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Decisione

52.2013.539

Edilizia. Ordine di sospensione lavori. Effetto sospensivo

15 gennaio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il permesso

accordato (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 n. 1261); per legge, un simile

provvedimento è immediatamente esecutivo

(art. 45 cpv. 5 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre

1992; RLE; RL 7.1.2.1.1; cfr. anche art. 21 cpv. 4 LPamm);

che giusta l'art. 47 LPamm, il ricorso contro

un provvedimento cautelare non esplica effetto sospensivo; l'insorgente può nondimeno

chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo;

che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente,

rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una

decisione dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge, dipendono dal

confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica

quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione

delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non

esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180

del 20 maggio 2011; 52.2008.277 del 22 agosto 2008, consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 47

LPamm);

che la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività di una misura

provvisionale sul contrapposto interesse di chi ne è gravato, è presunta per

legge; la concessione dell'effetto sospensivo entra in considerazione soltanto in casi eccezionali, poiché, privando

di qualsiasi efficacia il provvedimento cautelare, esplica lo stesso effetto di

una decisione di accoglimento dell'impugnativa nel merito (cfr. STA 52.2008.277

citata, consid. 2.2.);

che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli

interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191

consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116

consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle

Häner, Vorsor-

gliche Massnahmen im

Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess, in: RDS 1997 II 332 e

seg.); in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente

sotto il profilo della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm);

che sono pertanto censurabili, in

particolare, le valutazioni che procedono da un abuso del potere d'apprezzamento;

l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a

quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione

impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità

(cfr. STA 52.2011.180 citata; 52.2009.277 citata, consid. 2.2);

che, in concreto, la decisione del presidente del Consiglio di Stato non

travalica i limiti del potere di apprezzamento che gli compete e non è di

conseguenza lesiva del diritto;

che non appare fuori luogo ritenere che l'interesse

pubblico a impedire che nelle more del procedimento l'insorgente prosegua,

sprovvista di permesso e senza limiti, l'attività estrattiva e di movimentazione

di materiale rispettivamente la costruzione di muri imponenti formati da massi

ciclopici - così come disposto dal municipio - prevalga sui suoi interessi

meramente economici;

che va infatti ritenuto assodato - a questo stadio di causa - che gli

interventi in questione non siano sorretti da alcun permesso; neppure l'insorgente

pretende il contrario; mentre è evidente che non

Considerandi

solo l'attività di sfruttamento di una cava, ma anche ogni modifica del terreno che ha un impatto rilevante

sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione è soggetta ad autorizzazione,

a maggior ragione se fuori della zona edificabile (cfr. DTF 119 Ib 222

consid. 3a; STF 1A.276/2006 del 25 aprile 2007 consid. 5.2; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22

n. 10);

che dall'asserita circostanza che la cava sarebbe sfruttata da oltre quarant'anni,

l'insorgente non può dedurre un suo diritto generale di eseguire interventi di

qualsiasi genere, quali scavi, manufatti per

l'esercizio od opere di sistemazione del terreno, rispettivamente impiegare

macchinari ed installare impianti di qualsiasi natura, a prescindere da qualsiasi forma di controllo preventivo da

parte dell'autorità di polizia delle costruzioni;

che una diversa conclusione vanificherebbe peraltro

lo scopo stesso della misura cautelare, che è proprio quello di evitare

che una situazione di illegittimità formale, creata da un intervento edilizio

privo della necessaria autorizzazione, venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dei lavori, rendendo

più difficile l'adozione di eventuali misure di ripristino qualora l'abuso non

possa essere sanato da un'autorizzazione a posteriori;

che ad ogni modo l'insorgente non afferma, né

dagli atti risulta d'acchito, che l'esercizio della cava - con i mezzi e su un'estensione

paragonabile a quella attuale, che invero neppure l'insorgente si premura di precisare

- sia stata consapevolmente tollerata dalla competente autorità per un simile

lasso di tempo; ipotesi, questa, che non escluderebbe comunque a

priori che l'autorità possa intervenire, segnatamente in presenza di un interesse

pubblico prevalente o di interventi che

sovvertono in misura significativa la situazione di fatto esistente; in

concreto, di sicura importanza appare l'interesse pubblico ad un

controllo preventivo dell'attività estrattiva rispettivamente edilizia in

questo comparto, situato fuori della zona edificabile, a ridosso del bosco;

che a questo stadio di causa - prima

facie - non è inoltre neppure possibile escludere con certezza, che

l'attività che la ricorrente vorrebbe

proseguire senza permesso possa comportare o aggravare i lamentati

problemi di sicurezza (franamenti di materiale)

per i fondi situati più a valle (cfr. incarto del municipio, lettera 26 agosto

2013.

del municipio alla RI 1 di cui al doc. I3); non è in particolare deducibile

dal rapporto orientativo (di un paio di righe e qualche

fotografia; doc. W) prodotto dall'insorgente

in questa sede, che a tali disagi neppure fa riferimento; nella misura

in cui considera anche questa circostanza, il giudizio del presidente non trascende

i limiti del potere d'apprezzamento conferitigli, non procede da un eccesso o

da un abuso del suo esercizio;

che l'autorità di prime cure non ha d'altra

parte ordinato la sospensione di qualsiasi attività, ma ha lasciato

inalterata la possibilità di proseguire con i

lavori di scavo e movimentazione del materiale del banco scoperto,

situato a monte (cfr. decisione 30 settembre 2013); da questo profilo, l'ordine

non appare sproporzionato, tanto più che neppure l'insorgente specifica

(mediante un piano e una relazione dettagliata) in quali altre aree vorrebbe concretamente continuare ad intervenire, pur se

sprovvista di qualsivoglia permesso;

che la circostanza che una parte delle opere

(muraglioni) toccate dall'ordine di sospensione sarebbe terminata,

come asserisce l'insorgente, è invece - a questo stadio procedurale -

del tutto irrilevante; il giudizio che nega il conferimento dell'effetto

sospensivo ad una misura cautelare tutt'al più priva d'oggetto (aspetto su cui il Governo dovrà ancora pronunciarsi) non sarebbe

infatti, a maggior ragione, suscettibile di arrecarle un pregiudizio;

che poco conta, da ultimo, che l'insorgente sarebbe autorizzata dai patriziati,

mediante un contratto d'affitto, ad asportare del materiale dalla cava di loro proprietà; l'esistenza di un simile contratto

- che, stando ai documenti agli atti, risulta peraltro rinnovato solo fino alla fine del 2013 rispettivamente rescisso per

tale data - non sopperisce in ogni caso all'autorizzazione edilizia mancante;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di

conseguenza essere respinto;

che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza, la quale rifonderà

inoltre al comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a

titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, la quale rifonderà inoltre un identico importo

al comune di CO 1, a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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