52.2013.396
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS
25 agosto 2014Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.396
Lugano
25 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 settembre 2013 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
risoluzione 20 agosto 2013 (n. 4229) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 febbraio
2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in
materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14 gennaio 1994, il cittadino italiano RI 1 (1963) - già al beneficio di permessi per confinanti dal
1988 - si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ (1969). A
seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora. Dal 14 gennaio
2003, è al beneficio di un'autorizzazione
di domicilio CE/AELS. Dalla loro unione è nato, il __________ 1997, il
figlio A__________.
Il 1° febbraio 2010, il
Pretore __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________
e affidato A__________ alla madre con l'esercizio esclusivo dell'autorità
parentale. Al padre è stato riconosciuto un diritto di visita al figlio, con
l'obbligo di versargli mensilmente fr. 1'000.– quale contributo di mantenimento.
B. a. Durante il suo soggiorno
nel nostro Paese, il ricorrente ha interessato a diverse riprese le nostre
autorità giudiziarie penali.
Con decreto d'accusa 23 settembre 2002 (DAP __________), gli
è stata inflitta una multa di fr. 5'000.– per carente negligenza in operazioni
finanziarie.
Con sentenza 9 maggio 2012, la Corte delle assise correzionali
di __________ lo ha dal canto suo condannato - previo rito abbreviato - alla
pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
4 anni, nonché al risarcimento delle pretese civili a favore degli accusatori
privati, per ripetuta appropriazione indebita (novembre 2005-giugno 2009),
ripetuta falsità in documenti (gennaio 2006-aprile 2008) e ripetuto esercizio
abusivo della professione di fiduciario (almeno dal 1998 a luglio 2009).
b. Il 16 gennaio 2013, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro
Paese, e - dopo avere raccolto le sue osservazioni - con decisione 14 febbraio
2013 gli ha revocato il permesso di domicilio CE/AELS per motivi di ordine
pubblico, fissandogli un termine con scadenza
il 14 marzo successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 63 e 64 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza
sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. Con giudizio 20 agosto 2013,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio
CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la
decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il
suo rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame. In via del tutto
subordinata, chiede di essere semplicemente ammonito.
Pur ammettendo le
proprie responsabilità di natura penale, il ricorrente contesta di essere una
minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico
elvetico, sottolineando di non avere mai messo in pericolo la salute
delle persone. Inoltre ritiene che la
decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, tenuto
conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove lavora e si sente ben integrato, e del legame con suo figlio
__________ nonché con la sua attuale compagna.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Pendente causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto d'accusa 17 ottobre 2013 (DA __________), RI 1 è
stato giudicato colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei
confronti del figlio Alessandro ed è stato condannato alla pena pecuniaria di
45 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna (parzialmente aggiuntiva a quella decretata
dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 9 maggio 2012) - sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni -, nonché alla multa di fr.
700.–, ed ammonito.
Delle osservazioni
formulate in merito dal ricorrente, si riferirà se del caso in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo
Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere
dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio
esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è per contro necessario
procedere all'audizione del figlio del ricorrente A__________, che RI 1 chiede
di sentire al fine di illustrare l'intensità del loro legame, in quanto - come
si vedrà in appresso - non è suscettibile di apportare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è
chiamato a rendere. Tanto più che in questa sede è stata versata agli atti una sua
dichiarazione in tale senso. Ad identica conclusione si può giungere in merito
alla proposta di raccogliere la testimonianza di diverse persone, ritenuto pure
che tale mezzo di prova è stato offerto soltanto genericamente. Per quanto riguarda
infine la richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito, giova
ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla
parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa
far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii,
117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità
europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle
attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno.
In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente
può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1
dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti
conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto
da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo, contribuiscono poi
a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e
art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe
alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo
restrittivo. In questo senso, il ricorso da
parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per
restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della
società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE
del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau,
Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96,
Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola
esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare
l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2
della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in
considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno
determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in
re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il
rischio di recidiva il quale, data la portata del principio della libera
circolazione delle persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà
quindi tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e
l'importanza del bene giuridico minacciato così come della gravità
dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre
parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della
potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono
le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 consid. 3.3 e
riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle
garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso
in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352
consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid.
6.2).
2.2. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso
di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da
oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui ricorrente -, può essere
revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b
LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga
durata (lett. a), oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine
e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per
la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare -
è di lunga durata se è stata
pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa
vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio
2013 consid. 3.1). Una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art.
80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione
(art. 80 cpv. 2 OASA).
2.3. L'Accordo bilaterale in parola non contiene disposizioni
relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE
e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art.
34 LStr e 60 a 63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio
conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il
permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr. Benché sia
silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad
una revoca del medesimo che, come visto, è pure regolata dalla LStr - l'ALC non
può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato
Fatti
I.
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, con decreto d'accusa 23 settembre 2002 (DAP __________) il Procuratore
pubblico ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'000.– per carente negligenza in
operazioni finanziarie.
Dal canto suo, con sentenza
9 maggio 2012, la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha invece
condannato - previo rito abbreviato - alla
pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
4 anni, nonché al risarcimento delle pretese civili a favore degli
accusatori privati, per ripetuta appropriazione indebita (novembre 2005-giugno
2009), ripetuta falsità in documenti (gennaio 2006-aprile 2008) e ripetuto
esercizio abusivo della professione di fiduciario (almeno dal 1998 a luglio 2009).
Esaminando nel dettaglio i fatti che hanno portato a quest'ultima
condanna, va rilevato che operando in particolare attraverso società costituite
ad hoc quale gestore e amministratore di navi, a partire almeno dal 1998 il
ricorrente ha ininterrottamente esercitato senza autorizzazione la professione
di fiduciario commerciale, così come definita dalla relativa legge cantonale. Nonostante
che il 23 settembre 2002 fosse stato
riconosciuto colpevole di carente negligenza in operazioni finanziarie,
egli ha continuato sino al luglio 2009 ad esercitare abusivamente la
professione di fiduciario. Come se non bastasse, tra il novembre 2005 e il giugno
2009, nella sua qualità di direttore ed amministratore di fatto della __________
SA, ha ripetutamente infranto il nostro ordinamento
giuridico per scopi privati, rispettivamente, per i bisogni della sua
struttura societaria, nonché per coprire le proprie malversazioni:
- nel periodo
25.11.05-29.10.07, contrariamente alle istruzioni del cliente P.F., ha
indebitamente trattenuto sulla relazione intestata alla __________ SA, €
100'000 (pari a fr. 154'786.-), denaro utilizzato dalla società alfine di
celare un risultato di esercizio per gli anni 2005 e 2006 in perdita, ciò che avrebbe comportato per la medesima l’obbligo di depositare il bilancio;
- nel febbraio 2006 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il periodo 30.11.05-02.02.06 riferito alla relazione
intestata alla __________, facendo figurare una liquidità in conto al 31.01.06
maggiore di € 116'597.51 rispetto a quella reale (facendo figurare €
502'442.12 anziché € 385'844.61) e fatto uso, a scopo di inganno, di tale
documento trasmettendolo via fax al cliente;
- il 4.05.06, all’insaputa del
cliente P.F., egli ha indebitamente ordinato il bonifico a debito della
relazione bancaria intestata alla società B., sulla quale disponeva di procura
con diritto di firma individuale, dell’importo di € 100'000 (pari a fr.
156'106.-) a favore della relazione bancaria intestata
alla società __________ SA, denaro utilizzato in ragione di fr. 50'000.- per la
sponsorizzazione da parte di quest’ultima di una manifestazione e in ragione di
fr. 74'346.- (pari a € 48'242) per il pagamento di rate leasing arretrate
relative a un’autovettura dallo stesso utilizzata;
- nel corso del 2006/2007 ha
alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il
periodo 11.10.06-01.12.06 riferito alla relazione della __________, facendo
figurare all’1.12.06 una liquidità in conto maggiore di € 478'205.63 rispetto a
quella reale (facendo figurare € 1'619'303.11 anziché € 1'141'097.48) e
consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del conto della
società a lui riconducibile;
- il 13.12.07, contrariamente
alle istruzioni del cliente M.G., che aveva chiesto che il denaro venisse
utilizzato per l’acquisto di obbligazioni, ha indebitamente ordinato il
bonifico a debito della relazione bancaria intestata alla società __________,
sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, dell’importo di € 95'000
(pari a fr. 157'880.-) a favore della relazione bancaria intestata alla società __________ SA, denaro utilizzato alfine di
celare un risultato di esercizio per l’anno 2007 in perdita, ciò che avrebbe comportato l’obbligo per la società di depositare il bilancio;
- nel corso del mese di aprile 2008 ha alterato un estratto conto bancario, su carta intestata __________, per il periodo 31.05.06-11.10.06
riferito alla relazione intestata alla __________, facendo figurare al 31.05.06
una liquidità in conto maggiore di € 568'430.63 rispetto a quella reale
(facendo figurare € 3'217'125.02 anziché € 2'648'694.69) e all’11.10.06
maggiore di € 478'205.63 (facendo figurare € 2'592'420.83 anziché €
2'114'215.20) e consegnandolo al cliente per informarlo circa la situazione del
conto della società a lui riconducibile.
Il 21 luglio 2008 RI 1 è
stato posto in carcere preventivo fino al 5 agosto 2008. Dopo circa 6 mesi, egli
ha ripreso a delinquere:
- il 27.02.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata alla __________
Ltd, sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, l’importo di €
10'000 (pari a USD 12'911.50 e fr. 14'871.30), importo in seguito riversato,
sempre in contanti, a favore della relazione bancaria intestata alla società __________,
a parziale risarcimento della precedente malversazione;
- il 2.03.09
ha indebitamente prelevato a contanti a debito della relazione bancaria
intestata a __________, sulla quale disponeva di procura con diritto di firma
individuale, l’importo di € 10'484.57
(pari a fr. 15'537.20); importo in seguito riversato a contanti a favore di una
relazione bancaria riconducibile alla
cliente M.B., già avente diritto economico del conto intestato alla __________
Ltd., a risarcimento della precedente malversazione;
- il 31.03.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,
sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, € 10'025
(pari a fr. 15'207.-); importo utilizzato per pagare gli interessi ipotecari
della casa di proprietà della ex moglie e restituito mediante un versamento a
contanti in data 1.04.09;
- il 15.04.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,
sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di
€ 19'900 (pari a fr. 30'122.40) di spettanza di C.T. e originariamente
destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva,
importo utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi
agli uffici della società __________ SA;
- il 20.04.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,
sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di
€ 10'000 (pari a fr. 15'198.10) di spettanza di C.T. e originariamente
destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva,
in seguito riversato a contanti a favore della relazione bancaria intestata a __________
quale risarcimento per la precedente malversazione;
- l’11.05.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,
sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di
€ 18'300 (pari a fr. 27'587.10) di spettanza di C.T. e originariamente
destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva;
importo utilizzato per il pagamento, attraverso l’Ufficio esecuzione di __________,
dei contributi AVS/AI/IPG della __________ SA per il periodo 01.01.07-31.03.08;
- il 13.05.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________,
sulla quale disponeva di procura con diritto di firma individuale, l’importo di
€ 82'500 (pari a fr. 124'368) di spettanza di C.T. e originariamente destinato
al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una vettura sportiva, versandolo
in ragione di € 75'000 (pari a fr. 113'062.-) a favore della relazione bancaria
intestata alla società __________, a parziale risarcimento della precedente
malversazione e in ragione di € 7'500 (pari a fr. 11'306.20) utilizzandolo per
il pagamento dei canoni di locazione arretrati relativi agli uffici della __________
SA;
- il 02.06.09 ha indebitamente
impiegato parte dell’importo di fr. 20'000.- a lui affidato a contanti da C.L.,
per conto di C.T., segnatamente utilizzando fr. 789.25 per il pagamento di
procedure esecutive a carico della __________ SA, nonché versando l’importo di
fr. 4'000.- a favore della relazione bancaria intestata a __________; importo
utilizzato in seguito per scopi personali;
- il 26.06.09 ha indebitamente
prelevato a contanti a debito della relazione bancaria intestata a __________, sulla quale disponeva di procura con diritto di
firma individuale, l’importo di € 5'156.60 (pari a fr. 7'889.03) di spettanza
di C.T. e destinato al pagamento di parte del prezzo d’acquisto di una
vettura sportiva; importo utilizzato per scopi personali.
E’ soltanto dopo essere nuovamente arrestato il 16 luglio 2009,
che egli ha cessato di continuare ad infrangere il nostro ordinamento
giuridico. A seguito dei fatti di rilevanza testé esposti, con sentenza 9
maggio 2012 egli è stato infine riconosciuto colpevole di ripetuta
appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti nonché ripetuto
esercizio abusivo della professione di fiduciario.
3.2. Ora, i reati di ripetuta
appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti - in quanto previsti dagli art. 138 cifra 1 e 251
cifra 1 del Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art.
10 cpv. 2 CP - non vanno assolutamente sottovalutati e risultano determinanti
ai fini del presente giudizio, ritenuto pure
che hanno causato un ingente danno economico alle vittime. Giova peraltro ricordare
che pure i delitti patrimoniali possono giustificare una
limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF
2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio
2011 consid. 2.3). Il fatto che egli non abbia messo in pericolo la salute
fisica e psichica altrui ed abbia leso
il patrimonio di soltanto 3 persone, non
è quindi di decisivo rilievo. Eloquente, come ha indicato il Consiglio di
Stato, è la circostanza secondo la quale per ben 3 anni e mezzo (dal novembre
2005 al giugno 2009) e in più occasioni, egli ha indebitamente impiegato a
proprio profitto o di terzi valori patrimoniali a lui affidati. In particolare
egli ha utilizzato somme di denaro a lui affidate a contanti o versate su relazioni bancarie di società riconducibili a lui
o a clienti della __________ SA (sui cui conti disponeva di diritto di firma individuale)
per il pagamento di spese proprie rispettivamente per i bisogni della struttura
societaria (salari, locazione, ecc.), nonché per coprire le pretese di altri
clienti, i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati per gli scopi
personali già citati. In sostanza, egli
ha impiegato indebitamente la somma complessiva di € 461'366.17 e di fr.
4'789.25 (pari a un totale di fr. 724'341.38 al cambio del periodo). Inoltre,
per celare le malversazioni commesse, tra il
gennaio 2006 e l'aprile 2008 ha pure ripetutamente confezionato documenti falsi
e fatto uso degli stessi a scopo di inganno.
Anche il fatto di avere esercitato abusivamente la
professione di fiduciario va evidentemente preso
in considerazione, dal momento che per oltre una decina d'anni egli ha svolto
un'attività che poteva essere esercitata soltanto se al beneficio di un'autorizzazione di polizia. Tanto più che lo scopo
principale della legge sui fiduciari consiste
nel fare in modo che possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone che tra le altre
cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile,
ciò che non è stato evidentemente il caso per quanto riguarda RI 1.
Dal punto di vista
soggettivo occorre poi considerare che né la circostanza di avere un figlio né
quella di essere già stato condannato penalmente nel 2002 o arrestato gli hanno
impedito di continuare con il suo modus operandi, il quale è stato dettato a
volte anche da meri scopi personali. Il fatto che egli abbia in
gran parte delinquito a causa delle
asserite difficoltà finanziarie in cui la sua società era venuta a trovarsi a
partire dal 2005, non permette certo di giustificare tale suo
comportamento, che peraltro è cessato soltanto a seguito del suo secondo
arresto.
3.3. Nonostante che la
sentenza penale 9 maggio 2012 - emanata
con procedura abbreviata - sia priva di motivazione scritta, il quadro
che emerge dalla medesima dimostra comunque che con il suo comportamento,
l'insorgente non vuole o non è in grado di
adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblica. Questo, tenuto anche conto del carattere e della molteplicità
dei reati descritti, nonché del fatto che il suo primo arresto non lo ha
distolto dal continuare a delinquere.
Non essendo inoltre incensurato
e ritenuto che i reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non
si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva, e questo nonostante che
egli affermi di non svolgere più un'attività nel settore della
gestione patrimoniale. Tale circostanza dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più
questa appare importante, come
nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio
di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, la pena è stata sospesa con
un periodo di prova di ben 4 anni, non ancora scaduto.
3.4. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il
ricorrente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente
grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un
provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre
che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà
ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della
menzionata giurisprudenza, egli adempie pure
i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.
4. A questo punto occorre
verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della
popolazione.
4.1. Sotto questo
aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di
eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF
129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se
un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo
criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione
degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente
alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la
revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più
elevate quanto più lungo è il tempo vissuto
in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521
consid. 2b).
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle
circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la
comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2. RI 1 - già al
beneficio di permessi per confinanti dal 1988 - risiede stabilmente in Svizzera
dal gennaio 1994, quindi da una ventina d'anni, ritenuto comunque che
dal 14 febbraio 2013, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di
domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una
decisione definitiva riguardo al suo permesso.
Ora, se tale circostanza,
unitamente a quella secondo cui in Svizzera vive suo figlio, ha un sicuro
rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra
bisogna tenere conto che almeno dal 1998 e fino al luglio 2009, egli ha
commesso numerose azioni delittuose, violando gravemente l'ordine
pubblico, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni,
l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi
alle nostre leggi, non si può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, ritenuto pure che ha in corso
ben 29 esecuzioni per un totale di fr. 1'282'667.77 ed ha carico 13 atti di
carenza beni per complessivi fr. 92'754.30. Del resto, neppure la presenza dei
suoi più stretti famigliari gli ha impedito di commettere le diverse azioni
delittuose per cui è stato pesantemente condannato di recente. L'argomento
secondo cui un suo allontanamento avrebbe
quale conseguenza quello di dover abbandonare il suo attuale impiego in
Svizzera quale consulente di marketing che
egli svolge con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro (doc.
I: contratto di lavoro 28.12.11 con la __________; doc. K: dichiarazione
01.03.13 del direttore dell'azienda), poco
conta a fronte della gravità dei reati commessi e della colpa che gli è
imputabile per l'accaduto.
Bisogna anche considerare che, rientrando in Italia dove ha
vissuto i primi 30 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna
in Svizzera, il ricorrente non si troverà confrontato con insormontabili
problemi di risocializzazione. Un suo trasferimento nella vicina Penisola, dove
egli ammette di avere ancora diversi parenti (ricorso, ad 3), appare quindi
tutto sommato esigibile. Del resto, eventuali difficoltà iniziali
di adattamento che egli dovrà affrontare
una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini
stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato
soggiorno all'estero.
4.3. Per quanto riguarda la sua relazione con il figlio __________,
va considerato quanto segue.
4.3.1. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone
l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto
della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid.
7).
Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi
dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia, ottenere
oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di
un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto
se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163
consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente
vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
In concreto, il figlio del ricorrente __________ (__________1997)
è cittadino svizzero, di modo che la prima
condizione per poter invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta.
4.3.2. Il cittadino straniero che non ha né l'autorità
parentale né la custodia dei figli - come è il caso dell'insorgente nella
presente fattispecie - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le
relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto
di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà
non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore
straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano
in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato
nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto
del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere
se i rapporti coi figli sono particolarmente
intensi dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti
per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di
quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.1, 120
Ib 1 consid. 3c; STF 2C_1231/2012 del
20 dicembre 2012 consid. 3.3,
2C_858/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2.2,2C_751/2012 del 16 agosto
2012 consid. 2.3).
4.3.3. Un legame affettivo particolarmente
intenso era ammesso dalla giurisprudenza in
presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di
là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo
però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che
ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con
regolarità, il Tribunale federale ha
ridefinito recentemente la
particolare intensità dei rapporti
affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore
senza autorità parentale. In relazione con l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, la nostra
massima istanza ha precisato
che nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno
ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona
di nazionalità svizzera o con
permesso di domicilio, il requisito
della particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato
come dato già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto
di visita usuale, secondo i canoni odierni, di modo da tenere conto dell'art. 9 par. 3 della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), senza che si possa
però dedurre da quest'ultimo trattato una pretesa diretta all'ottenimento
di un'autorizzazione di soggiorno (DTF 140 I 145, consid. 3.2). Per contro, per
gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, rimane
applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a esigere che il rapporto
affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa, ovvero
al di là dell'usuale. In tutti i casi,
occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato.
L'alta Corte federale ha
comunque ricordato che per poter conservare
l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le altre condizioni richieste per
il rinnovo o il rilascio di un permesso di dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di
vista economico tra il figlio ed il genitore
senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5; STF 2C_1105/2012
del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre
2013 consid. 3.3).
4.3.4. Recentemente, l'esigenza di un comportamento irreprensibile
è stata relativizzata dal Tribunale federale. Nell'ambito del ricongiungimento
familiare alla rovescia concernente un bambino con la cittadinanza svizzera, la
giurisprudenza non esige più dal genitore
che intende prevalersi dell'art. 8 CEDU un comportamento irreprensibile.
Soltanto la lesione di una certa gravità dell'ordine e della sicurezza pubblici
può prevalere sul diritto del fanciullo di nazionalità elvetica a poter crescere
in Svizzera. Tale prassi è applicabile tuttavia soltanto nel caso in cui lo
straniero che chiede un'autorizzazione di soggiorno è detentore sia della
custodia esclusiva che dell'autorità
parentale sul figlio. Nel caso invece dello
straniero che non vive più in comunione domestica con il coniuge elvetico, ma
che malgrado ciò possiede l'esercizio dell'autorità parentale su suo figlio
minorenne di nazionalità svizzera senza averne tuttavia la custodia, la nostra
alta Corte federale ha giudicato che una violazione dell'ordine pubblico non costituisce
più un motivo sufficiente per rifiutare il rinnovo del permesso di dimora (DTF
140 I 145, consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014, consid. 4.3).
4.3.5. Tornando al caso in
esame, a RI 1 è stato concesso un diritto di visita ad A__________ nella
misura di una fine settimana ogni 15 giorni e
diverse settimane durante le vacanze scolastiche. Secondo quanto dichiarato da suo figlio, egli
trascorrerebbe circa un terzo del tempo insieme a lui, ciò che porta di primo acchito a ritenere che il loro
legame affettivo sia particolarmente intenso (doc. C: scritto di A__________).
D'altra parte, però, bisogna
considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista
economico, RI 1 non ha sempre provveduto a
versare gli alimenti al figlio, tanto che pendente causa, con decreto d'accusa 17 ottobre 2013 (DA __________) il Procuratore
pubblico lo ha condannato alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna (parzialmente aggiuntiva
a quella decretata dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 9
maggio 2012), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a
una multa di fr. 700.–, nonché ammonito, per trascuranza degli obblighi
di mantenimento. RI 1 aveva infatti omesso,
benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare al figlio A__________
- e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI)
che li anticipa al beneficiario - gli alimenti stabiliti con la sentenza di
divorzio, così da essere in arretrato per complessivi fr. 15'837.70 (già
dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 1° luglio 2001-31 ottobre 2013.
Il fatto che egli abbia in seguito rimborsato tale debito, peraltro soltanto
poco prima della scadenza del termine fissatogli dal giudice delegato di questo Tribunale per determinasi al riguardo di
questa condanna, non permette certo né di ritenere che l'infrazione non sia
stata commessa né di minimizzarla (doc. E, F, G: copia cedole di
versamento in favore dell'USSI, prodotte in fase istruttoria).
Va in ogni caso rilevato
che non avendo né l'autorità parentale né la custodia su A__________, il
ricorrente non si trova nella situazione contemplata dalla nuova
giurisprudenza federale concernente l'irreprensibilità del comportamento. Di conseguenza, visto che sussistono sufficienti motivi
di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di
domicilio all'interessato, questi deve sopportare le conseguenze del suo
comportamento e assumersi la
responsabilità di mantenere i rapporti con A__________ via
telefono, in forma scritta e tramite visite reciproche. Del resto, essendo originario
di __________, egli potrebbe trasferirsi
nella fascia di confine, dove il sistema socioculturale è pressoché simile a
quello del nostro Cantone, cosicché le loro relazioni potranno essere
senz'altro salvaguardate.
4.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti
gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato
dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come
pure dell'art. 13 Cost. L'interesse pubblico a revocare il permesso di
domicilio CE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi
di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona
indesiderata, nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice ammonimento non
può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.
Non permette infine di giungere a conclusioni a lui più
favorevoli, per i menzionati motivi di
ordine pubblico, il legame che egli invoca con la sua attuale compagna.
5. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e
federale. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima
dev'essere confermata.
6. Stante quanto precede, il
ricorso va integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di concessione dell'effetto
sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giudizio, è posta a
carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr.
1'000.–, sono poste a suo carico.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario