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52.2013.463

Diritto di essere sentito - replica

17 dicembre 2013Italiano6 min

2. Non si

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Numero d'incarto:

52.2013.463

Data decisione, Autorità:

17.12.2013, TRAM

Titolo:

Diritto di essere sentito - replica

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

DIRITTO DI REPLICA

art. 29 COST

Incarto n.

52.2013.463

Lugano

17 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 ottobre 2013 di

RI 1

contro

la decisione 17 settembre 2013 (n. 4753) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa per denegata

giustizia inoltrata dall'insorgente avverso l'operato dell'Ufficio della caccia

e della pesca in merito a provvedimenti di guardiacampicoltura;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, qui ricorrente, conduce a tempo parziale un'azienda agricola a __________,

attiva nella produzione di uva destinata alla vinificazione;

che il 6 maggio 2013 egli, costato che alcuni caprioli stavano danneggiando il

suo vigneto, brucandone i germogli, ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio

della caccia e della pesca (UCP) ai fini di abbattere, rispettivamente

allontanare, i capi viziosi;

che

il 14 maggio 2013 l'UCP ha autorizzato, dal 14 al 23 maggio 2013, la guardiacampicoltura

per il vigneto in parola, ad opera di un cacciatore; tale provvedimento non ha però

condotto al prelievo dei capi viziosi;

che in data non precisata, l'UCP ha nuovamente autorizzato, dal 19 al 30 giugno

2013, la guardiacampicoltura per il fondo in questione, sempre ad opera di un

cacciatore; questa seconda azione ha condotto all'abbattimento di due capi (un

capriolo e un cervo maschi);

che il 10 agosto 2013 RI 1 ha adito il Consiglio di Stato con un ricorso per

denegata giustizia contro l'operato dell'Ufficio della caccia e della pesca, al

quale rimproverava - in sostanza - di aver reagito con ritardo alla sua

richiesta e con provvedimenti inefficaci;

che, raccolta la risposta dell'UCP, con scritto 6 settembre 2013 il Servizio

dei ricorsi del Consiglio di Sato ha provveduto a intimarla al ricorrente,

comunicandogli inoltre che lo scambio degli allegati era terminato;

che con scritto 13 settembre 2013, ricevuto dal Servizio dei ricorsi il 16

settembre successivo, RI 1 ha chiesto di poter replicare, domandando inoltre la

trasmissione della documentazione prodotta dall'UCP;

che, senza dar seguito alla richiesta appena riportata, con giudizio 17

settembre 2013, qui impugnato, il Governo ha dichiarato irricevibile

l'impugnativa, per difetto di un interesse pratico e attuale, siccome ha

ritenuto che la violazione lamentata dal ricorrente fosse stata superata

dall'emanazione dell'autorizzazione 14 maggio 2013;

che contro questo giudizio, con impugnativa 10 ottobre 2013 RI 1 adisce il

Tribunale cantonale amministrativo;

che egli denuncia, innanzitutto, una lesione del suo diritto di essere sentito,

dovuta alla mancata concessione della facoltà di replicare; per questo motivo

egli postula in via principale una

retrocessione degli atti al Consiglio di Stato perché, una volta ordinato il

secondo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente;

che, in via subordinata, egli domanda che il ricorso 10 agosto 2013 sia

dichiarato ricevibile e accolto nel merito;

che con la risposta il Governo si limita a postulare la conferma della

decisione impugnata, mentre l'UCP chiede che il ricorso sia respinto sulla base

di considerazioni che, se necessario, saranno riprese in seguito;

considerato, in diritto

che presentato tempestivamente dal destinatario della decisione

impugnata davanti al competente Tribunale, il ricorso è ricevibile in ordine

(art. 48 cpv. 2 e 3 legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; LCC; RL 8.5.1.1; art. 43 e 46 cpv. 1

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1);

che, data la natura dirimente della contestazione, dev'essere anzitutto

esaminato se il Governo abbia perpetrato una lesione del diritto di essere

sentito del ricorrente; la natura formale di questa garanzia comporta infatti

l'annullamento della decisione im-pugnata, indipendentemente dalle possibilità

di successo del ri-corso nel merito (DTF 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379

consid. 3b);

che questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere che spetta

alle parti di decidere se desiderano o meno prendere posizione nei confronti di

uno scritto di controparte (STA 52.2007.418 del 18 dicembre 2007 consid. 2.2.

non pubblicato in RtiD II-2008 n. 3);

che tale conclusione si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, che

ha stabilito che il diritto di essere sentito, il quale costituisce un aspetto

della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), comprende anche il

diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al

Tribunale e di potersi esprimere al riguardo, indipendentemente dalla

circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio (DTF 133 I 100 consid. 4);

che dall'incarto risulta come il ricorrente abbia reagito all'intimazione della

risposta in un lasso di tempo che può essere considerato ragionevole e, dunque,

tempestivamente;

che la richiesta di replica è giunta al competente servizio il giorno che ha

preceduto la seduta Governativa durante la quale il progetto di decisione è

stato fatto proprio dall'Esecutivo cantonale (cfr. timbro apposto dal Servizio

dei ricorsi, che attesta la sua ricezione il 16 settembre 2013);

che, inspiegabilmente, nonostante fosse a conoscenza in tempo utile della

richiesta di cui si è appena detto, il Consiglio di Stato ha evaso il gravame,

senza permettere al ricorrente di esercitare il proprio diritto di replica;

che, pertanto, è indubbio che non dando seguito alla richiesta formulata

tempestivamente dall'insorgente, il Governo ha violato il diritto di essere

sentito di quest'ultimo;

che dunque gli atti vanno retrocessi all'Esecutivo cantonale perché, dopo aver ordinato un secondo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente

e compiutamente nel merito;

che, infatti, il vizio in parola non può essere sanato in questa sede, in

quanto ciò vanificherebbe il diritto di replica che la prassi del Tribunale

federale accorda alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario;

che, inoltre, le argomentazioni addotte dal ricorrente ai fini di sostanziare

l'interesse attuale a una decisione non possono essere scartate a prima vista

da questo Tribunale, per cui la retrocessione degli atti al primo giusdicente

non si traduce in un mero esercizio di stile;

che, visto l'esito, il Tribunale non

percepisce una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre l'assenza di parti

patrocinate permette di soprassedere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31

LPamm).

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata

è annullata;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda come indicato nei

considerandi di diritto.

Fatti

2. Non si

prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

Considerandi

a:

;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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