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Decisione

52.2013.449

Permesso di dimora

5 dicembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Dopo vicissitudini che non è qui necessario evocare, il 30 settembre 1999 il

cittadino kosovaro RI 1 (1973) - già al beneficio dell'ammissione in Svizzera

dal 4 maggio 1992 al 3 agosto 1998 - si è sposato a __________ con la

cittadina italiana C__________ (1970),

titolare di un'autorizzazione di domicilio, con la quale il __________ 1996 ha avuto la figlia S__________. A seguito

del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, trasformato nel 2002 in un permesso B CE/AELS e rinnovato nel 2007 fino al 30 settembre 2012.

b. Il 1° ottobre 2001, i

coniugi __________ si sono separati di fatto. Da allora, nonostante la nascita di E__________ (__________03) e D__________ (__________08), essi non hanno più ripreso la vita

in comune.

Con sentenza 17 novembre 2011, il Pretore aggiunto del Distretto

di __________ ha sciolto per divorzio il loro matrimonio, affidando i figli

alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale e concedendo al padre un diritto di visita alla prole con l'obbligo

di versare loro un contributo alimentare.

c. Il 6 marzo 2012, RI 1 ha notificato all'autorità

competente in materia di diritto degli stranieri lo scioglimento del matrimonio,

chiedendo la modifica dei dati personali relativi allo stato civile sulla sua

autorizzazione di soggiorno.

Preso atto di tali

riscontri, il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso

di dimora CE/AELS a RI 1. Tale decisione, intimata per raccomandata il 20

luglio 2012 all'indirizzo indicato dall'interessato, non è stata da quest'ultimo

ritirata durante il termine di giacenza alla

Posta di 7 giorni ed è stata quindi retrocessa al mittente. Il 21

settembre 2012 RI 1 è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento

della risoluzione dipartimentale. In via del tutto subordinata, ha postulato la

restituzione in intero contro il lasso dei termini, al fine di essere ammesso a

ricorrere contro la menzionata decisione della Sezione della popolazione. Il 3

ottobre 2012 l'Esecutivo cantonale ha respinto la predetta istanza, rilevando

in sostanza che le condizioni per la restituzione in intero dei termini non

erano manifestamente adempiute. Ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso,

in quanto tardivo. Tale giudizio è stato confermato, in ultima istanza, dal

Tribunale federale con sentenza 4 luglio 2013 (2C_552/2013).

A seguito della reiezione del gravame interposto dinnanzi all'alta

Corte federale, il 29 luglio 2013 l'autorità dipartimentale ha fissato a RI 1

un termine fino al 31 agosto successivo per lasciare il territorio elvetico.

B. a. Il 18 luglio 2013, RI 1 ha

inoltrato alla Sezione della popolazione una domanda di rilascio di un permesso

di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare invocando il suo legame

con i figli, e, in via subordinata, il riesame della decisione 19 luglio 2012.

b. Il 20 agosto 2013, il Dipartimento

ha respinto l'istanza e ha confermato la validità del termine per

lasciare la Svizzera, indicando che un eventuale

ricorso contro la decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Dopo avere sottolineato

che la domanda avrebbe dovuto essere inoltrata dall'estero, dove l'interessato avrebbe

dovuto attenderne l'esito, l'autorità ha rilevato che i suoi figli sono stati

affidati alla madre con la quale vivono, mentre RI 1 ha soltanto un diritto di

visita agli stessi che può esercitare a

partire dal suo Paese e nell'ambito di visite reciproche. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 17

cpv. 2, 33 e 96 della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

C. Con giudizio 24 settembre 2013, il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha considerato che l'interessato non può prevalersi

di una relazione stretta, intatta ed effettiva con la prole in una maniera tale

da ottenere l'autorizzazione richiesta. Gli ha inoltre rimproverato di non

avere tenuto un comportamento irreprensibile dal profilo penale quando era

titolare di un permesso di dimora. Al dispositivo n. 3 della predetta risoluzione,

ha indicato che un eventuale ricorso non avrebbe esplicato effetto sospensivo.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora.

Il ricorrente sostiene in sostanza di avere con i propri figli

un legame stretto e intatto come sancito dalla più recente giurisprudenza

federale nell'ambito dell'esercizio del diritto di visita, ragione per la quale

ritiene di avere diritto all'ottenimento del permesso richiesto, visto pure che

non ha più condanne iscritte al casellario giudiziale. Chiede inoltre di

restituire l'effetto sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si

oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della popolazione, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Pendente

causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto d'accusa

28 agosto 2014 (DA __________),

RI 1 è stato giudicato colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

nei confronti della figlia D__________ ed è stato condannato alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 5'400.– (parzialmente aggiuntiva a quella decretata dal Ministero pubblico il

12.09.11) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni -,

nonché alla multa di fr. 1'000.–.

Delle osservazioni

formulate in merito dal ricorrente, si riferirà se del caso in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della

legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una

persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal

complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Occorre innanzitutto rilevare che RI

1.

non fruisce più di un permesso di dimora in

Svizzera. Quello di cui disponeva a seguito del matrimonio con una

cittadina italiana, dalla quale ha poi divorziato, gli è stato revocato dalla Sezione della popolazione con decisione 19

luglio 2012, cresciuta in giudicato, che gli ha poi fissato un ultimo termine

con scadenza il 31 agosto 2013 per lasciare

il territorio elvetico.

L'interessato non ha

tuttavia dato seguito a tale ingiunzione. Il 18 luglio 2013 ha postulato l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno invocando il legame con i

propri figli, affidati alla madre che gode pure dell'autorità parentale sui medesimi,

e sui cui egli beneficia soltanto di un diritto di visita.

La presente vertenza non concerne quindi il riesame del provvedimento

dipartimentale del 19 luglio 2012, bensì

il rilascio di un nuovo permesso di dimora su altre basi.

3.

Il

ricorrente non potrebbe ottenere il permesso postulato sulla base dell'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112

) a seguito della

cittadinanza italiana (e quindi comunitaria) dei suoi figli, poiché la

sua richiesta non è volta ad ottenere un permesso per vivere in comunione domestica insieme a loro (cfr. art. 7 ALC e 3 del relativo Allegato I). Non vi è inoltre alcun trattato tra la Svizzera e la Repubblica del Kosovo (o l'allora Iugoslavia), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal

senso in suo favore.

Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende.

Egli invoca infatti gli art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e 8 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

4.

4.1. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr dispone che dopo lo scioglimento del

matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o

alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr (coniuge di uno straniero titolare di un

permesso di domicilio) sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il

prosieguo del soggiorno in Svizzera. In tale ambito vanno pure presi in considerazione

anche gli interessi dei figli comuni (STF 2C_145/2012 del 16 luglio

2012, consid. 2.3). A questo proposito fanno stato le condizioni dell'art. 8 CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS

101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.;

126.

II 377 consid. 7).

4.2

Lo straniero può, a

seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale

separazione della famiglia, ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché

tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un

permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di

risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso

di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo

caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno

DTF 111 Ib 163 consid. 1a), esista una relazione stretta, intatta, che

sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e,

289.

consid. 1c).

In concreto, Sabina (10

novembre 1996), Eduard (29 dicembre 2003) e Dana (10 luglio 2008) sono titolari

di un permesso di domicilio CE/AELS, di modo che la prima condizione per poter

invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta.

4.3

4.3.1

Il cittadino straniero che non ha la custodia dei

figli - come è il caso del ricorrente nella presente fattispecie - può già di

per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia

unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi

risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze

dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già

rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito

di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto del

genitore all'ottenimento di un permesso di dimora

può tuttavia sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi

dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il

comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 120 Ib 1

consid. 3c; STF 2C_1231/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 3.3;2C_858/2012 dell'8

novembre 2012 consid. 2.2;2C_751/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.3).

L'esistenza di un legame affettivo

particolarmente intenso veniva in passato ammesso dalla giurisprudenza in

presenza di diritti di visita riconosciuti in

modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16

luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però

atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha

portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con

regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito recentemente la

particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di

risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra massima

istanza ha precisato che nei casi di stranieri che già disponevano

di un permesso di soggiorno ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione

coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di

domicilio, il requisito della

particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato come dato

già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale,

secondo i canoni odierni. Per contro, per gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di

soggiorno, rimane applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a

esigere che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera

chiaramente più intensa, ovvero al di là dell'usuale. In tutti i casi, occorre

inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato.

L'alta Corte federale ha comunque ricordato che per poter conservare

l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le

altre condizioni richieste per il rinnovo o il rilascio di un permesso di

dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra il figlio ed il

genitore senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da

parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5;

STF 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5

settembre 2013 consid. 3.3).

4.3.2

Tornando al caso in esame, nell'ambito della sentenza

di divorzio 17 novembre 2011 il Giudice civile ha affidato S__________, E__________ e D__________ alla madre, con l'esercizio

dell'autorità parentale, riconoscendo a

RI 1 un diritto di visita ai figli di

almeno una fine settimana ogni 15 giorni, con

l'obbligo di versare loro un contributo alimentare nella misura di fr.

600.

– ciascuno (vedi anche doc. C: dichiarazione

21.08.13

di C__________, ex moglie del

ricorrente).

Il ricorrente sostiene che in

base a questo regime ordinario sul diritto di visita, il legame affettivo con

la prole vada considerato particolarmente intenso come sancito dalla recente prassi

federale e di avere pertanto diritto al rilascio del permesso richiesto.

4.3.3

Come detto

dianzi, RI 1 non dispone più attualmente

di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, in quanto il permesso di dimora

di cui era titolare gli è stato revocato dal Dipartimento con decisione

cresciuta in giudicato.

Ora, sapere se in siffatte

circostanze all'insorgente possa essere applicata la recente giurisprudenza

federale testé menzionata per poter rimanere nel nostro Paese allo scopo di

esercitare il diritto di visita alla prole, è una questione che può qui

rimanere aperta. In effetti, anche nell'ipotesi

in cui egli possa prevalersene, il suo ricorso andrebbe in ogni caso

respinto per i seguenti motivi.

Dalle tavole processuali

sembrerebbe che, perlomeno dopo la pronuncia

del divorzio, RI 1 abbia esercitato regolarmente il suo diritto di visita nella

misura di una fine settimana ogni 15 giorni, ciò che porta di primo acchito a

ritenere che il legame affettivo da lui intrattenuto con la prole sia particolarmente intenso ai sensi della recente prassi federale. Sennonché,

bisogna anche tenere conto che il ricorrente si è separato dalla famiglia già il

1° ottobre 2001 ed ha vissuto con la primogenita S__________ (divenuta nel

frattempo maggiorenne) soltanto durante circa 5 anni, mentre con E__________ (2003) e D__________ (2008) non ha mai

convissuto. Benché dagli atti non sia dato nulla di sapere in merito alla

qualità delle relazioni intrattenute durante tutti questi anni con i figli, bisogna

in ogni caso considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista economico, RI 1 non

ha sempre versato - e questo ancora recentemente - gli alimenti a quest'ultimi.

Infatti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha dovuto anticiparli per S__________ fino

al giugno 2005 e per E__________ fino al dicembre 2008, sino ad esaurimento

delle 60 mensilità previste dal relativo regolamento allora in vigore, mentre

ha continuato a farlo per D__________ anche

successivamente (scritto 16.04.12 via email dell'USSI alla Sezione della popolazione).

Ancora a partire dal 1° febbraio 2010 l'Ufficio in parola è stato costretto ad

intervenire, e questo nonostante che dal settembre 2012 all'interessato venga trattenuto dallo stipendio l'importo

men-sile di fr. 900.– a garanzia dei suoi

obblighi di mantenimento, giusta

quanto decretato dal Pretore con decisione del 9 ottobre 2012 (doc. G). Tale

situazione ha peraltro costituito la base per l'avvio di una procedura penale sfociata,

pendente causa, nel decreto d'accusa 28

agosto 2014 (DA __________). RI 1 è stato infatti condannato alla pena pecuniaria

di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna corrispondenti a complessivi fr.

5'400.– (parzialmente aggiuntiva a quella

decretata dal Ministero pubblico il 12.09.11 di cui si dirà in seguito) - sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché alla multa di fr.

1'000.–, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti di D__________,

per avere omesso, benché ne avesse o potesse

averne i mezzi per farlo, di prestarle - e per essa all'USSI che li anticipa

alla beneficiaria - gli alimenti stabiliti con la sentenza di divorzio, così

da essere in arretrato per complessivi fr. 29'201.– per il periodo 1° febbraio

2010-31 agosto 2014. Il fatto che egli adduca che il mancato ottemperamento di

tale obbligo sarebbe dovuto ad un equivoco

tra le parti circa la modalità di pagamento degli stessi e che dal 4

novembre 2014 egli abbia iniziato a rimborsare tale debito nella misura di fr.

300.

– a valere quale acconto sugli alimenti che ammontano mensilmente a fr.

600.

–, non permette certo né di ritenere che

l'infrazione non sia stata commessa né di minimizzarla. Va pure

osservato, per completezza, che il debito ammonta attualmente a fr. 30'701.–

(osservazioni 28.11.14 del ricorrente con l'allegato scritto 14.11.14 dell'USSI

concernente il rimborso alimenti a D__________, prodotte in fase istruttoria).

Dato il mancato pagamento regolare degli alimenti durante

tutti questi anni, non si può pertanto considerare che il legame del ricorrente

con i figli sia particolarmente intenso dal punto di vista economico, così come

esatto dalla prassi in materia.

Oltre a ciò, bisogna pure tenere conto che durante il suo passato

soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente ha dato adito a lagnanze dal profilo

penale o della polizia degli stranieri. Con decreto d'accusa 8 febbraio 1999

(DAP __________), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 6 giorni di

detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché

alla multa di fr. 200.–, per furto d'uso e

circolazione senza di licenza di condurre (il 3.08.1998). In seguito gli sono

state inflitte diverse multe per contravvenzione

alla legge federale sul trasporto pubblico: fr. 100.– il 9 dicembre 2002 (DAP __________),

fr. 200.– il 21 giugno 2004 (DA __________) e fr. 100.– il 28 novembre 2005 (DA

__________). A causa di questi precedenti, il 18 gennaio 2006 l'allora Sezione dei

permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento

scorretto avrebbe riesaminato la continuazione del suo soggiorno nel nostro

Paese. Nonostante ciò, con decreto d'accusa 12 settembre 2011 (DA __________) egli

è stato nuovamente condannato, questa volta alla pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da fr. 120.– cadauna - sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - nonché alla multa di fr.

200.

–, per lesioni semplici (il 14.11.07) e appropriazione indebita d'imposta

alla fonte (nel periodo 01.01.08-31.12.09). Senza dimenticare poi il

decreto d'accusa 28 agosto 2014 menzionato in precedenza. Va peraltro osservato che nell'ambito di quest'ultima

condanna, il Procuratore pubblico ha

revocato il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena inflitta all'insorgente il 12

settembre 2011.

Di conseguenza, non si può ritenere che l'interessato abbia tenuto un comportamento irreprensibile quando risiedeva

regolarmente nel nostro Paese. Non permette di giungere a conclusioni a

lui più favorevoli il fatto che le sanzioni antecedenti il 2011 non siano (o non siano più) iscritte a casellario

giudiziale. Su questo punto, giova infatti ricordare che anche le condanne

radiate possono essere prese in

considerazione nell'ambito di un giudizio in materia di diritto degli stranieri

(STF 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013, consid. 4).

4.4

In siffatte

circostanze, RI 1 non può quindi pretendere di ottenere il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di

esercitare il diritto di visita ai figli, ritenuto pure che non ha mai documentato l'impossibilità di esercitarlo tramite

visite reciproche, anche a partire dal Paese d'origine.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto, con

la conferma della decisione impugnata.

Con l'emanazione del presente

giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene

priva di oggetto, cosicché non è necessario verificare se l'insorgente avrebbe dovuto attendere l'esito della presente vertenza

all'estero, come prevede in linea di principio l'art. 17 LStr.

La tassa di giustizia e le

spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario