52.2013.526
Bando di concorso per le opere di messa in sicurezza di un riale. Descrizione dei "lavori analoghi" da apportare come referenza operata dal committente
9 gennaio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2013.526
Data decisione, Autorità:
09.01.2014, TRAM
Titolo:
Bando di concorso per le opere di messa in sicurezza di un riale. Descrizione dei "lavori analoghi" da apportare come referenza operata dal committente
BANDO
art. 1 let. b LCPUBB
art. 1 let. d LCPUBB
Incarto n.
52.2013.526
Lugano
9 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 novembre 2013 della
RI 1, ,
contro
il bando e la documentazione del concorso indetto
dal municipio di CO 1 per aggiudicare le opere da impresario costruttore inerenti
alla messa in sicurezza del riale __________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 ottobre 2013 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori da impresario
costruttore concernenti la messa in sicurezza del riale __________,
segnatamente il rifacimento della camera di contenimento, la realizzazione di
un tratto di canale a cielo aperto e di un tratto interrato (FU n. __________
pag. __________).
Il bando (cifra 2) descrive gli interventi e
Fatti
i quantitativi principali come segue:
scavi ca.
mc 1700
sbadacchiature ca.
mq 200
tubi DN 160/200/250 ca.
ml 50
tubi DN 1100/1200 ca.
ml 60
calcestruzzo ca.
mc 150
casseri ca.
mq 750
riempimento ca.
mc 600
cassoni di legno a
parete semplice ca. mc 30
cassoni di legno a
parete doppia ca. mc 160
Lo stesso
documento, alla cifra 5, stabilisce che i lavori saranno aggiudicati al miglior
offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
prezzo 50%
Considerandi
2.
referenze per lavori
analoghi 25%
3.
attendibilità del prezzo
globale 20%
4.
contributo alla
formazione apprendisti 5%
Le
disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto precisano nel dettaglio tutti i documenti
e le informazioni che i concorrenti dovranno inoltrare unitamente alla
loro offerta. In particolare, preannunciano che le referenze saranno valutate in funzione dell'esperienza della ditta nell'esecuzione
di lavori con le medesime caratteristiche dell'opera oggetto dell'appalto
(vedi pos. 224.400). A tal fine i concorrenti
dovranno indicare quattro opere così descritte a pagina 27-28 del
capitolato:
referenza no. 1
costruzione del
rivestimento di sponde di un corso d'acqua con blocchi di pietrame posati a
secco, fondo allo stato naturale. Esempio come circa allegato 3.2. Importo minimo
di liquidazione parte rivestimento sponde, esclusa fornitura dei blocchi di pietrame,
fr. 40'000.-.
referenza no. 2
Posa di una
canalizzazione di scarico (tombinatura, riale, collettore, ecc.), con tubi in
materiale sintetico diametro minimo 100 cm. Importo di liquidazione minimo con pozzetti e camere fr. 100'000.-.
referenza no. 3
Costruzione di un cassone
di sostegno in legno per stabilizzazione scarpata, argine, ecc. con
vegetazione. Volume minimo del cassone in opera 100 mc.
referenza no. 4
Costruzione di
murature in pietrame con molloni e retromuro in calcestruzzo, giunti fugati.
Esempio come circa allegato 3.3. Importo minimo di liquidazione della
quotaparte muratura, inclusa fornitura molloni, fr. 50'000.-.
Con tutte le referenze conformi - si legge
alla pos. 224.400 CPN 102 - saranno assegnati 6 punti, nessuna conforme sarà
assegnato 1 punto. Per conformità parziali saranno stabiliti punteggi
intermedi. La mancata presentazione di referenze per lavori analoghi nell'apposito
formulario comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto.
B. Contro il predetto bando la ditta RI 1 di __________ è insorta
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la descrizione delle opere a pagina 27 del capitolato
venga modificata in modo da garantire la
parità di trattamento tra concorrenti.
A mente della ricorrente, per la referenza no.
1.
non sarebbe affatto necessario prevedere un importo minimo di liquidazione di
fr. 40'000.-. Per quanto concerne invece la
referenza no. 2, la posa di canalizzazioni con un diametro minimo di 100 cm sarebbe rarissima e quindi troppo difficile da soddisfare. Anche il costo richiesto di fr. 100'000.- sarebbe inopportuno, in
quanto legato esclusivamente alla lunghezza del tratto posato.
Lo stesso dicasi per la referenza no. 3, che
oltre ad essere sproporzionata come le prime due concerne un lavoro
specialistico che andava messo a concorso separatamente.
C. a. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il municipio di CO 1, il quale ha avversato con
dovizia di motivazioni le tesi dell'insorgente.
Il committente ha rilevato in particolare che
la validità di una referenza può essere dedotta soltanto dalle caratteristiche
specifiche della commessa, raffrontate con
quelle dei lavori eseguiti. Per questo
motivo, a pagina 27 e 28 del capitolato sono state descritte esattamente
le quattro opere da apportare come referenza, opere che dal profilo della quantità,
del valore e del materiale da impiegare sono
in perfetta analogia con le peculiarità dei lavori messi a concorso. Semplici differenze tra gli
interventi eseguiti in passato dai singoli concorrenti e le opere
oggetto della commessa permetteranno comunque agli interessati di ottenere una
nota nel criterio di aggiudicazione 2, come
indicato alla posizione 224.400 delle disposizioni particolari CPN 102.
b. Dal
canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni presentate dall'ente banditore.
D. Con la
replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
posizioni. La ricorrente ha ribadito il proprio punto di vista con argomentazioni di cui si dirà - per
quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
1.2
In
quanto attiva nel campo specifico dei lavori di costruzione, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati
dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a
LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.3
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle
tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il
concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
2.
2.1. Nella scelta
e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di
ponderazione il committente fruisce di un'am-pia latitudine di giudizio, che è
tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione
devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo
oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia (promozione
di un'efficace e libera concorrenza, nonché dell'impiego parsimonioso delle
risorse finanziarie pubbliche; art. 1 lett. b e d LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione e dei metodi di valutazione da questi operata può
essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm).
Lesivi del diritto possono risultare dunque soltanto quei criteri e quei
metodi di valutazione che disattendono i
principi cardine dell'ordinamento delle
commesse pubbliche, che si fondano su considerazioni estranee alla
materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono in definitiva di esprimere un giudizio
oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità,
come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (STA
52.2008.226
del 2 novembre 2009).
2.2
Le cosiddette referenze servono
essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera
messa a concorso, rispettivamente di
fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi
anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza,
scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come
criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono
costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del
committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
La definizione di "lavori
analoghi" va ricercata innanzi tutto nelle disposizioni di gara, che
notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza
di spiegazioni nelle regole fissate dal
committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o
simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal
profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa
a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per
realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza da giustificare
il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori
analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche
della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (STA 52.2009.421 del
4.
gennaio 2010).
3.
In
concreto, la ricorrente critica la descrizione dei lavori da apportare come
referenza operata dal committente.
Oggetto
della commessa è, come ricordato in narrativa, la
messa in sicurezza del riale __________, segnatamente il rifacimento della
camera di contenimento, la realizzazione di un tratto di canale a cielo aperto
e di un tratto interrato. Questi lavori comportano il taglio di alberi e
dissodamenti, demolizioni e rimozioni, la sistemazione di corsi d'acqua, la
posa di canalizzazioni, interventi di prosciugamento e l'esecuzione sul posto
di opere in calcestruzzo. Il tutto per un costo che l'ente banditore ha chiaramente
individuato allestendo un proprio preventivo di
riferimento, che sarà peraltro utilizzato per la valutazione del criterio di
aggiudicazione 3 (attendibilità del prezzo globale; vedi pos. 224.500
CPN 102).
Alla luce delle opere che saranno appaltate nulla
permette di ritenere che nell'enunciazione di dettaglio dei lavori da apportare
come referenza il committente sia incorso in una violazione del diritto sotto
il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essergli
riconosciuto in quest'ambito. Il valore minimo richiesto per la referenza 1, il
diametro della canalizzazione esatto per la referenza 2 ed il volume imposto
per la referenza 3 si rifanno ampiamente ai parametri quantitativi caratterizzanti
la commessa. Non v'è dubbio quindi che i lavori da presentare quale referenza
possono essere considerati analoghi, se non addirittura
identici, e come tali suscettibili di attestare la capacità del concorrente di
realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la
prestazione oggetto della commessa. D'altra parte, le regole della gara vanno
impostate in funzione dell'opera che occorre realizzare secondo le oggettive
esigenze del committente, non secondo le rivendicazioni di potenziali
concorrenti volte a favorire sé stessi tramite prescrizioni che permettano loro
di conseguire il miglior punteggio possibile
a dipendenza - nel caso specifico delle referenze - delle proprie
esperienze lavorative.
Dato che per finire risultano sorrette da ragioni del tutto plausibili e non
pregiudicano né la libertà economica della ricorrente, né il principio di una
concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art.
1.
lett. b LCPubb), le controverse prescrizioni concorsuali - sicuramente congrue
contrariamente a quanto eccepito dall'insorgente - vanno senz'altro confermate.
4.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al
dispendio lavorativo occasionato dall'evasione del gravame, è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster