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Decisione

52.2013.526

Bando di concorso per le opere di messa in sicurezza di un riale. Descrizione dei "lavori analoghi" da apportare come referenza operata dal committente

9 gennaio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quantitativi principali come segue:

scavi ca.

mc 1700

sbadacchiature ca.

mq 200

tubi DN 160/200/250 ca.

ml 50

tubi DN 1100/1200 ca.

ml 60

calcestruzzo ca.

mc 150

casseri ca.

mq 750

riempimento ca.

mc 600

cassoni di legno a

parete semplice ca. mc 30

cassoni di legno a

parete doppia ca. mc 160

Lo stesso

documento, alla cifra 5, stabilisce che i lavori saranno aggiudicati al miglior

offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.

prezzo 50%

Considerandi

2.

referenze per lavori

analoghi 25%

3.

attendibilità del prezzo

globale 20%

4.

contributo alla

formazione apprendisti 5%

Le

disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto precisano nel dettaglio tutti i documenti

e le informazioni che i concorrenti dovranno inoltrare unitamente alla

loro offerta. In particolare, preannunciano che le referenze saranno valutate in funzione dell'esperienza della ditta nell'esecuzione

di lavori con le medesime caratteristiche dell'opera oggetto dell'appalto

(vedi pos. 224.400). A tal fine i concorrenti

dovranno indicare quattro opere così descritte a pagina 27-28 del

capitolato:

referenza no. 1

costruzione del

rivestimento di sponde di un corso d'acqua con blocchi di pietrame posati a

secco, fondo allo stato naturale. Esempio come circa allegato 3.2. Importo minimo

di liquidazione parte rivestimento sponde, esclusa fornitura dei blocchi di pietrame,

fr. 40'000.-.

referenza no. 2

Posa di una

canalizzazione di scarico (tombinatura, riale, collettore, ecc.), con tubi in

materiale sintetico diametro minimo 100 cm. Importo di liquidazione minimo con pozzetti e camere fr. 100'000.-.

referenza no. 3

Costruzione di un cassone

di sostegno in legno per stabilizzazione scarpata, argine, ecc. con

vegetazione. Volume minimo del cassone in opera 100 mc.

referenza no. 4

Costruzione di

murature in pietrame con molloni e retromuro in calcestruzzo, giunti fugati.

Esempio come circa allegato 3.3. Importo minimo di liquidazione della

quotaparte muratura, inclusa fornitura molloni, fr. 50'000.-.

Con tutte le referenze conformi - si legge

alla pos. 224.400 CPN 102 - saranno assegnati 6 punti, nessuna conforme sarà

assegnato 1 punto. Per conformità parziali saranno stabiliti punteggi

intermedi. La mancata presentazione di referenze per lavori analoghi nell'apposito

formulario comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto.

B. Contro il predetto bando la ditta RI 1 di __________ è insorta

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che la descrizione delle opere a pagina 27 del capitolato

venga modificata in modo da garantire la

parità di trattamento tra concorrenti.

A mente della ricorrente, per la referenza no.

1.

non sarebbe affatto necessario prevedere un importo minimo di liquidazione di

fr. 40'000.-. Per quanto concerne invece la

referenza no. 2, la posa di canalizzazioni con un diametro minimo di 100 cm sarebbe rarissima e quindi troppo difficile da soddisfare. Anche il costo richiesto di fr. 100'000.- sarebbe inopportuno, in

quanto legato esclusivamente alla lunghezza del tratto posato.

Lo stesso dicasi per la referenza no. 3, che

oltre ad essere sproporzionata come le prime due concerne un lavoro

specialistico che andava messo a concorso separatamente.

C. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il municipio di CO 1, il quale ha avversato con

dovizia di motivazioni le tesi dell'insorgente.

Il committente ha rilevato in particolare che

la validità di una referenza può essere dedotta soltanto dalle caratteristiche

specifiche della commessa, raffrontate con

quelle dei lavori eseguiti. Per questo

motivo, a pagina 27 e 28 del capitolato sono state descritte esattamente

le quattro opere da apportare come referenza, opere che dal profilo della quantità,

del valore e del materiale da impiegare sono

in perfetta analogia con le peculiarità dei lavori messi a concorso. Semplici differenze tra gli

interventi eseguiti in passato dai singoli concorrenti e le opere

oggetto della commessa permetteranno comunque agli interessati di ottenere una

nota nel criterio di aggiudicazione 2, come

indicato alla posizione 224.400 delle disposizioni particolari CPN 102.

b. Dal

canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni presentate dall'ente banditore.

D. Con la

replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive

posizioni. La ricorrente ha ribadito il proprio punto di vista con argomentazioni di cui si dirà - per

quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

1.2

In

quanto attiva nel campo specifico dei lavori di costruzione, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati

dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a

LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.3

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle

tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il

concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita

dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

2.

2.1. Nella scelta

e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di

ponderazione il committente fruisce di un'am-pia latitudine di giudizio, che è

tenuto ad esercitare in funzione delle

particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione

devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo

oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia (promozione

di un'efficace e libera concorrenza, nonché dell'impiego parsimonioso delle

risorse finanziarie pubbliche; art. 1 lett. b e d LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione e dei metodi di valutazione da questi operata può

essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm).

Lesivi del diritto possono risultare dunque soltanto quei criteri e quei

metodi di valutazione che disattendono i

principi cardine dell'ordinamento delle

commesse pubbliche, che si fondano su considerazioni estranee alla

materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono in definitiva di esprimere un giudizio

oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità,

come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (STA

52.2008.226

del 2 novembre 2009).

2.2

Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, rispettivamente di

fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi

anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza,

scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come

criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono

costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

La definizione di "lavori

analoghi" va ricercata innanzi tutto nelle disposizioni di gara, che

notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza

di spiegazioni nelle regole fissate dal

committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o

simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal

profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa

a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per

realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza da giustificare

il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori

analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche

della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (STA 52.2009.421 del

4.

gennaio 2010).

3.

In

concreto, la ricorrente critica la descrizione dei lavori da apportare come

referenza operata dal committente.

Oggetto

della commessa è, come ricordato in narrativa, la

messa in sicurezza del riale __________, segnatamente il rifacimento della

camera di contenimento, la realizzazione di un tratto di canale a cielo aperto

e di un tratto interrato. Questi lavori comportano il taglio di alberi e

dissodamenti, demolizioni e rimozioni, la sistemazione di corsi d'acqua, la

posa di canalizzazioni, interventi di prosciugamento e l'esecuzione sul posto

di opere in calcestruzzo. Il tutto per un costo che l'ente banditore ha chiaramente

individuato allestendo un proprio preventivo di

riferimento, che sarà peraltro utilizzato per la valutazione del criterio di

aggiudicazione 3 (attendibilità del prezzo globale; vedi pos. 224.500

CPN 102).

Alla luce delle opere che saranno appaltate nulla

permette di ritenere che nell'enunciazione di dettaglio dei lavori da apportare

come referenza il committente sia incorso in una violazione del diritto sotto

il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essergli

riconosciuto in quest'ambito. Il valore minimo richiesto per la referenza 1, il

diametro della canalizzazione esatto per la referenza 2 ed il volume imposto

per la referenza 3 si rifanno ampiamente ai parametri quantitativi caratterizzanti

la commessa. Non v'è dubbio quindi che i lavori da presentare quale referenza

possono essere considerati analoghi, se non addirittura

identici, e come tali suscettibili di attestare la capacità del concorrente di

realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la

prestazione oggetto della commessa. D'altra parte, le regole della gara vanno

impostate in funzione dell'opera che occorre realizzare secondo le oggettive

esigenze del committente, non secondo le rivendicazioni di potenziali

concorrenti volte a favorire sé stessi tramite prescrizioni che permettano loro

di conseguire il miglior punteggio possibile

a dipendenza - nel caso specifico delle referenze - delle proprie

esperienze lavorative.

Dato che per finire risultano sorrette da ragioni del tutto plausibili e non

pregiudicano né la libertà economica della ricorrente, né il principio di una

concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art.

1.

lett. b LCPubb), le controverse prescrizioni concorsuali - sicuramente congrue

contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente - vanno senz'altro confermate.

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al

dispendio lavorativo occasionato dall'evasione del gravame, è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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