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Decisione

52.2013.470

Ricomposizione particellare. Fondi in comproprietà. Parti nella procedura di ricorso

11 luglio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 era proprietaria di

diversi beni immobiliari nel comune di __________, per complessivi 9784 m2.

In particolare, le apparteneva una quota di comproprietà di 2/3 del fondo 1303

vecchia mappa (VM), censito quale bosco. L'altra quota di 1/3 era detenuta da CO

5. A CO 1 appartenevano invece, tra gli altri, i contermini mappali 1300 e 1301

VM.

B. Il 20 ottobre 2011 l'Ufficio

per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria ha approvato gli

atti del progetto di nuovo riparto dei fondi

della ricomposizione particellare di __________ (FU 85 del 25 ottobre 2011), per cui a CO 1 è stata attribuita,

tra le altre, la nuova part. 806 RP, che ha inglobato anche i fondi 1300

e 1303 VM.

C. a.

In considerazione del suo dichiarato interesse al mantenimento di un fondo

boschivo per l'approvvigionamento di legna, RI 1 è insorta il 22 dicembre 2011 con

ricorso al Consiglio di Stato contro il nuovo riparto, chiedendo di

riottenere la part. 1303 VM in esclusiva proprietà,

con liquidazione dell'interessenza di CO 5. In via subordinata, ha postulato l'attribuzione

dell'intero mappale 806 RP o il pagamento di un'indennità corrispondente al prezzo di acquisto del fondo 1303

VM, avvenuto nel 1969 da parte della famiglia __________, pari a fr. 38'200.-. Ha

inoltre chiesto che il diritto di partecipazione all'utile in favore di CO 6,

costituito nel 1987 a seguito di divisione ereditaria dei beni della famiglia __________,

fosse cancellato da tutte le proprietà interessate, essendo venuto a scadenza. Il

ricorso è stato presentato con un'unica memoria congiuntamente con RI 3

e RI 2, anch'essi proprietari di terreni oggetto di ricomposizione particellare.

In particolare, essi hanno chiesto che le proprietà di RI 3 fossero intestate

tutte a RI 1.

b. Gli insorgenti, unitamente a CO 5 e CO 1, sono stati convocati dalla Commissione

di ricorso di 1. istanza (in seguito: Commissione) ad un'udienza di discussione

prevista per il 20 aprile 2012. Il 2 aprile 2012 CO 5, all'oscuro del contenuto

del ricorso inoltrato, si è quindi rivolto al Presidente della Commissione

chiedendo informazioni sulla vertenza e sulla necessità di presenziare all'udienza

prevista, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte dell'interpellato. CO

5 non ha partecipato all'udienza. La RI 1, RI

3 e RI 2 hanno quindi trovato un accordo con CO 1 per la riassegnazione

del fondo in questione alla RI 1 a determinate condizioni (concessione di un

diritto di passo e di prelazione in suo favore), accordo in seguito

formalizzato in una convenzione del 16 maggio 2012.

c. Posto a conoscenza degli antecedenti da CO 1, in data 18 giugno 2012 CO 5 ha

informato la Commissione della sua opposizione alla restituzione in esclusiva

proprietà del mappale 1303 VM alla RI 1. Nel frattempo anche CO 1 ha ritirato

il suo consenso poiché non avrebbe compreso fino in fondo che la riattribuzione

del terreno in questione sarebbe avvenuta a scapito di CO 5.

D. Con decisione 20 ottobre

2012 la Commissione ha parzialmente accolto il ricorso. Per quanto qui

interessa, ha scorporato dalla part. 806 RP l'originaria part. 1303 VM (nuova

part. 952 RP), ristabilendo tuttavia,

contrariamente a quanto richiesto dagli insorgenti, i precedenti rapporti di

proprietà (2/3 RI 1 e 1/3 CO 5). Le altre richieste sono state respinte.

E. a.

Il 14 dicembre 2012 il Governo ha fissato un termine al 31 dicembre 2013 per la

picchettazione e terminazione dei nuovi fondi; ha pure stabilito il termine per aggravarsi contro le

decisioni della Commissione al 31

gennaio 2014 (FU n. 100 del 14 dicembre 2012); i suddetti termini sono

in seguito stati prorogati rispettivamente al 31 marzo 2014 e 30 aprile 2014 (FU n. 98 del 6 dicembre 2013).

b.

In data 13 ottobre 2013 la RI 1, RI 3 e RI 2 hanno interposto ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione della Commissione. Hanno

chiesto in via principale l'esclusiva proprietà del fondo 952 VM, l'assegnazione

dei terreni di RI 3 alla RI 1 e la cancellazione della menzione in favore di CO

6 dai fondi interessati, tasse e spese di prima istanza a carico dello Stato e

ripetibili in loro favore. In via subordinata essi hanno rinunciato a postulare

la riattribuzione del mappale 952 VM, domandando tuttavia un risarcimento di

fr. 1'300.- per l'allestimento della convenzione 16 maggio 2012.

c. Il ricorso è stato

avversato dalla Commissione. CO 5 ha ribadito

le sue precedenti allegazioni senza formulare domande. Il municipio di __________

si è rimesso alla decisione del Tribunale, mentre CO 6 è rimasta silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge

sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1) e la

legittimazione dei ricorrenti, proprietari di fondi nel comprensorio della ricomposizione

particellare e destinatari della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU

1966, 181, tuttora applicabile in virtù dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LRPT e FU n. __________ e n. __________), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La fattispecie risulta chiaramente dal

carteggio processuale, e in particolare, dalla copiosa documentazione

fotografica delle parti. L'autorità di prima istanza ha dal canto suo prodotto

l'incarto concernente la procedura ricorsuale degli insorgenti.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 1 cpv. 1 LRPT il raggruppamento ha principalmente per scopo la

migliore utilizzazione del suolo in generale (lett. a), la sistemazione e la

formazione di aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione

agraria e dell'economia forestale e pastorizia (lett. b) e la misurazione dei

fondi e l'impianto del registro fondiario (lett. c). Viene attuato

mediante la procedura del raggruppamento terreni a carattere generale, mediante

ricomposizione particellare o mediante permuta generale e rettifica dei confini

(art. 2c LRPT). Il Consiglio di Stato stabilisce il tipo di procedura tenendo conto dei seguenti criteri (art. 2d LRPT):

a. raggruppamento

terreni a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente

problemi agricolo-forestali che richiedono pure la costruzione di strade e

altre opere di miglioria fondiaria. Se nel comprensorio sono inclusi anche

terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante questa procedura;

b. ricomposizione

particellare quando si tratta di risolvere principalmente problemi legati alle

zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante.

2.2

Per quanto riguarda

specificatamente la procedura di ricomposizione particellare, che qui

interessa, l'art. 48 LRPT ribadisce lo scopo di una migliore utilizzazione del

suolo in generale e di quello edificabile in particolare (lett. a). Le disposizioni

relative al raggruppamento terreni a carattere generale sono applicabili a

questa procedura per analogia salvo diversa decisione del Consiglio di Stato

(art. 50 LRPT), che, di regola prescinde dalla costituzione del consorzio, obbligando

gli interessati a partecipare in equa misura alle spese occorrenti. In questo

caso il comune sarà designato quale ente esecutore (art. 51 LRPT).

2.3

Giusta l'art. 19 cpv.

1.

LRPT, i proprietari hanno diritto all'equivalente in natura del loro terreno

prima del raggruppamento, un'indennità pecuniaria potendo essere corrisposta

solo a conguaglio di piccole differenze di

valore o di scorpori di limitata estensione. Il principio della compensazione

reale sancito da questa disposizione, e derivante dalla garanzia della

proprietà, esige in sostanza che, dopo la procedura di raggruppamento, i

proprietari di fondi inseriti nel comprensorio ricevano terreni

quantitativamente e qualitativamente

equivalenti ai fondi ceduti (DTF 122 I 120 consid. 5 e rinvii). Tale principio

pone esigenze severe alle autorità incaricate di effettuare il nuovo riparto,

le quali devono valutare attentamente gli interessi dei singoli proprietari e

procedere alla nuova attribuzione sulla base di un'analisi obiettiva della loro

situazione prima delle opere di

riordino. Infine, giusta l'art. 20 cpv. 2 LRPT le servitù, gli oneri

fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l'esecuzione del raggruppamento

terreni non hanno più ragione di sussistere, devono essere soppressi, mentre possono essere istituite o soppresse servitù per

esigenze di nuovo riparto (art. 20 cpv. 3 LRPT).

3.

I ricorrenti considerano che la mancata impugnazione da parte di CO 5

della decisione di nuovo riparto dei fondi abbia avuto un effetto preclusivo

per una sua partecipazione nella procedura ricorsuale. Criticano pure il

comportamento di CO 1, ritenuto

contrario alla buona fede, che, dopo aver sottoscritto una convenzione extragiudiziale

con la RI 1, avrebbe

illegittimamente revocato il suo accordo dopo essersi reso conto che CO 5

sarebbe così stato escluso dalla proprietà in questione. L'accordo sarebbe in

ogni caso ancora valido, senza possibilità

per CO 1 di recedere. Infine, gli insorgenti censurano il fatto che la

Commissione non avrebbe sottoposto loro i rispettivi scritti delle controparti.

3.1

Anzitutto occorre dar atto ai ricorrenti che la Commissione

non ha agito, da un punto di vista procedurale, in modo del tutto corretto. In

effetti, a seguito dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato da parte dei

qui insorgenti, CO 5, comproprietario della particella 1303 VM (952 RP), è

stato (correttamente) convocato per la discussione su di un oggetto che lo

vedeva interessato. L'udienza si è tuttavia tenuta in sua assenza e, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 16

cpv. 1 LPamm, l'atto istruttorio non è stato ripetuto. Nel frattempo, come

ricordato in narrativa, il 16 giugno 2012 la RI 1 e CO 1 hanno sottoscritto una

convenzione nella quale regolavano i reciproci rapporti di proprietà. Il 18/19

giugno 2012 CO 5 e CO 1 hanno inviato alla Commissione due separate prese di

posizione, il primo contestando il buon fondamento del ricorso della RI 1, il

secondo revocando il suo accordo alla

pattuizione appena sottoscritta. Su questi atti, la Commissione non ha

mai dato la possibilità alle parti di esprimersi ed ha emanato senza ulteriori

formalità la decisione ora qui impugnata, che nemmeno risulta esser stata intimata

a CO 5, malgrado la modifica delle sue interessenze. Ora, questo modo di

procedere non ha pienamente rispettato il diritto di essere sentito delle parti.

Tuttavia, tale lesione non ha alcuna conseguenza pratica a questo stadio della

vertenza, dal momento che le parti hanno rinunciato a prevalersene e, d'altra

parte, davanti a questo Tribunale essi hanno comunque avuto modo di esprimersi con

piena cognizione di causa sulla questione. Di conseguenza, se mai vi fosse stata

una violazione, sarebbe in ogni caso da ritenersi sanata in questa sede.

3.2

Ciò premesso, è a torto che i ricorrenti vorrebbero dedurre dall'accordo

formalizzato con la convenzione del 16 giugno 2012 un effetto tuttora

vincolante per le parti. Anzitutto, si osserva che nello stesso sono indicati fatti errati o incompleti (come la proprietà

esclusiva di RI 1 sul fondo 1303 VM; cfr. prime due premesse della convenzione)

che potevano facilmente trarre in inganno CO 1 sulla reale situazione oggetto

di pattuizione. Determinante risulta tuttavia il fatto, misconosciuto dai

ricorrenti, che nell'ambito del

contenzioso amministrativo una transazione conclusa dalle parti innanzi

all'autorità di ricorso non mette senz'altro fine alla lite. A quel momento,

l'autorità deve ancora verificare se

questa rispetta il diritto imperativo applicabile: potrà dar seguito all'accordo

solo nel caso di risposta affermativa. Questa verifica si giustifica perché una

transazione delle parti non può

sostituire il giudizio dell'autorità inferiore e di conseguenza, anche

nel caso in cui la transazione ossequi il diritto pubblico applicabile

l'impugnativa potrà essere evasa solo tramite un giudizio di merito

dell'autorità di ricorso, il quale approvi il contenuto della transazione e

sostituisca nel contempo il giudizio dell'autorità inferiore (cfr. per tutte le

enunciazioni che precedono Ulrich Cavelti,

Gütliche Verständigung vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege, pubbl. in AJP

1995, pag. 175 segg., II. 1). In concreto, la sola sottoscrizione della

convenzione non poteva dunque concludere la vertenza nel senso auspicato dalle

parti senza un esame da parte della Commissione sulla sua legittimità e sul

rispetto dei principi che reggono la materia. In questo senso, dunque, la

pattuizione extragiudiziale sottoscritta dalle parti non poteva che avere una

portata limitata per il procedimento amministrativo in corso. Per questi

motivi, anche la richiesta di risarcimento danni (fr. 1'300.-) per il tempo impiegato

dal patrocinatore dei ricorrenti per l'allestimento della convenzione,

al di là della sua dubbia ricevibilità in questa sede, non può che essere

respinta.

3.3

Riguardo all'esclusione

di CO 5 dal contenzioso avviato dalla comproprietaria RI 1 per ottenere la

proprietà esclusiva del fondo 1303 VM si osserva quanto segue. In ambito

amministrativo la legittimazione ricorsuale di solo un comproprietario, avuto riguardo alla libertà di ciascuno dei comproprietari di disporre

della propria quota, è unanimemente ammessa (RDAT II-1992 n. 44; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 12 ad art. 43; ZBl 86/1985

pag. 504 e seg.). Ciò non comporta tuttavia automaticamente l'esclusione degli

altri comproprietari dalla procedura, indipendentemente dal fatto se essi abbiano

o no impugnato la decisione. Essi mantengono in effetti un interesse alla

vertenza e, in quanto (com)proprietari di fondi toccati dal riordino

territoriale contestato, sono legati alla sorte di una procedura dalla quale potrebbe

per finire scaturire un'ulteriore modifica anche delle loro interessenze. Gli

scopi della ricomposizione territoriale non possono essere perseguiti prendendo

in considerazione solo puntualmente la situazione dei soli proprietari

ricorrenti e non possono prescindere da una

visione globale delle partite dei proprietari coinvolti. L'accettazione,

dunque, per motivi diversi, di una decisione di nuovo riparto da parte di un

proprietario non può considerarsi definitiva nella misura in cui altri

proprietari contestano le proprie attribuzioni, che potrebbero avere un influsso

anche su altre proprietà. Ciò vale a maggior ragione se si tratta di un comproprietario

che sin dall'inizio condivideva con terzi le sorti di un determinato fondo. Pertanto,

anche in considerazione dell'ampio margine di manovra che compete alle autorità

inferiori incaricate del nuovo riparto, è a

giusta ragione che i giudici di

prime cure hanno ritenuto di coinvolgere nella vertenza, seppur con qualche pecca procedurale, il comproprietario

CO 5, malgrado l'assenza di un suo personale ricorso avverso il progetto di ricomposizione

particellare. Inoltre, la decisione commissionale di riconfermare i precedenti rapporti di proprietà

del mappale 1303 VM (2/3 alla RI 1 e 1/3 a CO 5) è esente da critiche

siccome immune da violazioni del diritto materialmente applicabile, se solo si

considerano le rispettive interessenze delle parti coinvolte, singolarmente e

congiuntamente, sulle quali del resto i ricorrenti non spendono una sola parola,

limitandosi a disquisire, da un punto di vista formale, sulla facoltà di CO 5

di rimanere nella lite. Il ricorso non può dunque che essere respinto in quanto

privo di ogni fondamento.

4.

I ricorrenti avevano

chiesto già dinanzi all'istanza inferiore di procedere alla cancellazione dell'annotazione

di diritto di partecipazione all'utile in favore

di CO 6 alla quota di comproprietà di 4/9 di proprietà della CE RI 2, RI 3 e CO

5.

Essi si erano invero riservati di adire l'Ufficio dei registri

una volta terminata la procedura di ricomposizione particellare, qualora l'autorità

adita avesse ritenuto la sua incompetenza in materia. La Commissione, senza

motivare alcunché, non ha deciso nulla a questo proposito. In questa sede i

ricorrenti ripropongono le medesime domande rimaste inascoltate, addebitando

ciò ad una dimenticanza della Commissione. Invano. Secondo l'art. 20 cpv. 2

LRPT, le servitù, gli oneri fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l'esecuzione del raggruppamento terreni

(o la ricomposizione particellare) non hanno più ragione di sussistere,

devono essere soppressi. Questa evenienza non si verifica in concreto. In

effetti, il diritto di CO 6 di cui è fatta menzione nei registri, sembrerebbe

essere decaduto non per ragioni intrinseche all'esecuzione della ricomposizione

particellare ma per motivi di natura prettamente civile. I ricorrenti non

potevano quindi pretendere di approfittare di questa procedura per ottenere una

cancellazione che avrebbero potuto conseguire solo adendo le competenti autorità

civili, con o senza il consenso della beneficiaria. A ragione dunque la Commissione

non ha dato seguito alla richiesta ricorsuale.

5.

Medesima conclusione si impone per la domanda di trapasso delle proprietà

di RI 3 alla RI 1, che i ricorrenti, senza addurre motivazioni

particolari, hanno formulato non con il ricorso davanti al Consiglio di Stato

ma solo successivamente, in occasione dell'udienza di discussione del 20 aprile

2012.

Indipendentemente dall'ammissibilità della medesima, come sopra ricordato

(consid. 2) la procedura di riordino fondiario non persegue la

finalità, squisitamente privata, di eseguire trapassi di proprietà a vario titolo

(successione, liquidazioni di società o scioglimenti di comproprietà, ecc.),

anche se è noto a questo Tribunale che in passato le Commissioni si sono,

benché a torto, adagiate volentieri a queste irrite richieste. Ai ricorrenti

rimane comunque aperta anche qui la via civile per liquidare i loro rapporti

interni, del tutto estranei alla procedura di ricomposizione particellare.

6.

Infine, i

ricorrenti contestano pure la tassa di giustizia di fr. 300.- posta a loro carico

a seguito del parziale accoglimento del gravame da parte della Commissione di

ricorso.

6.1

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LPamm l'Autorità amministrativa può applicare

alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da fr. 50.- a fr. 5'000.-

nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da fr. 50.- a fr.

10'000.- per quelli di carattere pecuniario. Ora, vista la parziale soccombenza

dei ricorrenti nella procedura dinanzi alla Commissione, la fissazione della

tassa di giustizia in fr. 300.-, importo che si situa al limite inferiore di

quanto previsto dalla norma citata, non presta il fianco a critica alcuna,

ritenuti in particolare gli atti istruttori compiuti dalla Commissione (di cui due

udienze di discussione e un sopralluogo) e l'onere lavorativo che l'evasione

della pratica ha comportato. Non vi è quindi spazio per alcun intervento censorio

da parte del Tribunale, visto anche l'ampio margine di apprezzamento che

compete alle istanze ricorsuali inferiori nello stabilire l'importo delle spese

processuali.

6.2

Per contro, ai ricorrenti occorre dare atto che la Commissione non ha assegnato

loro le ripetibili, in quanto vincenti su parte del ricorso (art. 28 cpv. 1

LPamm). In tal senso, la decisione impugnata va modificata nel senso di riconoscere

un'indennità ridotta a titolo di ripetibili ai ricorrenti, che sarà posta a

carico del comune di __________.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia di questa sede (art. 28 cpv. 1 LPamm) viene fissata tenendo conto del

fatto che gli insorgenti sono perdenti praticamente su tutta la linea, il loro

gravame essendo accolto solo sul punto (secondario e minimo) delle ripetibili di prima istanza. Di conseguenza, anche le ripetibili di questa istanza sono assegnate in misura minima (art. 31

cpv. 1 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso di 1. istanza

per la ricomposizione particellare di __________ è modificata come segue:

1.

-3. (invariati)

4.

La

tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della RI 1, di RI 2 e di RI 3,

in solido. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti un'indennità unica di

pari importo a titolo di ripetibili.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Il comune di __________

rifonderà loro un importo unico di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

5.

C.p.c. a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera