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Decisione

52.2013.547

Ammonimento

21 ottobre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico

dipende dall'aiuto sociale.

3.2. L'ammonimento sancito all'art. 96 cpv. 2 LStr è una misura

attuattiva del principio della proporzionalità, volta ad impedire che uno

straniero, a causa del suo comportamento, sia oggetto di un provvedimento tale

da comportare la perdita dell'autorizzazione di soggiorno. Nella misura in cui

commina la possibilità di adottare provvedimenti più severi in futuro,

l'ammonimento si ripercuote quindi in maniera importante sulla situazione

giuridica dello straniero, nel senso che avrà un sicuro peso nell'ambito della ponderazione

degli interessi in gioco qualora egli dia adito alla possibile adozione di

severe sanzioni come la revoca o il mancato rinnovo del permesso di dimora o di

domicilio (cfr. anche Benjamin Schindler,

in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], 2010, n. 21 segg. ad art. 96 AuG). Essa non incide tuttavia

sulla sua possibilità di continuare a soggiornare nel nostro Paese e non

impedisce pertanto all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la

regolamentazione del suo soggiorno.

4. Il presente giudizio è volto

quindi a verificare, in primo luogo, se al momento della decisione

dipartimentale RI 1 era a carico dell'assistenza pubblica; secondariamente, se

erano dati i presupposti per ammonirla.

4.1. Come accennato in

narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera il 4 gennaio 1991 per

ricongiungersi con il marito B__________, ottenendo a tale scopo un permesso di

dimora.

Dal lato familiare, va

osservato che, dopo essersi separati nell'ottobre

1995, i coniugi __________ hanno divorziato il 7 maggio 1999 e i figli D__________

(1989) ed E__________ (1993) sono stati affidati alla madre. Il 30 maggio 2001 la

prole è stata tuttavia collocata presso una

famiglia affidataria, poiché la ricorrente era stata privata della loro custodia

parentale.

Dal profilo professionale, durante il suo soggiorno nel

nostro Paese RI 1 ha svolto diverse attività lucrative (segnatamente come

collaboratrice domestica, donna delle pulizie e cameriera), cambiando più volte

posto di lavoro ed alternando momenti di inattività. A partire dal 2007 essa fa

costantemente capo all'aiuto sociale, tanto da avere accumulato nei confronti

dello Stato un debito talmente rilevante che al momento del giudizio del Consiglio

di Stato (senza tener conto della quota parte di fr. 17'914.55 riferita alla

figlia E__________) ammontava ad oltre fr. 123'374.– (vedi estratto conto

21.10.13 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI, agli atti).

Ora, ritenuto che quando è

stata emanato il provvedimento dipartimentale la ricorrente era a carico

dell'assistenza pubblica da oltre sei anni - e lo era ancora al momento dell'inoltro

del gravame dinnanzi al Governo ed a questo Tribunale -, bisogna pertanto concludere

che essa adempie pienamente le premesse dell'art. 62 lett. e LStr.

4.2. La Sezione della popolazione ha tuttavia ritenuto proporzionato

emanare nei confronti di RI 1 soltanto un ammonimento, poiché una decisione di

revoca del permesso di dimora non appariva opportuna in considerazione delle circostanze.

La ricorrente ritiene per contro di essere stata ammonita a

torto dal Dipartimento. Sostiene di aver sempre lavorato nei limiti delle sue

possibilità e di essere stata costretta a far capo all'aiuto sociale soltanto per

motivi di salute.

Come ha rilevato il Consiglio di Stato, RI 1 ha trovato un impiego

quale aiuto domestico dal 2006 al febbraio 2009 per circa 2 ore la settimana. Dopodiché,

dal 9 ottobre 2009, ha frequentato un programma di reinserimento professionale

IPT (integrazione per tutti) di 12 ore la settimana, il cui incentivo era

pagato dall'USSI, mentre dal 1° luglio 2010 all'8 marzo 2013 ha lavorato al 30% circa (più o meno 12 ore alla settimana) come addetta alle pulizie per una

ditta di Manno (doc. D). Dall'11 marzo all'11 maggio 2013 è stata impiegata a

metà tempo e a titolo di prova presso una boutique (doc. C), al

fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro come prevede l'art.

18a della legge federale sull'assicurazione

per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Dopo l'emanazione del provvedimento

dipartimentale del 17 maggio 2013,

essa è stata considerata inabile al lavoro al 50% per tutto il mese di giugno 2013

dai suoi medici curanti (doc. G).

Da quanto precede, risulta che anche se si volesse riconoscere

alla ricorrente un grado di invalidità del 37% (doc. F: decisione 20.07.12 di

rifiuto di una rendita AI), essa disporrebbe comunque di una capacità lavorativa residua pari al 63% mai sfruttata appieno.

Come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessata si è infatti accontentata durante tutti questi anni di svolgere

dei lavori al 30% circa, dipendendo

per il resto dell'aiuto sociale e questo nonostante non dovesse occuparsi

dei figli, da tempo collocati presso una famiglia

affidataria. Che essa potesse lavorare maggiormente per evitare di rimanere

a carico dello Stato lo dimostra peraltro il fatto

che dinnanzi al Tribunale ha versato agli atti diversi contratti di lavoro a decorrere

dall'estate-autunno 2013, tra cui uno al 70% come addetta alle pulizie presso __________

(doc. B, C e D). Lo conferma inoltre la sua assunzione al 100% per tale posto a

partire dall'8 gennaio 2014 fino al 30 giugno successivo, remunerato con

fr. 3'705.– lordi (doc. G).

4.3. Visto che la ricorrente non aveva fatto tutto il

possibile per evitare la sua situazione di indigenza non sfruttando maggiormente

le sue capacità lavorative, a ragione l'autorità dipartimentale si è limitata

ad ammonirla con l'avvertenza che se fosse rimasta a carico dell'assistenza

pubblica anche in futuro, sarebbe stata presa in esame la possibilità di

emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora.

Il provvedimento in parola rispetta pure il principio di

proporzionalità, in quanto tiene conto che RI 1 è incensurata e soggiorna nel

nostro Paese dal 1991.

Esso non impedirà comunque

all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la regolamentazione del

soggiorno dell'interessata sulla base dell'art. 62 lett. e LStr qualora

dovesse continuare a dipendere dall'aiuto sociale anche in futuro. In tal caso

occorrerà bisogna procedere ad un esame capillare degli interessi pubblici e

privati in gioco, tenendo conto del comportamento tenuto dalla

ricorrente, della durata del suo soggiorno in Svizzera, nonché dell'eventuale

pregiudizio che essa ed eventualmente la sua famiglia subirebbero in caso di

allontanamento.

5. Limitandosi

ad ammonire la ricorrente, l'autorità di prime cure non ha quindi

disatteso le disposizioni legali richiamate. Difatti, la decisione censurata

non procede da un esercizio abusivo del potere

di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

6. Stante quanto precede, il ricorso

va pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia per

complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario