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Decisione

52.2013.414

Licenza edilizia. Costruzione a gradoni. Indici di occupazione e di sfruttamento

6 febbraio 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I muri di sostegno a confine, soggiunge il cpv. 2, sono considerati muri

di cinta e non possono avere un'altezza superiore a 2.50 metri dal terreno naturale. Essi possono essere sormontati da parapetti di tipo leggero; l'altezza

complessiva non deve superare 3.50 metri. Muri di sostegno di altezza superiore sono considerati fabbrica e devono rispettare le distanze da confine.

In sede di approvazione del piano regolatore (ris. gov. n. 3687 del 9

luglio 2008, consid. 3.5.9., pag. 72), il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'altezza

massima stabilita a 2.50 metri per i muri di cinta sia eccessiva. Diverso

sarebbe se il comune specificasse un'altezza di 1.50 metri per i muri di cinta con possibilità di essere sormontati da, ad esempio, reti metalliche,

parapetti o siepi verdi con un'altezza massima di 1.00 metro. In questo caso, ha aggiunto, pur mantenendo l'altezza assoluta di 2.50 metri l'impatto paesaggistico sarebbe ben diverso. Si invita, pertanto, ha concluso il

Governo, il Municipio a valutare la possibilità di modificare l'articolo con

gli accorgimenti suddetti (ris. gov. citata, pag. 72; cfr. STA

52.2012.137-142-161 citata, consid. 6.2). Al di là di tale invito,

per quanto consta a questo Tribunale tale norma è tuttora in vigore, così come

approvata dall'Esecutivo cantonale.

4.2. Nel caso concreto, dagli atti non è possibile calcolare l'altezza massima

dei muri di sostegno che sorgono lungo i confini est e ovest. Come censura il

resistente, i profili del geometra (1-2 e 5-6-7) - ripresi dai piani di

progetto (prospetti est e ovest) - non danno atto del livello del terreno naturale

a confine, ma di quello esistente in prossimità delle facciate dell'edificio da

demolire (distanti ca. 3 m; cfr. citati profili). Tale livello naturale non è

altrimenti deducibile dai piani. Non è dunque chiaro se, come eccepisce il

vicino CO 2, i muri di sostegno a confine superino il limite d'altezza massimo di

m 2.50 dal terreno naturale, prescritto dall'art. 13 cpv. 2 NAPR. Ciò vale in

particolare per i muri verso il suo fondo (part. __________), in particolare

quelli situati più a monte (in corrispondenza del gradone G-4). Ma anche per quelli

ubicati sul fronte opposto, a ovest delle rampe di scale, deducibili dalle

piante di progetto, ma solo parzialmente raffigurati dai prospetti (cfr.

prospetto ovest e piante). Muri, questi ultimi, che potrebbero (almeno in

parte) essere alti più di m 2.50 (cfr. in particolare il dislivello di ca. m

2.60 tra la scala e il terreno sottostante, situato ad una quota di ca. 248

m/slm, deducibile dal prospetto ovest).

Su questo punto s'imporrebbero dunque ulteriori accertamenti, dai quali si può

tuttavia prescindere ritenuto che il progetto, per i motivi di cui si è detto

al precedente considerando (consid. 3), non può comunque essere approvato.

5. Corpo tecnico

5.1. In base all'art. 12 cpv. 2 NAPR, per i corpi tecnici è concesso un

abbuono in altezza di m 2.50, misurato dalla copertura del tetto, per una

superficie massima del 20% del tetto. Le loro dimensioni devono essere

contenute entro i limiti indispensabili alle esigenze di funzionalità.

Per corpi tecnici, soggiunge il cpv. 3, si intendono quei corpi di

natura tecnica sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al

funzionamento di un impianto all'esclusivo servizio dell'edificio in questione.

Sono considerati tali le scale di accesso al tetto, i torrini per gli

ascensori, i comignoli, gli impianti di ventilazione e di climatizzazione,

nonché le antenne per la ricezione, nell'edificio in questione, di emittenti

televisive.

5.2. Nel caso concreto, il progetto prevede una torretta per l'ascensore (m 2 x

2.35), che sporge di m 2.50 dal tetto dell'ultimo gradone. Il manufatto, di

modeste dimensioni, va senz'altro qualificato come corpo tecnico. Garantisce infatti

l'accesso al tetto, adibito a terrazza-giardino, in particolare anche a persone

disabili. Non vi è dunque motivo per conteggiarlo sull'altezza. Neppure il

municipio pretende il contrario. Su questo punto, cade dunque nel vuoto la

censura del vicino resistente.

6. Indice di occupazione

6.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in per-cento tra la

superficie edificata e la superficie edificabile del fon-do (art. 37 cpv. 1

LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione

orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici

principali ed accessori.

Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri

si intendono le parti di costruzione che si sviluppa-no sia in orizzontale, sia

in verticale, sporgendo dal terreno si-stemato. Le parti di costruzione

sotterranee non sono dunque computabili quale superficie edificata nell'i.o.

(cfr. STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012, consid. 2; 52.2005.312 del

19 ottobre 2005, consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1137).

Per edificio si intende invece un'opera edilizia che definisce degli spazi,

aperti o chiusi, destinati a riparare persone e cose dalle intemperie. In linea

di massima, sfuggono quindi al computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti

dal profilo della polizia delle costruzioni, non sono qualificabili come

edifici. Sono quindi esclusi muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr.

STA 52.2005.312 citata, consid. 2).

Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale

superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune

parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero

parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili (cfr. pure RDAT

II-1995 n. 27, consid. 2.1). L'art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione

delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) esclude inoltre i

balconi in quanto non calcolati nella distanza dal confine (cfr. art. 41 RLE).

Sono pertanto conteggiati nella superficie edificata quegli elementi (corpi

aggiunti o avancorpi) che determinano ingombri, ovvero che per posizione e

dimensione possono essere considerati veri e propri corpi aggiunti (o

avancorpi) della costruzione principale, e non semplici sporgenze quali le grondaie

o i cornicioni (cfr. RDAT I-2002 n. 18, consid. 3.3; Scolari, op. cit., n. 1140).

6.2. Ai sensi dell'art. 33 cpv. 4 NAPR, nella zona residenziale estensiva R2,

il 70% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni

e, in principio, per almeno un terzo sistemato a verde. L'indice di occupazione

massima, di riflesso, è dunque pari al 30%.

6.3. Nel caso concreto, controversa è l'esclusione dal computo nella superficie

edificata della passerella ("camminamento"; m 1.10 x 6.95 m) delimitata da un parapetto, che dall'ascensore conduce all'ultimo appartamento (cfr. pianta

4P) e sporge dalla facciata (arretrata) del quarto gradone. Il calcolo dell'indice

di occupazione annesso al progetto - che dà atto di una superficie edificata complessiva

di 361.13 mq (appena al di sotto di quella massima consentita; 362.40 mq) - non

prende in considerazione questa area, né quella della "grondaia non

praticabile" che la ricopre (cfr. piano situazione generale 1:200 con

calcoli IS e IO). Secondo il ricorrente tale superficie non dovrebbe essere conteggiata,

poiché non sarebbe riconducibile ad un ballatoio, che dà l'accesso a più

appartamenti. A torto. L'avancorpo litigioso - non diversamente da un balcone che

occupa più di un terzo della facciata da cui sporge - deve essere conteggiato

nell'indice di occupazione. Determinante è il suo ingombro, che non è di trascurabile

importanza; in particolare, non è assimilabile a quello di una semplice grondaia

o di un cornicione. Il fatto che sia coperto da una "grondaia"

definita dal progetto "non praticabile" (cfr. pianta piano tetto) -

presente solo su questo lato - non permette di giungere ad altra conclusione. Anche

la superficie di tale "grondaia" (1.10 x 12.95 m) - artificialmente ritagliata dal resto della copertura (cfr. citato piano situazione

generale e pianta piano tetto) - deve infatti essere computata nella superficie

edificata, in quanto non destinata a proteggere unicamente i muri e le aperture

sottostanti rispettivamente a coprire uno spazio di regola inutilizzato e privo

di ingombri (cfr. RDAT II-1995 n. 27, consid. 2.1).

Ciò posto, è dunque certo che l'indice di occupazione del progetto (ca. 31.08%)

- così come anche ritenuto dal municipio - non rispetta l'indice di occupazione

massimo (30%) consentito.

7. Indice di sfruttamento

7.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il

rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie

edificabile dei fondi. Quale superficie utile lorda si considera la somma della

superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici

dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 38 cpv. 1 LE). Non

vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione

o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle

abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi;

i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;

i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati

al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche

sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che

servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile

lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente,

i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.

7.2. Dalla combinazione delle due norme succitate discende che vanno

conteggiate come SUL soltanto le superfici di locali e di spazi chiusi verso l'esterno,

che sono utilizzate o si prestano ad essere utilizzate per l'abitazione ed il

lavoro. Fatta astrazione delle vie d'accesso (cfr. infra, consid. 7.4),

di principio non sono quindi da computare nella SUL le superfici di spazi

aperti, che non sono configurati come locali di edifici (cfr. RtiD II-2008 n.

22 consid. 3.1 con rimandi; cfr. anche STA 52.2004.181 del 20 agosto 2004,

consid. 2.3 con rinvii; 52.2004.118 del 9 luglio 2004, consid. 2).

7.3. Decisiva ai fini del computo della

superficie di un locale non è l'indicazione

fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità

di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o

lavorativi (cfr. STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010, consid. 4 confermata da STF 1C.158/2010 del 3 agosto 2010, in:

RtiD I-2011, n. 18; RDAT I-1994 n. 30,

consid. 2.2; Scolari, op. cit., ad

art. 38 LE, n. 1126). La superficie degli spazi non conteggiati nella

SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi

dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili

sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (STA 52.2013.305 del 6

novembre 2013 consid. 2.1. e rimandi; 52.2009.314 citata, consid. 4; Scolari,

op. cit., ad art. 38 LE, n. 1129).

7.4. Le superfici delle vie d'accesso ai piani (scale,

corridoi ed ascensori) sono di regola conteggiate nella SUL (cfr. RtiD II-2008

n. 22 consid. 3.1; Felix Huber,

Die Ausnützungsziffer, Zurigo 1986, pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario

dalla disposizione che esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto

quando servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome

non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro. Le superfici delle logge aperte,

al pari di quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono invece conteggiate.

Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia eccezione

a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte, servono come

ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d'accesso per raggiungere

locali destinati all'abitazione o al lavoro. Anche se sono aperte e quindi

esposte, almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita

disposizione di legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa

particolare inflessione al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre

all'esigenza di evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali

i corridoi d'accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno,

permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od

utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA

52.2007.341 del 6 agosto 2008, consid. 5.1). Ai fini del computo, anche tali

superfici devono di principio essere integrate nei piani dello stabile. Per l'art.

38 cpv. 1 LE, computabili nella SUL sono infatti unicamente le superfici dei

piani sopra e sotto terra.

7.5. In concreto, il progetto non ha conteggiato nella SUL le lavanderie

previste nei singoli appartamenti (cfr. citato piano situazione generale). A

giusta ragione, poiché questi vani privi di aperture, di dimensioni contenute

(ca. 8 mq) e adeguatamente rapportate alle superfici (ca. 150 mq) dei singoli

appartamenti a cui sono collegate, non presentano alcunché di straordinario. La

loro superficie non travalica i limiti comunemente ammessi per stabili d'appartamenti

con caratteristiche analoghe (cfr. al riguardo: STA 52.2004.181 citata, consid.

3.4). Non devono dunque essere conteggiate nella SUL.

7.6. Una diversa conclusione s'impone per la controversa superficie della

passerella - coperta e delimitata da un parapetto - di cui si è detto in

precedenza (cfr. supra, consid. 6.3), che parimenti non è stata

conteggiata nella SUL (cfr. citato piano generale, 4P). In quanto superficie

che funge da via d'accesso a locali computabili nella SUL (unità 4P), coperta e

delimitata da un parapetto e integrata nel piano dello stabile da cui sporge, non

vi è invero motivo per escluderla dal calcolo della SUL. La questione non è

comunque decisiva, poiché il conteggio di quest'area - ma non di quella delle

lavanderie (cfr. supra, consid. 7.5) - non determina comunque un sorpasso

dell'indice di sfruttamento massimo (0.5) ammesso (art. 33 cpv. 3 NAPR; cfr.

citato piano situazione generale).

7.7. Su questo punto, da respingere sono dunque le censure del resistente.

8.Alla luce di

tutte le considerazioni che precedono, è dunque certo che il progetto così come

concepito non può essere autorizzato.

In queste circostanze, non mette conto di esaminare se il progetto - che

comporta altezze e volumi eccessivi, non ammessi dalle norme di attuazione del

piano regolatore - disattenda anche il principio d'inserimento ordinato e

armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), così come ritenuto dall'UNP con

particolare riferimento alla sistemazione esterna (che peraltro non risulta

chiaramente definita, cfr. supra, consid. 4). A scanso di equivoci, va comunque

detto che l'esame di progetti che comportano un impatto paesaggistico

significativo, quali la costruzione di edifici a gradoni, spetta chiaramente all'UNP

e non al municipio (art. 99 cpv. 1 lett. c Lst, art. 107 cpv. 2 lett. c regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL

7.1.1.1.1). Il giudizio estetico non concerne inoltre solo l'edificio in quanto

tale, ma anche la sistemazione esterna. Non è infatti possibile valutare l'impatto

paesaggistico di un edificio senza considerare il terreno in cui si colloca, da

cui dipende evidentemente il suo stesso grado d'inserimento. Da respingere è la

relativa obiezione dell'insorgente.

9.9.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

respinto.

9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dell'insorgente.

Non vengono invece assegnate ripetibili (art. 31 LPamm) al resistente, non assistito

da un legale.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.- è posta a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria