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Decisione

52.2013.529

Licenza edilizia per la sopraelevazione di un muro di sostegno/cinta

8 aprile 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I muri di cinta servono a recingere il fondo. Essendo

eretti a confine, l'altezza di questi manufatti va limitata in misura più consistente

di quella degli edifici. Se non sono regolati dalle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), i muri di

cinta devono per principio rispettare l'altezza massima di m 2.50 fissata

dall'art. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile

svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE n. 1186).

Alle medesime regole applicabili ai muri di cinta sono

assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il

confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni ingenerate

da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da quelle

derivanti dai muri di cinta (Scolari, op.

cit., ad art. 39 LE n. 1184).

Salvo diversa disposizione, l'altezza dei muri di

sostegno di terrapieni artificiali eretti all'interno dei fondi soggiace invece

alle norme applicabili all'altezza degli edifici. L'impatto derivante da questi

manufatti sia ai fondi circostanti, sia al paesaggio è in effetti analogo a

quello prodotto dai muri perimetrali degli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1220).

Diversa è invece la situazione

dei muri di controriva, ovvero delle

opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi

ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non possono essere senz'altro

assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di

terrapieni artificiali. L'assoggettamento di queste opere al regime delle

altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi nella misura in cui la

limitazione dell'altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti

all'interno dei fondi persegue anche finalità paesaggistiche.

Ai muri di sostegno e di

controripa sono assimilabili le opere di sistemazione del terreno formate da

vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele

sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'oriz-zontale.

Gli ingombri verticali e le ripercussioni ingenerate da queste opere sul

quadro del paesaggio sono in effetti analoghe a quelle prodotte dai muri

di sostegno o di controriva (cfr. STA

52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2.).

Riservata una regolamentazione specifica, anche le sistemazioni

del terreno devono rispettare i limiti di altezza prescritti per gli edifici,

rispettivamente per i muri di cinta o di sostegno nella misura in cui sono

assimilabili a questo genere di opere. Non possono evidentemente determinare ingombri

verticali maggiori. Nella fascia determinata dalla distanza degli edifici da

confine, i terrapieni non possono pertanto superare l'altezza massima prescritta

per i muri di cinta. I terrapieni situati a monte dei muri di sostegno eretti

sul confine devono in particolare rispettare l'altezza massima fissata per le

opere di recinzione. L'altezza dei terrapieni

si calcola a partire dal terreno naturale situato sulla verticale del

punto superiore preso in considerazione (cfr. STA 52.2002.194 del 20 marzo 2003 consid. 2.1.; RDAT II-1996 n. 35), senza

alcun riporto sull'orizzontale fintanto che la pendenza del terrapieno non

supera il limite del 100% (= 45°; cfr. STA 52.2011.230 del 3 aprile 2012

consid. 2.3).

3.2. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore

del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa disposizione, la

norma torna applicabile anche ai muri ed alle opere ad essi assimilabili (cfr.

in tal senso: STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 consid. 3.1.4.; 52.2007.254 del

26 novembre 2007 consid. 2; 52.2004.270 del 28 settembre 2004).

La

sistemazione del terreno può essere ottenuta innalzando (colmata, ripiena) o abbassando (escavazione) il

livello del terreno naturale, per il quale si intende in genere il

terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto

originario mediante colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono tuttavia

perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale.

In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le

connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra

terreno naturale e terreno sistemato non è

tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione

nel contesto dei fondi circostanti:

sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno

adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre

alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle altimetrie

dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche in un

lasso di tempo relativamente breve (STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid.

4.1.; 52.2012.137/142/161 del 13 novembre 2012 consid. 4.1 con rinvii, confermata da STF 1C.4/2013 del 19 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013; STA 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid.

2; RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2).

3.3. Giusta l'art. 9 n.

2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), verso le strade, le

piazze ed i confini interni della [recte:

delle] proprietà private le opere di cinta potranno avere un'altezza

massima di 1.50 m; ove risultassero di ostacolo alla visibilità l'altezza

massima sarà di 0.90 m.

La norma disciplina

soltanto l'altezza delle opere di cinta, cui sono implicitamente equiparati

(cfr. titolo: opere di cinta e muri di sostegno) i muri di sostegno eretti

sul confine. Non regolamenta invece l'altezza dei muri di sostegno eretti all'interno

dei fondi. Parimenti, non regola nemmeno l'altezza dei muri di controriva.

Riservato quanto disposto a tutela della sicurezza

della circolazione stradale, le opere di

cinta (muri, ringhiere) ed i muri di sostegno eretti sul confine (o all'interno della fascia definita dalla

distanza da confine prescritta per le costruzioni principali) possono dunque essere alti fino a m 1.50, sia verso

la proprietà pubblica (strade, piazze) che verso la proprietà privata.

4. Nella

fattispecie, il terreno dedotto in edificazione (mapp. 1553) è sorretto verso

valle da un vecchio muro in pietra, di altezza variabile ma comunque

abbondantemente superiore a 2.00 m nel tratto

antistante l'edificio di cui al sub. C. Dal profilo funzionale, si tratta

dunque di un muro di contenimento. Serve infatti a sorreggere il terreno retrostante. Sorgendo a confine con via

Roggiana (mapp. 793) serve tuttavia anche da muro di cinta. Sia il muro,

sia l'edificio che lo sovrasta sono stati costruiti molti anni addietro, certamente

ben prima dell'adozione del vigente piano regolatore. Dal materiale fotografico agli atti, si evince inoltre la

presenza nel comparto di altri muri di sostegno o di controriva, che in parte

presentano altezze anche maggiori (cfr. doc. 2.1 allegato alla risposta 4

ottobre 2013 del municipio; rapporto di costatazione 22 ottobre 2013). Considerata

la trasformazione del territorio prodotta da questi manufatti, allo stato

attuale l'andamento del terreno naturale preesistente alla costruzione della

strada non può più essere determinato con la necessaria precisione. Non è in

particolare possibile stabilire in che misura il livello del terreno a monte

del muro in discussione sia frutto di una colmata o se invece corrisponda a quello del terreno naturale.

Parimenti, non è dato di stabilire se il livello del terreno ai piedi

del muro corrisponda a quello del terreno originario o scaturisca piuttosto da

un'escavazione del pendio originario, eseguita per realizzare la strada esistente. Data la situazione, il livello della

corona del muro e del terreno retrostante sorretto da quest'ultimo va necessariamente

considerato come livello del terreno naturale. In sostanza, il muro ha assunto

le connotazioni di una modifica del terreno che rimodella l'orografia in modo

armonioso nelle altimetrie dei terreni circostanti.

Non è una sistemazione che si scosta in modo abnorme dall'andamento dei

terreni adiacenti.

Ferma

questa premessa, è dunque a partire da questo livello e non, come pretende a torto il municipio, da

quello della strada sottostante che deve essere verificato il rispetto dell'altezza

massima prescritta per le (eventuali) opere di cinta, rispettivamente

per i muri di sostegno eretti sul confine ed i terrapieni retrostanti. Diversamente, nessun ulteriore intervento di

sopraelevazione e sistemazione del terreno sarebbe peraltro realizzabile nel

caso concreto, posto che l'opera muraria presente sul confine oltrepassa

abbondantemente l'altezza massima prescritta

dall'art. 9 n. 2 NAPR per le opere di cinta ed i muri di sostegno.

In

concreto, l'intervento progettato, in parte già realizzato, prevede di posare dietro

al muro esistente una lamiera in acciaio corten, alta fino a 65 cm (m 3.15 - m 2.50) nel punto di maggior estensione verticale, sulla cui sommità verrebbe collocata

una ringhiera alta 1.00 m (cfr. piano Tav. 2 07.06.2013). Essendo

situata verticalmente a filo del muro di cinta/contenimento esistente e

destinata a sostenere la retrostante sistemazione del terreno, costituisce anch'essa,

in pari tempo, un'opera di cinta e di sostegno. Deve quindi rispettare, assieme

alla ringhiera insistente sulla sua sommità, l'altezza massima prescritta dall'art.

9 n. 2 NAPR.

Posto che la ringhiera è alta 1.00

m, la parte di lamiera non può evidentemente superare i 50 cm di altezza,

misurati dalla corona del vecchio muro in pietra. La quota uniforme massima

raggiungibile dalla corona della lamiera è pertanto pari a + 3.00 m (m 2.50 + m

0.50) per rapporto alla quota 0.00 del progetto, anziché soltanto 2.81 m come

autorizzato - invero senza che sia dato di comprendere in base a quali criteri e

disposizioni di legge - dal municipio. La licenza edilizia 25 luglio 2013 va

dunque riformata di conseguenza.

Dato l'esito, non mette conto di esaminare

la censura sollevata dagli insorgenti in merito alla violazione del loro

diritto di essere sentiti.

5.5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente

accolto. Di conseguenza, sono annullati il

giudizio governativo ed i dispositivi n. 3.2. e 3.3 della licenza edilizia 25

luglio 2013. Quest'ultima è confermata alla ulteriore condizione che la

quota di progetto della corona della lamiera (+ 3.15 m) sia ridotta a + 3.00 m.

5.2. La tassa di

giustizia, ridotta proporzionalmente al grado di soccombenza, è posta a carico

dei ricorrenti in solido, ritenuto che il

comune di Vacallo ne va invece esente essendo comparso per ragioni di funzione

(art. 28 LPamm). Quest'ultimo rifonderà agli insorgenti, assistiti da un legale

davanti a questa Corte, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 31

LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 22 ottobre 2013 (n. 5516) del Consiglio di Stato e i dispositivi n. 3.2. e 3.3 della licenza edilizia 25

luglio 2013 sono annullati;

1.2. la

licenza edilizia 25 luglio 2013 è

confermata per il resto, alla ulteriore condizione che la quota di progetto della corona della lamiera (+ 3.15 m) sia ridotta a +

3.00 m.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-

è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Il comune di Vacallo verserà fr. 800.-

agli insorgenti a titolo di ripetibili.

2.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario