52.2013.470
Ricomposizione particellare. Fondi in comproprietà. Parti nella procedura di ricorso
11 luglio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.470
Lugano
11 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Marco Lucchini
vicecancelliera:
Giorgia
Ponti
statuendo
sul ricorso 13 ottobre 2013 di
RI
1,
RI
2,
RI
3,
patrocinati
da: PA 1,
contro
la
decisione 20 ottobre 2012 con cui la
Commissione di ricorso di 1. istanza per la ricomposizione particellare dei
terreni di __________ ha statuito sul ricorso presentato dagli
insorgenti contro gli atti di nuovo riparto dei fondi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La RI 1 era proprietaria di
diversi beni immobiliari nel comune di __________, per complessivi 9784 m2.
In particolare, le apparteneva una quota di comproprietà di 2/3 del fondo 1303
vecchia mappa (VM), censito quale bosco. L'altra quota di 1/3 era detenuta da CO
5. A CO 1 appartenevano invece, tra gli altri, i contermini mappali 1300 e 1301
VM.
B. Il 20 ottobre 2011 l'Ufficio
per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria ha approvato gli
atti del progetto di nuovo riparto dei fondi
della ricomposizione particellare di __________ (FU 85 del 25 ottobre 2011), per cui a CO 1 è stata attribuita,
tra le altre, la nuova part. 806 RP, che ha inglobato anche i fondi 1300
e 1303 VM.
C. a.
In considerazione del suo dichiarato interesse al mantenimento di un fondo
boschivo per l'approvvigionamento di legna, RI 1 è insorta il 22 dicembre 2011 con
ricorso al Consiglio di Stato contro il nuovo riparto, chiedendo di
riottenere la part. 1303 VM in esclusiva proprietà,
con liquidazione dell'interessenza di CO 5. In via subordinata, ha postulato l'attribuzione
dell'intero mappale 806 RP o il pagamento di un'indennità corrispondente al prezzo di acquisto del fondo 1303
VM, avvenuto nel 1969 da parte della famiglia __________, pari a fr. 38'200.-. Ha
inoltre chiesto che il diritto di partecipazione all'utile in favore di CO 6,
costituito nel 1987 a seguito di divisione ereditaria dei beni della famiglia __________,
fosse cancellato da tutte le proprietà interessate, essendo venuto a scadenza. Il
ricorso è stato presentato con un'unica memoria congiuntamente con RI 3
e RI 2, anch'essi proprietari di terreni oggetto di ricomposizione particellare.
In particolare, essi hanno chiesto che le proprietà di RI 3 fossero intestate
tutte a RI 1.
b. Gli insorgenti, unitamente a CO 5 e CO 1, sono stati convocati dalla Commissione
di ricorso di 1. istanza (in seguito: Commissione) ad un'udienza di discussione
prevista per il 20 aprile 2012. Il 2 aprile 2012 CO 5, all'oscuro del contenuto
del ricorso inoltrato, si è quindi rivolto al Presidente della Commissione
chiedendo informazioni sulla vertenza e sulla necessità di presenziare all'udienza
prevista, senza tuttavia ricevere alcuna risposta da parte dell'interpellato. CO
5 non ha partecipato all'udienza. La RI 1, RI
3 e RI 2 hanno quindi trovato un accordo con CO 1 per la riassegnazione
del fondo in questione alla RI 1 a determinate condizioni (concessione di un
diritto di passo e di prelazione in suo favore), accordo in seguito
formalizzato in una convenzione del 16 maggio 2012.
c. Posto a conoscenza degli antecedenti da CO 1, in data 18 giugno 2012 CO 5 ha
informato la Commissione della sua opposizione alla restituzione in esclusiva
proprietà del mappale 1303 VM alla RI 1. Nel frattempo anche CO 1 ha ritirato
il suo consenso poiché non avrebbe compreso fino in fondo che la riattribuzione
del terreno in questione sarebbe avvenuta a scapito di CO 5.
D. Con decisione 20 ottobre
2012 la Commissione ha parzialmente accolto il ricorso. Per quanto qui
interessa, ha scorporato dalla part. 806 RP l'originaria part. 1303 VM (nuova
part. 952 RP), ristabilendo tuttavia,
contrariamente a quanto richiesto dagli insorgenti, i precedenti rapporti di
proprietà (2/3 RI 1 e 1/3 CO 5). Le altre richieste sono state respinte.
E. a.
Il 14 dicembre 2012 il Governo ha fissato un termine al 31 dicembre 2013 per la
picchettazione e terminazione dei nuovi fondi; ha pure stabilito il termine per aggravarsi contro le
decisioni della Commissione al 31
gennaio 2014 (FU n. 100 del 14 dicembre 2012); i suddetti termini sono
in seguito stati prorogati rispettivamente al 31 marzo 2014 e 30 aprile 2014 (FU n. 98 del 6 dicembre 2013).
b.
In data 13 ottobre 2013 la RI 1, RI 3 e RI 2 hanno interposto ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione della Commissione. Hanno
chiesto in via principale l'esclusiva proprietà del fondo 952 VM, l'assegnazione
dei terreni di RI 3 alla RI 1 e la cancellazione della menzione in favore di CO
6 dai fondi interessati, tasse e spese di prima istanza a carico dello Stato e
ripetibili in loro favore. In via subordinata essi hanno rinunciato a postulare
la riattribuzione del mappale 952 VM, domandando tuttavia un risarcimento di
fr. 1'300.- per l'allestimento della convenzione 16 maggio 2012.
c. Il ricorso è stato
avversato dalla Commissione. CO 5 ha ribadito
le sue precedenti allegazioni senza formulare domande. Il municipio di __________
si è rimesso alla decisione del Tribunale, mentre CO 6 è rimasta silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge
sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1) e la
legittimazione dei ricorrenti, proprietari di fondi nel comprensorio della ricomposizione
particellare e destinatari della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU
1966, 181, tuttora applicabile in virtù dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LRPT e FU n. __________ e n. __________), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La fattispecie risulta chiaramente dal
carteggio processuale, e in particolare, dalla copiosa documentazione
fotografica delle parti. L'autorità di prima istanza ha dal canto suo prodotto
l'incarto concernente la procedura ricorsuale degli insorgenti.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LRPT il raggruppamento ha principalmente per scopo la
migliore utilizzazione del suolo in generale (lett. a), la sistemazione e la
formazione di aziende agricole razionali e l'organizzazione della produzione
agraria e dell'economia forestale e pastorizia (lett. b) e la misurazione dei
fondi e l'impianto del registro fondiario (lett. c). Viene attuato
mediante la procedura del raggruppamento terreni a carattere generale, mediante
ricomposizione particellare o mediante permuta generale e rettifica dei confini
(art. 2c LRPT). Il Consiglio di Stato stabilisce il tipo di procedura tenendo conto dei seguenti criteri (art. 2d LRPT):
a. raggruppamento
terreni a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente
problemi agricolo-forestali che richiedono pure la costruzione di strade e
altre opere di miglioria fondiaria. Se nel comprensorio sono inclusi anche
terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante questa procedura;
b. ricomposizione
particellare quando si tratta di risolvere principalmente problemi legati alle
zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante.
2.2
Per quanto riguarda
specificatamente la procedura di ricomposizione particellare, che qui
interessa, l'art. 48 LRPT ribadisce lo scopo di una migliore utilizzazione del
suolo in generale e di quello edificabile in particolare (lett. a). Le disposizioni
relative al raggruppamento terreni a carattere generale sono applicabili a
questa procedura per analogia salvo diversa decisione del Consiglio di Stato
(art. 50 LRPT), che, di regola prescinde dalla costituzione del consorzio, obbligando
gli interessati a partecipare in equa misura alle spese occorrenti. In questo
caso il comune sarà designato quale ente esecutore (art. 51 LRPT).
2.3
Giusta l'art. 19 cpv.
1.
LRPT, i proprietari hanno diritto all'equivalente in natura del loro terreno
prima del raggruppamento, un'indennità pecuniaria potendo essere corrisposta
solo a conguaglio di piccole differenze di
valore o di scorpori di limitata estensione. Il principio della compensazione
reale sancito da questa disposizione, e derivante dalla garanzia della
proprietà, esige in sostanza che, dopo la procedura di raggruppamento, i
proprietari di fondi inseriti nel comprensorio ricevano terreni
quantitativamente e qualitativamente
equivalenti ai fondi ceduti (DTF 122 I 120 consid. 5 e rinvii). Tale principio
pone esigenze severe alle autorità incaricate di effettuare il nuovo riparto,
le quali devono valutare attentamente gli interessi dei singoli proprietari e
procedere alla nuova attribuzione sulla base di un'analisi obiettiva della loro
situazione prima delle opere di
riordino. Infine, giusta l'art. 20 cpv. 2 LRPT le servitù, gli oneri
fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l'esecuzione del raggruppamento
terreni non hanno più ragione di sussistere, devono essere soppressi, mentre possono essere istituite o soppresse servitù per
esigenze di nuovo riparto (art. 20 cpv. 3 LRPT).
3.
I ricorrenti considerano che la mancata impugnazione da parte di CO 5
della decisione di nuovo riparto dei fondi abbia avuto un effetto preclusivo
per una sua partecipazione nella procedura ricorsuale. Criticano pure il
comportamento di CO 1, ritenuto
contrario alla buona fede, che, dopo aver sottoscritto una convenzione extragiudiziale
con la RI 1, avrebbe
illegittimamente revocato il suo accordo dopo essersi reso conto che CO 5
sarebbe così stato escluso dalla proprietà in questione. L'accordo sarebbe in
ogni caso ancora valido, senza possibilità
per CO 1 di recedere. Infine, gli insorgenti censurano il fatto che la
Commissione non avrebbe sottoposto loro i rispettivi scritti delle controparti.
3.1
Anzitutto occorre dar atto ai ricorrenti che la Commissione
non ha agito, da un punto di vista procedurale, in modo del tutto corretto. In
effetti, a seguito dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato da parte dei
qui insorgenti, CO 5, comproprietario della particella 1303 VM (952 RP), è
stato (correttamente) convocato per la discussione su di un oggetto che lo
vedeva interessato. L'udienza si è tuttavia tenuta in sua assenza e, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 16
cpv. 1 LPamm, l'atto istruttorio non è stato ripetuto. Nel frattempo, come
ricordato in narrativa, il 16 giugno 2012 la RI 1 e CO 1 hanno sottoscritto una
convenzione nella quale regolavano i reciproci rapporti di proprietà. Il 18/19
giugno 2012 CO 5 e CO 1 hanno inviato alla Commissione due separate prese di
posizione, il primo contestando il buon fondamento del ricorso della RI 1, il
secondo revocando il suo accordo alla
pattuizione appena sottoscritta. Su questi atti, la Commissione non ha
mai dato la possibilità alle parti di esprimersi ed ha emanato senza ulteriori
formalità la decisione ora qui impugnata, che nemmeno risulta esser stata intimata
a CO 5, malgrado la modifica delle sue interessenze. Ora, questo modo di
procedere non ha pienamente rispettato il diritto di essere sentito delle parti.
Tuttavia, tale lesione non ha alcuna conseguenza pratica a questo stadio della
vertenza, dal momento che le parti hanno rinunciato a prevalersene e, d'altra
parte, davanti a questo Tribunale essi hanno comunque avuto modo di esprimersi con
piena cognizione di causa sulla questione. Di conseguenza, se mai vi fosse stata
una violazione, sarebbe in ogni caso da ritenersi sanata in questa sede.
3.2
Ciò premesso, è a torto che i ricorrenti vorrebbero dedurre dall'accordo
formalizzato con la convenzione del 16 giugno 2012 un effetto tuttora
vincolante per le parti. Anzitutto, si osserva che nello stesso sono indicati fatti errati o incompleti (come la proprietà
esclusiva di RI 1 sul fondo 1303 VM; cfr. prime due premesse della convenzione)
che potevano facilmente trarre in inganno CO 1 sulla reale situazione oggetto
di pattuizione. Determinante risulta tuttavia il fatto, misconosciuto dai
ricorrenti, che nell'ambito del
contenzioso amministrativo una transazione conclusa dalle parti innanzi
all'autorità di ricorso non mette senz'altro fine alla lite. A quel momento,
l'autorità deve ancora verificare se
questa rispetta il diritto imperativo applicabile: potrà dar seguito all'accordo
solo nel caso di risposta affermativa. Questa verifica si giustifica perché una
transazione delle parti non può
sostituire il giudizio dell'autorità inferiore e di conseguenza, anche
nel caso in cui la transazione ossequi il diritto pubblico applicabile
l'impugnativa potrà essere evasa solo tramite un giudizio di merito
dell'autorità di ricorso, il quale approvi il contenuto della transazione e
sostituisca nel contempo il giudizio dell'autorità inferiore (cfr. per tutte le
enunciazioni che precedono Ulrich Cavelti,
Gütliche Verständigung vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege, pubbl. in AJP
1995, pag. 175 segg., II. 1). In concreto, la sola sottoscrizione della
convenzione non poteva dunque concludere la vertenza nel senso auspicato dalle
parti senza un esame da parte della Commissione sulla sua legittimità e sul
rispetto dei principi che reggono la materia. In questo senso, dunque, la
pattuizione extragiudiziale sottoscritta dalle parti non poteva che avere una
portata limitata per il procedimento amministrativo in corso. Per questi
motivi, anche la richiesta di risarcimento danni (fr. 1'300.-) per il tempo impiegato
dal patrocinatore dei ricorrenti per l'allestimento della convenzione,
al di là della sua dubbia ricevibilità in questa sede, non può che essere
respinta.
3.3
Riguardo all'esclusione
di CO 5 dal contenzioso avviato dalla comproprietaria RI 1 per ottenere la
proprietà esclusiva del fondo 1303 VM si osserva quanto segue. In ambito
amministrativo la legittimazione ricorsuale di solo un comproprietario, avuto riguardo alla libertà di ciascuno dei comproprietari di disporre
della propria quota, è unanimemente ammessa (RDAT II-1992 n. 44; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 12 ad art. 43; ZBl 86/1985
pag. 504 e seg.). Ciò non comporta tuttavia automaticamente l'esclusione degli
altri comproprietari dalla procedura, indipendentemente dal fatto se essi abbiano
o no impugnato la decisione. Essi mantengono in effetti un interesse alla
vertenza e, in quanto (com)proprietari di fondi toccati dal riordino
territoriale contestato, sono legati alla sorte di una procedura dalla quale potrebbe
per finire scaturire un'ulteriore modifica anche delle loro interessenze. Gli
scopi della ricomposizione territoriale non possono essere perseguiti prendendo
in considerazione solo puntualmente la situazione dei soli proprietari
ricorrenti e non possono prescindere da una
visione globale delle partite dei proprietari coinvolti. L'accettazione,
dunque, per motivi diversi, di una decisione di nuovo riparto da parte di un
proprietario non può considerarsi definitiva nella misura in cui altri
proprietari contestano le proprie attribuzioni, che potrebbero avere un influsso
anche su altre proprietà. Ciò vale a maggior ragione se si tratta di un comproprietario
che sin dall'inizio condivideva con terzi le sorti di un determinato fondo. Pertanto,
anche in considerazione dell'ampio margine di manovra che compete alle autorità
inferiori incaricate del nuovo riparto, è a
giusta ragione che i giudici di
prime cure hanno ritenuto di coinvolgere nella vertenza, seppur con qualche pecca procedurale, il comproprietario
CO 5, malgrado l'assenza di un suo personale ricorso avverso il progetto di ricomposizione
particellare. Inoltre, la decisione commissionale di riconfermare i precedenti rapporti di proprietà
del mappale 1303 VM (2/3 alla RI 1 e 1/3 a CO 5) è esente da critiche
siccome immune da violazioni del diritto materialmente applicabile, se solo si
considerano le rispettive interessenze delle parti coinvolte, singolarmente e
congiuntamente, sulle quali del resto i ricorrenti non spendono una sola parola,
limitandosi a disquisire, da un punto di vista formale, sulla facoltà di CO 5
di rimanere nella lite. Il ricorso non può dunque che essere respinto in quanto
privo di ogni fondamento.
4.
I ricorrenti avevano
chiesto già dinanzi all'istanza inferiore di procedere alla cancellazione dell'annotazione
di diritto di partecipazione all'utile in favore
di CO 6 alla quota di comproprietà di 4/9 di proprietà della CE RI 2, RI 3 e CO
5.
Essi si erano invero riservati di adire l'Ufficio dei registri
una volta terminata la procedura di ricomposizione particellare, qualora l'autorità
adita avesse ritenuto la sua incompetenza in materia. La Commissione, senza
motivare alcunché, non ha deciso nulla a questo proposito. In questa sede i
ricorrenti ripropongono le medesime domande rimaste inascoltate, addebitando
ciò ad una dimenticanza della Commissione. Invano. Secondo l'art. 20 cpv. 2
LRPT, le servitù, gli oneri fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l'esecuzione del raggruppamento terreni
(o la ricomposizione particellare) non hanno più ragione di sussistere,
devono essere soppressi. Questa evenienza non si verifica in concreto. In
effetti, il diritto di CO 6 di cui è fatta menzione nei registri, sembrerebbe
essere decaduto non per ragioni intrinseche all'esecuzione della ricomposizione
particellare ma per motivi di natura prettamente civile. I ricorrenti non
potevano quindi pretendere di approfittare di questa procedura per ottenere una
cancellazione che avrebbero potuto conseguire solo adendo le competenti autorità
civili, con o senza il consenso della beneficiaria. A ragione dunque la Commissione
non ha dato seguito alla richiesta ricorsuale.
5.
Medesima conclusione si impone per la domanda di trapasso delle proprietà
di RI 3 alla RI 1, che i ricorrenti, senza addurre motivazioni
particolari, hanno formulato non con il ricorso davanti al Consiglio di Stato
ma solo successivamente, in occasione dell'udienza di discussione del 20 aprile
2012.
Indipendentemente dall'ammissibilità della medesima, come sopra ricordato
(consid. 2) la procedura di riordino fondiario non persegue la
finalità, squisitamente privata, di eseguire trapassi di proprietà a vario titolo
(successione, liquidazioni di società o scioglimenti di comproprietà, ecc.),
anche se è noto a questo Tribunale che in passato le Commissioni si sono,
benché a torto, adagiate volentieri a queste irrite richieste. Ai ricorrenti
rimane comunque aperta anche qui la via civile per liquidare i loro rapporti
interni, del tutto estranei alla procedura di ricomposizione particellare.
6.
Infine, i
ricorrenti contestano pure la tassa di giustizia di fr. 300.- posta a loro carico
a seguito del parziale accoglimento del gravame da parte della Commissione di
ricorso.
6.1
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LPamm l'Autorità amministrativa può applicare
alle proprie decisioni una tassa di giustizia che varia da fr. 50.- a fr. 5'000.-
nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario e da fr. 50.- a fr.
10'000.- per quelli di carattere pecuniario. Ora, vista la parziale soccombenza
dei ricorrenti nella procedura dinanzi alla Commissione, la fissazione della
tassa di giustizia in fr. 300.-, importo che si situa al limite inferiore di
quanto previsto dalla norma citata, non presta il fianco a critica alcuna,
ritenuti in particolare gli atti istruttori compiuti dalla Commissione (di cui due
udienze di discussione e un sopralluogo) e l'onere lavorativo che l'evasione
della pratica ha comportato. Non vi è quindi spazio per alcun intervento censorio
da parte del Tribunale, visto anche l'ampio margine di apprezzamento che
compete alle istanze ricorsuali inferiori nello stabilire l'importo delle spese
processuali.
6.2
Per contro, ai ricorrenti occorre dare atto che la Commissione non ha assegnato
loro le ripetibili, in quanto vincenti su parte del ricorso (art. 28 cpv. 1
LPamm). In tal senso, la decisione impugnata va modificata nel senso di riconoscere
un'indennità ridotta a titolo di ripetibili ai ricorrenti, che sarà posta a
carico del comune di __________.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia di questa sede (art. 28 cpv. 1 LPamm) viene fissata tenendo conto del
fatto che gli insorgenti sono perdenti praticamente su tutta la linea, il loro
gravame essendo accolto solo sul punto (secondario e minimo) delle ripetibili di prima istanza. Di conseguenza, anche le ripetibili di questa istanza sono assegnate in misura minima (art. 31
cpv. 1 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso di 1. istanza
per la ricomposizione particellare di __________ è modificata come segue:
1.
-3. (invariati)
4.
La
tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della RI 1, di RI 2 e di RI 3,
in solido. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti un'indennità unica di
pari importo a titolo di ripetibili.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Il comune di __________
rifonderà loro un importo unico di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
5.
C.p.c. a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera