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Decisione

52.2013.411

Licenza edilizia per un centro di massaggi erotici

4 aprile 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con

domanda di costruzione 20 dicembre 2012, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al

municipio il permesso di trasformare gli

uffici (__________) al primo piano di un palazzo __________) situato nel centro

città, in viale Stefano Franscini, in un centro di massaggi tantra,

erotici. Il salone, dotato di un accesso separato al pian terreno, sarà costituito da 3 locali "cabine" (da ca. 12 a 16 mq) con doccia/vasca e lavabo, dei servizi, una reception con sala d'attesta (ca. 16

mq) nonché un ufficio con spogliatoio (ca. 22 mq). Secondo la relazione

tecnica, all'interno del centro - aperto da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 23

- opereranno 3 massaggiatrici e una ricezionista. È prevista un'affluenza di

30/40 visitatori al giorno, previo appuntamento.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda

si sono opposti CO 1, qui insorgente, a cui appartiene lo stabile adiacente (__________)

parimenti affacciato su via S. Franscini, nonché la proprietaria del

palazzo retrostante (__________).

c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio (n. 82875) - che ha tra l'altro

imposto di esercitare l'attività unicamente nei giorni feriali, tra le ore 9 e

le 23 - con decisione 27 marzo 2013, il municipio ha rilasciato alla ricorrente

la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

B. Con giudizio 28 agosto 2013, il Consiglio di

Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la suddetta

decisione, che ha annullato.

Il Governo ha in particolare ritenuto che l'attività commerciale in questione -

assimilabile a prostituzione - non sarebbe compatibile con la zona a carattere

misto di situazione, segnatamente dal profilo delle immissioni immateriali.

Inammissibile, ha in sostanza argomentato,

sarebbe l'insediamento di un centro di massaggi erotici in un settore

centrale, caratterizzato da residenze e attività

del ramo terziario, nonché un parco giochi (villa Saroli) ed edifici di culto.

L'attività determinerebbe un deterioramento della qualità di vita del comparto, pregiudicando inoltre il valore

commerciale degli immobili in esso

situati. Creerebbe infine un precedente, suscettibile di determinare l'insediamento

di ulteriori attività analoghe.

C. Avverso il predetto giudizio, RI 1 si aggrava

ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

con conseguente ripristino della licenza edilizia.

L'insorgente contesta in sostanza che l'attività in questione possa determinare

effetti negativi sul vicinato: il progetto non avrebbe infatti suscitato numerose

opposizioni. Teoriche e moralistiche sarebbero le conclusioni tratte dalla

precedente istanza. Lo stabile in cui verrà insediato il centro, spiega, non ha

contenuti residenziali; l'area circostante sarebbe invece contraddistinta anche

dalla presenza di banche, uffici ed esercizi pubblici. Il controverso centro di massaggi, improntato alla

discrezione, si distinguerebbe comunque da quello di un postribolo. La

sua frequentazione sarebbe limitata. Il giudizio del Governo sarebbe lesivo

dell'autonomia comunale e porterebbe a bandire qualsiasi attività connessa con l'erogazione di prestazioni

sessuali dal centro città.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad opposta conclusione perviene il municipio, che condivide le domande di

giudizio dell'insorgente. Delle sue argomentazioni, come pure di quelle diCO 1,

che chiede per contro la reiezione del ricorso, si dirà all'occorrenza in appresso.

L'Ufficio delle domande di costruzioni è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo

1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata

dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU

1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Neppure le

parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett.

b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1),

l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti

sono conformi alla funzione prevista per la

zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere

autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra

convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta

che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione

conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore. Per essere autorizzate,

le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla

funzione della zona in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6; RDAT I-2002

n. 59; II-1994 n. 56; Alexander Ruch,

Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n.

472).

La funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola

precisata da normative di attuazione (NAPR), volte a definire concretamente le

caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Poiché la destinazione delle

zone di utilizzazione deve essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di

assicurare una protezione generale e

preventiva contro le immissioni, spesso queste disposizioni limitano la

tipologia degli insediamenti ammissibili facendo riferimento all'entità

della molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate.

Queste specificazioni sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente dalle disposizioni

di diritto federale sulla protezione dell'ambiente, valutando in modo astratto

e secondo criteri oggettivi le ripercussioni solitamente derivanti dagli insediamenti

di un certo tipo d'insediamento nel contesto territoriale in cui sono inseriti (cfr. DTF 116 Ia 491 consid. 1a; 118 Ib 590 consid. 3a; STA 52.2002.126 del 21 gennaio 2003 consid. 2.1

con rinvii, confermata da STF 1P.137/2003 in: RDAT II-2003 n. 58; STF

1P.283/1994 del 15 novembre 1995 in: RDAT I-1996 n. 14; RDAT I-2002 n. 59 consid. 2.5). Resta riservata

la verifica della compatibilità ambientale dell'intervento, che deve

essere ulteriormente esperita valutando l'entità delle ripercussioni derivan-

ti dall'attività per rapporto ai parametri della legge concretamente

applicabile (LPAmb; OIF; OIAt).

2.2

Non moleste sono di principio le

attività che non determinano immissioni sostanzialmente diverse da quelle che

derivano dall'abitare. Poco moleste sono invece le attività lavorative,

che provocano immissioni occasionali, superiori a quelle che derivano

dall'abitare ma comunque compatibili, per intensità e durata, con la funzione residenziale. Moleste sono infine considerate le attività che ingenerano

ripercussioni notevoli sull'ambiente circostante e che appaiono sostanzialmente

inconciliabili con la funzione residenziale (cfr. RDAT I-2002 n. 59 consid. 2.5; STA 52.2007.360 del 16

luglio 2008 consid. 2.1.4; Scolari,

op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 250). Decisiva ai fini della

valutazione del grado di molestia rimane in ogni caso la sopportabilità della

turbativa dal profilo dell'utilizzazione della zona a scopi abitativi.

La nozione di molestia è un concetto

giuridico di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto

precettivo va quindi riconosciuta all'autorità amministrativa una certa

latitudine di giudizio; latitudine che le istanze di ricorso devono rispettare,

limitandosi a censurare le interpretazioni che integrano gli estremi di una

violazione del diritto (art. 61 LPamm), in quanto insostenibili, siccome

sprovviste di valide ragioni, fondate su considerazioni estranee alla materia o

suscettibili di portare a conclusioni aberranti. Ove non sussista una simile

violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una

decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere

di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante

al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al

concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto plausibile di quella

attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 96 I 369, consid. 4; STA 52.2002.126

citata, consid. 2.2. con rinvii).

2.3

Le

immissioni moleste possono essere di natura materiale

(rumore, vibrazioni, esalazioni), ma anche di tipo immateriale. Sono

considerate immissioni immateriali od ideali le ripercussioni che scaturiscono

da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli e ad impoverire la qualità

di vita. Queste immissioni possono

disturbare i vicini direttamente come pure avere effetti indiretti, quali

una maggiore difficoltà a locare appartamenti o l'allontanamento della

clientela da negozi e commerci. Di natura immateriale sono in particolare

considerate le immissioni derivanti dall'esercizio

della prostituzione e delle attività ad essa connesse (DTF 136 I 395

consid. 4.3.2, 4.3.3; 108 Ia 140 consid. 5; STF 1P.137/2003 citata, in RDAT

II-2003 n. 58, consid. 2.2;1P.213/1999 del

30.

marzo 2000 in RDAT II-2000 n. 77, consid. 3d; STA 52.2010.89 del 24 gennaio 2011 consid. 5.5 con rinvii,

confermata da STF 1C.112/2011 del 13 luglio 2011 in RtiD I-2012 n. 23; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad

art. 22 n. 31; Tiziano Crameri,

Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione, con particolare

riferimento alle zone abitative, in RDAT I-2000, pag. 174).

3.

La zona R7 del PR di Lugano, nella quale è ubicato

il palazzo nel quale la ricorrente intende insediare il centro di massaggi

tantrici di tipo erotico, è disciplinata dall'art. 21 NAPR. Questa norma

non stabilisce la funzione della zona, precisando le destinazioni ammissibili. In assenza di una chiara definizione della

funzione assegnata alla zona di utilizzazione si deve necessariamente concludere che l'area in questione

non è esclusivamente riservata alle costruzioni ad uso residenziale, ma

ammette anche edifici destinati ad altre attività. Dal profilo dell'art. 21

NAPR, nella zona R7 possono in particolare essere insediate anche attività

commerciali e di servizio (cfr. per analogia con riferimento alla zona R5, STA

52.2002.126

citata, consid. 3.1).

A differenza di altri ordinamenti edilizi

comunali, le NAPR di Lugano, oltre a non precisare la funzione specifica delle

singole zone, non contengono nemmeno indicazioni riferite al grado di

molestia delle attività che possono esservi esercitate.

L'ordinamento pianificatorio è tuttavia completato dal regolamento edilizio

(cfr. al riguardo: STA 52.2002.126 citata, consid. 3.2. e 3.3.). L'art. 102

cpv. 1 RE stabilisce in particolare che laboratori, industrie, depositi

ecc., molesti per rumore, scosse, esalazioni, odori o altre cause non potranno

essere costruiti o collocati nel territorio giurisdizionale del Comune. La

norma è volta a bandire un certo tipo di costruzioni da tutto il territorio

comunale, inibendo sia l'edificazione di opere edilizie destinate ad attività

moleste, sia l'insediamento di simili attività in costruzioni esistenti.

Oggetto del divieto, formulato in termini esemplificativi, sono le aziende

moleste (cfr. marginale), ovvero, stando alla definizione sopra illustrata

dei gradi di molestia, le attività assolutamente incompatibili con la funzione

abitativa per rumore, scosse, esalazioni, odori o altre cause. Sono

quindi proscritte dal territorio comunale tanto le attività produttive

(industriali o artigianali), quanto le attività mercantili o di servizio, che

ingenerano ripercussioni del tutto inconciliabili con l'utilizzazione delle

singole zone a scopo abitativo. Sono invece

ammesse, e contrario, le aziende poco moleste, ossia le attività,

che pur producendo immissioni diverse da quelle derivanti dall'abitare, sono

compatibili con la funzione residenziale, segnatamente in quanto esercitate

soltanto di giorno, durante i normali orari di lavoro. La norma ha una valenza

pianificatoria; essa si applica comunque in quanto esclude l'insediamento di aziende

moleste "per altre cause", non connesse a immissioni foniche o

atmosferiche per le quali il diritto federale ha stabilito regolamentazioni

specifiche ed esaustive (cfr. al riguardo STA 52.2002.126 citata, consid. 3.2.

e 3.3. con STF 1P.137/ 2003 citata in RDAT II-2003 n. 58, consid. 3.1).

4.4.1

Nel caso concreto, oggetto di

controversia è il salone di massaggi tantra di tipo

erotico che la ricorrente intende insediare al primo piano di uno stabile situato

in viale Stefano Franscini, in zona R7, nel centro di Lugano. Nei locali,

estesi su una superficie di un centinaio di metri quadri, saranno attive tre massaggiatrici, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle 23.00, previo appuntamento.

Il centro in questione è riconducibile ad un'attività caratterizzata dalla somministrazione a scopo di lucro di prestazioni

sessuali a pagamento. Il massaggio tantrico, al di là delle sue origini o degli

effetti sul benessere psico-fisico perseguiti, è in sostanza un trattamento -

elargito da una massaggiatrice e recepito dal cliente in nudità - che comporta

scivolamenti e manualità diffuse su tutto il corpo, con un'attenzione

particolare alla sollecitazione genitale. La relazione tecnica annessa alla

domanda di costruzione non fornisce invero particolari dettagli sulle modalità

di esecuzione di questi massaggi. Il loro

carattere destinato a stimolare le pulsioni sessuali è comunque dominante ed

incontestabile. Lo si deduce dalla stessa qualifica attribuita dalla ricorrente

al centro: massaggi "tantra, erotici" (cfr. relazione

tecnica). L'attività non appare

sostanzialmente diversa da quella di altri stabilimenti, recentemente

aperti nel nostro Cantone, nei quali disinvolte operatrici dispensano

prestazioni sessuali a pagamento. L'attività, quanto meno per lo scopo che

persegue, è alla fin fine riconducibile a quella di un postribolo.

Come ha rilevato il municipio (cfr. sua

risposta al Governo e in questa sede), i massaggi tantrici di tipo erotico

costituiscono una forma di prostituzione, poiché implicano l'offerta del corpo

dell'operatore/operatrice per il piacere sessuale

altrui in cambio di denaro o di altri

vantaggi economici (DTF 129 IV 71 consid. 1.4; 121 IV 86 consid. 2a). Per

principio, basta invero un qualsiasi gesto etero- od omosessuale

destinato a dare soddisfazione ad un cliente o ad una cliente mediante un

contatto corporeo (DTF 129 IV 71, consid. 1.4). Comportando un contatto fisico,

anche i massaggi erotici sono considerati come forme di prostituzione. Privo di rilievo è il fatto che non implichino una

congiunzione carnale (cfr. DTF 121 IV 86 consid. 2a).

4.2

Ferme queste premesse, dal profilo della conformità di zona, l'insediamento

del centro di massaggi nella zona R7 non si pone di per sé in contrasto con la

funzione, ampiamente indifferenziata, che l'art. 22 NAPR assegna alla zona di

utilizzazione. L'attività, contraddistinta dalla somministrazione di

prestazioni sessuali a pagamento, si configura come una destinazione di indole

prevalentemente commerciale o comunque di servizio, che per sua natura non appare

incompatibile con il carattere della zona R7.

Da questo limitato profilo, la decisione del municipio, non presta il fianco a

critiche.

4.3

Controversa è invece la conformità della

destinazione d'uso qui in esame per rapporto all'art. 102 RE, che esclude l'insediamento

di aziende moleste, segnatamente dal profilo delle immissioni immateriali,

ovvero per la sensazione di disagio che la presenza di un simile stabilimento è

suscettibile di arrecare al vicinato. In particolare, si tratta di stabilire se

l'insediamento di un'attività di servizio come quella in esame sia da

considerare molesta ed inconciliabile con la destinazione residenziale che la

zona ammette. Al riguardo occorre valutare,

mediante una visione d'insieme che tenga conto dell'intervento previsto

e dei suoi dintorni, se possa sussistere un rilevante potenziale di conflitto

tra le utilizzazioni contrapposte. Evenienza, questa, che il Tribunale federale

ritiene data quando i contenuti abitativi della zona prevalgono su quelli d'altro genere, sottolineando il carattere altamente

molesto (stark störend) delle attività commerciali erotiche insediate in

zone prevalentemente (≥ 60%) residenziali

(cfr. DTF 136 I 395 consid. 4.3.3. con rinvii; 108 Ia 140 consid. 5c/bb; STF 1C.83/2012 del 18 luglio 2012, consid. 2.6 con rinvii).

4.4

Lo stabile in questione è inserito nella zona R7, sul lato ovest del

viale Stefano Franscini, tra via Antonio Ciseri e via Antonio Vanoni. I fondi

che si affacciano sul viale Stefano Franscini, fra i quali rientra anche il

fondo qui in discussione, non soggiacciono a particolari vincoli di

destinazione. Quelli che appartengono alla fascia immediatamente retrostante

sono invece gravati dall'obbligo di destinare almeno il 60% della superficie

utile lorda a residenza primaria (SULAP; cfr. PR, piano delle destinazioni). Fascia,

questa, che si estende oltre via Dufour e via Vanoni, toccando buona parte del

quartiere che si estende a nord-ovest, verso via Zurigo rispettivamente via

Ferruccio Pelli.

Orbene, valutate

in modo astratto e secondo criteri oggettivi le

ripercussioni, che l'insediamento di un salone di massaggi erotici di piccole,

ma non trascurabili dimensioni (3 operatrici del sesso con 30-40 clienti al giorno) è atto a determinare, non si può ragionevolmente

escludere l'insorgere di situazioni conflittuali con i contenuti residenziali

del quartiere per le sensazioni sgradevoli e di disagio che questa presenza può

arrecare a chi abita a diretto contatto con il fondo in questione. Le

immissioni immateriali ingenerate da una simile utilizzazione non si limitano

infatti al fondo sul quale l'attività viene svolta, ma interessano anche i

dintorni e, in particolare, i fondi vicini appartenenti al citato quartiere,

dove - come detto - vi è un obbligo di destinare il 60% della superficie utile

lorda all'abitazione primaria. Utilizzazione, quest'ultima,

con la quale la giurisprudenza del Tribunale federale ammette un potenziale

di conflitto rilevante (cfr. supra, consid. 4.3). Non è affatto fuori

luogo ritenere che l'insediamento di un salone di massaggi erotici a diretto

contatto con questo comparto prevalentemente destinato alla residenza turbi in

modo inammissibile la sensibilità di chi vi abita, pregiudicando la buona

reputazione dell'intero quartiere,

essenzialmente tranquillo, situato accanto alla villa Saroli ed al noto

parco, aperto al pubblico. Corrobora questa conclusione la circostanza che la

controversa domanda di costruzione ha suscitato non solo l'opposizione del

vicino resistente (__________), ma anche

della proprietaria dello stabile d'appartamenti (__________), situato dietro lo

stabile in esame, nel comparto a destinazione prevalentemente residenziale.

Non giova alla ricorrente richiamarsi agli

edifici con contenuti commerciali e di servizio (banche), che si

affacciano sul lato opposto di viale Franscini, non gravato da particolari

vincoli di destinazione. Anche se dal profilo delle immissioni immateriali non sussistesse un potenziale di conflitto con queste

utilizzazioni, non si potrebbe prescindere dalle immissioni immateriali

di cui si è detto, che si ripercuoteranno nel quartiere retrostante, gravato

dall'obbligo di riservare all'abitazione la maggior parte della SUL. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio e

dell'autonomia che devono essere riconosciute all'autorità comunale nell'interpretazione

e nell'applicazione del concetto di molestia contenuto nell'art. 102 RE, le

conclusioni alle quali il municipio è pervenuto rilasciando la licenza edilizia

non appaiono sostenibili, poiché omettono di tenere nella debita considerazione

le turbative che lo stabilimento in discussione arrecherà agli abitanti del

comparto adiacente, riservato soprattutto alla residenza. Benché il fondo

interessato dall'intervento non sia incluso in questo comparto, le immissioni

ideali, che dovrebbe sopportare, permettono comunque

di ritenere date le condizioni fissate dalla giurisprudenza del Tribunale

federale sopra citata (consid. 4.3.) per confermare l'annullamento della

licenza rilasciata.

5.5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

dunque essere respinto.

5.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente,

la quale rifonderà inoltre un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art.

31.

LPamm) al resistente, assistito da un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, la quale rifonderà inoltre un identico importo a CO 1 a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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