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Decisione

52.2013.409

Licenza edilizia per una termopompa. Principio di prevenzione

11 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti di esposizione al

rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,

che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende

moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per

il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

3.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei

valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri

fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustifichino

ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono

possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili

sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28

settembre 2001 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12

maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541;

STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 3.4.). Il criterio della

sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad

aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le

emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni

devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità.

Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si

giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i

provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante

riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306

consid. 8; 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1.; STF

1C_299/ 2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.2; STA 52.2011.330 del 21 giugno

2012, consid. 2.2).

3.3. Nel caso concreto, il progetto prevede

di addossare alla facciata ovest dell'edificio del resistente, l'unità esterna

motocondensante di cui si è detto in narrativa. Questo impianto, collegabile ad

altre unità interne (pompe di calore sistema multi), serve unicamente

per il riscaldamento e il raffreddamento del clima interno agli edifici. Non

per la produzione di acqua calda (contrariamente a quanto si potrebbe dedurre

dal generico preavviso della SPAAS, ad Risparmio energetico).

Secondo l'analisi fonica allegata alla domanda, il livello di valutazione (Lr

) dell'impianto, verso la finestra dell'abitazione della ricorrente

[39 dB(A) di giorno, 43 dB(A) di notte], rispetterà i valori di pianificazione

[55 dB(A), 45 dB(A)] fissati dall'OIF. Il calcolo è stato allestito in base

alla potenza sonora [Lw 61 dB(A)] dell'apparecchio, tenendo conto dell'indice

di direttività (ID = 6), della distanza al ricettore (4 m), dall'attenuazione dei silenziatori [(- 13 dB(A)], nonché dei fattori di correzione K1 [5

dB(A)], K2 [2 dB(A)] e K3 [0 dB(A)] e dei tempi

di funzionamento di giorno (480 min) e di

notte (360 min). Riguardo al fattore K2, l'analisi ha precisato che non vi

sarebbero componenti tonali, ma che è ugualmente stata considerata una correzione di 2 dB(A) per il principio di precauzione.

L'UPR ha ripreso acriticamente le conclusioni di questo rapporto, imponendo

in sostanza di rispettare tutti i dati in esso contenuti. Il Governo si è dal

canto suo adagiato su questo preavviso, deducendo che sono state prese tutte

le misure atte a soddisfare il principio di prevenzione. A torto.

Né dalla citata analisi fonica, né dalle indicazioni altrimenti risultanti dal

progetto risulta in realtà che siano stati valutati dei provvedimenti in

applicazione di tale principio. E ciò, nonostante il livello di valutazione Lr [43 dB(A)] notturno si situi appena al di sotto

del valore limite [45 dB(A)] secondo l'allegato 6 dell'OIF. Ciò che nessuna

delle parti contesta. I silenziatori a setti - nel caso concreto - non

costituiscono un provvedimento adottato in base al principio di prevenzione, ma

una misura necessaria per contenere il rumore al di sotto dei valori di

pianificazione. Difficili da seguire risultano inoltre le deduzioni tratte dall'analisi

fonica in merito al fattore di correzione K2, che determinano peraltro solo una

riduzione di 2 dB(A). In ogni caso, la componente tonale o è debolmente udibile

[+2 dB(A)] - ipotesi che invero rappresenta il caso normale (cfr. anche Cercle

Bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21: Valutazione acustica delle pompe di calore

aria-acqua; ad n. 1.2 e formulario a pag. 5) - oppure non lo è. Aspetto,

questo, che va in ogni caso chiarito.

Al di là di questo discutibile riferimento, né il referto, né le precedenti

istanze, hanno tenuto in debita considerazione il principio di prevenzione,

nonostante le rimostranze della vicina. L'analisi fonica non spende una sola parola

sulla possibilità di adottare eventuali provvedimenti per ridurre le emissioni.

Non verifica ad esempio l'adeguatezza dell'ubicazione scelta per l'impianto (in

particolare, se non possa essere collocato sul fronte opposto, apparentemente

meno sensibile, come chiede la ricorrente; cfr. planimetria agli atti) o se non

possano essere applicate misure tecniche supplementari (quali pareti fonoassorbenti,

griglie protettive insonorizzanti, cfr. anche Cercle Bruit citata, allegato 2).

Il progetto non fornisce inoltre indicazioni in merito alla spesa preventivata,

ciò che rende impossibile una qualsiasi valutazione di simili provvedimenti alla

luce del principio di proporzionalità.

3.4. Stante quanto precede, s'impone dunque un rinvio degli atti al Consiglio

di Stato affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di RI 1, dopo (1) aver raccolto dai Servizi generali del Dipartimento

del territorio l'avviso cantonale mancante (cfr. supra, consid. 2.2) -

integrato di un nuovo preavviso dell'UPR, che tenga conto delle considerazioni appena esposte (raccogliendo

dall'istante le informazioni occorrenti) - e (2) aver offerto alle parti la

possibilità di esprimersi al riguardo.

Nel caso in cui l'ubicazione sul lato opposto della casa dovesse risultare

preferibile dal profilo del contenimento delle emissioni, dovrà essere avviata

una nuova procedura (ordinaria).

4. Distanze da confine

Da respingere è invece la doglianza della ricorrente in merito alle distanze da

confine (art. art. 47 cpv. 9 lett. a NAPR). Non sporgendo dal terreno sistemato

più di m 1.50, il controverso impianto non richiama infatti il rispetto di

queste distanze (art. 42 RLE).

5. 5.1. In conclusione, il ricorso

deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del

giudizio governativo.

Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al

consid. 3.4.

5.2. Dato l'esito, la tassa di

giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del resistente e della ricorrente,

secondo il rispettivo grado di soccombenza. Il comune ne va esente, essendo

comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.

Il resistente rifonderà inoltre all'insorgente, assistita da un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 20 agosto 2013 (n.

4236) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.4.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'200.-

è posta a carico di CO 1 e di RI 1, suddivisa in parti uguali.

CO 1 rifonderà inoltre alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria