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Decisione

52.2013.433

Licenza edilizia. Vuoto pianificatorio

9 dicembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i privati detto ordinamento oltre che il

contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT). La procedura del permesso

di costruzione è invece intesa a chiarire la compatibilità di costruzioni o di

impianti con la disciplina dell'utilizzazione sancita a livello di piano di

utilizzazione (cfr. in particolare art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Essa ha come

obiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso. Tramite la stessa non è invece

possibile adottare decisioni pianificatorie autonome. Essa non è infatti atta, sotto gli aspetti degli strumenti

pratici, della protezione giuridica e della legittimazione democratica, a

sostituire, completare o a modificare un piano di utilizzazione (cfr.

RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.2; STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 5.1).

2.2. Mediante piano particolareggiato (PP) -

assimilabile ad un piano di utilizzazione speciale (Sondernutzungsplan) -

i comuni possono stabilire nel dettaglio scopo, luogo e misura dell'uso

ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi

di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali,

della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d'interesse

pubblico (art. 51 Lst). Tale piano si distingue

dal piano regolatore (piano di utilizzazione generale, Rahmennutzungsplan)

per il diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa

intensità delle restrizioni adottate

(cfr. STA 90.2011.59 del 17 maggio 2013, consid. 4; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad

art. 54 LALPT n. 410 con rinvii alla giurisprudenza).

Secondo l'art. 52 cpv. 2 Lst, esso può essere previsto dal

piano regolatore, che deve di principio

stabilire gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione

particolareggiata; in tal caso, soggiunge la norma, può essere adottato con la

procedura di poco conto. La Lst ha ripreso lo strumento del PP previsto dall'abrogata

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; cfr. art. 28 cpv. 2 lett. c,

54 seg.), estendendone tuttavia il campo di applicazione e semplificando

in determinate ipotesi la procedura per la sua adozione (cfr. al riguardo: messaggio

9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di Stato concernente il disegno di Legge

sullo sviluppo territoriale, pag. 73 segg.).

2.3.

2.3.1. Nel caso concreto, come illustrato in narrativa (consid. A), la

pianificazione particolareggiata del comparto Santa Maria è stata finora

approvata solo parzialmente. Con decisione 10 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha

in particolare negato l'approvazione ai settori che interessano (anche) i fondi

in questione, demandando al comune il compito di completare il PP mediante una

variante (entro un anno dalla crescita in giudicato dalla decisione). Il Governo

ha in particolare rilevato un'eccessiva contenibilità sia del piano regolatore

che del comparto, oltre che importanti problemi di edificazione derivanti dall'inquinamento

fonico cui quest'ultimo è esposto. Tale risoluzione è stata confermata dal

Tribunale con giudizio 20 maggio 2010 (STA 90.2009.32 citata), che ha respinto

un ricorso interposto da alcuni proprietari (tra cui __________), i cui fondi

sono stati colpiti - interamente o in parte - dalla non approvazione del piano

particolareggiato.

Per quanto consta a questo Tribunale, il comune non ha ancora dato seguito alla

predetta decisione governativa. Attualmente, i fondi dedotti in edificazione appartengono pertanto ad un'area (edificabile)

non pianificata, in particolare mediante il previsto piano particolareggiato.

Manca pertanto la base pianificatoria (vuoto pianificatorio) cui

conformare le domande di costruzione.

2.3.2. Ferme queste premesse, il progetto qui in discussione che ha per oggetto la demolizione di un fabbricato

esistente e l'ampliamento dell'accesso esistente (raddoppio della corsia

di transito), con la posa di un nuovo cancello e una cinta, nonché un totem

pubblicitario, oltre al ripristino di 6 posteggi, non può dunque essere

autorizzato. Non è infatti possibile chiarire se questi interventi siano

compatibili con la base pianificatoria (PP) richiesta dal PR, che il comune non

ha ancora adottato. Mancanza, questa, alla quale - come visto - non è possibile

porre rimedio in sede di rilascio della licenza (cfr. supra, consid.

2.1).

2.3.3. In una simile situazione, il tema delle misure di salvaguardia della pianificazione - che mirano a

impedire il rilascio di licenze in contrasto con la pianificazione in divenire

- è privo di pertinenza, già solo per il fatto che il vuoto pianificatorio,

come detto, esclude la concessione di qualsiasi permesso di costruzione (cfr.

anche RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.8). Nell'ambito della nuova decisione

che è chiamato a rendere, il municipio non potrà pertanto che negare la licenza

per questo motivo.

3. 3.1. Valutati nel loro complesso,

gli interventi in discussione trascendono i meri lavori di conservazione e manutenzione

(incluso l'ammodernamento di un'opera agli standard tecnici attuali, senza

interventi significativi sulla sua struttura e sulla sua sostanza), che possono

di principio essere realizzati in virtù della garanzia (minima) della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. (cfr. Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für

vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag.

44 seg; cfr. art. 66 cpv. 1 Lst e art. 86 cpv. 1 RLst). L'intervento comporta

infatti un'importante modifica dell'accesso

esistente, che viene ampliato sensibilmente (raddoppiato), con opere nuove

rispettivamente manufatti che non mantengono né le dimensioni, né l'aspetto

esterno di quelli esistenti. Sostanzialmente diverso - rispetto al muretto con la

rete presenti sui fondi - è in particolare il cancello con la cinta alta 2 m, in lamiera grecata (cfr. fotografie annesse alla domanda di costruzione).

3.2. Inapplicabile è invece l'art. 66 cpv. 2

Lst, che permette di autorizzare trasformazioni di costruzioni esistenti

in contrasto col nuovo diritto a condizione che: (a) il contrasto col nuovo diritto

non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini e

(b) per costruzioni non conformi alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), le

trasformazioni siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano

rispettate le altre disposizioni del piano

regolatore. Tale norma (cd. tutela delle situazioni acquisite allargata,

erweiterte Besitzstandsgarantie) - che ha riunito in un'unica norma le

fattispecie precedentemente regolate dall'art. 72 LALPT e dall'art. 39 RLE - presuppone infatti che vi sia un nuovo

diritto (entrato in vigore), con il quale le opere esistenti si pongano in

contrasto. Evenienza, questa, che in concreto non è data.

3.3. Da ultimo, non essendovi (ancora) una base legale da cui ci si possa eventualmente scostare (eccezionalmente)

mediante una deroga, segnatamente in applicazione dell'art. 67 cpv. 1

Lst, non è neppure possibile autorizzare gli interventi in questione a

titolo precario. Il precario è infatti una forma particolare di licenza in

deroga, e meglio una semplice clausola che viene inserita in un'autorizzazione eccezionale,

al fine di renderne possibile il rilascio (cfr. RDAT I-1991 n. 44; STA

52.2011.251 del 23 aprile 2012, consid. 2.2.3 con rinvii).

4. 4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, senza che

occorra esaminare gli ulteriori aspetti

(completezza della domanda) sollevati dall'insorgente.

4.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza. Visto lo scritto 3

novembre 2014 dei resistenti, con cui hanno in sostanza aderito all'impugnativa,

si prescinde dall'assegnazione di ripetibili in loro favore (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'600.-

è posta a carico della RI 1, secondo soccombenza.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria