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Decisione

52.2013.553

Il ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte è irricevibile. Cambiamento di giurisprudenza. Il contenuto del preventivo massimo della stazione app

25 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2013.553

Data decisione, Autorità:

25.02.2014, TRAM

Titolo:

Il ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte è irricevibile. Cambiamento di giurisprudenza. Il contenuto del preventivo massimo della stazione appaltante non è impugnabile

PROCEDURA

art. 15bis cpv. 1 CIAP

art. 37 LCPUBB

Incarto n.

52.2013.553

Lugano

25 febbraio

2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Flavia

Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 novembre 2013 della

RI 1, ,

contro

il preventivo del committente reso noto in occasione

dell'apertura delle offerte nell'ambito del concorso indetto dal municipio di

CO 1 per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti

alla realizzazione del Centro __________;

ritenuto, in

fatto

che il 3 ottobre 2013 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti

alla realizzazione del Centro __________ (FU n. __________ pag. __________);

che il bando di

concorso (cifra 3.5) e la documentazione di gara (pos. 224.100-110) stabilivano

che le opere sarebbero state aggiudicate al

miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di

ponderazione:

1.

economicità-prezzo 50%

Considerandi

2.

attendibilità dell'offerta

15%

3.

termini 15%

4.

qualità dell'imprenditore 15%

5.

formazione apprendisti

5%

che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri

che sarebbero stati utilizzati per la

valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione; in particolare, specificava che

il punteggio per l'attendibilità del prezzo sarebbe stato

assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del committente;

che il preventivo, reso noto in occasione dell'apertura delle offerte,

avrebbe anche permesso di escludere dall'aggiudicazione le offerte superiori alle cifre prospettate dalla

stazione appaltante (pos. R259.110 capitolato);

che alla gara hanno partecipato sei ditte

del ramo; le loro offerte sono state aperte

in seduta pubblica alle ore 14.00 del 19 novembre 2013, come previsto

nel bando;

che in tale seduta è stata pure aperta la

busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr. 98'150.40;

che contro il preventivo massimo della

committenza la ditta RI 1 di __________ (in

seguito: RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulando che previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame ne venga accertata l'erroneità, con conseguente rifacimento

del documento stesso;

che l'insorgente ritiene in sostanza che il

controverso preventivo sia stato allestito prendendo in considerazione

materiali con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle esatte dal

committente;

che in sede di risposta il municipio di CO 1 ha ammesso che il preventivo depositato è stato sottovalutato;

che l'ULSA si è rimesso

alle allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla

procedura;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino

al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15

marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

che in quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che entro

questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è dunque ricevibile in ordine;

che

giusta l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi

del bando;

- l'inserimento di un offerente in una

cosiddetta lista permanente;

- la scelta dei partecipanti nell'ambito

della procedura selettiva;

- l'esclusione dell'offerente;

- l'aggiudicazione, la relativa revoca,

nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che

analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001.

(LCPubb; RL 7.1.4.1); in

effetti, l'art. 37 di tale normativa configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la

scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione,

l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta nella legge permette di individuare le

tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto, dando nel contempo

dei precisi punti di riferimento circa lo svolgimento della procedura concorsuale sia ai concorrenti che al committente;

fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e

disordinati interventi ricorsuali suscettibili di paralizzare ripetutamente il

procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far

valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro

la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent

Carron/Jacques Fournier,

La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag.

56.

segg.);

che con l'apertura

delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la

ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto

corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o

negoziazioni ex post (Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);

che, in caso di deposito di un preventivo di riferimento,

la sua pubblicazione al momento

dell'apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il

documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);

che, in

sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura

vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all'occorrenza, del

preventivo, dalla lettura degli importi offerti, rispettivamente prospettati, e

da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il rapporto ha valore

probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a

sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf

2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle

offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);

che nonostante

il tenore della pos. R259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del

preventivo massimo della stazione appaltante, reso noto durante l'apertura

delle offerte e quindi estraneo al concetto di elemento

del bando in senso stretto di cui all'art. 15 cpv. 1bis CIAP;

che in passato questo Tribunale ha

ripetutamente considerato ricevibili i

ricorsi proposti contro i preventivi di riferimento del committente

svelati durante l'apertura delle offerte, partendo dall'idea che essi fossero

configurabili alla stregua di documenti di gara e come tali impugnabili entro

10.

giorni dalla notifica del loro contenuto ai concorrenti;

che, con una decisione

di recente emanazione (STA 52.2012.178 dell'8 maggio 2012), il Tribunale

cantonale amministrativo ha tuttavia operato un

cambiamento di giurisprudenza sposando le tesi della dottrina maggioritaria, che

per evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare

decisioni autonomamente impugnabili solo

quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far

valere le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla

scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame rivolto

contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente l'interruzione

o l'annullamento della procedura;

che nel solco di questa giurisprudenza il

ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di

una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse

pubbliche;

che resta inteso che l'insorgente potrà

riproporre le sue censure, qualora fosse ancora necessario, non appena il municipio

di CO 1 avrà emanato - nel contesto della procedura concorsuale pendente

- una qualsiasi risoluzione soggetta a ricorso;

che l'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che data la particolarità della fattispecie il

Tribunale rinuncia in via del tutto eccezionale al prelievo di una tassa di giustizia

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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