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Decisione

52.2013.573

Licenza edilizia per la formazione di opere di sistemazione esterna fuori zona edificabile

25 giugno 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è proprietario

di un vasto terreno (part. __________ e __________) situato a Bioggio, in

località __________, all'interno della zona agricola. Il terreno, sul quale

insiste anche un rustico, è parzialmente ricoperto da vigna.

b. Con domanda di costruzione del 6 luglio 2009, CO 1 ha chiesto al Municipio il

permesso per sistemare il pendio (part. __________) a monte del rustico con tre

piccoli sentieri pedonali di passaggio non pavimentati e pianeggianti.

Le opere di sistemazione sono assimilabili a tre terrazzamenti scalari,

profondi fino a mezzo metro (m 0.40-0.50) - sorretti da strutture di pali di

legno, incassate nel terreno - che tagliano il pendio per una lunghezza da 10

a 20 metri circa. Stando alla relazione tecnica, l'esigenza di procedere a

questo intervento - in parte già eseguito - sarebbe data dalla

situazione poco stabile delle scarpate e dal conseguente pericolo durante i

lavori di manutenzione (es: durante il taglio dell'erba, distacco di pietre che

rotolano verso valle,...).

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposto CO 1, proprietario

del fondo vicino (part. __________).

Fatto proprio l'avviso (n. 66949) dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio, che hanno ritenuto le opere contrarie all'art. 24 della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

con decisione del 25 ottobre 2011 il Municipio ha negato al ricorrente il permesso

richiesto.

d. Quest'ultima decisione, confermata dal Governo, è stata annullata dal

Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio del 4 aprile 2013 (STA

52.2012.117) gli ha rinviato gli atti affinché si pronunciasse nuovamente dopo

aver esperito gli accertamenti mancanti ai sensi dei considerandi, ovvero in

punto alla necessità oggettiva di realizzare le opere, come pure ai vincoli che

gravano i fondi (relativi segnatamente alla protezione della natura).

La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che la documentazione agli atti

non permettesse di stabilire se i controversi terrazzamenti servissero per

proteggere il rustico sottostante, a causa di un'instabilità del pendio (come

affermato dal proprietario sulla scorta di una relazione geologica del dott. __________).

Non risultava segnatamente se tale instabilità fosse riconducibile a motivi

naturali o a interventi antropici (secondo quanto sostenuto dall'Ufficio dei

pericoli naturali). Non era inoltre dato di sapere se per porre rimedio a un

eventuale pericolo fosse indispensabile realizzare le controverse opere di

sistemazione del pendio o se si potesse eventualmente procedere con interventi

meno alteranti. Da cui l'impossibilità di pronunciarsi compiutamente sul

requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT.

B. Dando seguito al

predetto giudizio, l'Esecutivo cantonale ha raccolto un complemento d'analisi

del 17 maggio 2013 del dott. __________, nonché una presa di posizione dell'Ufficio

della natura e del paesaggio (UNP), relativamente al vincolo di siepi e

boschetti che grava il fondo.

Dopo aver sentito le parti, con decisione del

27 novembre 2013 il Governo ha quindi accolto il ricorso di CO 1, annullando

la decisione del 25 ottobre 2011 e rinviando gli atti al Municipio affinché gli

rilasciasse la licenza edilizia, alla condizione che la siepe possa ricrescere

e svilupparsi in modo da adempiere la sua funzione naturalistica. Facendo

proprie le considerazioni aggiuntive del geologo __________ del 17 maggio 2013,

il Governo ha in particolare concluso che la sistemazione del versante, già

eseguita, rispondesse a esigenze oggettive, legate alla conformazione del

terreno, ritenendo dato il requisito dell'ubicazione vincolata. Ha infine

considerato che neppure il vincolo naturalistico ostasse al rilascio del

permesso, ma che bastasse subordinarlo alla condizione appena citata.

C. Avverso quest'ultimo

provvedimento, RI 1 si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia negata la licenza edilizia.

Ripercorsi i fatti e osservato come lo scopo della domanda sarebbe mutato nel

corso della procedura, il ricorrente contesta in particolare l'oggettiva

necessità delle opere in questione. L'instabilità del terreno, afferma, sarebbe

unicamente da ricondurre a interventi antropici eseguiti da CO 1 sul fondo. Le

constatazioni del geologo __________ non sarebbero attendibili, poiché non terrebbero

conto dell'antecedente stato del terreno, che è stato a manomesso e disboscato.

Il rilascio del permesso non farebbe che permettere ulteriori interventi,

impedendo la ricrescita naturale della vegetazione (siepi e boschetti).

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione, al pari del Municipio, si rimette al

giudizio di questo Tribunale. CO 1 sollecita dal canto suo il rigetto dell'impugnativa

con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, nel seguito.

E. Il 28 settembre 2016 si è tenuta un'udienza di

sopralluogo. Delle sue risultanze, come pure della documentazione

successivamente prodotta da CO 1 (rilievi delle opere del 16 aprile

2019), degli incarti edilizi (riferiti alle part. __________ e __________) e

delle immagini aeree acquisiti dal Tribunale, nonché dell'ulteriore presa di

posizione del 26 aprile 2019 raccolta dall'Ufficio dei pericoli naturali, degli

incendi e dei progetti (UPIP) si dirà, per quanto occorre, più avanti. Così

pure delle osservazioni conclusive formulate da CO 1 e RI 1, che si sono

essenzialmente riaffermati nelle rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario del fondo confinante e

vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di

cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; BU 1966, 181], applicabile in

virtù dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base delle tavole processuali, integrate

dalle risultanze del sopralluogo e dei diversi atti acquisiti dal Tribunale di

cui si è detto in narrativa (consid. E). Nessuno sollecita l'assunzione di

ulteriori prove.

Considerandi

2.

Incontestato è

anzitutto che le controverse opere di sistemazione del terreno non possono

beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 LPT, non essendo necessarie

alla coltivazione agricola o all'orticoltura (art. 16a LPT; art. 34 cpv.

4.

dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT;

RS 700.1]), così come già indicato nel precedente giudizio.

3.

3.1. In deroga al principio della conformità di

zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni

eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o

impianti soltanto se - cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4) - la

loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e

se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).

Secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'ubicazione vincolata (lett.

a) ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze

severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto

fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti

all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari,

personali o di comodità (DTF 136 II 214 consid. 2, 129 II 63

consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni,

Handkommentar RPG, Berna 2006, n. 8 segg. ad art.

24). Il vincolo può anche

essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione

in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle

immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone

edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di

tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 8 segg. ad art. 24). L'adempimento del secondo requisito dell'art.

24.

lett. b LPT implica invece l'assenza di interessi preponderanti che si

oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione

e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto,

in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali

(cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1).

3.2

Di principio, se serve a proteggere un determinato edificio abitato da

scoscendimenti, un'opera di premunizione può evidentemente essere realizzata

solo nel luogo in cui tale pericolo sussiste. Analogamente a un'opera di

risanamento e di premunizione attuata per far fronte a possibili straripamenti

di corsi d'acqua, un simile provvedimento può quindi costituire un impianto a

ubicazione vincolata (cfr. DTF 115 Ib 484 consid. 2d; STA 52.2001.183 del 5

febbraio 2002 consid. 5.1). Tale qualità può tuttavia essergli riconosciuta

solo nella misura in cui l'opera risponde effettivamente ed efficacemente alla

sua funzione protettrice, ovvero se risulta adeguatamente commisurata al

pericolo che deve prevenire (cfr. STA 52.2012.117 citata consid. 4.3).

4.

4.1. In

concreto, con la domanda di costruzione alla base della presente procedura, il

ricorrente ha chiesto il permesso di realizzare delle opere di sistemazione (piccoli

sentieri) per far fronte alla situazione poco stabile delle scarpate,

durante i lavori di manutenzione (con distacco e rotolamento di sassi). In

corso di procedura, ha precisato che l'intervento si rendeva necessario per

stabilizzare il pendio ripido e instabile, proteggendo il rustico sottostante

(scivolamento di materiale verso valle), che egli aveva ristrutturato. Al

riguardo, ha in particolare prodotto un'analisi di stabilità del 3

aprile 2012 del dott. __________, secondo cui il pendio presenterebbe

condizioni di precarietà in presenza di acqua, con probabilità di rottura a

medio-lungo termine e conseguenti franamenti. Nel precedente giudizio, il

Tribunale ha nondimeno rilevato che tale relazione era del tutto silente sulle

ragioni di tale instabilità (segnatamente se fosse dovuta a cause naturali o

interventi antropici). Inoltre, non indicava neppure se fosse effettivamente

indispensabile realizzare le controverse opere o si potesse eventualmente

procedere con interventi meno alteranti (provvedimenti di ingegneria

naturalistica atti a consolidare il pendio attraverso la messa a dimora di arbusti

e cespugli, cfr. STA 52.2012.117 citata consid. 4.3). Non permetteva dunque di

pronunciarsi compiutamente sul requisito dell'ubicazione vincolata, escludendo

in particolare - come fatto dalle precedenti istanze - che le opere potessero

avere uno scopo di premunizione.

4.2

In sede di complemento del 17 maggio 2013 raccolto dal Governo, il geologo

__________ ha affermato che:

(1) i motivi d'instabilità sono esclusivamente

naturali in quanto imputabili alle precipitazioni meteoriche che possono

saturare parzialmente o totalmente i depositi di copertura creando le premesse

per l'innesco di fenomeni di scivolamento;

(2) la realizzazione nel pendio di piccole berme

dotate di opportuni rinforzi per addolcirne l'acclività ed il potere erosivo

dell'acqua di ruscellamento, è un intervento in grado di contrastare

efficacemente i fenomeni citati non solo teoricamente come dimostrato nella

perizia "Analisi di Stabilità" del 17.03.2012, ma anche di fatto

perché essendo operativo da tempo ha ormai sopportato parecchi cicli di

precipitazioni meteoriche anche particolarmente intense, evidenziando in ogni

occasione il suo efficace contributo alla stabilità generale;

(3) le fotografie che seguono rendono infine

esplicito il trascurabile grado di invasività delle berme stesse ormai ben

mimetizzate e perfettamente inserite nel contesto naturale.

A fronte di tale

complemento, di cui l'UPIP si è limitato a prendere atto, il Governo ha

ritenuto dato il requisito dell'ubicazione vincolata, concludendo che le opere

di sistemazione del versante - già realizzate - rispondessero a esigenze

oggettive, legate alla conformazione del terreno; il rustico abitato

sottostante, ha aggiunto, non apparirebbe con certezza al riparo da possibili

episodi di franamento di materiale.

Queste conclusioni non possono tuttavia essere condivise. Limitandosi ad

affermare, in modo lapidario, che il terreno sarebbe instabile per motivi

naturali (senza neppure spiegare l'origine dei "depositi di copertura",

che darebbero luogo a fenomeni di scivolamento), il complemento del dott. __________

su cui si è fondata la precedente istanza non appare infatti compiutamente

motivato, né attendibile. Esso non si confronta invero minimamente con lo stato

naturale del terreno prima dell'esecuzione delle opere in questione, passando

in particolare sotto silenzio diversi interventi antropici che ha subito il

terreno e che, come si vedrà in appresso, sono all'evidenza origine di

qualsiasi rotolamento e/o scivolamento di materiale a valle.

4.3

L'istruttoria esperita in questa sede ha anzitutto permesso di accertare

che il citato rustico abitato sottostante - un tempo adibito a stalla-fienile e

formato da due blocchi (uno a sud, sulla part. __________; l'altro a nord,

sulla part. __________) - è stato ristrutturato nei primi anni del 2000, sulla

base di una licenza edilizia accordata dal Municipio il 5 aprile 2002 (previo

avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, n. 34029). Così

come rilevato con giudizio separato di data odierna (attinente a una procedura

separata concernente la demolizione di svariate opere sulle part. __________ e __________,

inc. 52.2014.416), tale autorizzazione - che aveva concesso di ampliare e

trasformare in abitazione secondaria il (solo) blocco sud (già censito quale "meritevole

di conservazione 1a") - non avrebbe invero neppure potuto essere

accordata, sulla base segnatamente dell'inventario degli edifici fuori delle

zone edificabili e dell'art. 39 cpv. 2 OPT. A

quel tempo, il Cantone non si era in effetti ancora dotato del piano di

utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP;

cfr. al riguardo RtiD II-2004 n. 43; STA 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid

2.

, 52.2006.228 del 28 gennaio 2009 consid. 5.2, 52.2008.209 del 24

giugno 2008 consid. 4.4). Né avrebbe potuto essere rilasciata successivamente,

ritenuto che i fondi in questione sono stati esclusi dal perimetro del PUC-PEIP

approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012 (cfr. tavola

comprensoriale del Luganese). Un permesso non avrebbe inoltre chiaramente

potuto essere concesso in base agli art. 24 segg. LPT, e in particolare all'art.

24c LPT, che notoriamente non permette la ricostruzione e trasformazione

totale in abitazioni di edifici agricoli fatiscenti e abbandonati (cfr. UST,

Nuovo diritto della pianificazione. Commenti relativi all'ordinanza sulla

pianificazione del territorio, Berna 2001, Autorizzazioni in virtù dell'art.

24c LPT, n. 3.5, pag. 11; cfr. STA 52.2014.416 di data odierna consid. 3.1).

Il resistente non si è tuttavia limitato a utilizzare in buona fede il permesso

generosamente concessogli. Scostandosene, ha tra l'altro intrapreso svariati

interventi, sia al blocco nord del rustico ("diroccato"), sia al

terreno immediatamente circostante, in particolare - per quanto qui interessa -

realizzando a monte svariate opere esterne, e meglio un vialetto d'accesso, un

terrazzamento pianeggiante e un muro alto

circa un metro, eretto ai piedi della scarpata in questione (cfr. foto 1 e 2

allegate al verbale di sopralluogo del 28 settembre 2016; inc. DT 64534; cfr.

pure STA 52.2014.416 citata consid. B).

Ma non solo. Le immagini aeree della situazione dei luoghi tra il 1995 e il

2015.

acquisite dal Tribunale (pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale

della topografia swisstopo; cfr. allegati allo scritto del 19 aprile 2019)

mostrano in modo inequivocabile - come anche osservato dall'UPIP - che già in

precedenza il fondo del resistente, in gran parte vignato a terrazzi, aveva

subito importanti alterazioni, dovute in particolare alla realizzazione di due

piste, l'ultima eseguita tra il 2000 e il 2004 (cfr. in particolare immagine

area del 2004). Intervento, questo, che ha all'evidenza comportato il deposito

di materiale sul versante e quindi un aumento locale della pendenza naturale

del terreno e la presenza di materiale sciolto potenzialmente mobilizzante

(cfr. scritto dell'UPIP del 26 aprile 2019). A ciò aggiungasi, come

essenzialmente censura il ricorrente e si evince dalle citate immagini aeree

(cfr. in particolare foto 2006 e 2009), che il pendio a monte del rustico, tra

il 2006 e il 2009, è stato all'evidenza anche oggetto di un'apprezzabile taglio

di vegetazione, la stessa che risulta invero toccata dal vincolo di siepi e

boschetti (cfr. piano del paesaggio).

4.4

Ferme queste premesse, occorre inevitabilmente concludere che il pendio in

questione non si trova più al suo stato naturale a causa dei reiterati

interventi che lo hanno manomesso (senza autorizzazione), soprattutto in tempi

recenti (dopo il 2000). Diversamente da quanto affermato perentoriamente dal geologo

__________, non vi è quindi alcun moderato pericolo di rotolamento di sassi e

piccole instabilità superficiali che possa essere ricondotto a cause naturali,

ma semmai solo all'intervento umano, così come anche indicato dall'UPIP (cfr.

suo scritto del 26 aprile 2019, pag. 1 e 2). In questa sede quest'ultimo ha del

resto chiaramente spiegato come il terreno presenti una bassa propensione

naturale allo scivolamento e non sia soggetto a pericolo di caduta sassi,

escludendo quindi la presenza di pericoli geologici naturali di rilievo (cfr.

scritto citato, pag. 1 e 2). In sede di conclusioni, non lo contesta per finire

neppure il resistente CO 1, riconoscendo come non vi sia alcuna instabilità

globale del terreno, ma piuttosto un'instabilità superficiale, quand'anche da

ricondurre a interventi antropici (cfr. conclusioni del 20 maggio 2019, pag.

2). Non fa peraltro che avvalorare tale deduzione la relazione geologica del 6

marzo 2002 dello stesso dott. __________ ("smaltimento acque residuali"),

presentata nell'ambito della procedura sfociata nella citata licenza edilizia

del 6 maggio 2002. Relazione che, ancorché riferita a un sondaggio del pendio

terrazzato vignato più a valle, sul lato opposto del rustico, riteneva

possibile la realizzazione di un pozzo

perdente, escludendo (vista la geometria del pendio e le caratteristiche

geomeccaniche del sottosuolo), che potessero insorgere fenomeni di instabilità

in seguito all'immissione concentrata d'acqua, così come osservato dall'UPIP

(cfr. relazione citata pag. 2 e planimetria ubicazione sondaggio; citato

scritto dell'UPIP, pag. 2).

Ne discende che le controverse opere di sistemazione - che il resistente ha già

realizzato solo parzialmente, conformemente a quanto appurato in sede di

istruttoria (cfr. verbale di sopralluogo e piano di rilievo del 16 aprile 2019)

- non possono essere assimilate a opere di premunizione a ubicazione vincolata

giusta l'art. 24 lett. a LPT, oggettivamente necessarie per prevenire un

pericolo naturale. In queste circostanze, nulla muta il fatto che, da un punto

di vista tecnico, tali interventi possano comunque avere una certa efficacia

contro piccole instabilità superficiali del terreno, che il resistente ha

determinato alterandolo a più riprese. Considerato peraltro che l'erosione del

piede di un pendio, come pure il taglio di vegetazione (radici e arbusti che

migliorano la coesione del terreno), sono elementi che influenzano la stabilità

di un versante (cfr. Ufficio federale dell'ambiente, "Scivolamenti -

schede dei processi pericolosi", maggio 2015, pag. 1, sub

www.bafu.admin.ch), appare ragionevole ritenere che, già solo senza la

costruzione delle citate opere d'arredo esterno e il taglio della vegetazione

di cui si è detto (supra, consid. 4.3), i controversi "sentieri"

(per facilitare la manutenzione della scarpata e proteggere la zona sottostante

dal rotolamento) sarebbero stati superflui. Tant'è che nella porzione di pendio

più a sud-ovest, ove il terreno risulta tuttora maggiormente intatto e coperto

da alberi e arbusti (cfr. foto allegate al citato verbale di sopralluogo), non

risulta nemmeno che l'assenza delle opere progettate (ma non ancora attuate e a

cui il resistente intenderebbe rinunciare, cfr. verbale di sopralluogo, piano

di rilievo del 16 aprile 2019 e citate conclusioni, pag. 3) abbia comportato

particolari disagi.

4.5

A fronte di tutto quanto precede, non essendo a ubicazione vincolata (art.

24.

lett. a LPT), le opere in discussione non possono dunque essere autorizzate

in virtù di tale norma, senza che occorra vagliare anche gli interessi pubblici

preponderanti contrari (art. 24 lett. b LPT). Per quanto attiene all'elemento

naturale tutelato dal PR (siepi e boschetti), giova nondimeno ricordare che l'art.

29.

cpv. 3 NAPR impone di principio di conservare intatti tali elementi,

vietando qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto,

le caratteristiche o l'equilibrio (lett. a), in particolare gli interventi

edilizi di ogni genere (lett. e), ammettendo per contro, a determinate

condizioni, quegli interventi richiesti da un uso agricolo estensivo (lett. b)

o volti alla valorizzazione delle componenti naturalistiche (lett. c). Tale

disposizione, nella misura in cui lo spazio vitale in questione va considerato un

biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 della legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451),

protetto dal piano regolatore (cfr. osservazioni del 28 agosto 2013 dell'UNP e

documentazione pianificatoria allegata), va peraltro letta anche alla luce del

diritto federale e cantonale di rango superiore, e in particolare dell'art. 18

cpv. 1ter LPN e dell'art. 14 cpv. 6 dell'ordinanza sulla protezione della

natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN; RS 451.1), che permette di

autorizzare un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare un

biotopo degno di protezione, solo se è indispensabile nel luogo previsto e

corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. al riguardo: STA 52.2017.546 del

25.

giugno 2018 consid. 2 e 3). Norme, tutte queste, che non è ben dato di

vedere come il progetto possa rispettare, già solo considerando che, come

visto, le opere non sono altro che il

seguito di interventi di manomissione attuati senza autorizzazione, sul pendio

e sull'elemento naturale protetto.

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Di conseguenza, il

giudizio impugnato è annullato, mentre è confermata la decisione municipale di

diniego del permesso.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm), commisurata al

dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del resistente

soccombente.

Non si assegnano ripetibili al ricorrente, che non si è avvalso dell'assistenza

di un legale.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 27 novembre 2013

(n. 6263) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione del Municipio di

Bioggio del 25 ottobre 2011 è confermata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera