Lexipedia

Decisione

52.2013.400

Conformità di un progetto stradale comunale con la pianificazione soggiacente

3 giugno 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del

piano regolatore; le rappresentazioni grafiche che lo compongono devono infatti

fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di

trasporti pubblici e privati (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT; art. 21 lett. a Lst

e 28 cpv. 1 lett. a regolamento di applicazione della legge sullo sviluppo territoriale

del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1).

2.2. La Lstr affida ai comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere

alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non

sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione

del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che

servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 Lstr, versione in vigore dal 1° dicembre

2012, BU 2012, 554). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte

di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale (art.

30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di

costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.).

2.3. Giusta l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi

piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura

d'approvazione del progetto stradale comunale. Il municipio pubblica il

progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b

Lstr e corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv.

2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può

prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32

cpv. 1 Lstr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa

opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con

l'art. 31 cpv. 1 Lstr).

2.4. La procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione

del piano in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di

ricorso) sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano

regolatore (RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono

fondamentalmente autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni

contenute nell'art. 6 Lstr, che fissa i principi della concezione delle strade,

e dal divieto d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È

invece escluso che tramite una domanda di costruzione possa essere modificata

la pianificazione, riservato il caso di differenze entro limiti contenuti e per

fondati motivi (cfr. RDAT II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più

generali, RDAT I-1999 n. 222 consid. 2.2). In quest'ordine d'idee, l'art. 33

Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con

l'approvazione dei piani regolatori e, in particolare, sul principio

dell'espropriazione (cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale,

nell'ambito di questa procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano

d'utilizzazione che, in applicazione del principio del parallelismo delle

forme, sono emendabili unicamente mediante norme di pari rango e secondo la

procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT; art. 33 cpv. 2

Lst). Il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo nell'evadere i

ricorsi contro i progetti stradali comunali è, pertanto, limitato alla verifica

della legittimità della decisione e non può estendersi a un sindacato

d'opportunità della stessa (art. 61 cpv. 1 LPamm).

3.

Entrando nel merito della vertenza,

deve innanzitutto essere affrontata la questione di sapere se il progetto

approvato dal municipio è conforme alla pianificazione dell'utilizzazione

sancita dal piano regolatore in vigore. Come visto in narrativa, il Governo ha considerato

che esso contrasti con quanto stabilito dal piano del traffico, poiché non

rispetterebbe le sezioni tipo, ritenute imperative, le espropriazioni sarebbero

superiori a quanto sancito in sede pianificatoria e, da ultimo, presenterebbe

elementi non previsti quali percorsi pedonali e alberature. La tesi non può

essere seguita.

3.1. Per l'art. 26 cpv. 1 LALPT, il piano regolatore si compone di

rappresentazioni grafiche, di NAPR, di un rapporto di pianificazione e di un

programma di realizzazione. Questi ultimi due documenti - soggiunge la norma

(cpv. 2) - hanno unicamente valore indicativo. Se ne deduce e contrario

che le rappresentazioni grafiche e le NAPR sono invece vincolanti.

Nell'esaminare il piano regolatore occorre confrontare le sue diverse

componenti. Solo la lettura congiunta di tutte queste permette di derivare il

regime pianificatorio in vigore.

3.2.

3.2.1. In concreto, il piano del traffico - come visto in narrativa - riporta

effettivamente due sezioni che entrano in linea di conto per la

realizzazione delle strade di servizio. Sennonché i tracciati sulla cartografia

non operano simili distinzioni, per cui non è possibile desumere quale delle

due sezioni sia effettivamente applicabile alle singole opere stradali. Il

piano delle zone e quello del paesaggio non forniscono particolari indicazioni,

limitandosi a riportare genericamente gli "impianti di traffico",

senza nemmeno differenziarli a seconda della tipologia. Per contro, come visto

in narrativa, l'art. 36 cpv. 3 NAPR, inserito nel capo IV dedicato al piano del

traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico, dichiara

esplicitamente indicativa la rappresentazione del tracciato e del calibro delle

superfici per il traffico, rimandando alla fase esecutiva la definizione dell'esatta

ubicazione e dell'ingombro. Da ultimo, il rapporto di pianificazione (supra,

A.a.) non si esprime in termini assoluti circa il calibro della strada. Tutti

questi elementi permettono di concludere che le sezioni tipo riportate accanto

alla legenda sul piano del traffico non possano avere valore vincolante per il

municipio in fase realizzativa, la volontà del pianificatore essendo

manifestamente quella di lasciare un certo spazio di manovra all'esecutivo

comunale.

3.2.2. Vincolante, per contro, è il tracciato, inteso come superficie riservata

per la realizzazione della strada, stabilito dalle diverse rappresentazioni

grafiche. Certo, a prima vista, l'art. 36 cpv. 3 NAPR sembra voler conferire

carattere indicativo anche a questo elemento. Tuttavia, il piano del traffico

(così come gli altri piani) non pone assolutamente una simile riserva, né

sussistono altri elementi per poter ritenere che il sedime destinato alle strade

sia soggetto a modifiche in sede di loro realizzazione. Del resto, se così

fosse, ne deriverebbe un'incertezza giuridica intollerabile, inconciliabile con

la garanzia della proprietà (art. 26 Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e, inoltre, contraria

al diritto di rango superiore, segnatamente all'obbligo di pianificare (cfr.

sul tema: STA 90.2010.61/63-67 del 16 gennaio 2012 consid. 8.3.). In ogni caso,

nemmeno le parti pretendono altrimenti.

3.3. Dal momento che - come appena accertato - le sezioni riportate sul piano

del traffico hanno mero valore indicativo, dev'essere riconosciuta la libertà

del municipio di scostarsene in fase realizzativa, a condizione che ciò non

modifichi la funzione della strada e che questa occupi effettivamente lo spazio

a essa riservato.

3.3.1. Innanzitutto, il progetto descritto in narrativa rientra perfettamente

nella concezione di strada di servizio, che ha quale scopo di garantire

l'accessibilità veicolare ai singoli fondi (rapporto di pianificazione, pag.

25; in merito cfr. anche manuale per la redazione dei piani del traffico edito

dal Dipartimento del territorio, Canobbio 2002, pag. 8 segg.). La scelta del

municipio si pone poi in linea con quanto auspicato dal rapporto di

pianificazione, ossia che la realizzazione di questa tipologia di strada avvenga

con misure costruttive (pavimentazioni, segnalazioni, alberature ecc.) atte a

moderare il traffico, a tutela di tutti i suoi fruitori, anche quelli più

deboli (pag. 25). In questo senso, l'intervento risulta anche sorretto dallo

studio di più ampio respiro, che interessa tutto il comparto di residenziale di

__________ (cfr. rapporto di pianificazione pag. 4 e il documento allegato

"Estratto relazione tecnica - consulente moderazione, 2007-2012), che

spiega i motivi del calibro scelto. Si tratta infatti di tener conto del

transito regolare di autoveicoli e solo sporadico dei mezzi pesanti. Per questo

motivo, in applicazione della specifica norma edita dall'Unione dei

professionisti svizzeri della strada relativo ai profili geometrici tipo (norma

VSS 640 201) per il tipo di strada in parola si è optato per un calibro complessivo

di 4.50 m, con l'adozione di piazzuole di scambio per l'incrocio degli

autocarri. Ciò che permetterà di renderla conforme, con poca spesa supplementare,

all'introduzione delle zone con limite di velocità di 30 km/h. La posa degli elementi d'arredo, tipica delle strade di quartiere, è in linea sia con la

funzione della strada, sia con quest'ultima impostazione. Non vi è dunque

dubbio sul fatto che l'intervento, volto a ottenere una maggior sicurezza del

traffico risponda ai requisiti dell'interesse pubblico e della proporzionalità,

che sempre devono sottendere l'attività dello Stato (art. 5 Cost.): attraverso

semplici accorgimenti realizzativi viene infatti interrotta la prospettiva, ciò

che impone all'automobilista a una guida disciplinata e prudente.

3.3.2. Contrariamente a quanto sembra potersi desumere dalla decisione del

Governo e a quanto sostenuto da un resistente, il progetto in esame è compreso

nella superficie riservata dal piano per la realizzazione della tratta

stradale, con la sola eccezione di una minor espropriazione in corrispondenza

degli attuali mapp. 2620 e 1894. Si tratta, tuttavia, di una piccola

superficie, che non giustifica l'annullamento del progetto e che rientra nei

limiti del tollerabile ai sensi della citata giurisprudenza (supra, 2.4).

Il comune dovrà comunque promuovere una variante del piano regolatore per

assegnarle una nuova funzione. Con queste premesse, priva di pertinenza è la

teoria avanzata nella decisione impugnata, secondo la quale il progetto

lederebbe la parità di trattamento che il piano regolatore avrebbe imposto

attraverso un "sacrificio 'collettivo' a tutti i proprietari contermini

al sedime stradale". Il fatto che il piano non riporti (ancora) le

linee di arretramento non permette di concludere altrimenti.

4. A ragione,

invece, il Governo ha disatteso le ulteriori censure sottoposte al suo esame,

che i resistenti sollevano anche davanti al Tribunale.

4.1. Si tratta, innanzitutto, della

questione della realizzazione della tratto successivo di via __________, che

permetterebbe il collegamento con via __________. Ora, appare assai dubbio che tale

aspetto possa essere sindacato in questa sede: la decisione di procedere alla

costruzione della (sola) tratta in parola è infatti da ricondurre a quella dello

stanziamento del relativo credito da parte del legislativo di RI 1. Pertanto,

vi è da chiedersi se la questione non andasse piuttosto sollevata contestando

la determinazione del consiglio comunale. Il quesito - ancorché giuridicamente

interessante - non necessita di essere qui risolto definitivamente, poiché sia

comecchessia la critica dev'essere respinta nel merito.

4.1.1. L'urbanizzazione - concetto nel quale rientra pure l'accesso sufficiente

ai fondi - viene infatti realizzata a tappe, nell'ordine e nei termini previsti

dal programma di realizzazione (art. 79 cpv. 1 LALPT). In concreto, quello di RI

1 rinvia a una fase successiva (fase III, 2013 - 2018) la formazione della

strada prevalentemente pedonale sino a via Dogana, dopo che le altre strade di

quartiere - tra le quali via __________ - saranno state sistemate (fase II,

2007-2012; cfr. in merito: STA 90.2002.96 del 23 agosto 2004 consid. 8.5.3). La

decisione di non realizzare contemporaneamente le due tratte risulta dunque

perfettamente in linea con gli intendimenti pianificatori.

4.1.2. A torto poi viene rimproverato al municipio (o al comune) di voler rinunciare

alla realizzazione del collegamento con via Dogana, facendo diventare via __________

una strada a fondo cieco. Una simile volontà non risulta dagli atti, anzi: in

sede di evasione di alcune opposizioni il municipio ha dichiarato di aver già dato

mandato per la realizzazione di questo impianto (cfr., ad esempio, le

motivazioni 30 ottobre 2012 addotte per respingere l'opposizione di CO 5). Il

fatto che il progetto parli di "tratta terminale" non permette

di concludere altrimenti, poiché il segmento successivo non ha la medesima

impostazione pianificatoria. In ogni caso, così come concepito il progetto non pregiudica

in alcun modo la realizzazione del futuro collegamento, anzi: ne costituisce piuttosto

una delle premesse (cfr., in merito,STA loc. cit.).

4.2. Pure da respingere le tesi relative alla capacità della strada di

sopportare il traffico derivante dall'edificazione del comparto situato oltre

il termine della costruenda tratta. Un'eventuale carente urbanizzazione di

questo settore dovrà - semmai - essere esaminata nell'ambito delle procedure edilizie

che lo interesseranno. Dal punto di vista costruttivo, per quanto riguarda

l'accessibilità dei futuri cantieri, il progetto prevede comunque due piazze di

scambio per veicoli pesanti.

5. In esito a

tutte le considerazioni che precedono il ricorso - che postula l'annullamento

dell'intera decisione impugnata - dev'essere parzialmente accolto. Difatti, la

decisione del Governo dev'essere annullata unicamente nella misura in cui

accoglie, rispettivamente parzialmente, le impugnative dei qui resistenti, già

ricorrenti, e di conseguenza invalida il progetto stradale. Per quanto attiene

all'esito degli altri ricorsi, essa risulta invece corretta. Parimenti da

annullare è l'assegnazione di ripetibili a CO 5, la cui impugnativa avrebbe dovuto

essere respinta.

6. Il

Tribunale pone a carico dei resistenti già ricorrenti una tassa di giustizia a

valere per entrambe le sedi di ricorso (art. 28 LPamm). Questi sono inoltre

tenuti a rifondere le ripetibili al comune patrocinato, pure in relazione a

entrambe le istanze giudicanti che si sono occupate della procedura (art. 31

LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata, nella

misura in cui:

1.1. in

accoglimento, rispettivamente parziale accoglimento, delle impugnative di CO 1,

CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, annulla la decisione del municipio di Stabio di approvazione

del progetto stradale impugnato, che viene invece confermata;

1.2. assegna le

ripetibili a CO 5.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, di

complessivi fr. 2'000.-, è posta a carico dei resistenti CO 1, CO 2, CO 3, CO 4

e CO 5 in ragione di fr. 400.- ciascuno, con vincolo di solidarietà. Gli stessi

verseranno fr. 600.- ciascuno, complessivamente dunque fr. 3'000.-, al comune a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario