52.2013.393
Esclusione dalla procedura di assunzione dei docenti in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento
19 maggio 2014Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2013.393
Data decisione, Autorità:
19.05.2014, TRAM
Titolo:
Esclusione dalla procedura di assunzione dei docenti in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento
NOMINA
art. 8 cpv. 1 LORD
art. 8 cpv. 3 LORD
art. 13 cpv. 1 LORD
art. 26 cpv. 1 LPAMM
art. 47 LPAMM
art. 47 LSCU
Incarto n.
52.2013.393
Lugano
19 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Flavia
Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Giorgia Ponti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 settembre 2013 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 20 agosto 2013 (n.
4019) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 19 giugno
2013 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) in materia di esclusione della sua
candidatura dal concorso per l'assunzione di docenti per l'anno
scolastico 2013/2014;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui
ricorrente, ha iniziato la sua attività di docente di italiano nelle scuole
medie superiori nel 1993. Nominata nel 2001,
dal 2003 al 2006 essa ha ottenuto un congedo non pagato; in seguito ha invece
mantenuto una nomina parziale (50%). L'8
aprile 2010, la Sezione amministrativa e la Divisione della scuola del Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS) hanno negato a RI 1 la concessione di un congedo non pagato di un anno,
comunicandole nel contempo che una riduzione dell'onere lavorativo
avrebbe comportato la modifica del suo rapporto di assunzione da nomina a
incarico. Nell'agosto 2011 essa ha quindi rassegnato le sue dimissioni. Durante
l'anno scolastico 2012/2013 essa ha lavorato quale docente incaricata presso il
liceo di __________.
B. Il 30 novembre 2013 è stato pubblicato sul foglio
ufficiale del Cantone Ticino il concorso per la nomina e l'incarico di
docenti per l'anno scolastico 2013/2014 (FU
n. 96/2012, p. 9321 segg). Il bando di concorso prevedeva, quale
requisito per l'insegnamento nelle scuole medie superiori, il possesso del certificato
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie superiori rilasciato dall'ASP
di Locarno, dalla SUPSI-DFA di Locarno o riconosciuto dalla CDPE conformemente
all'art. 7 dell'ordinanza del Consiglio federale/regolamento della CDPE
concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995. Per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie
superiori ha partecipato al concorso, tra gli altri, RI 1, chiedendo l'assegnazione
di un nuovo incarico.
C. a. Con scritto 10 aprile 2013 la Sezione
amministrativa del DECS ha informato RI 1 di averla esclusa dalla
procedura di concorso in quanto era sprovvista del diploma d'insegnante di
scuola media superiore richiesto dal bando di concorso.
b. RI 1
ha impugnato il predetto provvedimento dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo. Esso l'ha dichiarato irricevibile e l'ha
quindi trasmesso al DECS per competenza (STA 52.2013.202). Con decisione
19 giugno 2013, il DECS ha respinto il reclamo, confermando l'esclusione dal
concorso di RI 1. La decisione prevedeva pure che un eventuale ricorso non
avrebbe avuto effetto sospensivo.
D. La concorrente
esclusa ha quindi impugnato la decisione dipartimentale dinanzi al Consiglio di
Stato chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'accertamento
della sua abilitazione all'insegnamento alle
scuole medie superiori e l'ammissione al colloquio nella predetta procedura di
concorso. Il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa il 20 agosto
2013.
E. RI 1 ha
avversato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo di accertare la sua abilitazione all'insegnamento alle
scuole medie superiori. A suo avviso, le prove sostenute a suo tempo per
accedere all'insegnamento, quando ancora non esisteva l'attuale formazione degli insegnanti, varrebbero quale
abilitazione a tempo illimitato e dovrebbero pertanto supplire, unitamente
alla sua ventennale esperienza, alla mancanza
del certificato richiesto nel bando di concorso.
F. Al gravame
si sono opposti il Consiglio di Stato, che non ha formulato particolari osservazioni,
e la Sezione amministrativa del DECS, secondo cui l'esclusione della ricorrente
sarebbe pienamente giustificata, vista l'assenza
dell'abilitazione all'insegnamento esatta dalla legislazione vigente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). La legittimazione
attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv.
1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può dunque essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che la situazione
fattuale emerge chiaramente dagli allegati di causa e dalla
documentazione prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
2.1. L'insorgente
lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla carenza di motivazione della decisione
impugnata. Il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso sugli argomenti
giuridici da lei sollevati e si sarebbe limitato a rilevare l'interruzione di
ogni rapporto di lavoro data dal suo licenziamento.
2.2
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm ogni decisione deve essere
motivata per scritto; scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale
del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla
base della decisione e se del caso di
deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale
possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n.
45; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n 2c ad art. 26). La violazione
dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono semmai
essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre
tuttavia che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente
sia data la possibilità di prendere
posizione sugli argomenti da questa addotti in sede di risposta (RDAT
II-2002 n. 43).
2.3
Con la risoluzione impugnata, il Governo ha rilevato che la
ricorrente non disponeva del titolo di studio richiesto e che quindi, avendo
rassegnato le proprie dimissioni, debba essere trattata al pari di qualsiasi
altro nuovo candidato. Inoltre, ha escluso l'applicazione dell'art. 8 cpv. 3
LORD al caso di specie vista la presenza di altri
concorrenti idonei. La risoluzione governativa conclude quindi per la tutela
della decisione del DECS e la conseguente esclusione
dell'insorgente dal colloquio d'assunzione. Le ragioni a fondamento del provvedimento impugnato
sono esposte con sufficiente chiarezza.
Seppur non abbia esaminato nel dettaglio le argomentazioni giuridiche della ricorrente circa la validità della sua
abilitazione all'insegnamento, emerge in maniera sufficientemente comprensibile
come il Governo abbia ritenuto che tale autorizzazione non poteva essere presa
in considerazione in quanto non
corrispondente agli attuali dettami di legge. Del resto, la circostanziata
memoria ricorsuale presentata in questa sede dall'insorgente dimostra come essa
abbia compreso la portata della decisione impugnata. Per queste ragioni, la censura di carenza di motivazione, infondata, deve essere respinta.
3.
3.1. La ricorrente sostiene poi che la decisione
del Consiglio di Stato risulti da una
procedura di ricorso viziata dalla violazione di norme essenziali
di procedura. In particolare, essa non sarebbe stata reintegrata nella
selezione dei concorrenti malgrado la restituzione
dell'effetto sospensivo al gravame accordata dal Governo. Inoltre, il
Consiglio di Stato non avrebbe dovuto prendere in considerazione le osservazioni
presentate dal DECS in quanto tardive.
3.2
Come
accennato in narrativa, la decisione 19 giugno 2013 del DECS ha levato l'effetto
sospensivo al gravame della ricorrente. Essa sostiene, a torto, che la restituzione
dell'effetto sospensivo all'impugnativa discenderebbe dallo scritto 4 luglio
2013.
con cui il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha comunicato al patrocinatore della ricorrente di
aver intimato il ricorso alle controparti e ha indicato che lo stesso aveva
effetto sospensivo, facendo riferimento all'art. 47 LPamm. Tale tesi non può
essere seguita in quanto tale comunicazione non costituisce all'evidenza una
decisione formale. La competenza per statuire sulla concessione dell'effetto sospensivo non appartiene infatti al Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato, bensì al Presidente dello stesso
(art. 47 LPamm). Ne segue che il ricorso non disponeva dell'effetto sospensivo,
per modo che nulla impediva all'autorità inferiore di concludere la procedura
di assunzione.
3.3
Relativamente al rispetto del termine di 10 giorni per presentare la risposta assegnato
al DECS dal Servizio dei ricorsi si rileva che il gravame è stato intimato il 4
luglio 2013. Il termine non poteva dunque
scadere prima del 15 agosto 2013, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 13 LPamm). Le osservazioni 12 agosto
2013.
del DECS erano quindi tempestive. Dal momento che queste concernevano soltanto
il merito del ricorso, e non la richiesta cautelare di concessione dell'effetto
sospensivo, non vi è motivo di escludere la sospensione del termine giusta la
seconda frase dell'art. 13 LPamm, applicabile alle procedure provvisionali.
4.
I dipendenti cantonali e i docenti sono di
regola assunti, mediante nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico
(a tempo determinato; art. 15 LORD), in esito a pubblico concorso (art.
12.
cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art.
8.
cpv. 1 LORD dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai
requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione
della funzione individuale e pubblicati nel
bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i titoli di
studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di sanità, il
certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti
richiesti dal bando di concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Se da un lato lo Stato
può legittimamente porre condizioni per l'accesso alla professione di docente
cantonale, non potendo nemmeno quest'ultimo, tra l'altro, in quanto
dipendente pubblico, appellarsi al diritto al libero accesso a un'attività
economica privata e al suo libero esercizio così come garantito dall'art. 27
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost.; RS 101), ciò non significa tuttavia che esso sia legittimato a
limitarne l'accesso a suo libero piacimento. In effetti, le restrizioni devono
essere sostenibili e non devono portare a
manifeste situazioni di disparità di trattamento. Sono segnatamente
inaccettabili quelle condizioni che escludono dei candidati idonei ad assumere la funzione senza
oggettive o logiche ragioni. Per l'importanza che riveste la scuola nel
processo di apprendimento, di formazione e di crescita dello studente, in
special modo se minorenne, la professione dell'insegnante può dunque essere
sottoposta a limitazioni, anche soggettive (di tipo personale, caratteriale e professionale) nella misura in cui
queste siano proporzionate agli obiettivi a cui tendono (Herbert Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Adeguata
formazione, sia essa generale o specifica, idoneità da un punto di vista
caratteriale all'insegnamento, assenza di condanne di una certa rilevanza e
buona condotta, buona salute fisica e psichica, sono ad esempio condizioni
ritenute adeguate, proporzionate e ammissibili nell'ambito di un concorso
scolastico (Plotke, op. cit., pag.
501.
e segg.; STA 52.2010.209 del 7 ottobre 2010, consid. 3).
5.
5.1. Per
accedere all'insegnamento nelle scuole medie superiori, i docenti, incaricati o
nominati, devono essere abilitati all'esercizio della professione in questi
ordini di scuola (art. 12 legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio
1982; LSMS; RL 5.1.7.1). L'art. 47 della legge della scuola del 1° febbraio
1990.
(LSc; RL 5.1.1.1) prevede che l'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento
da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la
professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone (cpv. 1). Il
dipartimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI) che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l'abilitazione
all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di
Stato (cpv. 2). Di regola, soggiunge la norma (cpv. 3), l'abilitazione all'insegnamento
vale per il grado o l'ordine di scuola per
il quale è conseguita. La legge riserva il riconoscimento delle
abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi
intercantonali o internazionali (art. 47 cpv. 4). A questo proposito, l'accordo
intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18
febbraio 1993 (accordo sul riconoscimento dei diplomi; RL 5.1.8.4) dà alla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
quale autorità preposta al riconoscimento dei diplomi, la facoltà di emanare
dei regolamenti di riconoscimento, i quali ne fissano le condizioni e la procedura
per tutti i diplomi scolastici e professionali
o per delle categorie di diploma (art. 6 accordo sul riconoscimento dei
diplomi). Per quanto attiene alle scuole medie superiori, la CDPE ha emanato il
regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le
scuole di maturità del 4 giugno 1998. Questo
prevede (art. 3 segg.) le condizioni per
il riconoscimenti di tali attestati, e pone in particolare delle esigenze
in punto alla formazione scientifica e professionale da seguire.
Tali esigenze corrispondono a quanto prescritto
dall'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di
maturità del 15 febbraio 1995 emanata dal Consiglio federale di concerto con la
CDPE (Ordinanza sulla maturità, ORM; RS 413.11), vale a dire che nel ciclo che prepara alla maturità (cfr.
art. 6 cpv. 2 e 3 ORM) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un
diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una
formazione pedagogica e scientifica equivalente (art. 7 cpv. 1 ORM).
5.2
Nel caso concreto, il bando di concorso richiedeva il
possesso del certificato di abilitazione all'insegnamento. Tale esigenza mira a
garantire un'istruzione di qualità impartita da docenti qualificati e preparati
sia nella disciplina di loro competenza, sia a livello pedagogico e didattico. Gli stessi sono inoltre conformi a quanto
previsto dalle disposizioni regolanti la materia (art. 47 LSc, art. 12 LSMS,
art. 7 ORM). La condizione posta non può dunque essere messa in
discussione e va senz'altro esente da critiche.
6.
6.1. La
ricorrente ritiene di essere stata a torto estromessa dalla procedura di assunzione. Innanzitutto, essa lamenta
una violazione di un suo diritto acquisito, conferitole, a mente sua, dal
regolamento sulle prove di ammissione
all'insegnamento nelle scuole medie superiori del 23 dicembre 1986 (di
seguito: regolamento 1986), che prevedeva, all'art. 9 cpv. 1, la validità
illimitata della prova di ammissione.
6.2
Diritti acquisiti possono nascere unicamente se il legislatore fissa una volta
per tutte delle situazioni particolari e le sottrae all'evoluzione della legge
o se sono state date delle assicurazioni precise in occasione di un rapporto
giuridico individuale. Il principio della buona fede non ostacola quindi una
modifica della legge se questa poggia su
motivi seri e oggettivi (STF 1C_186/2008 dell'8 dicembre 2008, consid.
3.
;1C_88/2007 del 26 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 134 I 23 consid. 7.1;
DTF 130 I 26 consid. 8.2.1).
6.3
La
ricorrente ha iniziato la sua carriera di docente nel 1993, quando l'assunzione
degli insegnanti era ancora retta dalla LSc 1958. L'art. 123 lett. b LSc 1958 prevedeva che la nomina di un docente delle scuole secondarie intervenisse
al secondo anno di insegnamento, a condizione che il posto sussistesse ed a condi-zione che il docente: 1) fosse in possesso
dei titoli di studio richiesti; 2) avesse superato la prova di
ammissione; 3) avesse dato una prova soddisfacente durante il precedente anno d'incarico
a giudizio del commissario od esperto della
materia e del direttore dell'istituto. Il regolamento 1986, modificato
il 12 dicembre 1989 e completato il 22 marzo
1990, precisava che la prova di ammissione consisteva in una lezione, in
un colloquio culturale e professionale atto a verificare le attitudini
didattiche dei candidati, e un colloquio pedagogico davanti a una commissione
composta dal direttore della scuola, un
esperto di scienze dell'educazione e un esperto della disciplina (art.
1, 5 e 10). L'art. 9 cpv. 1 regolamento 1986 disponeva inoltre che la prova di
ammissione aveva validità illimitata.
Nel caso
concreto, è da escludere che il citato regolamento possa aver conferito alla
ricorrente un diritto acquisito già solo per il fatto che la predetta norma
sanciva la validità illimitata della prova di ammissione, prova che non
attribuiva, da sola, il diritto alla nomina, richiedendo la LSc 1958 anche lo
svolgimento di un periodo di pratica soddisfacente. Non è dunque possibile
dedurre alcun diritto acquisito da tale disposizione legale che, in ogni caso,
rimane riferita alla procedura di assunzione dei docenti disciplinata dalla LSc 1958, che il legislatore non
ha in alcun modo sottratto all'evoluzione della legge.
7.
7.1. L'applicazione
delle attuali normative nella valutazione dell'abilitazione all'insegnamento
della ricorrente costituirebbe, a mente sua, un caso di retroattività pura
(echte Rückwirkung) e sarebbe pertanto anticostituzionale.
7.2
Il divieto della retroattività
risulta dai principi di legalità e prevedibilità e concerne unicamente le
regolamentazioni legali che si riferiscono ad un evento concluso prima della
loro adozione. Sussiste dunque una situazione di "retroattività propria"
se il diritto si applica ad una situazione di fatto nata e terminata nel passato,
vale a dire a delle situazioni già conclusesi al momento della sua entrata in
vigore. La retroattività è in principio vietata, poi-
ché contraria all'esigenza della sicurezza giuridica che vige in uno
Stato di diritto (DTF 126 V 134 consid. 4a, 116 Ia 207 consid. 4a, 113 Ia 412
consid. 6).
Le nuove leggi, di norma,
dovrebbero esplicare i loro effetti solo a partire dal momento della loro
entrata in vigore. La loro applicazione non pone particolari problemi in
presenza di un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo.
Al contrario, laddove sussiste una situazione fattuale che perdura nel tempo,
non ancora terminata nel momento in cui v'è stato il cambio di legislazione, il nuovo diritto è in regola generale immediatamente applicabile, salvo disposizione
transitoria contraria. In questo caso, il nuovo diritto esplica i suoi
effetti su una situazione fattuale anteriore a quest'ultimo. Questo tipo di
situazione, qualificata come "retroattività impropria" è ammissibile
se il nuovo diritto si applica unicamente alle conseguenze dei fatti intervenuti dopo la sua entrata in vigore. In effetti,
le nuove norme non modificano la situazione di fatto che esisteva al momento
della loro entrata in vigore, ma riguardano unicamente l'evoluzione
futura di tali fatti ed in particolare gli elementi decisivi per l'applicazione
del diritto (STA 52.2009.236 del 10 febbraio 2011, consid. 4.2, con
riferimenti; DTF 137 II 371 consid. 4.2).
7.3
La LSc ha introdotto l'obbligo per i docenti di
conseguire l'abilitazione all'insegnamento con effetto al momento in cui sarebbe
entrato in funzione l'Istituto per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti
(IAA, in seguito sostituito dall'Alta scuola pedagogica, oggi integrata nel
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI). L'art. 123 LSc 1958, che
conferiva il diritto alla nomina dei docenti alle condizioni sopra esposte, è
quindi rimasto in vigore fino al 1° settembre 1995, data in cui l'art. 86 LORD 15 marzo 1995 (BU 1995, pag. 237 segg. e 297) lo
ha definitivamente abrogato (STA 53.2008.8 dell' 11 novembre 2008, consid.
1.1
; STA 53.1995.3 del 19 dicembre 1995, consid. 2.3).
7.4
Nel caso in esame, il DECS ha valutato la conformità
delle candidature con il bando di concorso relativo all'assunzione dei docenti
per l'anno scolastico 2013/2014. L'autorità ha quindi applicato la legge in una
situazione attuale (e futura), dapprima in-
serendo quale requisito l'attestato in parola nel bando, e poi selezionando i
concorrenti che vi si conformavano. In queste circostanze, il DECS non ha
quindi conferito alcun effetto retroattivo al nuovo diritto. Non sarebbe del
resto conforme al principio di legalità valutare alcune candidature applicando
delle norme abrogate quasi vent'anni or sono.
Nulla muta a queste
circostanze il fatto che la ricorrente sia stata assunta quale docente
incaricata nell'anno 2012/2013. Data la durata determinata dell'incarico bisogna
negare che l'autorità di nomina abbia
assicurato alla stessa un impiego anche per gli anni a venire. In
assenza di particolari promesse, l'autorità non ha dunque in alcun modo accordato
diritti acquisiti, né violato il principio della buona fede. Semmai ha
disatteso l'art. 12 LSMS che esige il possesso dei titoli anche per il conferimento
dell'incarico.
8.
8.1. Deve
pure essere respinta la censura di violazione del principio della parità di
trattamento, sollevata dalla ricorrente, la quale ritiene ingiustificato che le
venga imposto di frequentare, dopo vent'anni di esperienza, la stessa
formazione che si richiederebbe ad una giovane aspirante docente, senza tenere
conto in alcun modo delle differenze
rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso.
Sebbene possa apparire un caso di rigore, determinante è il fatto che la ricorrente
non disponga del titolo di studio richiesto dalla legge e dal bando di concorso.
Data questa circostanza, ella si trova nella medesima situazione di un'aspirante
docente e merita pertanto lo stesso trattamento. Né l'autorizzazione all'insegnamento,
né l'esperienza acquisita in questi anni costituiscono una differenza tale da imporre
il suo esonero dal conseguimento della formazione richiesta. Infatti, l'autorizzazione all'esercizio della
professione è stata accordata alla ricorrente a seguito di prove
pratiche, ma senza il conseguimento di una
formazione pedagogica o scientifica e non può quindi essere paragonata ad un
diploma come quello rilasciato dalla SUPSI o a quelli riconosciuti dalla
CDPE.
8.2
Nemmeno la critica dell'insorgente secondo cui per l'assunzione di
vicedirettori l'autorità si sarebbe mostrata più flessibile appare fondata. I concorsi a cui fa riferimento
(cfr. FU 19/2013 p. 1881 e segg.; FU 66/2013, p. 6396) pongono quale requisito
di assunzione l'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole medie superiori e menzionano tra i documenti da allegare
alla candidatura la fotocopia del certificato di abilitazione all'insegnamento
completato del certificato con le valutazioni e, se del caso, la fotocopia del
certificato di abilitazione all'insegnamento in Svizzera rilasciato dalla CDPE sulla base di titoli
professionali svizzeri o stranieri. Seppur i bandi non precisino da
quali istituti debba provenire l'attestato di abilitazione all'insegnamento,
appare evidente che si tratta dello stesso titolo di studio richiesto nella
procedura di concorso a cui a preso parte l'insorgente. Lo impone del resto l'art. 14 del regolamento della legge della
scuola del 19 maggio 1992 (RSc; RL 5.1.1.1.1), che esige che i
vicedirettori dispongano dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine
di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza
di almeno 4 anni (cpv. 1); in difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il
vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla (cpv. 2). Nemmeno questi bandi di
concorso ammettono dunque i candidati autorizzati
all'insegnamento in applicazione della vecchia procedura. La censura ricorsuale
cade dunque nel vuoto.
9.
La
ricorrente lamenta infine un'applicazione scorretta dell'art. 8 cpv. 3 LORD.
Ritiene infatti che l'autorità di nomina avrebbe dovuto ammetterla al concorso
in considerazione della sua lunga esperienza.
La citata norma prevede che il servizio svolto
alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può
supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di
studio o di altri requisiti. Si tratta tuttavia di una facoltà conferita all'autorità
di nomina e non già di un obbligo di procedere all'assunzione di un candidato
sprovvisto dei requisiti richiesti (STA 52.2011.446
del 12 luglio 2012, consid. 2.4). In assenza di un esercizio scorretto del
potere di apprezzamento dell'autorità di nomina o di violazioni dei principi
generali del diritto, quale ad
esempio il divieto dell'arbitrio, questo Tribunale non può imporre l'ammissione alla procedura di assunzione di una
concorrente sprovvista del titolo di studio richiesto dalle normative regolanti
la materia e dal bando di concorso. Ciò si impone in considerazione del potere d'esame di questo
Tribunale (art. 61 LPamm), che non può sostituire il suo apprezzamento a
quello dell'autorità inferiore.
10.
Per tutti questi motivi, la decisione governativa
merita tutela. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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