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Decisione

52.2013.514

Esclusione di un'offerta giunta con un contrassegno incongruente

16 gennaio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni

concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura

(art. 31 cpv. 2 LCPubb);

che riallacciandosi al

tenore di quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP

ribadisce puntualmente gli stessi concetti; l'apertura delle offerte, il loro

esame preliminare e la stesura del relativo verbale costituiscono delle

formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta attuazione

del principio della trasparenza che informa l'aggiudicazione di ogni genere di

com-messa pubblica (vedi art. 1 lett. a LCPubb);

che con l'apertura

delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto

innanzi tutto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle

offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a

quello effettivamente proposto e che l'offerta contiene tutti i documenti

richiesti, scongiurando manipolazioni o

negoziazioni ex post (Vincent Carron/

Jacques

Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.);

che, in sostanza, il verbale di apertura

delle offerte certifica quanto avviene durante tale

operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti

le offerte, dalla lettura degli importi proposti e da una prima verifica

sommaria degli atti pervenuti; il documento ha valore probatorio e garantisce

il rispetto del principio della trasparenza,

il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.; Carron/Fournier, op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA

52.2012.48 del 30 marzo 2012);

che per prassi

le buste contenenti un'offerta vanno contrassegnate con una dicitura, il cui

contenuto viene stabilito di volta in volta dal committente a dipendenza della

commessa posta a concorso e indicato partitamente nelle

prescrizioni di gara;

che scopo del

contrassegno non è soltanto quello di identificare un'offerta come tale ed evitare

che venga scambiata per corrispondenza ordinaria e aperta per errore al di

fuori della seduta pubblica all'uopo prevista dalla

legge (art. 31 cpv. 1 LCPubb); nel

caso in cui un committente instaura diversi concorsi nello stesso tempo o ha in

corso più di una procedura d'appalto il contrassegno permette pure di

Considerandi

individuare in modo puntuale a quale iter di aggiudicazione un determinato

concorrente intende partecipare;

che il bando del

concorso indetto dal municipio di CO 2 al fine di aggiudicare le opere da lattoniere-impermeabi-lizzazione

occorrenti al nuovo centro sportivo e sociale intercomunale indicava

chiaramente (vedi cifra 13) che le relative offerte, in busta chiusa e

sigillata, con dicitura esterna "opere da lattoniere-impermeabilizzazione",

avrebbero dovuto pervenire alla cancelleria comunale entro le 11.00 di martedì

20.

agosto 2013;

che quel giorno, tra un concorso e l'altro, alla

stazione appaltante sono giunte 63 buste contrassegnate, di cui 8 chiaramente riferite

alle opere da isolamento esterno; aperte come tali in seduta pubblica, è poi

risultato che una di esse conteneva l'offerta della RI 1 di __________ per i

lavori di lattoniere-impermeabilizzazio-ne;

che a giusto titolo tale offerta è stata

scartata, già solo perché riferita a lavori diversi da quelli di isolamento

esterno e aperta in un procedimento concorsuale mirante all'aggiudicazione di

una commessa del tutto differente;

che d'altra parte, la RI 1 ha violato le

prescrizioni concorsuali che imponevano di apporre sulla busta l'esatta indicazione

della gara alla quale s'intendeva partecipare, nel caso della ricorrente quella

per le opere da lattoniere-impermeabilizzazione; avesse deciso di mantenerla in

gara, l'ente banditore avrebbe disatteso non solo il principio di legalità, ma

anche i postulati della trasparenza e della

parità di trattamento governanti l'assegna-zione di tutte le commesse pubbliche

(cfr. art. 1 lett. a e c LCPubb);

che il fatto che

la stazione appaltante, il 21 agosto 2013, abbia inserito la RI 1 nel verbale

di apertura delle offerte relative ai lavori di lattoniere-impermeabilizzazione

non consente di pervenire a conclusione diversa; il

documento non poteva essere assolutamente modificato posteriormente alla sua

stesura e sottoscrizione, a maggior ragione per attestare un evento

inesistente, ovvero l'apertura di una busta avvenuta in un concorso completamente

differente a cagione del contenuto del contrassegno apposto sulla stessa;

che men che meno

la committenza avrebbe potuto operare le rettifiche

auspicate dall'insorgente sulla scorta di una disposizione, l'art. 47 cpv. 3

RLCPubb/CIAP, che in via eccezionale consente

la sanatoria di particolari vizi (meri errori aritmetici e di scrittura)

insiti esclusivamente nell'offerta vera e propria;

che non costituisce eccesso di formalismo

dedurre effetti preclusivi dall'inosservanza

delle prescrizioni di forma caratterizzanti le modalità di inoltro delle

offerte stabilite nella lex specialis del procedimento concorsuale indetto

dal municipio di CO 2 per aggiudicare le

opere da lattoniere necessarie al CSSI; al contrario, ammettere l'offerta in

discussione, permettendo che venisse traslata da un concorso all'altro, avrebbe

costituito una palese violazione del diritto;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il gravame va senz'altro respinto siccome infondato;

che la tassa di

giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni

enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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