52.2013.553
Il ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte è irricevibile. Cambiamento di giurisprudenza. Il contenuto del preventivo massimo della stazione app
25 febbraio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2013.553
Data decisione, Autorità:
25.02.2014, TRAM
Titolo:
Il ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte è irricevibile. Cambiamento di giurisprudenza. Il contenuto del preventivo massimo della stazione appaltante non è impugnabile
PROCEDURA
art. 15bis cpv. 1 CIAP
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2013.553
Lugano
25 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Flavia
Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 novembre 2013 della
RI 1, ,
contro
il preventivo del committente reso noto in occasione
dell'apertura delle offerte nell'ambito del concorso indetto dal municipio di
CO 1 per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti
alla realizzazione del Centro __________;
ritenuto, in
fatto
che il 3 ottobre 2013 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25
novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti
alla realizzazione del Centro __________ (FU n. __________ pag. __________);
che il bando di
concorso (cifra 3.5) e la documentazione di gara (pos. 224.100-110) stabilivano
che le opere sarebbero state aggiudicate al
miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1.
economicità-prezzo 50%
Considerandi
2.
attendibilità dell'offerta
15%
3.
termini 15%
4.
qualità dell'imprenditore 15%
5.
formazione apprendisti
5%
che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri
che sarebbero stati utilizzati per la
valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione; in particolare, specificava che
il punteggio per l'attendibilità del prezzo sarebbe stato
assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del committente;
che il preventivo, reso noto in occasione dell'apertura delle offerte,
avrebbe anche permesso di escludere dall'aggiudicazione le offerte superiori alle cifre prospettate dalla
stazione appaltante (pos. R259.110 capitolato);
che alla gara hanno partecipato sei ditte
del ramo; le loro offerte sono state aperte
in seduta pubblica alle ore 14.00 del 19 novembre 2013, come previsto
nel bando;
che in tale seduta è stata pure aperta la
busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr. 98'150.40;
che contro il preventivo massimo della
committenza la ditta RI 1 di __________ (in
seguito: RI 1) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando che previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame ne venga accertata l'erroneità, con conseguente rifacimento
del documento stesso;
che l'insorgente ritiene in sostanza che il
controverso preventivo sia stato allestito prendendo in considerazione
materiali con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle esatte dal
committente;
che in sede di risposta il municipio di CO 1 ha ammesso che il preventivo depositato è stato sottovalutato;
che l'ULSA si è rimesso
alle allegazioni della committenza, evidenziando di essere estraneo alla
procedura;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino
al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15
marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);
che in quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che entro
questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che
giusta l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi
del bando;
- l'inserimento di un offerente in una
cosiddetta lista permanente;
- la scelta dei partecipanti nell'ambito
della procedura selettiva;
- l'esclusione dell'offerente;
- l'aggiudicazione, la relativa revoca,
nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che
analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001.
(LCPubb; RL 7.1.4.1); in
effetti, l'art. 37 di tale normativa configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la
scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione,
l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta nella legge permette di individuare le
tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto, dando nel contempo
dei precisi punti di riferimento circa lo svolgimento della procedura concorsuale sia ai concorrenti che al committente;
fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e
disordinati interventi ricorsuali suscettibili di paralizzare ripetutamente il
procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far
valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro
la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent
Carron/Jacques Fournier,
La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag.
56.
segg.);
che con l'apertura
delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la
ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto
corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o
negoziazioni ex post (Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);
che, in caso di deposito di un preventivo di riferimento,
la sua pubblicazione al momento
dell'apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il
documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);
che, in
sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura
vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all'occorrenza, del
preventivo, dalla lettura degli importi offerti, rispettivamente prospettati, e
da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il rapporto ha valore
probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a
sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf
2008, n. 23 segg.);
che tuttavia i verbali di apertura delle
offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);
che nonostante
il tenore della pos. R259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del
preventivo massimo della stazione appaltante, reso noto durante l'apertura
delle offerte e quindi estraneo al concetto di elemento
del bando in senso stretto di cui all'art. 15 cpv. 1bis CIAP;
che in passato questo Tribunale ha
ripetutamente considerato ricevibili i
ricorsi proposti contro i preventivi di riferimento del committente
svelati durante l'apertura delle offerte, partendo dall'idea che essi fossero
configurabili alla stregua di documenti di gara e come tali impugnabili entro
10.
giorni dalla notifica del loro contenuto ai concorrenti;
che, con una decisione
di recente emanazione (STA 52.2012.178 dell'8 maggio 2012), il Tribunale
cantonale amministrativo ha tuttavia operato un
cambiamento di giurisprudenza sposando le tesi della dottrina maggioritaria, che
per evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare
decisioni autonomamente impugnabili solo
quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far
valere le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla
scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame rivolto
contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente l'interruzione
o l'annullamento della procedura;
che nel solco di questa giurisprudenza il
ricorso proposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di
una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse
pubbliche;
che resta inteso che l'insorgente potrà
riproporre le sue censure, qualora fosse ancora necessario, non appena il municipio
di CO 1 avrà emanato - nel contesto della procedura concorsuale pendente
- una qualsiasi risoluzione soggetta a ricorso;
che l'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che data la particolarità della fattispecie il
Tribunale rinuncia in via del tutto eccezionale al prelievo di una tassa di giustizia
(art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83
lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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