale e professionale atto a verificare le attitudini

didattiche dei candidati, e un colloquio pedagogico davanti a una commissione

composta dal direttore della scuola, un

esperto di scienze dell'educazione e un esperto della disciplina (art.

1, 5 e 10). L'art. 9 cpv. 1 regolamento 1986 disponeva inoltre che la prova di

ammissione aveva validità illimitata.

Nel caso

concreto, è da escludere che il citato regolamento possa aver conferito alla

ricorrente un diritto acquisito già solo per il fatto che la predetta norma

sanciva la validità illimitata della prova di ammissione, prova che non

attribuiva, da sola, il diritto alla nomina, richiedendo la LSc 1958 anche lo

svolgimento di un periodo di pratica soddisfacente. Non è dunque possibile

dedurre alcun diritto acquisito da tale disposizione legale che, in ogni caso,

rimane riferita alla procedura di assunzione dei docenti disciplinata dalla LSc 1958, che il legislatore non

ha in alcun modo sottratto all'evoluzione della legge.

7.

7.1. L'applicazione

delle attuali normative nella valutazione dell'abilitazione all'insegnamento

della ricorrente costituirebbe, a mente sua, un caso di retroattività pura

(echte Rückwirkung) e sarebbe pertanto anticostituzionale.

7.2

Il divieto della retroattività

risulta dai principi di legalità e prevedibilità e concerne unicamente le

regolamentazioni legali che si riferiscono ad un evento concluso prima della

loro adozione. Sussiste dunque una situazione di "retroattività propria"

se il diritto si applica ad una situazione di fatto nata e terminata nel passato,

vale a dire a delle situazioni già conclusesi al momento della sua entrata in

vigore. La retroattività è in principio vietata, poi-

ché contraria all'esigenza della sicurezza giuridica che vige in uno

Stato di diritto (DTF 126 V 134 consid. 4a, 116 Ia 207 consid. 4a, 113 Ia 412

consid. 6).

Le nuove leggi, di norma,

dovrebbero esplicare i loro effetti solo a partire dal momento della loro

entrata in vigore. La loro applicazione non pone particolari problemi in

presenza di un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo.

Al contrario, laddove sussiste una situazione fattuale che perdura nel tempo,

non ancora terminata nel momento in cui v'è stato il cambio di legislazione, il nuovo diritto è in regola generale immediatamente applicabile, salvo disposizione

transitoria contraria. In questo caso, il nuovo diritto esplica i suoi

effetti su una situazione fattuale anteriore a quest'ultimo. Questo tipo di

situazione, qualificata come "retroattività impropria" è ammissibile

se il nuovo diritto si applica unicamente alle conseguenze dei fatti intervenuti dopo la sua entrata in vigore. In effetti,

le nuove norme non modificano la situazione di fatto che esisteva al momento

della loro entrata in vigore, ma riguardano unicamente l'evoluzione

futura di tali fatti ed in particolare gli elementi decisivi per l'applicazione

del diritto (STA 52.2009.236 del 10 febbraio 2011, consid. 4.2, con

riferimenti; DTF 137 II 371 consid. 4.2).

7.3

La LSc ha introdotto l'obbligo per i docenti di

conseguire l'abilitazione all'insegnamento con effetto al momento in cui sarebbe

entrato in funzione l'Istituto per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti

(IAA, in seguito sostituito dall'Alta scuola pedagogica, oggi integrata nel

Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI). L'art. 123 LSc 1958, che

conferiva il diritto alla nomina dei docenti alle condizioni sopra esposte, è

quindi rimasto in vigore fino al 1° settembre 1995, data in cui l'art. 86 LORD 15 marzo 1995 (BU 1995, pag. 237 segg. e 297) lo

ha definitivamente abrogato (STA 53.2008.8 dell' 11 novembre 2008, consid.

1.1

; STA 53.1995.3 del 19 dicembre 1995, consid. 2.3).

7.4

Nel caso in esame, il DECS ha valutato la conformità

delle candidature con il bando di concorso relativo all'assunzione dei docenti

per l'anno scolastico 2013/2014. L'autorità ha quindi applicato la legge in una

situazione attuale (e futura), dapprima in-

serendo quale requisito l'attestato in parola nel bando, e poi selezionando i

concorrenti che vi si conformavano. In queste circostanze, il DECS non ha

quindi conferito alcun effetto retroattivo al nuovo diritto. Non sarebbe del

resto conforme al principio di legalità valutare alcune candidature applicando

delle norme abrogate quasi vent'anni or sono.

Nulla muta a queste

circostanze il fatto che la ricorrente sia stata assunta quale docente

incaricata nell'anno 2012/2013. Data la durata determinata dell'incarico bisogna

negare che l'autorità di nomina abbia

assicurato alla stessa un impiego anche per gli anni a venire. In

assenza di particolari promesse, l'autorità non ha dunque in alcun modo accordato

diritti acquisiti, né violato il principio della buona fede. Semmai ha

disatteso l'art. 12 LSMS che esige il possesso dei titoli anche per il conferimento

dell'incarico.

8.

8.1. Deve

pure essere respinta la censura di violazione del principio della parità di

trattamento, sollevata dalla ricorrente, la quale ritiene ingiustificato che le

venga imposto di frequentare, dopo vent'anni di esperienza, la stessa

formazione che si richiederebbe ad una giovane aspirante docente, senza tenere

conto in alcun modo delle differenze

rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso.

Sebbene possa apparire un caso di rigore, determinante è il fatto che la ricorrente

non disponga del titolo di studio richiesto dalla legge e dal bando di concorso.

Data questa circostanza, ella si trova nella medesima situazione di un'aspirante

docente e merita pertanto lo stesso trattamento. Né l'autorizzazione all'insegnamento,

né l'esperienza acquisita in questi anni costituiscono una differenza tale da imporre

il suo esonero dal conseguimento della formazione richiesta. Infatti, l'autorizzazione all'esercizio della

professione è stata accordata alla ricorrente a seguito di prove

pratiche, ma senza il conseguimento di una

formazione pedagogica o scientifica e non può quindi essere paragonata ad un

diploma come quello rilasciato dalla SUPSI o a quelli riconosciuti dalla

CDPE.

8.2

Nemmeno la critica dell'insorgente secondo cui per l'assunzione di

vicedirettori l'autorità si sarebbe mostrata più flessibile appare fondata. I concorsi a cui fa riferimento

(cfr. FU 19/2013 p. 1881 e segg.; FU 66/2013, p. 6396) pongono quale requisito

di assunzione l'abilitazione all'insegnamento

nelle scuole medie superiori e menzionano tra i documenti da allegare

alla candidatura la fotocopia del certificato di abilitazione all'insegnamento

completato del certificato con le valutazioni e, se del caso, la fotocopia del

certificato di abilitazione all'insegnamento in Svizzera rilasciato dalla CDPE sulla base di titoli

professionali svizzeri o stranieri. Seppur i bandi non precisino da

quali istituti debba provenire l'attestato di abilitazione all'insegnamento,

appare evidente che si tratta dello stesso titolo di studio richiesto nella

procedura di concorso a cui a preso parte l'insorgente. Lo impone del resto l'art. 14 del regolamento della legge della

scuola del 19 maggio 1992 (RSc; RL 5.1.1.1.1), che esige che i

vicedirettori dispongano dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine

di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza

di almeno 4 anni (cpv. 1); in difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il

vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla (cpv. 2). Nemmeno questi bandi di

concorso ammettono dunque i candidati autorizzati

all'insegnamento in applicazione della vecchia procedura. La censura ricorsuale

cade dunque nel vuoto.

9.

La

ricorrente lamenta infine un'applicazione scorretta dell'art. 8 cpv. 3 LORD.

Ritiene infatti che l'autorità di nomina avrebbe dovuto ammetterla al concorso

in considerazione della sua lunga esperienza.

La citata norma prevede che il servizio svolto

alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può

supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di

studio o di altri requisiti. Si tratta tuttavia di una facoltà conferita all'autorità

di nomina e non già di un obbligo di procedere all'assunzione di un candidato

sprovvisto dei requisiti richiesti (STA 52.2011.446

del 12 luglio 2012, consid. 2.4). In assenza di un esercizio scorretto del

potere di apprezzamento dell'autorità di nomina o di violazioni dei principi

generali del diritto, quale ad

esempio il divieto dell'arbitrio, questo Tribunale non può imporre l'ammissione alla procedura di assunzione di una

concorrente sprovvista del titolo di studio richiesto dalle normative regolanti

la materia e dal bando di concorso. Ciò si impone in considerazione del potere d'esame di questo

Tribunale (art. 61 LPamm), che non può sostituire il suo apprezzamento a

quello dell'autorità inferiore.

10.

Per tutti questi motivi, la decisione governativa

merita tutela. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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