52.2013.547
Ammonimento
21 ottobre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2013.547
Lugano
21 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 novembre 2013 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la risoluzione 5 novembre 2013 (n. 5782) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 17 maggio 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della
popolazione, in materia di ammonimento;
ritenuto, in
fatto
A. a.
La cittadina bosniaca RI 1 (1970) è entrata in Svizzera il 4 gennaio 1991
unitamente al figlio D__________ (__________1989) per ricongiungersi con il
marito connazionale B__________ (1968), titolare di un permesso di dimora,
ottenendo a tale scopo un'identica autorizzazione. Il __________ 1993, è nata
la loro secondogenita E__________.
Dopo aver cessato la comunione domestica nell'ottobre 1995, il
7 maggio 1999 i coniugi __________ hanno divorziato in Bosnia Erzegovina. D__________
ed E__________ sono stati affidati alla madre. Con decisione 30 maggio 2001, la Commissione tutoria regionale 5 ha privato RI 1 della custodia parentale sui figli, i quali
sono stati collocati presso una famiglia affidataria.
b. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, la ricorrente
ha lavorato segnatamente come collaboratrice
domestica e donna delle pulizie - a volte a tempo parziale - cambiando diversi
posti di lavoro ed alternando momenti di inattività. Dopo essere caduta a carico dell'assistenza pubblica dal 1994 al 1998,
essa ne fa nuovamente capo dal 2007.
A causa segnatamente della
situazione debitoria, il 12 luglio 2001 e 23 settembre 2011 l'autorità dipartimentale le ha già negato il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rinnovandole
comunque il permesso di dimora annuale, l'ultima
volta fino al 4 gennaio 2014 con la condizione di rendersi economicamente
indipendente.
B. Il 17 maggio 2013, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha rimproverato a RI 1 di far sempre capo all'aiuto sociale e di
aver contratto nei confronti dello Stato un debito complessivo di fr. 134'694.15.
Tenuto conto però del suo lungo soggiorno nel nostro Paese, l'autorità si è
limitata ad ammonirla con l'avvertenza che qualora fosse rimasta a carico
dell'assistenza pubblica anche in futuro o avesse violato l'ordine pubblico, sarebbe
stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una
decisione di revoca del permesso di dimora. La
risoluzione è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con giudizio 29 febbraio 2012, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo
cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme
al principio della proporzionalità. Ha inoltre respinto la sua domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro
la predetta pronunzia governativa la soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ritiene che non vi siano le premesse per ammonirla
in quanto avrebbe sempre lavorato nei limiti delle sue possibilità, sostenendo
inoltre di essere stata costretta a far capo all'aiuto sociale soltanto per
motivi di salute.
E. All'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con
osservazioni di cui si dirà - se necessario - in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo Tribunale
è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario richiamare dall'Ufficio
dell'assicurazione invalidità l'incarto concernente l'insorgente, in
quanto tale mezzo di prova non è
suscettibile di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. La
presente causa verte sulla decisione con la quale il Dipartimento ha ammonito RI
1, avvertendola che qualora fosse rimasta in futuro a carico dell'assistenza
pubblica, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti
una decisione di revoca del permesso di dimora. La medesima è stata resa sulla
base dell'art. 96 cpv. 2 LStr, secondo cui se un provvedimento si giustifica ma
risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere
rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.
Ritenuto che l'art. 96 LStr non ha portata propria, per poter
garantire un'applicazione di tale norma conforme al principio della
proporzionalità occorre verificare innanzitutto quali disposizioni possano
entrare in linea di conto nella presente fattispecie (STF 2C_1008/2011 del 17
marzo 2012 consid. 3.2).
3. 3.1. L'art. 33 LStr dispone che il
permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno
(cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato
ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e
può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr
(cpv. 3).
L'art. 62 lett. e LStr prevede che l'autorità competente può revocare
Fatti
i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero o una persona a suo carico
dipende dall'aiuto sociale.
3.2. L'ammonimento sancito all'art. 96 cpv. 2 LStr è una misura
attuattiva del principio della proporzionalità, volta ad impedire che uno
straniero, a causa del suo comportamento, sia oggetto di un provvedimento tale
da comportare la perdita dell'autorizzazione di soggiorno. Nella misura in cui
commina la possibilità di adottare provvedimenti più severi in futuro,
l'ammonimento si ripercuote quindi in maniera importante sulla situazione
giuridica dello straniero, nel senso che avrà un sicuro peso nell'ambito della ponderazione
degli interessi in gioco qualora egli dia adito alla possibile adozione di
severe sanzioni come la revoca o il mancato rinnovo del permesso di dimora o di
domicilio (cfr. anche Benjamin Schindler,
in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, n. 21 segg. ad art. 96 AuG). Essa non incide tuttavia
sulla sua possibilità di continuare a soggiornare nel nostro Paese e non
impedisce pertanto all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la
regolamentazione del suo soggiorno.
4. Il presente giudizio è volto
quindi a verificare, in primo luogo, se al momento della decisione
dipartimentale RI 1 era a carico dell'assistenza pubblica; secondariamente, se
erano dati i presupposti per ammonirla.
4.1. Come accennato in
narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera il 4 gennaio 1991 per
ricongiungersi con il marito B__________, ottenendo a tale scopo un permesso di
dimora.
Dal lato familiare, va
osservato che, dopo essersi separati nell'ottobre
1995, i coniugi __________ hanno divorziato il 7 maggio 1999 e i figli D__________
(1989) ed E__________ (1993) sono stati affidati alla madre. Il 30 maggio 2001 la
prole è stata tuttavia collocata presso una
famiglia affidataria, poiché la ricorrente era stata privata della loro custodia
parentale.
Dal profilo professionale, durante il suo soggiorno nel
nostro Paese RI 1 ha svolto diverse attività lucrative (segnatamente come
collaboratrice domestica, donna delle pulizie e cameriera), cambiando più volte
posto di lavoro ed alternando momenti di inattività. A partire dal 2007 essa fa
costantemente capo all'aiuto sociale, tanto da avere accumulato nei confronti
dello Stato un debito talmente rilevante che al momento del giudizio del Consiglio
di Stato (senza tener conto della quota parte di fr. 17'914.55 riferita alla
figlia E__________) ammontava ad oltre fr. 123'374.– (vedi estratto conto
21.10.13 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI, agli atti).
Ora, ritenuto che quando è
stata emanato il provvedimento dipartimentale la ricorrente era a carico
dell'assistenza pubblica da oltre sei anni - e lo era ancora al momento dell'inoltro
del gravame dinnanzi al Governo ed a questo Tribunale -, bisogna pertanto concludere
che essa adempie pienamente le premesse dell'art. 62 lett. e LStr.
4.2. La Sezione della popolazione ha tuttavia ritenuto proporzionato
emanare nei confronti di RI 1 soltanto un ammonimento, poiché una decisione di
revoca del permesso di dimora non appariva opportuna in considerazione delle circostanze.
La ricorrente ritiene per contro di essere stata ammonita a
torto dal Dipartimento. Sostiene di aver sempre lavorato nei limiti delle sue
possibilità e di essere stata costretta a far capo all'aiuto sociale soltanto per
motivi di salute.
Come ha rilevato il Consiglio di Stato, RI 1 ha trovato un impiego
quale aiuto domestico dal 2006 al febbraio 2009 per circa 2 ore la settimana. Dopodiché,
dal 9 ottobre 2009, ha frequentato un programma di reinserimento professionale
IPT (integrazione per tutti) di 12 ore la settimana, il cui incentivo era
pagato dall'USSI, mentre dal 1° luglio 2010 all'8 marzo 2013 ha lavorato al 30% circa (più o meno 12 ore alla settimana) come addetta alle pulizie per una
ditta di Manno (doc. D). Dall'11 marzo all'11 maggio 2013 è stata impiegata a
metà tempo e a titolo di prova presso una boutique (doc. C), al
fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro come prevede l'art.
18a della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI; RS 831.20). Dopo l'emanazione del provvedimento
dipartimentale del 17 maggio 2013,
essa è stata considerata inabile al lavoro al 50% per tutto il mese di giugno 2013
dai suoi medici curanti (doc. G).
Da quanto precede, risulta che anche se si volesse riconoscere
alla ricorrente un grado di invalidità del 37% (doc. F: decisione 20.07.12 di
rifiuto di una rendita AI), essa disporrebbe comunque di una capacità lavorativa residua pari al 63% mai sfruttata appieno.
Come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessata si è infatti accontentata durante tutti questi anni di svolgere
dei lavori al 30% circa, dipendendo
per il resto dell'aiuto sociale e questo nonostante non dovesse occuparsi
dei figli, da tempo collocati presso una famiglia
affidataria. Che essa potesse lavorare maggiormente per evitare di rimanere
a carico dello Stato lo dimostra peraltro il fatto
che dinnanzi al Tribunale ha versato agli atti diversi contratti di lavoro a decorrere
dall'estate-autunno 2013, tra cui uno al 70% come addetta alle pulizie presso __________
(doc. B, C e D). Lo conferma inoltre la sua assunzione al 100% per tale posto a
partire dall'8 gennaio 2014 fino al 30 giugno successivo, remunerato con
fr. 3'705.– lordi (doc. G).
4.3. Visto che la ricorrente non aveva fatto tutto il
possibile per evitare la sua situazione di indigenza non sfruttando maggiormente
le sue capacità lavorative, a ragione l'autorità dipartimentale si è limitata
ad ammonirla con l'avvertenza che se fosse rimasta a carico dell'assistenza
pubblica anche in futuro, sarebbe stata presa in esame la possibilità di
emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di dimora.
Il provvedimento in parola rispetta pure il principio di
proporzionalità, in quanto tiene conto che RI 1 è incensurata e soggiorna nel
nostro Paese dal 1991.
Esso non impedirà comunque
all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la regolamentazione del
soggiorno dell'interessata sulla base dell'art. 62 lett. e LStr qualora
dovesse continuare a dipendere dall'aiuto sociale anche in futuro. In tal caso
occorrerà bisogna procedere ad un esame capillare degli interessi pubblici e
privati in gioco, tenendo conto del comportamento tenuto dalla
ricorrente, della durata del suo soggiorno in Svizzera, nonché dell'eventuale
pregiudizio che essa ed eventualmente la sua famiglia subirebbero in caso di
allontanamento.
5. Limitandosi
ad ammonire la ricorrente, l'autorità di prime cure non ha quindi
disatteso le disposizioni legali richiamate. Difatti, la decisione censurata
non procede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
6. Stante quanto precede, il ricorso
va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario