52.2013.452
Esclusione di un concorrente da un concorso di progettazione per mancato rispetto dell'anonimato. Ricorrente estromesso a torto. Ricorso parzialmente accolto
10 marzo 2014Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2013.452
Data decisione, Autorità:
10.03.2014, TRAM
Titolo:
Esclusione di un concorrente da un concorso di progettazione per mancato rispetto dell'anonimato. Ricorrente estromesso a torto. Ricorso parzialmente accolto
ESCLUSIONE
art. 20 cpv. 1 let. b RLCPUBB
art. 23 cpv. 1 RLCPUBB
art. 23 cpv. 3 RLCPUBB
Incarto n.
52.2013.452
Lugano
10 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2013 di
RI 1, ,
RI 2, arch., ,
patrocinati da: PA 1, ,
contro
la decisione 25 settembre 2013 del municipio di CO 2,
che ha escluso dal concorso di progettazione del Policentro della __________
il progetto portante il numero 27 per mancato rispetto dell'anonima-to;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 26
aprile 2013 il municipio di CO 2 ha indetto un concorso di architettura per la
progettazione del nuovo Policentro della __________, un complesso edilizio multifunzionale (infrastrutture civiche e
scolastiche) da realizzare sui mapp. __________, __________, __________
e __________ (FU __________, pag. __________).
Nel bando è
stato indicato che la gara era retta dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e dal
relativo regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), oltre che dalla norma SIA
142/2009 per quanto non diversamente disposto dalle precitate prescrizioni di
legge. Lo stesso documento specificava che si trattava di un concorso di
progetto in una fase e a procedura libera.
b. Alla
gara potevano partecipare singoli architetti abilitati ad esercitare la professione
in Svizzera, iscritti al registro svizzero per architetti di livello A (REG A)
o di livello B (REG B), o con titoli di studio e di pratica equipollenti. Era
ammessa la costituzione temporanea di comunità di lavoro, formate da due o più
architetti, a condizione che ogni singolo membro soddisfacesse i requisiti di
partecipazione (cfr. lett. f del bando).
c. Gli
elaborati grafici dovevano essere inviati per posta o altro servizio corriere
professionale, in forma anonima, entro mercoledì 31 luglio 2013. A quest'ultimo proposito il programma di concorso precisava
che avrebbe fatto stato il timbro postale o del servizio corriere
professionale e che tutti gli elaborati avrebbero dovuto essere presentati in
forma anonima e contrassegnati con un motto, apposto su ogni tavola in alto a
destra (vedi programma di concorso, cifre 6.3 e 6.4, pag. 15).
B. a. Nel termine prescritto sono pervenuti al committente 29
progetti. Come da programma, i lavori sono stati oggetto di un esame
preliminare, nel corso del quale è emerso tra l'altro che due imballaggi,
quelli con il numero assegnato 27 e 28, presentavano delle irregolarità. Il 27 non avrebbe rispettato l'anonimato, poiché il
mittente, un architetto residente all'estero, figurava sull'invio
recapitato da un corriere postale. Il 28 era stato invece consegnato alla
cancelleria di __________ brevi manu e tardivamente.
b. Riunitasi in seduta plenaria il 28 e 29
agosto 2013, la giuria ha deciso innanzitutto di scartare i progetti no. 27 e
28, siccome affetti dalle lacune formali essenziali emerse nell'ambito dell'esa-me
preliminare.
Valutati i 27 lavori restanti, la giuria ha
allestito una graduatoria comprendente sette progetti e stabilito la
distribuzione del montepremi di franchi 70'000.- disponibile, suddividendolo in
quattro premi e tre acquisti.
Come previsto dal programma, la giuria ha
inoltre raccomandato alla committenza di assegnare il mandato d'architetto per
la successiva elaborazione del compito all'autore del progetto no. 29 L'__________ (comunità di progettazione CO 1), che aveva ottenuto il primo rango in graduatoria.
Facendo proprie le proposte della giuria, il
25 settembre 2013 il municipio di CO 2 ha quindi deciso:
-
di escludere dal concorso i progetti recanti il
no. 27 e 28;
-
di assegnare premi e somme di acquisto
rispettando la graduatoria scaturita dalle valutazioni esperite;
-
di assegnare ai vincitori del concorso arch. CO
1 di il mandato per le prestazioni successive relative alla realizzazione dell'opera.
C. Mediante
ricorso 7 ottobre 2013 la RI 1 e l'architetto RI 2 hanno impugnato la predetta
decisione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata
al pari dell'intero procedimento concorsuale. I ricorrenti hanno inoltre
postulato che venga fatto ordine al comune di CO 2 di restituire il deposito di
fr. 250.- versato al momento dell'iscrizione al concorso e di indire una nuova
gara di progettazione.
In sostanza, gli insorgenti hanno contestato la
decisione di escludere dalla procedura il progetto no. 27. Dal profilo
fattuale essi hanno evidenziato che la RI 1 si è regolarmente iscritta al
concorso versando un deposito di fr. 250.-. In prossimità della scadenza del termine per la consegna degli elaborati
grafici, l'arch. RI 2 si è trovato nell'impossibilità - per problemi tecnici alla propria apparecchiatura
informatica - di stampare in proprio i medesimi. Non potendo conoscere chi avesse
partecipato al concorso, si è messo in contatto con un amico e collega
italiano, l'arch. ____________________ S__________ dello studio di architettura
__________ di __________, allo scopo di ottenere la stampa degli elaborati
grafici. Quest'ultimo, una volta eseguita l'operazione, ha spedito direttamente
tutti i documenti al municipio di CO 2,
affidandosi ai servigi di un corriere professionale al quale è stato consegnato
un imballaggio con la sola indicazione del destinatario.
In diritto, i ricorrenti ritengono che l'effettiva
portata del requisito dell'anonimato sancito dalle regole concorsuali e dall'art.
23 cpv. 1 RLCPubb/CIAP debba essere interpretata
alla luce dei principi fondamentali che governano l'aggiudicazione delle
pubbliche commesse. A loro parere, la ratio dell'anonimato è quella di permettere alla giuria un giudizio sereno ed
imparziale sui lavori presentati. Ne segue che il progetto degli
insorgenti non poteva essere escluso per le ragioni addotte dal committente,
poiché l'indicazione - ad opera del corriere professionale - dell'arch. ____________________
S__________ quale mittente della proposta di concorso poi registrata con il no.
27 non avrebbe potuto oggettivamente compromettere la parità di trattamento e l'imparzialità
di giudizio della giuria, atteso che il citato professionista italiano non era
iscritto alla gara e nemmeno avrebbe potuto parteciparvi in virtù delle regole
coniate dall'ente banditore. In tali circostanze, escludendo il progetto no. 27
per una violazione dell'anonimato giuria e stazione appaltante sono incorsi in un
inammissibile eccesso di formalismo.
D. a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il
municipio di CO 2, il quale ha rilevato innanzi tutto che i ricorrenti
non possono più contestare le regole di una gara alla quale hanno partecipato
senza riserve. Il requisito dell'anonimato - ha soggiunto - non è un concetto
soggetto ad interpretazione, bensì una regola imperativa di procedura. Il
progetto pervenuto con il nome dell'arch. S__________ ed il relativo recapito
professionale non poteva dunque che essere
escluso, tanto più che il programma di concorso ammetteva la
costituzione di comunità di lavoro. Anche un "concorrente estero"
avrebbe quindi potuto partecipare al concorso.
b. L'ULSA si è
rimesso alle allegazioni del committente, evidenziando di non esser stato
coinvolto nella controversa procedura concorsuale.
c. I vincitori del concorso, nonché aggiudicatari
delle prestazioni d'architettura messe a concorso, sono rimasti silenti.
E. Con la
replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
posizioni, puntualizzandole con argomentazioni che saranno riprese - per quanto
necessario - nel seguito.
F. In fase istruttoria, il giudice delegato ha
chiesto informazioni al coordinatore del concorso arch. D__________ onde
accertare come avevano fatto gli altri concorrenti a salvaguardare l'anonimato spedendo i loro progetti per
raccomandata. L'interpellato ha fornito i chiarimenti richiesti,
specificando che prima di proporre l'esclusione del progetto no. 27 aveva
interpellato per telefono lo studio dell'arch. S__________ apprendendo che erano
stati quest'ultimo e i suoi collaboratori ad allestire la proposta di concorso
poi scartata.
Il 16
dicembre 2013 i ricorrenti hanno categoricamente smentito siffatta versione dei
fatti, allegando una presa di posizione dell'arch. S__________ nella quale il
professionista italiano ha confermato di essersi limitato a stampare ed inviare
gli elaborati del collega RI 2, unico autore
dei medesimi, e di aver dato identico ragguaglio al coordinatore del
concorso quando quest'ultimo lo ha contattato telefonicamente.
Il 18
dicembre 2013 il giudice delegato ha aperto in seduta pubblica il pacco contenente il progetto no. 27 e la relativa busta
d'autore recante il motto T__________, all'interno della quale è stato
rinvenuto il nominativo dell'arch. RI 2.
Le parti
sono state invitate a presentare eventuali conclusioni in virtù dell'art. 52 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Il
committente ne ha approfittato per ribadire le
proprie tesi, con allegazioni di cui si dirà - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
Dagli
atti emerge che alla gara si è iscritto l'arch. RI 2 (vedi doc. D), che tale
nominativo figura nella busta d'autore aperta in seduta pubblica il 18 dicembre
2013 e che il concorso era aperto alle sole
persone fisiche iscritte al REG (cfr. lett. f bando e cifra 2.6
programma di concorso). La RI 1 non ha partecipato al concorso e quindi non
fruisce della potestà ricorsuale, presupposto processuale che va verificato in
funzione delle esigenze poste dall'art. 43 LPamm. In quanto presentata dalla
citata persona giuridica, l'impugnativa si avvera irricevibile per difetto della
qualità per ricorrere della comparente.
L'arch. RI 2 è invece senz'altro
legittimato a contestare la sua estromissione dalla procedura, rispettivamente
l'esclusione dalla valutazione della proposta di concorso no. 27, di cui rivendica
la paternità (art. 37 lett. b LCPubb e 43 LPamm). La qualità per avversare l'aggiudicazione
della commessa alla comunità di lavoro CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà
essergli invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11
del 15 marzo 2010).
Irricevibile è
il ricorso in quanto rivolto contro il verdetto di premiazione (distribuzione dei premi) della giuria. Anche se fatto proprio dal
municipio con la decisione qui impugnata, deducibili mediante ricorso a questo Tribunale sono soltanto i provvedimenti del
committente che hanno per oggetto l'aggiudicazione mediante assegnazione dell'incarico diretto, rispettivamente
l'esclusione di concorrenti. Contro le decisioni della giuria non è dato
ricorso (art. 32 RLCPubb/CIAP).
Entro
questi limiti, il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine.
1.2. Il
ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, completate dalle
risultanze dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. A livello legislativo cantonale, le norme
disciplinanti i concorsi di progettazione (d'idee e di progetto) sono contenute
al capitolo III del RLCPubb/CIAP. L'art. 20 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica
che il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di
regola - si legge nello stesso capoverso - esso farà capo alle relative
disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla norma
SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge
(in casu: la LCPubb) o del relativo regolamento di applicazione. Ogni concorso, compresi quelli di progettazione gestiti
in applicazione delle norme SIA, deve quindi rispettare i principi
cardine che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli
riferiti alla parità di trattamento, all'imparzialità e alla trasparenza (cfr.
art. 1 LCPubb).
Per principio,
in Ticino, i concorsi di progettazione si svolgono nell'anonimato (art. 23 cpv. 1
RLCPubb/CIAP, 1.4 SIA 142/2009), modalità di svolgimento che impone la
separazione conseguente tra la conoscenza delle proposte di concorso e la conoscenza
dei loro autori (vedi norma SIA 142/2009 sub definizioni), volta a facilitare
il giudizio oggettivo delle soluzioni proposte (preambolo norma SIA 142/2009
sub campo di applicazione). Tale separazione viene
instaurata sin dall'inoltro delle proposte di concorso (preambolo norma SIA
142/2009 sub giuria; art. 1.4) e cade unicamente a conclusione del giudizio
della giuria, dopo la firma del relativo rapporto (art. 24.2 SIA 142/2009; VPB
2006 n. 74 consid. 2b/bb).
Nessuna disposizione di legge si esprime
sulle modalità di attuazione dell'anonimato. In pratica, ai concorrenti è
vietato apporre sui documenti componenti la proposta di concorso una qualsiasi
indicazione nominativa o segni distintivi. Gli atti vengono tuttavia muniti di
un motto o di un codice, che vengono riportati su una busta chiusa contenente
una scheda di identificazione compilata e
firmata dal concorrente interessato (cfr. Jacques
Dubey, Le concours en droit des marchés publics, Zürich-Bâle-Genève
2005, pag. 110).
La violazione
dell'anonimato da parte di un concorrente comporta l'esclusione della sua
proposta dal giudizio (art. 19.1 lett. a SIA 142/2009), rispettivamente l'estromissione
dalla gara del concorrente stesso (art. 23 cpv. 3
RLCPubb/CIAP). La violazione dell'anonimato - istituto volto a garantire una
valutazione oggettiva ed imparziale dei progetti da parte della giuria (Denis Esseiva, Concours et marchés
publics, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, pag. 225)
- costituisce una disattenzione insanabile di un principio fondamentale,
imperativo ed inderogabile della procedura dei concorsi di architettura, in
particolare di quelli di progettazione.
2.2. In concreto, la gara promossa dal municipio
di CO 2 è un concorso di progetto ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. b
RLCPubb/
CIAP, esplicitamente assoggettato, ancorché in via subordinata, alla norma SIA
142/2009 (vedi avviso di concorso e cifra 2.4 del relativo programma), che ne
disciplina lo svolgimento e stabilisce diritti
e doveri del committente, dei membri della giuria, degli esperti e dei
partecipanti (art. 2.1 SIA 142/2009).
Secondo la citata norma SIA, la giuria
approva il programma di concorso formulato dal committente e risponde alle
domande dei partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi e di eventuali
acquisti. Redige il rapporto di giudizio e le raccomandazioni per il seguito
(art. 10.2 SIA 142/2009).
Il programma di concorso contiene in
particolare precisazioni relative alla procedura di concorso, tra cui il genere
di contrassegno degli elaborati e l'obbligo di indicare il nome degli autori
del progetto e dei loro collaboratori in busta chiusa (art. 13.3 lett. n SIA
142/2009).
In tema di anonimato e consegna dei progetti,
il programma di concorso della gara indetta dal municipio di CO 2 stabilisce quanto
segue (cifre 6.3 e 6.4):
Anonimato dei progetti
Tutti gli elaborati devono essere presentati
in forma anonima e contrassegnati con un motto. Il motto deve trovarsi su ogni
tavola in alto a destra.
Le tavole - non piegate né arrotolate -
devono essere consegnate in una mappa rigida con l'indicazione del motto, l'indicazione
dell'oggetto e il titolo: "Concorso di progetto Policentro della __________
".
Per praticità, non sono ammessi tubi di
cartone o simili quale imballaggio.
L'imballaggio non deve indicare il motto, ma
unicamente la dicitura "Concorso di progetto Policentro della __________ ".
Modalità di consegna
Gli elaborati grafici devono essere inviati
per raccomandata via posta o altro servizio corriere professionale, in forma
anonima, all'indirizzo di contatto entro mercoledì 31 luglio 2013 (fa stato il
timbro postale o del servizio corriere professionale).
Il concorrente è responsabile che la data
del timbro postale sia ben leggibile.
Elaborati di concorso che dovessero
pervenire dopo sei giorni dalla data indicata o con timbro illeggibile saranno
esclusi dal concorso.
3. Nel caso di specie, è assodato che la proposta
di concorso del ricorrente RI 2 - professionista regolarmente iscrittosi
alla gara - è pervenuta al committente in un imballaggio sul quale era indicato,
quale mittente
SENDER __________
S__________ - __________
Address Via __________
Zip Code - City - Nation I - __________
- ITALY
Tel. - Contact __________
La circostanza non
solo è comprovata inequivocabilmente dal doc. 4 versato
agli atti dalla committenza, ma è stata anche verificata in occasione dell'udienza
del 18 dicembre 2013 ed è ammessa dall'insorgente medesimo. Inutile quindi
dilungarsi sulla questione, così come sulle cause di questo inconveniente. Ai
fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se le generalità del mittente
apposte sull'invio contenente il progetto dell'arch. RI 2 - come certificato
dal contenuto della busta d'autore aperta da questo Tribunale - sono
costitutive di una violazione dell'anonimato tale da giustificare l'esclusione
della proposta di concorso dalla fase di valutazione, così come deciso dal municipio
di CO 2 sposando la pregressa, identica determinazione assunta dalla giuria.
Come annota giustamente l'insorgente, l'anonimato
vigente nei concorsi di progettazione mira ad impedire che la giuria possa
stabilire una correlazione tra un determinato progetto e il suo autore, in modo
da salvaguardare l'oggettività e l'imparzialità delle sue valutazioni. In
questo campo tuttavia l'anonimato è relativo, nel senso che la giuria può
conoscere il nominativo dei partecipanti al concorso, ma non deve essere in grado
di riconoscere la paternità dei singoli
progetti sottoposti al suo esame. Nella pratica, l'anonimato assoluto infatti non esiste. Le giurie hanno quasi sempre una lista dei concorrenti per motivi
derivanti dal corretto esercizio dell'istituto della ricusa (intesa come astensione
di un giurato) e d'altronde nelle procedure con preselezione possono essere le
stesse giurie a decidere chi parteciperà alla fase successiva, di solito un concorso di progetto in
forma anonima (Du-bey, op.
cit., pag. 109; Peter Gauch/Hubert
Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,
Fribourg 1999, n. 249 a piè di pag. 61; vedi pure art. 13.3 lett. j SIA
142/2009, che impone di indicare nel programma di concorso il nome dei
partecipanti selezionati e/o invitati a partecipare).
Ciò non toglie comunque che se un progetto
debitamente anonimizzato viene spedito con un imballaggio munito delle generalità
dell'autore, chi lo riceve è in grado di associare alla perfezione il nome
dello speditore con il suo contenuto, segnatamente con il motto o il codice
apposto sulla busta contenente i dati del concorrente, vanificando proprio l'impossibilità
di correlare questi elementi che le norme sull'anonimato mirano invece a
garantire. In questi casi, non v'è dubbio che la proposta di concorso debba
essere esclusa, onde evitare che la giuria possa venire a conoscenza, anche
involontariamente, dell'abbinamento autore-pro-getto. Non occorre che uno o più
membri della giuria siano effettivamente al
corrente di chi ha allestito una determinata proposta. Bastano circostanze obbiettivamente idonee a
suscitare l'apparenza che ciò potrebbe accadere (o sia potuto accadere),
in concomitanza con l'indubbia violazione di alcuni dei precetti fondamentali
enunciati all'art. 1 LCPubb (parità di trattamento tra concorrenti e
imparzialità di giudizio in particolare) governanti tutti gli appalti pubblici.
In concreto, vi sono tuttavia due ragioni chiave
per negare che giuria e committente potessero scartare dalla valutazione il progetto
no. 27 senza incorrere in un errore o quantomeno in un eccesso di formalismo.
Entrambe traggono origine dall'identità della persona che ha esplicitato il
proprio nome nell'inviare il progetto estromesso. L'arch. S__________ infatti,
quale professionista straniero operante all'estero, non avrebbe potuto in ogni
modo partecipare alla gara, riservata agli architetti abilitati ad esercitare
la professione in Svizzera, iscritti al Registro svizzero per architetti di livello A (REG A) o di livello B (REG B), o con
titoli di studio e di pratica
equipollenti (vedi art. 1.1. e 1.3. regolamento REG concernente l'iscrizione
nel registro e la radiazione). D'altra parte, l'architetto di __________
non era iscritto al concorso e in assenza certa in capo alla sua persona dei
requisiti di idoneità esatti dal bando (lett.
f) e dal programma di concorso (cifra 2.6) - facilmente verificabile
consultando il registro REG pubblicato in internet sub http://www.reg.ch/mg/list/it/0/index.html
- non si poteva neppure presumere che fosse legittimamente membro di una
comunità di lavoro. In simili evenienze, nulla poteva indurre l'artefice dell'esame
preliminare, la giuria ed il municipio di CO 2
a ritenere che il mittente figurante sull'imballaggio del progetto
inventariato con il no. 27 potesse essere un concorrente, rispettivamente l'autore
del progetto stesso. A ben guardare, il nominativo
apposto sul plico proveniente dall'Italia era una persona come un'altra, priva
di ogni legame con il concorso allora in itinere e insuscettibile in quanto
tale di intaccare minimamente l'anonimato dell'autore del progetto
contenuto nell'invio. Per considerare
infranto l'anonimato ci vuole più di un nome e un indirizzo qualsiasi
apposto sull'imballaggio di una proposta di concorso. Valesse il contrario in forza di criteri di giudizio volti a privilegiare
il mero rigore formale o l'applicazione inflessibile della prescrizione 6.4 del programma di concorso, tutti i progetti
giunti al municipio di CO 2 con indicazioni di ogni genere quo al mittente,
avrebbero dovuto essere scartati per "violazione dell'anonimato".
D'altronde, se si impone ai concorrenti di
inviare i propri progetti in forma anonima ma per raccomandata come nella
fattispecie (cfr. cifra 6.4 programma di concorso), bisognerebbe anche dare
loro spiegazioni vincolanti su come rispettare appieno queste esigenze, atteso che di norma la Posta non accetta invii raccomandati o plichi iscritti senza l'indicazione di un mittente.
Se ne deve concludere che nella misura in
cui le disposizioni legali dispongono l'esclusione dalla gara per violazione
dell'anoni-mato solo nei confronti di coloro che commettono effettivamente
quest'infrazione in veste di partecipanti al concorso (art. 23 cpv. 3
RLCPubb/CIAP), rispettivamente di autori di una proposta (art. 19.1 lett. a SIA
149/2009), le critiche del ricorrente si avverano fondate.
4. L'insorgente, estromesso a
torto, ha la facoltà di contestare la delibera (vedi consid. 1.1.). Nel suo gravame,
egli postula l'annullamento dell'aggiudicazione
e dell'intera procedura concorsuale, la restituzione del deposito di fr. 250.-
e l'imposizione di un nuovo concorso di progetto.
La domanda di annullare la decisione del municipio che conferisce
l'incarico agli arch. CO 1 (dispositivo 2) va accolta, poiché adottata sulla
base di una decisione della giuria viziata dall'indebita estromissione dell'insorgente.
Deve invece essere disattesa in quanto ingiustificata, la
domanda di annullare l'intera procedura di concorso. La procedura di concorso è
stata impostata correttamente. Lesiva del diritto è soltanto la decisione del
committente di escludere l'insorgente. Parimenti da respingere è la decisione
di imporre il rifacimento dell'intera procedura di concorso a causa dell'impossibilità
di ristabilire l'anonimato per aggiudicare nuovamente la commessa. Una simile
conclusione sarebbe sproporzionata, poiché comporterebbe il rifacimento
integrale di tutti i concorsi di progettazione ogniqualvolta la decisione di
aggiudicazione resa dal committente dovesse risultare affetta da violazione del
diritto. L'art. 24.2 della norma SIA 142/2009, richiamata dal presente bando di
gara, stabilisce d'altro canto espressamente che l'anonimato cade dopo il giudizio della giuria.
Considerato che gli altri concorrenti sono
esclusi perché hanno rinunciato ad impugnare la decisione di conferimento dell'incarico
al gruppo CO 1, qui annullata, (Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zurigo 2007, pag. 444), il municipio deve ora soltanto decidere,
con l'ausilio della giuria, se il progetto del ricorrente sia da preferire o
meno a quello del gruppo suddetto. In sostanza, l'autorità comunale deve
soltanto stabilire se ribadire l'incarico al gruppo CO 1 o se attribuirlo all'arch.
RI 2. Conclusione, questa, che appare comunque preferibile all'ipotesi di ripetere
l'intera procedura di concorso per impossibilità di aggiudicare la commessa
rispettando l'anonimato, vanificando il lavoro di entrambi i concorrenti e le
legittime aspettative di quello dei due che avrebbe potuto conseguire l'incarico.
Quanto al deposito di fr. 250.-, trattasi di una questione
che esula dalla decisione impugnata e che sfugge di riflesso al sindacato del
Tribunale.
5. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in
discussione, è suddivisa tra i ricorrenti e il comune di CO 2, dato che l'aggiudicatario
non ha resistito all'impugnativa (art. 28
LPamm). All'arch. RI 2, assistito da un legale, sono dovute congrue ripetibili,
commisurate in funzione del successo solo parziale del suo ricorso (art.
31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
proposto dalla RI 1, il ricorso è irricevibile.
2. In quanto
proposto dall'arch. RI 2, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
2.1.
Fatti
i dispositivi 1.2.
e 2. della decisione 25 settembre 2013 del municipio di CO 2 sono annullati;
2.2. gli atti sono rinviati al municipio
affinché si pronunci nuovamente sulle due offerte rimaste in gara.
3. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del comune di CO 2 nella misura di
fr. 1'500.- e per il resto a carico dei ricorrenti in solido.
4. Il comune
di CO 2 verserà fr. 1'500.- di ripetibili al ricorrente RI 2.
5. Contro la
Considerandi
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
6.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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