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Decisione

52.2013.540

Concorso concernente le prestazioni di servizio (progettazione e DL) occorrenti all'ampliamento di una casa anziani. Esclusione di un offerente (consorzio), per aver proposto quale responsabile della

31 gennaio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti dalla stazione

appaltante per estrometterlo dalla procedura. Rileva per cominciare che il

capoprogetto, indicato nella persona di __________, soddisfa pienamente i requisiti di idoneità posti dagli atti di gara e

dall'art. 34 cvp. 2 lett. a RLCPubb/CIAP, dato che il diploma di ingegnere

conseguito all'Università di __________ è del tutto equivalente a quello di architetto; lo ha peraltro sancito il Tribunale

amministrativo regionale (TAR) di __________ con sentenza n. 469 del 20

marzo 2004. Incomprensibile sarebbe il motivo di esclusione riferito all'asserita

mancanza del "certificato che accompagna il titolo di formazione" di __________

(sostituto capoprogetto), l'insorgente avendo trasmesso all'ULSA tutti i documenti

che gli erano stati richiesti con scritto dell'8 ottobre 2013 (attestato di

laurea e copia del tesserino di iscrizione all'albo degli ingegneri). Per il

resto, l'insorgente ha posto in evidenza l'esperienza e le referenze del

capoprogetto, così come le competenze ed il know-how della consorziata __________

e dei suoi dirigenti.

D. In sede di

risposta il committente, lo studio deliberatario e l'ULSA hanno avversato le

tesi dell'insorgente, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa.

a. La

CO 2 ha difeso il proprio operato sia per rapporto all'esclusione disposta nei

confronti del consorzio

RI 1, sia per rapporto all'aggiudicazione della commessa allo studio CO

1 di __________. Ha osservato in particolare che per poter essere iscritti nel

Registro A degli architetti occorre avere compiuto degli studi universitari completi

nel ramo e possedere un'esperienza pratica

sufficiente (triennale) nella professione. __________, che ha conseguito

la laurea in ingegneria civile con indirizzo in geotecnica presso

l'Università di __________, non è iscritto nel Registro A degli architetti, né lo potrebbe,

in difetto di una formazione completa nel ramo dell'architettura. Il titolo di

architetto, ha soggiunto l'ente banditore, non gli può essere riconosciuto

neppure in applicazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La CO 2 ha evidenziato

inoltre come __________ - proposto quale sostituto capoprogetto - difetti dal

canto suo dell'abilitazione all'esercizio indipendente della professione di

architetto rilasciata dal Ministero italiano della pubblica istruzione. Donde

l'inevitabile estromissione dalla

procedura del consorzio RI 1, che non adempie appieno i criteri di idoneità

esatti in capo al "Personale chiave".

b. Lo studio CO 1 ha perorato l'assoluta fondatezza dell'esclusione disposta

nei confronti del ricorrente, rilevando in specie che esso non può prevalersi della

sentenza del TAR di __________ al fine di dimostrare l'equivalenza del titolo

conseguito da __________ a quello di architetto, né richiamarsi alla direttiva

comunitaria onde ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale. __________

è titolare infatti di una laurea in "ingegneria civile ind.

geotecnica", non già di un diploma in "ingegneria

edile-architettura". Il capoprogetto non soddisfa neppure il primo requisito per poter essere iscritti nel REG A, non

potendo egli vantare di aver compiuto degli studi universitari completi

nel ramo dell'architettura. Quanto al sostituto capoprogetto, lo studio CO 1 ha

evidenziato la mancata esibizione dell'attestato di abilitazione all'esercizio

indipendente della professione, atto indispensabile affinché il titolo in

ingegneria edile - architettura ottenuto all'Università di __________ possa

essere considerato equiparabile a quello di architetto secondo la già citata

direttiva europea. L'estromissione del consorzio dalla procedura di

aggiudicazione, ha concluso il resistente, non presta il fianco a nessuna

critica.

c. Analoghe considerazioni sono state svolte dall'ULSA, il quale si è limitato a

contestare la conformità del titolo di studio del capoprogetto per rapporto alle

richieste del bando di concorso, da un lato, e a rilevare l'assenza del diploma

di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal

Ministero della pubblica istruzione affinché

il diploma conseguito da __________ possa ottenere un riconoscimento a

livello internazionale, dall'altro.

E. Con la

replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive

posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto

necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto

legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL

7.1.4.1.4).

In quanto partecipanti al concorso, i membri del consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a

contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d

CIAP e 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm,

RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa allo

studio CO 1 potrà invece essere

riconosciuta loro soltanto in caso di annullamento del provvedimento di

esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012 consid. 1.1).

Con questa

precisazione il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv.

1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di

esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti

secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che

i documenti di gara devono contenere

le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente

di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per

entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono

produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere

stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il

concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante

delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente

distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare

se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di

fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare

l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si

conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei

concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso

secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase.

Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti

valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri

oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che

non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi

i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi

alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione

fissati dal bando (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti

dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7

maggio 2010).

2.2

I

criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di

carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che

qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in

merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche

esigenze.

2.3

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio

di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di

trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia

per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia

per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di

gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri

di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 cpv. 1 lett.

e RLCPubb/CIAP).

3.

3.1. Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di

appalto (cap. 1.2), oggetto del concorso è l'assegnazione

del mandato relativo alle

prestazioni secondo norma SIA 102, dalla ripresa del progetto definitivo

(fase 4.32) fino alla messa in esercizio (fase

4.

), concernenti l'ampliamento della casa per anziani __________ ad __________.

Oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli

oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara dei criteri di natura particolare

volti a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli studi d'architettura -

i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri

operatori dello stesso ramo (cap. 1.9) - che disponessero di un responsabile

della progettazione (capoprogetto), di un suo sostituto (sostituto capoprogetto)

e di un responsabile per la direzione dei lavori occupati a tempo pieno al momento dell'inoltro dell'offerta e con qualifiche equivalenti a quelle

richieste per il "personale chiave" (cfr. cifra 8 del bando e cap.

2.

del capitolato). A quest'ultimo riguardo, nelle condizioni di appalto (cap. 2.2), viene esplicitamente stabilito che il

capoprogetto deve essere (a) iscritto al Registro Svizzero

degli ingegneri e Architetti livello A (REG A) oppure essere in possesso di

titolo di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno 10 anni e (c) disporre di 1 referenza comparabile con caratteristiche

e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a

dire di categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione

(cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione

di Direttore di progetto, di cui ha eseguito

almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un

investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.1). Dal canto

suo, il sostituto capoprogetto deve essere (a)

architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS, SUP o

possedere titoli di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno

5.

anni e (c) disporre di 1 referenza

comparabile, con caratteristiche e grado di complessità analoghi

all'oggetto del concorso, vale a dire di categoria V o superiori, giusta il

Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione

(cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione

di Direttore di progetto o sostituto Direttore di progetto, di cui ha eseguito

almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un investimento

complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.2). Le prescrizioni di gara avvertivano

che nel caso di mancato rispetto di un qualsiasi sottocriterio, l'offerta verrà

scartata, come l'intero Consorzio di loro appartenenza (cap. 2.2, in

fine).

3.2

Il committente ha risolto di escludere dalla gara il consorzio RI 1 per il

mancato adempimento dei sottocriteri di idoneità

esatti obbligatoriamente in capo al "personale chiave" (__________non

sarebbe iscritto al REG A, né in possesso di un titolo di studio equipollente a

quello di architetto, mentre __________ non avrebbe prodotto il diploma di abilitazione

all'esercizio indipendente della professione che accompagna il suo titolo di

formazione).

4.

Sono

iscritti nei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici i cittadini svizzeri o del

Liechtenstein che hanno terminato con successo gli studi presso una scuola

riconosciuta dalla Fondazione dei Registri (politecnici federali,

istituto d'architettura dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana,

scuole universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate

superiori di tecnica) e che hanno pertanto acquisito

le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio della professione

corrispondente, attestate da diplomi o certificati. È inoltre necessario disporre di un'esperienza pratica sufficiente (art.

1.

lett. a Regolamento REG concernente l'iscrizione nel registro e la radiazione;

in seguito: Regolamento). Possono inoltre essere iscritte le persone che hanno

acquisito delle conoscenze professionali e

di cultura generale in altro modo e provano, in una procedura d'esame, di

essere in grado di esercitare con competenza la professione

corrispondente (art. 1 lett. b Regolamento).

Nel Registro A degli ingegneri e degli

architetti (livello politecnici federali, istituto d'architettura dell'Università

di Ginevra o Università della Svizzera Italiana) sono iscritti i professionisti

la cui formazione comprende, di regola, degli studi universitari completi e

un'esperienza pratica nella loro professione (art. 2 cifra 1 Regolamento). È

considerata sufficiente, di regola, un'esperienza pratica di tre anni

posteriormente al compimento degli studi (art. 3 cifra 1 Regolamento).

Nel caso di specie__________, che ha

conseguito la laurea in ingegneria civile (indirizzo geotecnica) presso l'Università

di __________ (Italia) il 20 aprile 1998, non è iscritto nel Registro A degli

architetti, né lo potrebbe, non avendo svolto degli studi universitari completi

nel ramo dell'architettura presso una delle scuole riconosciute dalla

Fondazione dei Registri (politecnici federali, istituto d'architettura

dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana, scuole

universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate

superiori di tecnica). Il diploma in suo possesso non può neppure essere

considerato come un titolo equipollente

a quello di architetto, come verrà esposto qui di seguito.

5.

5.1.

Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di

architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA;

RL 7.1.5.1), in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e

architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività

dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi

speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per

esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale

autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti

requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla

legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).

Per quanto concerne in particolare i primi,

l'art. 5 cpv. 1 LEPIA sancisce che dispongono dei necessari requisiti

professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da

una scuola politecnica federale o da una

scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in

possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria

professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett.

b), gli iscritti nel Registro A degli

ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B

degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA,

dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

5.2

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri cantoni o stati che intendono

esercitare la professione in Ticino, sottostanno pure alle disposizioni

di questa legge. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione,

per coloro che provengono da Stati esteri - soggiunge il cpv. 2 - l'esercizio di queste professioni è subordinato

alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a

quelli stabiliti dalla presente legge.

Considerato che il ricorrente è un cittadino comunitario titolare di un diploma

conseguito in Italia v'è da verificare se alla fattispecie trovi applicazione l'Accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione

delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Tale trattato ha

quale obiettivo di conferire ai cittadini

degli stati membri della Comunità europea e della Confederazione Svizzera un

diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica

dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto

di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a ALC). L'art.

9.

ALC stabilisce che, conformemente all'Allegato III ALC, le parti contraenti

adottano le misure necessarie per agevolare

ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della

Confederazione Svizzera l'accesso alle

attività dipendenti e autonome e al loro esercizio, nonché la

prestazione di servizi. L'Allegato III ALC tratta del reciproco riconoscimento

delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli). Esso obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro,

in quest'ultimo ambito, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella

sezione A del medesimo allegato.

Tali principi trovano comunque applicazione unicamente laddove si è in presenza

di un'attività lavorativa soggetta a regolamentazione

nello stato ospitante. Le professioni non regolamentate possono invece essere

liberamente esercitate. Per quest'ultime un riconoscimento in base

all'ALC è superfluo. Se una determinata professione

non è regolamentata nello stato ospitante, non è dunque necessario

procedere ad un esame dell'equivalenza dei diplomi,

potendo la stessa essere esercitata già sulla base di un'autorizzazione

di lavoro (STA 52.2008.67 del 30 giugno 2008 consid. 2.2;

Rudolf Natsch, Gegenseitige

Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz - EU,

Zurigo 2002, pag. 386 e seg.).

5.3

Dato

che, come appena illustrato (consid. 5.1.), nel Cantone Ticino quella di architetto

è un'attività professionale indubbiamente regolamentata, per il riconoscimento

dei diplomi che ne autorizzano l'esercizio occorre fare riferimento alla direttiva

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, concernente

il riconoscimento delle qualifiche professionali, che la Confederazione si è

impegnata ad applicare. Lo prescrive la cifra 1 della Sezione A dell'Allegato

III all'ALC.

Ora, secondo il citato atto comunitario, per gli studi in Italia, segnatamente

per quelli compiuti presso l'Università di __________, il diploma italiano

riconosciuto a livello europeo nel settore dell'architettura è unicamente la laurea

specialistica in ingegneria edile -

architettura, a condizione però

che sia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente

della professione rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione

dopo il superamento dell'esame di Stato (cfr.

allegato V alla direttiva 2005/36/CE, al capitolo V.7. Architetto, cifra

5.7.1

pagg. 146-147). In concreto, è di meridiana evidenza che il diploma

conseguito nel 1998 da __________ non costituisce un titolo di studio in

architettura riconosciuto a livello europeo; fra i titoli di formazione

equiparabili a quelli di architetto elencati al capitolo V.7. della direttiva 2005/36/CE non figura infatti quello in ingegneria

civile ind. geotecnica, in suo possesso.

Contrariamente a quanto assume

l'insorgente, il titolo in discussione non permetterebbe al suo detentore

neppure di beneficiare dei diritti acquisiti in virtù dell'art. 49 della

direttiva. Per poter godere di un diritto

acquisito occorre possedere infatti un diploma di "laurea in

ingegneria" nel settore della costruzione civile accompagnato dal

diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro

della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita

commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della

professione (dott. Ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile); la formazione che ha portato al conseguimento

dello stesso deve inoltre essere iniziata entro l'anno accademico di riferimento

indicato (in casu: 1987/1988; cfr.

allegato VI alla direttiva 2005/36/CE, pag. 152). Dagli atti non risulta

che __________ soddisfi le predette condizioni.

Il consorzio ricorrente non può prevalersi

con successo della sentenza 20 marzo

2004.

del TAR di __________ - nella quale è stato sancito che "Nell'ambito

della Comunità Europea la laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente

alla Laurea in Architettura" (cfr. doc. N, in diritto) - al fine di

dimostrare l'equipollenza del titolo conseguito da __________ a quello di architetto

poiché, come detto, egli è titolare di una laurea in ingegneria civile nell'indirizzo

geotecnica e non già in ingegneria edile-architettura. Né può seriamente

affermare che la parità tra il titolo ottenuto nel 1998 e le attuali lauree

specialistiche sarebbe stabilita dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 (cfr.

replica, ad 6 pag. 3). Quest'ultima normativa non concerne il riconoscimento in

Svizzera di un titolo conseguito in Italia, bensì tratta dell'equivalenza dei

titoli accademici italiani ottenuti negli

anni precedenti alle attuali lauree specialistiche ai meri fini della

partecipazione ai concorsi pubblici in Italia. Non avendo alcuna portata

internazionale, con ogni evidenza non si applica alla fattispecie in esame.

Cadono dunque nel vuoto tutti gli argomenti

del ricorrente, secondo cui il diploma

del capoprogetto debba essere considerato equipollente a quello di architetto.

A giusto titolo il consorzio RI 1 è stato dunque escluso dalla gara, per aver

proposto quale responsabile della progettazione una persona che non

rispetta (già) uno dei tre sottocriteri di idoneità esatti dalla stazione

appaltante (cfr. cap. 2.2.1 lett. a delle condizioni di appalto). Alla luce di

questa conclusione non occorre vagliare le ulteriori censure sollevate con

riferimento all'omessa trasmissione del diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che accompagna il

titolo di formazione del sostituto capoprogetto. Le prescrizioni di gara avvertivano

infatti che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottocriteri da soddisfare

obbligatoriamente - sia esso riferito al capoprogetto, al suo sostituto od

al direttore dei lavori - avrebbe comportato l’esclusione

dell'intero consorzio dalla procedura di aggiudicazione (cfr. cap. 2.2

delle condizioni di appalto, in fine).

6.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso

va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.

7.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione

della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

8.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 28 LPamm). Allo studio CO 1, assistito da un legale, sono dovute congrue

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a

carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di corrispondere allo studio CO

1 analogo importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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