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Decisione

52.2013.56

Licenza edilizia. Costruzione di un'autorimessa. Rapporto funzionale tra i posteggi e la costruzione principale

22 luglio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I posteggi annessi agli stabilimenti

commerciali sono a loro volta impianti a vocazione commerciale, mentre i

posteggi delle fabbriche sono componenti accessorie di impianti industriali (RDAT

I-2001 n. 20 consid. 4 con rinvii; RDAT 1985 n. 112 consid. 3).

2.3. Il fabbisogno massimo e il numero

di posteggi privati necessari sono definiti dal regolamento cantonale posteggi

privati, integrato negli art. 51 a 62 del regolamento della legge sullo sviluppo

territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1; cfr. art. 51 cpv. 1 RLst;

cfr. commentario al regolamento cantonale posteggi privati, versione 16 maggio

2014). Tale regolamento si applica a tutte le costruzioni - in caso di nuove

edificazioni, riattazione e cambiamento di destinazione (cfr. al riguardo: art.

51 cpv. 2 RLst) - ad eccezione di quelle destinate all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst). I posteggi per contenuti

residenziali soggiacciono alle norme di attuazione dei piani regolatori

comunali (cfr. infra, consid. 2.4).

L'art. 62 cpv. 1 RLst vieta la realizzazione

di posteggi (privati) che non siano al servizio di edifici o impianti. I posteggi necessari per un'edificazione o un'attività, spiega il citato

commentario, possono essere realizzati solo se viene effettivamente costruito l'edificio

o esercitata l'attività. Non possono quindi essere realizzati anticipatamente

dei posteggi che potrebbero corrispondere ad un potenziale contenuto del fondo,

se non specificatamente indicato nel piano regolatore. Indirettamente, tale

disposizione concerne anche i posteggi privati a uso residenziale. Affinché le

limitazioni del regolamento cantonale possano essere considerate inapplicabili

a questa categoria di posteggi occorre infatti dimostrare che sono destinati a

soddisfare in modo stabile e duraturo le necessità di edifici ad uso abitativo.

2.4. Per le costruzioni aventi carattere residenziale, l'art. 52 cpv. 2 NAPR si

limita a definire il numero minimo di posteggi che devono essere

obbligatoriamente realizzati (a dipendenza del numero di appartamenti

rispettivamente della superficie utile lorda), in caso di nuova costruzione, ampliamento e cambiamento di destinazione. La

norma, comune ad altri ordinamenti, non pone un tetto massimo al numero di

posteggi. Ciò non significa, tuttavia, che questo genere di opere non

soggiaccia ad alcun limite dal profilo quantitativo. In quanto opere accessorie, come visto sopra, tra i posteggi e l'edificio principale a

cui sono asserviti deve di principio esservi un rapporto funzionale, di

natura subalterna e complementare. Nel caso di più stabili residenziali vicini,

il nesso funzionale e di subordinazione va rapportato ai bisogni delle singole costruzioni. Non è invece possibile

autorizzare la costruzione di aree di posteggio e autorimesse, che eccedono i bisogni

attuali e prevedibili dell'edificio principale (cfr. anche Sco-lari,

op. cit., ad art. 11 n. 849). In altri termini, la formazione di posteggi

supplementari al fabbisogno minimo prescritto dalle NAPR è dunque ammessa, a condizione che vi sia un

rapporto

ragionevole con le esigenze dell'utilizzazione principale dello stabile

rispettivamente degli stabili al cui servizio sono posti.

3.Nel caso

concreto, oggetto di controversia è in particolare la costruzione della nuova

autorimessa per 15 posteggi, prevista a cavallo tra le part. __________. Su

questi fondi, stando al formulario della domanda di costruzione, vi sarebbero

già 14 posteggi coperti.

Il progetto non è chiaro sulla destinazione dei nuovi stalli previsti. I dati

forniti dall'istante in licenza - considerati dal municipio - divergono infatti

da quelli indicati dal progettista - fatti propri dall'autorità dipartimentale

e dal Governo. L'istante in licenza ha indicato che i 15 nuovi posteggi

servirebbero tutti per coprire i fabbisogni dei 3 citati edifici residenziali: 5

per lo stabile ampliato A, 6 per i 6 appartamenti dell'edificio

B e 4 per le 2 unità abitative (proprietà per piani) della casa

adiacente (part. __________). 10 dei 12 posteggi

esistenti nell'autorimessa (B), ha precisato, sarebbero al beneficio del vicino

albergo da diversi anni; per i posteggi restanti, l'istante non ha fornito

indicazioni. Il progettista ha dal canto suo indicato che 7 nuovi

posteggi saranno assegnati allo stabile A e addirittura 8 all'edificio di

cui alla part. __________, che ne disporrebbe già di 1 su quel fondo (dunque,

9 in tutto). In merito ai posti auto esistenti, ha specificato che vi sarebbero

13 parcheggi nell'autorimessa sotto lo stabile B, che sono attribuiti ai

3 appartamenti di questo edificio (3P) e all'hotel __________ (10P).

Le discrepanze, immediate, non sono di scarsa importanza e gli atti non permettono

di appianarle. Non è anzitutto possibile determinare quante siano le unità abitative effettivamente presenti negli edifici sui

fondi (numero e superfici) e, di conseguenza, quali siano le rispettive

esigenze, che l'istante afferma di voler soddisfare. Tanto meno è chiaro in che misura tali necessità

non siano già coperte dai posteggi esistenti: stalli di cui non sono

invero noti numero esatto, ubicazione e destinazione (autorizzata) - che

il progetto in oggetto non chiede invero di modificare. I contratti e le

fatture prodotte dal resistente dinnanzi al Governo dimostrano solo che negli

ultimi anni i proprietari hanno affittato all'albergo da 9 a 11 posteggi. In queste circostanze, come lamenta la ricorrente, non è dunque possibile escludere che

i nuovi posteggi non siano (almeno in parte)

al servizio di un edificio (generica utenza), contrariamente a quanto

prescrive l'art. 62 RLst, rispettivamente siano finalizzati ad altri usi, non

residenziali.

Ciò premesso, non può dunque essere tutelato

il giudizio del Governo che ha sommariamente concluso che i nuovi stalli sarebbero

giustificati poiché principalmente destinati a coprire il fabbisogno (?)

di posteggi degli edifici esistenti. Già da questo profilo - e considerato che la

decisione impugnata non può comunque

essere confermata (cfr. infra) - s'impone un rinvio degli atti all'istanza

inferiore affinché, esperiti ulteriori accertamenti sulla destinazione dei nuovi

posteggi (tenuto conto delle esigenze degli edifici al cui servizio sono posti,

nonché dei posteggi esistenti e della loro destinazione autorizzata), si pronunci nuovamente. L'eventuale rilascio della

licenza edilizia potrà, se del caso, essere subordinata ad adeguate condizioni volte

ad assicurare l'uso indicato.

4.4.1. L'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv.

2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del

territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro,

di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1

LPT). La nozione di accesso sufficiente

attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente

principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati

dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b;

117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die

Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso

sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e

del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della

circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai

mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza

dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,

segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle

circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità

decidente fruisce in proposito di un certa latitudine di giudizio, censurabile

da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui

perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65

consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia

di fatto, sia di diritto al momento del rilascio

del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2.

con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).

4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso

all'autorimessa attraverso una "stradina" sul terreno (part. __________)

del ricorrente, gravato da un diritto di passo, che si riallaccia a via Francesca (part. __________). Il ricorrente contesta

in questa sede, sviluppando ulteriormente le preoccupazioni avanzate

dinnanzi al Governo, che tale accesso sia sufficiente, sia in fatto sia in diritto.

4.2.1. Dal

profilo fattuale, gli atti annessi alla domanda di costruzione non contengono

elementi dai quali si possa dedurre con chiarezza la configurazione di tale "stradina",

che l'insorgente ritiene assolutamente inadeguata per servire l'autorimessa controversa.

Accesso che, verosimilmente, è diverso da quello che serve attualmente l'autorimessa

esistente (B). Le precedenti istanze non si sono pronunciate in merito, neppure

in sede di risposta. In queste circostanze, questo Tribunale non può che rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché,

raccolti gli elementi mancanti (sopralluogo, piani, ecc.), si pronunci su

questo aspetto.

4.2.2. Dal

profilo giuridico, dal registro fondiario risulta che il fondo del ricorrente è

gravato da un diritto di passo con ogni veicolo a favore delle part. __________.

L'insorgente eccepisce tuttavia che tale servitù non sarebbe stata costituita

per permettere la costruzione di un'autorimessa come quella in discussione. Di

per sé, ove sia verosimile che il terreno disponga - come nella fattispecie - di

un accesso sufficiente in virtù del diritto privato, spetta all'opponente dimostrare

il contrario, ovvero provare l'inidoneità del diritto di passo per la

costruzione avversata (cfr. RDAT 1990 n. 86, consid. 3). Ciò che, tuttavia,

dagli atti non risulta. Considerato che gli atti devono comunque essere

retrocessi all'istanza inferiore, chiamata a

verificare l'esistenza di un accesso sufficiente dal profilo fattuale, non

mette conto di pronunciarsi in via definitiva su questo aspetto.

5.Aspetti

ambientali

5.1. Secondo l'art. 11 della legge federale

sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti

atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere

limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle

condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o

molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art.

7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità

esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione

(VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone dal

canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni

foniche da es-si prodotte non superano, da

sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una

valutazione preventiva del rumore. Se

ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti

impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare

le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF)

in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22

agosto 2008 consid. 3.1).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli

allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,

i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del

tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle

singole zone di utilizzazione. I limiti di

esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono

fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,

nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione

(Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

5.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo

impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio

di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente

non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione

(VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né

(b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il

traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.

Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60

dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato

3 dell'OIF).

5.3. Nel caso concreto, l'UPR ha ritenuto che sia per le manovre d'accesso

che per l'incremento di traffico sulle vie di accesso non vi saranno

superamenti dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Dinnanzi

al Governo ha precisato che le nostre valutazioni foniche (..) si sono

riferite unicamente all'incremento del

traffico indotto sulle vie d'accesso -via Francesca e via San Gottardo - in quanto per le manovre di

posteggio non vi sono immissioni foniche esterne in quanto le stesse vengono

svolte all'interno (..). Quest'ultima valutazione, imprecisa, non può essere

tutelata, poiché fa astrazione dalle immissioni derivanti dal rumore proveniente

dalle manovre d'accesso sul terreno del ricorrente ("stradina", cfr. supra

consid. 4.2) rispettivamente della rampa aperta che conduce all'autorimessa,

quest'ultima, oltretutto, apparentemente sprovvista di un portone. Anche su

questo punto s'impone dunque un rinvio all'istanza inferiore affinché, raccolti

gli elementi mancanti, interpellato l'UPR e sentite le parti, si pronunci nuovamente.

5.4. Analoga conclusione s'impone per quanto attiene al rumore proveniente dal

traffico indotto su via Francesca e via San Gottardo. Gli atti non permettono infatti

di stabilire come l'UPR abbia determinato i movimenti veicolari dei nuovi posteggi,

abbinandoli a quelli esistenti (cfr. osservazioni 15 ottobre 2012). Dalle

tabelle di calcolo allegate non risultano i

parametri di riferimento, che in generale dipendono comunque dalla destinazione

dei posteggi - in concreto, non chiara. Nella misura in cui non fossero

accessibili da via Francesca, i posteggi esistenti non dovrebbero comunque

essere considerati ai fini del calcolo del traffico indotto su questa strada.

6.A dipendenza degli accertamenti di cui si è detto

ai precedenti considerandi, l'autorità

di ricorso, interpellato l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie

rinnovabili e sentite le parti, si pronuncerà inoltre nuovamente sugli altri

aspetti ambientali (inquinamento atmosferico) censurati dall'insorgente.

7.Per quanto

concerne le vibrazioni nella fase di cantiere, segnatamente la richiesta di

eseguire una prova a futura a memoria per il suo edificio, va invece rilevato

che l'autorità dipartimentale ha già imposto

- a titolo di condizione - l'adozione di un tale provvedimento (cfr.

avviso cantonale, pag. 4), che l'istante in licenza non ha contestato. Lo stabile del ricorrente, situato a qualche

metro dal luogo in cui è prevista la costruzione dell'autorimessa, rientra senz'altro

tra gli "edifici maggiormente esposti" ai sensi di tale condizione.

Non mette dunque conto di soffermarsi su questo aspetto, poiché la sua

richiesta è in ogni caso priva d'oggetto.

8.8.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto. La decisione impugnata è annullata e

gli atti sono rinviati al Governo, affinché proceda come indicato nei

precedenti considerandi.

8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia

(art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza. Questi ultimi rifonderanno inoltre

alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 15 gennaio 2013 del

Consiglio di Stato (n. 178) è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al Governo

affinché proceda come indicato nei considerandi di diritto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.-

è posta a carico della RI 1 in ragione di

fr. 600.- e per la rimanenza è posta, in solido, a carico di CO 2 e CO 1,

i quali rifonderanno inoltre un identico importo (fr. 1'200.-) alla ricorrente,

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria