52.2013.529
Licenza edilizia per la sopraelevazione di un muro di sostegno/cinta
8 aprile 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.529
Lugano
8 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Mariano
Morgani, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 novembre 2013 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PA 1
contro
la
decisione 22 ottobre 2013 (n. 5516) del Consiglio di Stato, che respinge il
ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 25 luglio 2013 con
la quale il municipio di Vacallo ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia
per la sopraelevazione di un muro di sostegno/cinta e la posa di un cancello al
mapp. 1553 di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 2 è proprietario del mapp.
1553 di Vacallo, attribuito alla zona residenziale particolare Roggiana (RPR) dal
vigente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n.
6271 del 2 dicembre 1997. Il fondo, che verso monte confina con un vigneto
terrazzato (mapp. 481), è sorretto verso valle da un vecchio muro in pietra di
altezza variabile, che corre lungo il ciglio della sottostante via Roggiana
(mapp. 793). In posizione sopraelevata e
leggermente arretrata rispetto a quest'ultima si trova un ampio edificio abitativo
di due piani (sub. C), recentemente ristrutturato.
b. Con decisione 30 gennaio 2013
il municipio di Vacallo ha rilasciato alla RI 1, istante in licenza, il
permesso di sopraelevare il muro di sostegno/cinta fino a 30.00 cm, in modo da raggiungere, nello spazio antistante l'edificio, la quota uniforme di m 2.87
(cfr. piano Tav. U 22.11.2012). Da qui, data la quota - pari a + 0.16 m - della strada, l'altezza massima ammessa del muro di m 2.71, ciò che apparentemente implicava
l'abbassamento (invero non richiesto) di 14 cm (m 2.85 - m 2.71) della sua corona nel lato est (cfr. risposte del municipio
del 4 ottobre 2013, pag. 1 seg. ad 3, e del 29 novembre 2013, pag. 2 ad
3). L'intervento autorizzato, volto nelle intenzioni dell'istante a pareggiare
il livello del muro e del terreno situato tra quest'ultimo e l'edificio,
prevedeva inoltre la posa di una ringhiera alta 1.00 m sopra la corona del muro così modificato.
c. Scostandosi dalla licenza
accordata, l'istante ha posato a filo del muro una lamiera in acciaio corten, destinata
a sostenere il retrostante riempimento del terreno.
Con notifica di costruzione
parzialmente in sanatoria inoltrata il 24 giugno 2013, la RI 1 ha chiesto al
municipio di autorizzare l'intervento realizzato,
oltre alla posa di un cancello d'accesso all'entrata della proprietà. L'opera
metallica si erge fino a 65 cm sopra il muro esistente, che secondo i piani
presenterebbe un'analoga differenza di altezza tra le sue estremità toccate
dall'intervento, raggiungendo la quota uniforme di m 3.15, misurata a partire dalla quota 0.00 del progetto. Sulla
sommità della lamiera, che si prevede di mascherare con della vegetazione,
verrà inoltre collocata una ringhiera alta 1.00 m (cfr. piano Tav. 2 07.06.2013).
La domanda non ha suscitato
opposizioni da parte di privati.
Il 25 luglio 2013, il municipio
di Vacallo ha rilasciato la licenza richiesta alla condizione che la quota
massima della nuova lamiera dovrà corrispondere a quanto approvato con autorizzazione
comunale 30.01.2013, che la quota di progetto della corona della
lamiera, pari a +3.15 dovrà essere ridotta di 34 cm, corrispondente alla quota di +2.81 e che anche la quota del camminamento come delle
aiuole dovrà essere ridotta di conseguenza (cfr. dispositivi n. 3.2 e 3.3).
B. Con
giudizio 22 ottobre 2013 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato dalla RI 1 e da RI 2 contro il provvedimento municipale
limitatamente alle condizioni imposte, confermandolo.
In sostanza, il Governo ha
ritenuto che il municipio, imponendo il rispetto della quota di m 2.81, abbia
di fatto emanato una misura di ripristino di
quanto autorizzato con la licenza edilizia 30 gennaio 2013. Non essendo mai
stata contestata, i limiti di altezza da quest'ultima previsti sarebbero
vincolanti e non potrebbero più essere rimessi in discussione.
C. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza edilizia venga rilasciata
come da notifica di costruzione (parzialmente in sanatoria) inoltrata.
Preliminarmente gli insorgenti
lamentano la lesione del loro diritto di essere sentiti, dovuta a una carente
motivazione della decisione municipale in merito alla condizione di licenza
avversata. Contestano inoltre la tesi del Consiglio di Stato, secondo cui la
risoluzione municipale configurerebbe una decisione di ripristino. A loro
avviso, posto che la domanda di costruzione muove da un concetto architettonico
completamente diverso dal precedente, si tratterebbe invece di una nuova licenza
edilizia condizionata. Nel merito, i
ricorrenti rilevano che l'intervento non modifica il muro esistente ed avverrebbe
all'interno del fondo, permettendo una modica sistemazione del terreno
circostante l'edificio. Non si tratterrebbe quindi di un'opera di cinta, ma se
la si considerasse tale, sarebbe rispettosa dell'altezza massima prescritta, misurata
a partire dal livello del terreno retrostante il muro di sostegno, che
fungerebbe da terreno naturale. Dato che l'intervento previsto ed in parte
realizzato non contrasterebbe con alcuna norma di piano regolatore e che l'altezza
indicata dal municipio non troverebbe riscontro in alcuna norma, concludono gli
interessati, la domanda dovrebbe essere approvata così come presentata.
D. All'accoglimento del ricorso si
oppone il Consiglio di Stato, senza presentare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il comune di Vacallo, con argomentazioni che
verranno riprese, in quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione della RI 1, già istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE), e di RI
2, proprietario del fondo, suscettibile di essere toccato da un eventuale ordine di (parziale) ripristino (STA 52.2002.344
del 9 gennaio 2012 consid. 1.1 con
rinvii). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
dell'impugnativa emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole
processuali, in particolare dai piani e dalla documentazione fotografica. Nell'ambito
di una valutazione anticipata, il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non
appare in grado di apportare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini
del giudizio.
2. Preliminarmente occorre rilevare
che la tesi del Governo, secondo cui l'esecutivo comunale avrebbe di fatto
emanato una misura di ripristino di una situazione precedentemente
stabilita, ovvero dei limiti di altezza fissati dalla licenza edilizia 30
gennaio 2013, i quali sarebbero vincolanti e non potrebbero più essere rimessi
in discussione, è destituita di fondamento.
Quella in esame è difatti a tutti gli effetti una nuova
licenza edilizia, con cui è stata
approvata a determinate condizioni una variante parzialmente in
sanatoria di un progetto precedentemente autorizzato. Dopo il rilascio della
prima autorizzazione, nulla impediva invero all'istante di presentare una nuova
domanda di costruzione per un'opera diversa dall'antecedente per foggia, materiali
ed altezza (cfr. piani di progetto delle due notifiche di costruzione), né all'autorità
comunale di rilasciare un secondo permesso (cfr. STA 52.2007.213/ 216/217 del
12 settembre 2007 consid. 3.3.1). La circostanza che la prima licenza fosse cresciuta
in giudicato incontestata, è dunque irrilevante. Per di più, se si considera
che la prima licenza autorizzava l'innalzamento
fino alla quota massima di m 2.87 a fronte di una quota stradale omogenea di +
0.16 cm (altezza muro = m 2.71), mentre la seconda approva una quota
massima di m 2.81 a fronte di una quota stradale variabile, pari a + 0.13 cm in corrispondenza delle sezioni A e B (altezza muro +
lamiera = m 2.68), non è neppure corretto affermare che l'autorità comunale
abbia semplicemente confermato la precedente limitazione d'altezza.
Stante che il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 30 agosto 2013, confermando
conseguentemente la decisione dell'autorità comunale, occorre entrare nel
merito delle censure sollevate dagli insorgenti contro le condizioni di
licenza.
3.3.1. I muri che
non fanno parte di un edificio sono comunque costruzioni. Determinando ingombri
verticali rilevanti dal profilo delle finalità, dirette o indirette, perseguite
dalle norme sull'altezza delle costruzioni, anche lo sviluppo verticale di
queste opere va pertanto assoggettato a restrizioni.
Nella misura in cui regolano l'altezza di queste
opere, gli ordinamenti edilizi sono soliti
distinguere tra muri di cinta, muri di sostegno ed eventualmente muri di
controripa.
Fatti
I muri di cinta servono a recingere il fondo. Essendo
eretti a confine, l'altezza di questi manufatti va limitata in misura più consistente
di quella degli edifici. Se non sono regolati dalle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), i muri di
cinta devono per principio rispettare l'altezza massima di m 2.50 fissata
dall'art. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile
svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE n. 1186).
Alle medesime regole applicabili ai muri di cinta sono
assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il
confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni ingenerate
da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da quelle
derivanti dai muri di cinta (Scolari, op.
cit., ad art. 39 LE n. 1184).
Salvo diversa disposizione, l'altezza dei muri di
sostegno di terrapieni artificiali eretti all'interno dei fondi soggiace invece
alle norme applicabili all'altezza degli edifici. L'impatto derivante da questi
manufatti sia ai fondi circostanti, sia al paesaggio è in effetti analogo a
quello prodotto dai muri perimetrali degli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1220).
Diversa è invece la situazione
dei muri di controriva, ovvero delle
opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi
ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non possono essere senz'altro
assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di
terrapieni artificiali. L'assoggettamento di queste opere al regime delle
altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi nella misura in cui la
limitazione dell'altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti
all'interno dei fondi persegue anche finalità paesaggistiche.
Ai muri di sostegno e di
controripa sono assimilabili le opere di sistemazione del terreno formate da
vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele
sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'oriz-zontale.
Gli ingombri verticali e le ripercussioni ingenerate da queste opere sul
quadro del paesaggio sono in effetti analoghe a quelle prodotte dai muri
di sostegno o di controriva (cfr. STA
52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.).
Riservata una regolamentazione specifica, anche le sistemazioni
del terreno devono rispettare i limiti di altezza prescritti per gli edifici,
rispettivamente per i muri di cinta o di sostegno nella misura in cui sono
assimilabili a questo genere di opere. Non possono evidentemente determinare ingombri
verticali maggiori. Nella fascia determinata dalla distanza degli edifici da
confine, i terrapieni non possono pertanto superare l'altezza massima prescritta
per i muri di cinta. I terrapieni situati a monte dei muri di sostegno eretti
sul confine devono in particolare rispettare l'altezza massima fissata per le
opere di recinzione. L'altezza dei terrapieni
si calcola a partire dal terreno naturale situato sulla verticale del
punto superiore preso in considerazione (cfr. STA 52.2002.194 del 20 marzo 2003 consid. 2.1.; RDAT II-1996 n. 35), senza
alcun riporto sull'orizzontale fintanto che la pendenza del terrapieno non
supera il limite del 100% (= 45°; cfr. STA 52.2011.230 del 3 aprile 2012
consid. 2.3).
3.2. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa disposizione, la
norma torna applicabile anche ai muri ed alle opere ad essi assimilabili (cfr.
in tal senso: STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 consid. 3.1.4.; 52.2007.254 del
26 novembre 2007 consid. 2; 52.2004.270 del 28 settembre 2004).
La
sistemazione del terreno può essere ottenuta innalzando (colmata, ripiena) o abbassando (escavazione) il
livello del terreno naturale, per il quale si intende in genere il
terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto
originario mediante colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono tuttavia
perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale.
In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le
connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra
terreno naturale e terreno sistemato non è
tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione
nel contesto dei fondi circostanti:
sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno
adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre
alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle altimetrie
dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche in un
lasso di tempo relativamente breve (STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid.
4.1.; 52.2012.137/142/161 del 13 novembre 2012 consid. 4.1 con rinvii, confermata da STF 1C.4/2013 del 19 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013; STA 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid.
2; RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2).
3.3. Giusta l'art. 9 n.
2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), verso le strade, le
piazze ed i confini interni della [recte:
delle] proprietà private le opere di cinta potranno avere un'altezza
massima di 1.50 m; ove risultassero di ostacolo alla visibilità l'altezza
massima sarà di 0.90 m.
La norma disciplina
soltanto l'altezza delle opere di cinta, cui sono implicitamente equiparati
(cfr. titolo: opere di cinta e muri di sostegno) i muri di sostegno eretti
sul confine. Non regolamenta invece l'altezza dei muri di sostegno eretti all'interno
dei fondi. Parimenti, non regola nemmeno l'altezza dei muri di controriva.
Riservato quanto disposto a tutela della sicurezza
della circolazione stradale, le opere di
cinta (muri, ringhiere) ed i muri di sostegno eretti sul confine (o all'interno della fascia definita dalla
distanza da confine prescritta per le costruzioni principali) possono dunque essere alti fino a m 1.50, sia verso
la proprietà pubblica (strade, piazze) che verso la proprietà privata.
4. Nella
fattispecie, il terreno dedotto in edificazione (mapp. 1553) è sorretto verso
valle da un vecchio muro in pietra, di altezza variabile ma comunque
abbondantemente superiore a 2.00 m nel tratto
antistante l'edificio di cui al sub. C. Dal profilo funzionale, si tratta
dunque di un muro di contenimento. Serve infatti a sorreggere il terreno retrostante. Sorgendo a confine con via
Roggiana (mapp. 793) serve tuttavia anche da muro di cinta. Sia il muro,
sia l'edificio che lo sovrasta sono stati costruiti molti anni addietro, certamente
ben prima dell'adozione del vigente piano regolatore. Dal materiale fotografico agli atti, si evince inoltre la
presenza nel comparto di altri muri di sostegno o di controriva, che in parte
presentano altezze anche maggiori (cfr. doc. 2.1 allegato alla risposta 4
ottobre 2013 del municipio; rapporto di costatazione 22 ottobre 2013). Considerata
la trasformazione del territorio prodotta da questi manufatti, allo stato
attuale l'andamento del terreno naturale preesistente alla costruzione della
strada non può più essere determinato con la necessaria precisione. Non è in
particolare possibile stabilire in che misura il livello del terreno a monte
del muro in discussione sia frutto di una colmata o se invece corrisponda a quello del terreno naturale.
Parimenti, non è dato di stabilire se il livello del terreno ai piedi
del muro corrisponda a quello del terreno originario o scaturisca piuttosto da
un'escavazione del pendio originario, eseguita per realizzare la strada esistente. Data la situazione, il livello della
corona del muro e del terreno retrostante sorretto da quest'ultimo va necessariamente
considerato come livello del terreno naturale. In sostanza, il muro ha assunto
le connotazioni di una modifica del terreno che rimodella l'orografia in modo
armonioso nelle altimetrie dei terreni circostanti.
Non è una sistemazione che si scosta in modo abnorme dall'andamento dei
terreni adiacenti.
Ferma
questa premessa, è dunque a partire da questo livello e non, come pretende a torto il municipio, da
quello della strada sottostante che deve essere verificato il rispetto dell'altezza
massima prescritta per le (eventuali) opere di cinta, rispettivamente
per i muri di sostegno eretti sul confine ed i terrapieni retrostanti. Diversamente, nessun ulteriore intervento di
sopraelevazione e sistemazione del terreno sarebbe peraltro realizzabile nel
caso concreto, posto che l'opera muraria presente sul confine oltrepassa
abbondantemente l'altezza massima prescritta
dall'art. 9 n. 2 NAPR per le opere di cinta ed i muri di sostegno.
In
concreto, l'intervento progettato, in parte già realizzato, prevede di posare dietro
al muro esistente una lamiera in acciaio corten, alta fino a 65 cm (m 3.15 - m 2.50) nel punto di maggior estensione verticale, sulla cui sommità verrebbe collocata
una ringhiera alta 1.00 m (cfr. piano Tav. 2 07.06.2013). Essendo
situata verticalmente a filo del muro di cinta/contenimento esistente e
destinata a sostenere la retrostante sistemazione del terreno, costituisce anch'essa,
in pari tempo, un'opera di cinta e di sostegno. Deve quindi rispettare, assieme
alla ringhiera insistente sulla sua sommità, l'altezza massima prescritta dall'art.
9 n. 2 NAPR.
Posto che la ringhiera è alta 1.00
m, la parte di lamiera non può evidentemente superare i 50 cm di altezza,
misurati dalla corona del vecchio muro in pietra. La quota uniforme massima
raggiungibile dalla corona della lamiera è pertanto pari a + 3.00 m (m 2.50 + m
0.50) per rapporto alla quota 0.00 del progetto, anziché soltanto 2.81 m come
autorizzato - invero senza che sia dato di comprendere in base a quali criteri e
disposizioni di legge - dal municipio. La licenza edilizia 25 luglio 2013 va
dunque riformata di conseguenza.
Dato l'esito, non mette conto di esaminare
la censura sollevata dagli insorgenti in merito alla violazione del loro
diritto di essere sentiti.
5.5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente
accolto. Di conseguenza, sono annullati il
giudizio governativo ed i dispositivi n. 3.2. e 3.3 della licenza edilizia 25
luglio 2013. Quest'ultima è confermata alla ulteriore condizione che la
quota di progetto della corona della lamiera (+ 3.15 m) sia ridotta a + 3.00 m.
5.2. La tassa di
giustizia, ridotta proporzionalmente al grado di soccombenza, è posta a carico
dei ricorrenti in solido, ritenuto che il
comune di Vacallo ne va invece esente essendo comparso per ragioni di funzione
(art. 28 LPamm). Quest'ultimo rifonderà agli insorgenti, assistiti da un legale
davanti a questa Corte, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 31
LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 ottobre 2013 (n. 5516) del Consiglio di Stato e i dispositivi n. 3.2. e 3.3 della licenza edilizia 25
luglio 2013 sono annullati;
1.2. la
licenza edilizia 25 luglio 2013 è
confermata per il resto, alla ulteriore condizione che la quota di progetto della corona della lamiera (+ 3.15 m) sia ridotta a +
3.00 m.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-
è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Il comune di Vacallo verserà fr. 800.-
agli insorgenti a titolo di ripetibili.
2.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario