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Decisione

52.2013.440

Pubblico concorso. Modalità di valutazione dei criteri di aggiudicazione. Attendibilità del prezzo e metodo dell'interpolazione lineare. Referenze

4 dicembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i calcoli esposti dalla resistente ritenendoli per nulla convincenti ed osserva

che il capitolato avrebbe dovuto indicare chiaramente la formula matematica da

applicare. L'insorgente revoca inoltre in dubbio la validità delle referenze presentate

dalla deliberataria. A mente della RI 1, i lavori addotti non erano computabili

nelle referenze perché riferiti ad opere che non hanno nessuna connotazione di lavori

"in forte pendenza". Del resto, soggiunge la ricorrente, cosa si

deve poi intendere per forte pendenza (gradi) e quanti metri (sul totale di

condotta) devono essere considerati "in forte pendenza" e come tali

determinanti per qualificare come tutta l'opera in forte pendenza, è ancora tutto

da dimostrare.

F. Con la duplica la

stazione appaltante e la deliberataria si riconfermano nelle loro rispettive

posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto

necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto,

la ricorrente è senz'altro legittimata

a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente

(art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente

il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle

parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 32

cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più

vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la

qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,

l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il

valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2),

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1

), ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o

sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione

e la scala e/o il metodo di valutazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse

pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna

ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la

predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la

libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri

elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF

125.

II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva

definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio

indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare

concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia

libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di

aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il

principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152

dell'11 luglio 2008 consid. 2.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente

prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a

definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i

criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici

predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente

richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione

del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e

sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni

criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della

parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a

valutare (STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

2.2

In concreto, il

committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che

avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (cfr. pos.

224.100

cifre 1-5 delle disposizioni particolari CPN 102). Il municipio di CO 2 ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 10 cpv. 2 lett. k

RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco

a critiche, tanto più che nessuna ditta ha impugnato le regole della gara, che

sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla procedura,

quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione

del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della

trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb).

3.

3.1. Secondo

l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro

dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella

documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio

della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio

della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere

ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara

ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate

successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica

in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della

buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo

di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque

facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione,

pena l'impossibilità di avvalersene al

momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa

regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro

prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle

commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano

prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid.

3.

, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

3.2

Come accennato in narrativa, la RI 1 avversa il criterio dell'attendibilità

del prezzo in quanto tale, segnatamente la formula esposta alla pos. 224.100 cifra 2 del capitolato di appalto nella misura in cui si basa sulla media di tre sole offerte, e asserisce

che basterebbe la presenza di un'offerta manifestamente in eccesso, fatta

solo a sostegno di un altro concorrente, per portare ad un risultato assurdo e

discriminatorio nei confronti di chi si impegna a insinuare il miglior prezzo

di concorrenza. I documenti di gara, soggiunge l'insorgente, avrebbero dovuto trasformare in formula matematica

da applicare in modo indiscutibile il metodo di calcolo dell'"interpolazione

lineare", concetto a suo dire assolutamente indefinito.

Tutte le censure sollevate si avverano irricevibili in quanto manifestamente tardive.

La ricorrente ha rinunciato infatti ad impugnare le regole contenute negli atti

del concorso ed ha partecipato alla gara senza sollevare obiezioni, né chiedere

delucidazioni alla committenza come indicato nel bando (cifra 10) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 234), per

cui ora non può rimetterle in discussione senza violare il principio della

buona fede.

Analoghe considerazioni valgono per la critica riferita al peso da

attribuire al criterio dell'attendibilità del prezzo. Se da un lato è vero che

in calce alla formula riportata alla pos. 224.100 CPN 102 il committente ha

indicato che la nota ottenuta sarebbe stata moltiplicata per il 15%, dall'altro

è altrettanto vero che le imperfezioni insite nel capitolato erano di meridiana

evidenza, tant'è vero che la percentuale corretta (10%) era citata nel bando (cifra

7) e nella prima frase della pos. 224.100 cifra 2 ed era comunque facilmente deducibile

dalla somma degli altri quattro fattori di ponderazione.

Nessun concorrente ha tuttavia evidenziato questa incongruenza

impugnando il bando e i documenti concorsuali. Neppure la ricorrente. In

effetti la RI 1, al pari delle altre due partecipanti, ha preso

parte al concorso senza sollevare alcuna obiezione, per cui ora non può

avversare con successo le prescrizioni di gara (RDAT I-2002 n. 24).

Per gli stessi motivi, irricevibili si avverano anche le argomentazioni sollevate

dalla RI 1 con riferimento alle modalità di valutazione delle referenze ("cosa si deve poi intendere per forte pendenza (gradi) e quanti metri

(sul totale di condotta) devono essere considerati "in forte

pendenza" e come tali determinanti per qualificare come tutta l'opera in

forte pendenza, è ancora tutto da dimostrare";

replica, ad. 3 pag. 3). Le stesse avrebbero dovuto

essere addotte tempestivamente nell'ambito

di un gravame rivolto contro gli atti di appalto.

4.

Resta nondimeno

da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo della

valutazione concretamente esperita e della motivazione addotta per giustificare

la nota attribuita all’insorgente nel controverso criterio dell'attendibilità

dell'offerta e alla deliberataria per le referenze.

4.1

In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 38 cpv. 1

LCPubb). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la

mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante

implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso

o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art.

61.

cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale

non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente

non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge

o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità

di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a

quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica

unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di

giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti

lesiva dei principi fondamentali del

diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o

all'adeguatezza (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; DTF 104 Ia 206; RDAT

I-1994 n. 34).

4.2

Attendibilità dell'offerta

4.2.1

Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità

dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore

freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, a corse

dissennate al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo

del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente

ineccepibili. Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa

ad un concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi

casi può tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per

riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle

commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di

prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica

l'adeguatezza del prezzo offerto.

Questo particolare criterio d'aggiudicazione

valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento

rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento; Prif),

che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa

come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo

prezzo medio o di riferimento può scaturire dalla media delle offerte

inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente e reso noto

soltanto dopo l'apertura delle offerte oppure dalla media delle offerte

inoltrate, ponderate con il preventivo interno del committente, eventualmente

moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso.

Il metodo di valutazione dell'attendibilità del

prezzo, escogitato dai servizi dello Stato, si ispira

alla funzione di densità delle probabilità, comunemente detta curva a campana o

di Gauss che viene tuttavia semplificata, in modo da assegnare:

-

la nota massima (6.00) a tutte le offerte che si

situano all'interno di una fascia, determinata dal prezzo di riferimento (Prif)

aumentato o diminuito di una percentuale predeterminata dal committente (+/- f1),

-

le ulteriori note (da 1.00 a 5.00) in proporzione lineare alle offerte collocate all'interno di un'ulteriore fascia, più

ampia, anch'essa definita in base al prezzo di riferimento aumentato o

diminuito di un'ulteriore percentuale (+/- f2), di regola più consistente della precedente (f2 > f1),

escludendo semmai dall'aggiudicazione le

offerte che si situano al di sotto di una nota limite.

Le opinioni sulla bontà del criterio in

esame possono divergere. Esso trova i suoi limiti quando la commessa ha per

oggetto prestazioni particolari, ove non sono noti prezzi di mercato correnti,

rispettivamente quando il numero delle offerte inoltrate risulta particolarmente

ridotto. All'interno di questi limiti, esso sfugge tuttavia alla critica. Il

criterio è infatti di natura oggettiva. Si fonda su considerazioni pertinenti e

non intralcia per nulla una libera ed efficace concorrenza. Semmai, la

rafforza, contrastando concertazioni illecite tra concorrenti (p. es. mediante

l'inoltro di offerte d'appoggio). Prevenendo offerte sottocosto,

qualitativamente scadenti, il criterio promuove inoltre un impiego parsimonioso

delle risorse finanziarie pubbliche. Obiettivo, questo, che non si identifica

con il minor costo, bensì con il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo

(STA 52.2007.378 del 26 novembre 2007 consid. 2 e 3).

Essendo diversi i metodi applicabili ed i

risultati che ne conseguono, il committente è tenuto ad indicare già in sede di

documentazione di gara come intende valutare questo criterio (STA 52.2011.385

del 3 novembre 2011 consid. 3.2.1; 52.2008.350

del 18 novembre 2008 consid. 3.1; 52.2007.378 del 26 novembre 2007 consid.

3.

).

4.2.2

Nel caso concreto, il capitolato (pos. 224.100 cifra 2) prevedeva che

l'attendibilità dei prezzi delle offerte sarebbe stata valutata in base alla

seguente formula:

Prezzo uguale a quello di riferimento +/- 10% nota

6.

Prezzo maggiore del 30% rispetto all'importo di riferimento nota 0

Prezzo minore del 30% rispetto all'importo di riferimento nota 0

La nota degli altri prezzi verrà calcolata in base ad una

interpolazione lineare.

L'importo di riferimento viene calcolato quale media delle offerte

ottenuta trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o

superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle

pervenute.

In altri termini, per la valutazione del

criterio relativo all'attendibilità del prezzo, faceva stato la seguente curva

a campana:

6.

5.

4.

3.

2.

1.

0.

Pmin Pinf Prif Psup Pmax

f1 f1

f2

10% 10% f2

30% 30%

n

nella quale Prif

= (Σ Px) : n

1.

Nel caso concreto, sono giunte alla

committenza tre offerte. Il prezzo di riferimento (Prif), calcolato

in base alla media delle offerte inoltrate, è risultato pari a fr. 153'397.28 (Σ = fr. 460'191.84 : 3). Considerato

che il prezzo dell'offerta inoltrata dalla CO 1 (fr. 151'565.10) risulta

contenuto nella fascia di +/- 10% del prezzo di riferimento (Psup = fr.

168'737.05 / Pinf = fr. 138'057.60), l'offerta ha rettamente conseguito

la nota massima (6.00). Il prezzo esposto dalla ricorrente (fr. 125'690.94) si

situa invece al di sotto di quello inferiore (Pinf = fr.

138'057.60), ma supera in larga misura il prezzo minimo (Pmin = 70%

Pinf = fr. 107'378.10) al quale va attribuita la nota 0. La nota

spettante alla RI 1 va dunque calcolata in base ad una interpolazione lineare

(cfr. pos. 224.100 cifra 2).

Per meglio comprendere il

metodo di calcolo applicato dalla committenza occorre partire dal seguente esempio

generale:

y

y1 1 (x1, y1)

y

3.

(x, y)

y2 2 (x2,

y2)

x

x2

x x1

In matematica

l'interpolazione è un procedimento per determinare in modo approssimato valori

incogniti (nell'esempio sopra riportato, il punto 3), partendo da valori noti

(1 e 2). Il punto sul segmento che congiunge 1 e 2 è il valore ottenuto mediante

l'interpolazione lineare, che è data dalla seguente funzione:

(y – y1) = (y2 – y1)

(x – x1) (x2 – x1)

Isolando il fattore "y" - che

nella fattispecie concreta corrisponde al valore della nota ricercato - si

ottiene:

y = (y2 – y1) * (x

– x1) + y1

(x2 – x1)

Nella formula citata compare l'incognita

"x" che risulta essere una percentuale rispetto al prezzo di

riferimento (Pr) considerato al 100%.

x = (importo offerto : prezzo di

riferimento) * 100 – 100

Applicando le formule sopraesposte al caso

specifico ne discende anzitutto che l'offerta della ricorrente è inferiore del

18.

% rispetto al Pr [x = (125'690.64

: 153'397.28) * 100 – 100 = -18.06%], come si evince peraltro dalla seguente

curva a campana,

e che alla stessa va corriposta la seguente

nota:

y = (0 – 6) * (18.06 – 10) + 6 = 3.581

(30 – 10)

Quanto al peso del criterio in discussione,

non v'è dubbio alcuno che lo stesso sia stato fissato al 10% (cfr. consid.

3.

). A nulla giova l'indicazione riportata in calce alla formula contenuta nel

capitolato, che è da ricondurre ad un evidente errore di scrittura nel quale è

incorso l'ente banditore.

Orbene, rivalutata ad opera di questo Tribunale mediante interpolazione lineare

secondo la formula prevista dalla posizione 224.100 del capitolato,

l'attendibilità del prezzo esposto dalla ricorrente consegue 0.3581 punti

(= nota ponderata al 10%), così come rettamente indicato nel rapporto di

valutazione 20 settembre 2013 dello Studio __________, fatto suo dal municipio

di CO 2.

4.3

Referenze

4.3.1

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di

fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,

ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione

(AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella valutazione delle referenze, il

committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può

essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in

cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; STA 52.2011.154

del 21 giugno 2011 consid. 2.1). Presupposto irrinunciabile

ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza

delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti

a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione,

che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni

fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente

integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente

protocollate (AGVE 2000, 291; Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide,

LGVE 2002-II-9);

- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente,

che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di

difesa e consenta nello stesso tempo all'au-torità di ricorso di pronunciarsi

con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.

Spesso, i

committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle

referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore

interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano

contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze,

spetta ai committenti fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari,

necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro

deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo

ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati,

esperendo accertamenti sulle caratteristiche dei lavori addotti a titolo di referenza

(STA 52.2011.169 del 7 luglio 2011 consid. 7.3).

4.3.2

In concreto, il capitolato chiedeva ai concorrenti di indicare a titolo

di referenza i lavori analoghi eseguiti e conclusi negli ultimi cinque

anni e precisava che sarebbero stati ritenuti idonei tutti i lavori pubblici

e privati inerenti alle opere da idraulico per la posa di infrastrutture

(acquedotto, canalizzazioni, condotte del gas, porta cavi ecc.) in presenza di

forte pendenza (oltre 40 gradi). Per cinque o più lavori sarebbe stata

assegnata la nota 6, per quattro la nota 5, per tre la nota 4, per due la nota

3, per uno la nota 2 e per zero la nota 1 (cfr. pos. 224.100, cifra 4).

Controversa, in casu, è la nota assegnata alla deliberataria. Secondo la ricorrente, i lavori da essa addotti non erano computabili

nelle referenze, perché riferiti ad opere che non hanno nessuna connotazione di

lavori "in forte pendenza". A torto.

Dalle tavole processuali emerge che tutte le imprese

partecipanti al concorso ad eccezione della RI 1 hanno dichiarato di aver realizzato,

negli ultimi cinque anni, opere "analoghe" in misura diversa. Il

consulente del committente ha quindi proceduto ad un controllo di tutte le

referenze indicate, in particolare contattando i progettisti di riferimento ed

accertando che (a) la referenza sia relativa alla posa di infrastrutture in

forte pendenza, (b) l'importo di liquidazione alle opere attinenti alla posa di

infrastrutture sia superiore a fr. 50'000.-. Lo Studio __________ è giunto

alla conclusione che le ditte con più referenze valide sono P__________ e CO

1, con 3 opere accettate (cfr. rapporto di valutazione 20 settembre 2013,

pag. 6). A giusta ragione il committente ha dunque assegnato alla CO 1 la nota

4, avendo la stessa portato almeno 3 referenze valide.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto, confermando l'impugnata decisione siccome immune da violazioni del

diritto.

6.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua

l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

7.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili

(art. 31 LPamm), sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente, con

l'ulteriore obbligo di rifondere alla deliberataria fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f

LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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