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Decisione

52.2013.396

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

25 agosto 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I.

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, con decreto d'accusa 23 settembre 2002 (DAP __________) il Procuratore

pubblico ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'000.– per carente negligenza in

operazioni finanziarie.

Dal canto suo, con sentenza

9 maggio 2012, la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha invece

condannato - previo rito abbreviato - alla

pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

4 anni, nonché al risarcimento delle pretese civili a favore degli

accusatori privati, per ripetuta appropriazione indebita (novembre 2005-giugno

2009), ripetuta falsità in documenti (gennaio 2006-aprile 2008) e ripetuto

esercizio abusivo della professione di fiduciario (almeno dal 1998 a luglio 2009).

Esaminando nel dettaglio i fatti che hanno portato a quest'ultima

condanna, va rilevato che operando in particolare attraverso società costituite

ad hoc quale gestore e amministratore di navi, a partire almeno dal 1998 il

ricorrente ha ininterrottamente esercitato senza autorizzazione la professione

di fiduciario commerciale, così come definita dalla relativa legge cantonale. Nonostante

che il 23 settembre 2002 fosse stato

riconosciuto colpevole di carente negligenza in operazioni finanziarie,

egli ha continuato sino al luglio 2009 ad esercitare abusivamente la

professione di fiduciario. Come se non bastasse, tra il novembre 2005 e il giugno

2009, nella sua qualità di direttore ed amministratore di fatto della __________

SA, ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento

giuridico per scopi privati, rispettivamente, per i bisogni della sua

struttura societaria, nonché per coprire le proprie malversazioni:

- nel periodo

25.11.05-29.10.07, contrariamente alle istruzioni del cliente P.F., ha

indebitamente trattenuto sulla relazione intestata alla __________ SA, €

100'000 (pari a fr. 154'786.-), denaro utilizzato dalla società alfine di

celare un risultato di esercizio per gli anni 2005 e 2006 in perdita, ciò che avrebbe comportato per la medesima l’obbligo di depositare il bilancio;

- nel febbraio 2006 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il periodo 30.11.05-02.02.06 riferito alla relazione

intestata alla __________, facendo figurare una liquidità in conto al 31.01.06

maggiore di € 116'597.51 rispetto a quella reale (facendo figurare €

502'442.12 anziché € 385'844.61) e fatto uso, a scopo di inganno, di tale

documento trasmettendolo via fax al cliente;

- il 4.05.06, all’insaputa del

cliente P.F., egli ha indebitamente ordinato il bonifico a debito della

relazione bancaria intestata alla società B., sulla quale disponeva di procura

con diritto di firma individuale, dell’importo di € 100'000 (pari a fr.

156'106.-) a favore della relazione bancaria intestata

alla società __________ SA, denaro utilizzato in ragione di fr. 50'000.- per la

sponsorizzazione da parte di quest’ultima di una manifestazione e in ragione di

fr. 74'346.- (pari a € 48'242) per il pagamento di rate leasing arretrate

relative a un’autovettura dallo stesso utilizzata;

- nel corso del 2006/2007 ha

alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il

periodo 11.10.06-01.12.06 riferito alla relazione della __________, facendo

figurare all’1.12.06 una liquidità in conto maggiore di € 478'205.63 rispetto a

quella reale (facendo figurare € 1'619'303.11 anziché € 1'141'097.48) e

consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del conto della

società a lui riconducibile;

- il 13.12.07, contrariamente

alle istruzioni del cliente M.G., che aveva chiesto che il denaro venisse

utilizzato per l’acquisto di obbligazioni, ha indebitamente ordinato il

bonifico a debito della relazione bancaria intestata alla società __________,

sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, dell’importo di € 95'000

(pari a fr. 157'880.-) a favore della relazione bancaria intestata alla società __________ SA, denaro utilizzato alfine di

celare un risultato di esercizio per l’anno 2007 in perdita, ciò che avrebbe comportato l’obbligo per la società di depositare il bilancio;

- nel corso del mese di aprile 2008 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il periodo 31.05.06-11.10.06

riferito alla relazione intestata alla __________, facendo figurare al 31.05.06

una liquidità in conto maggiore di € 568'430.63 rispetto a quella reale

(facendo figurare € 3'217'125.02 anziché € 2'648'694.69) e all’11.10.06

maggiore di € 478'205.63 (facendo figurare € 2'592'420.83 anziché €

2'114'215.20) e consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del

conto della società a lui riconducibile.

Il 21 luglio 2008 RI 1 è

stato posto in carcere preventivo fino al 5 agosto 2008. Dopo circa 6 mesi, egli

ha ripreso a delinquere:

- il 27.02.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata alla __________

Ltd, sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, l’importo di €

10'000 (pari a USD 12'911.50 e fr. 14'871.30), importo in seguito riversato,

sempre in contanti, a favore della relazione bancaria intestata alla società __________,

a parziale risarcimento della precedente malversazione;

- il 2.03.09

ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria

intestata a __________, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma

individuale, l’importo di € 10'484.57

(pari a fr. 15'537.20); importo in seguito riversato a contanti a favore di una

relazione bancaria riconducibile alla

cliente M.B., già avente diritto economico del conto intestato alla __________

Ltd., a risarcimento della precedente malversazione;

- il 31.03.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,

sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, € 10'025

(pari a fr. 15'207.-); importo utilizzato per pagare gli interessi ipotecari

della casa di proprietà della ex moglie e restituito mediante un versamento a

contanti in data 1.04.09;

- il 15.04.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,

sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di

€ 19'900 (pari a fr. 30'122.40) di spettanza di C.T. e originariamente

destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva,

importo utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi

agli uffici della società __________ SA;

- il 20.04.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,

sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di

€ 10'000 (pari a fr. 15'198.10) di spettanza di C.T. e originariamente

destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva,

in seguito riversato a contanti a favore della relazione bancaria intestata a __________

quale risarcimento per la precedente malversazione;

- l’11.05.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,

sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di

€ 18'300 (pari a fr. 27'587.10) di spettanza di C.T. e originariamente

destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva;

importo utilizzato per il pagamento, attraverso l’Ufficio esecuzione di __________,

dei contributi AVS/AI/IPG della __________ SA per il periodo 01.01.07-31.03.08;

- il 13.05.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,

sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di

€ 82'500 (pari a fr. 124'368) di spettanza di C.T. e originariamente destinato

al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva, versandolo

in ragione di € 75'000 (pari a fr. 113'062.-) a favore della relazione bancaria

intestata alla società __________, a parziale risarcimento della precedente

malversazione e in ragione di € 7'500 (pari a fr. 11'306.20) utilizzandolo per

il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi agli uffici della __________

SA;

- il 02.06.09 ha indebitamente

impiegato parte dell’importo di fr. 20'000.- a lui affidato a contanti da C.L.,

per conto di C.T., segnatamente utilizzando fr. 789.25 per il pagamento di

procedure esecutive a carico della __________ SA, nonché versando l’importo di

fr. 4'000.- a favore della relazione bancaria intestata a __________; importo

utilizzato in seguito per scopi personali;

- il 26.06.09 ha indebitamente

prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________, sulla quale disponeva di procura con diritto di

firma individuale, l’importo di € 5'156.60 (pari a fr. 7'889.03) di spettanza

di C.T. e destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una

vettura sportiva; importo utilizzato per scopi personali.

E’ soltanto dopo essere nuovamente arrestato il 16 luglio 2009,

che egli ha cessato di continuare ad infrangere il nostro ordinamento

giuridico. A seguito dei fatti di rilevanza testé esposti, con sentenza 9

maggio 2012 egli è stato infine riconosciuto colpevole di ripetuta

appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti nonché ripetuto

esercizio abusivo della professione di fiduciario.

3.2. Ora, i reati di ripetuta

appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti - in quanto previsti dagli art. 138 cifra 1 e 251

cifra 1 del Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art.

10 cpv. 2 CP - non vanno assolutamente sottovalutati e risultano determinanti

ai fini del presente giudizio, ritenuto pure

che hanno causato un ingente danno economico alle vittime. Giova peraltro ricordare

che pure i delitti patrimoniali possono giustificare una

limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF

2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio

2011 consid. 2.3). Il fatto che egli non abbia messo in pericolo la salute

fisica e psichica altrui ed abbia leso

il patrimonio di soltanto 3 persone, non

è quindi di decisivo rilievo. Eloquente, come ha indicato il Consiglio di

Stato, è la circostanza secondo la quale per ben 3 anni e mezzo (dal novembre

2005 al giugno 2009) e in più occasioni, egli ha indebitamente impiegato a

proprio profitto o di terzi valori patrimoniali a lui affidati. In particolare

egli ha utilizzato somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società riconducibili a lui

o a clienti della __________ SA (sui cui conti disponeva di diritto di firma individuale)

per il pagamento di spese proprie rispettivamente per i bisogni della struttura

societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri

clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi

personali già citati. In sostanza, egli

ha impiegato indebitamente la somma complessiva di € 461'366.17 e di fr.

4'789.25 (pari a un totale di fr. 724'341.38 al cambio del periodo). Inoltre,

per celare le malversazioni commesse, tra il

gennaio 2006 e l'aprile 2008 ha pure ripetutamente confezionato documenti falsi

e fatto uso degli stessi a scopo di inganno.

Anche il fatto di avere esercitato abusivamente la

professione di fiduciario va evidentemente preso

in considerazione, dal momento che per oltre una decina d'anni egli ha svolto

un'attività che poteva essere esercitata soltanto se al beneficio di un'autorizzazione di polizia. Tanto più che lo scopo

principale della legge sui fiduciari consiste

nel fare in modo che possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone che tra le altre

cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile,

ciò che non è stato evidentemente il caso per quanto riguarda RI 1.

Dal punto di vista

soggettivo occorre poi considerare che né la circostanza di avere un figlio né

quella di essere già stato condannato penalmente nel 2002 o arrestato gli hanno

impedito di continuare con il suo modus operandi, il quale è stato dettato a

volte anche da meri scopi personali. Il fatto che egli abbia in

gran parte delinquito a causa delle

asserite difficoltà finanziarie in cui la sua società era venuta a trovarsi a

partire dal 2005, non permette certo di giustificare tale suo

comportamento, che peraltro è cessato soltanto a seguito del suo secondo

arresto.

3.3. Nonostante che la

sentenza penale 9 maggio 2012 - emanata

con procedura abbreviata - sia priva di motivazione scritta, il quadro

che emerge dalla medesima dimostra comunque che con il suo comportamento,

l'insorgente non vuole o non è in grado di

adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine

e la sicurezza pubblica. Questo, tenuto anche conto del carattere e della molteplicità

dei reati descritti, nonché del fatto che il suo primo arresto non lo ha

distolto dal continuare a delinquere.

Non essendo inoltre incensurato

e ritenuto che i reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non

si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva, e questo nonostante che

egli affermi di non svolgere più un'attività nel settore della

gestione patrimoniale. Tale circostanza dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più

questa appare importante, come

nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio

di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, la pena è stata sospesa con

un periodo di prova di ben 4 anni, non ancora scaduto.

3.4. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il

ricorrente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente

grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un

provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre

che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà

ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della

menzionata giurisprudenza, egli adempie pure

i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.

4. A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della

popolazione.

4.1. Sotto questo

aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di

eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF

129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se

un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo

criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione

degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente

alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la

revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più

elevate quanto più lungo è il tempo vissuto

in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521

consid. 2b).

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle

circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la

comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

4.2. RI 1 - già al

beneficio di permessi per confinanti dal 1988 - risiede stabilmente in Svizzera

dal gennaio 1994, quindi da una ventina d'anni, ritenuto comunque che

dal 14 febbraio 2013, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di

domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una

decisione definitiva riguardo al suo permesso.

Ora, se tale circostanza,

unitamente a quella secondo cui in Svizzera vive suo figlio, ha un sicuro

rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra

bisogna tenere conto che almeno dal 1998 e fino al luglio 2009, egli ha

commesso numerose azioni delittuose, violando gravemente l'ordine

pubblico, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni,

l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi

alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, ritenuto pure che ha in corso

ben 29 esecuzioni per un totale di fr. 1'282'667.77 ed ha carico 13 atti di

carenza beni per complessivi fr. 92'754.30. Del resto, neppure la presenza dei

suoi più stretti famigliari gli ha impedito di commettere le diverse azioni

delittuose per cui è stato pesantemente condannato di recente. L'argomento

secondo cui un suo allontanamento avrebbe

quale conseguenza quello di dover abbandonare il suo attuale impiego in

Svizzera quale consulente di marketing che

egli svolge con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro (doc.

I: contratto di lavoro 28.12.11 con la __________; doc. K: dichiarazione

01.03.13 del direttore dell'azienda), poco

conta a fronte della gravità dei reati commessi e della colpa che gli è

imputabile per l'accaduto.

Bisogna anche considerare che, rientrando in Italia dove ha

vissuto i primi 30 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna

in Svizzera, il ricorrente non si troverà confrontato con insormontabili

problemi di risocializzazione. Un suo trasferimento nella vicina Penisola, dove

egli ammette di avere ancora diversi parenti (ricorso, ad 3), appare quindi

tutto sommato esigibile. Del resto, eventuali difficoltà iniziali

di adattamento che egli dovrà affrontare

una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini

stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato

soggiorno all'estero.

4.3. Per quanto riguarda la sua relazione con il figlio __________,

va considerato quanto segue.

4.3.1. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone

l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto

della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid.

7).

Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi

dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia, ottenere

oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,

occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona

della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera

(cittadino svizzero o straniero titolare di

un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto

se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163

consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente

vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

In concreto, il figlio del ricorrente __________ (__________1997)

è cittadino svizzero, di modo che la prima

condizione per poter invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta.

4.3.2. Il cittadino straniero che non ha né l'autorità

parentale né la custodia dei figli - come è il caso dell'insorgente nella

presente fattispecie - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le

relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto

di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà

non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore

straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano

in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato

nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto

del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere

se i rapporti coi figli sono particolarmente

intensi dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti

per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di

quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.1, 120

Ib 1 consid. 3c; STF 2C_1231/2012 del

20 dicembre 2012 consid. 3.3,

2C_858/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2.2,2C_751/2012 del 16 agosto

2012 consid. 2.3).

4.3.3. Un legame affettivo particolarmente

intenso era ammesso dalla giurisprudenza in

presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di

là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo

però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che

ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con

regolarità, il Tribunale federale ha

ridefinito recentemente la

particolare intensità dei rapporti

affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore

senza autorità parentale. In relazione con l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, la nostra

massima istanza ha precisato

che nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno

ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona

di nazionalità svizzera o con

permesso di domicilio, il requisito

della particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato

come dato già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto

di visita usuale, secondo i canoni odierni, di modo da tenere conto dell'art. 9 par. 3 della Convenzione sui

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), senza che si possa

però dedurre da quest'ultimo trattato una pretesa diretta all'ottenimento

di un'autorizzazione di soggiorno (DTF 140 I 145, consid. 3.2). Per contro, per

gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, rimane

applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a esigere che il rapporto

affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa, ovvero

al di là dell'usuale. In tutti i casi,

occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato.

L'alta Corte federale ha

comunque ricordato che per poter conservare

l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le altre condizioni richieste per

il rinnovo o il rilascio di un permesso di dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di

vista economico tra il figlio ed il genitore

senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5; STF 2C_1105/2012

del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre

2013 consid. 3.3).

4.3.4. Recentemente, l'esigenza di un comportamento irreprensibile

è stata relativizzata dal Tribunale federale. Nell'ambito del ricongiungimento

familiare alla rovescia concernente un bambino con la cittadinanza svizzera, la

giurisprudenza non esige più dal genitore

che intende prevalersi dell'art. 8 CEDU un comportamento irreprensibile.

Soltanto la lesione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici

può prevalere sul diritto del fanciullo di nazionalità elvetica a poter crescere

in Svizzera. Tale prassi è applicabile tuttavia soltanto nel caso in cui lo

straniero che chiede un'autorizzazione di soggiorno è detentore sia della

custodia esclusiva che dell'autorità

parentale sul figlio. Nel caso invece dello

straniero che non vive più in comunione domestica con il coniuge elvetico, ma

che malgrado ciò possiede l'esercizio dell'autorità parentale su suo figlio

minorenne di nazionalità svizzera senza averne tuttavia la custodia, la nostra

alta Corte federale ha giudicato che una violazione dell'ordine pubblico non costituisce

più un motivo sufficiente per rifiutare il rinnovo del permesso di dimora (DTF

140 I 145, consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014, consid. 4.3).

4.3.5. Tornando al caso in

esame, a RI 1 è stato concesso un diritto di visita ad A__________ nella

misura di una fine settimana ogni 15 giorni e

diverse settimane durante le vacanze scolastiche. Secondo quanto dichiarato da suo figlio, egli

trascorrerebbe circa un terzo del tempo insieme a lui, ciò che porta di primo acchito a ritenere che il loro

legame affettivo sia particolarmente intenso (doc. C: scritto di A__________).

D'altra parte, però, bisogna

considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista

economico, RI 1 non ha sempre provveduto a

versare gli alimenti al figlio, tanto che pendente causa, con decreto d'accusa 17 ottobre 2013 (DA __________) il Procuratore

pubblico lo ha condannato alla pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna (parzialmente aggiuntiva

a quella decretata dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 9

maggio 2012), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a

una multa di fr. 700.–, nonché ammonito, per trascuranza degli obblighi

di mantenimento. RI 1 aveva infatti omesso,

benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare al figlio A__________

- e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI)

che li anticipa al beneficiario - gli alimenti stabiliti con la sentenza di

divorzio, così da essere in arretrato per complessivi fr. 15'837.70 (già

dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 1° luglio 2001-31 ottobre 2013.

Il fatto che egli abbia in seguito rimborsato tale debito, peraltro soltanto

poco prima della scadenza del termine fissatogli dal giudice delegato di questo Tribunale per determinasi al riguardo di

questa condanna, non permette certo né di ritenere che l'infrazione non sia

stata commessa né di minimizzarla (doc. E, F, G: copia cedole di

versamento in favore dell'USSI, prodotte in fase istruttoria).

Va in ogni caso rilevato

che non avendo né l'autorità parentale né la custodia su A__________, il

ricorrente non si trova nella situazione contemplata dalla nuova

giurisprudenza federale concernente l'irreprensibilità del comportamento. Di conseguenza, visto che sussistono sufficienti motivi

di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di

domicilio all'interessato, questi deve sopportare le conseguenze del suo

comportamento e assumersi la

responsabilità di mantenere i rapporti con A__________ via

telefono, in forma scritta e tramite visite reciproche. Del resto, essendo originario

di __________, egli potrebbe trasferirsi

nella fascia di confine, dove il sistema socioculturale è pressoché simile a

quello del nostro Cantone, cosicché le loro relazioni potranno essere

senz'altro salvaguardate.

4.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti

gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato

dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come

pure dell'art. 13 Cost. L'interesse pubblico a revocare il permesso di

domicilio CE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi

di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona

indesiderata, nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice ammonimento non

può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.

Non permette infine di giungere a conclusioni a lui più

favorevoli, per i menzionati motivi di

ordine pubblico, il legame che egli invoca con la sua attuale compagna.

5. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e

federale. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima

dev'essere confermata.

6. Stante quanto precede, il

ricorso va integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di concessione dell'effetto

sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giudizio, è posta a

carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr.

1'000.–, sono poste a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario