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Decisione

52.2013.588

Diniego revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario immobiliare

4 settembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 aprile

2013, RI 1 ha chiesto all'autorità di vigilanza sull'esercizio delle

professioni di fiduciario (in seguito: autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione

ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare.

Con decisione 17 dicembre 2013 la medesima

autorità ha respinto la richiesta. Pur riconoscendo che l'istante è in

possesso di un valido titolo di studio per poter pretendere l'ottenimento dell'autorizzazione

quale fiduciario immobiliare, essa ha considerato che, visti i suoi precedenti penali,

egli non gode di ottima reputazione, né garantisce un'attività irreprensibile. In

effetti, RI 1 era stato condannato nel 2008 a trenta mesi di carcere, di cui dodici da espiare e diciotto sospesi condizionalmente, per aver partecipato,

quando era agente della polizia cantonale, ad un traffico di stupefacenti, di

cui era pure consumatore. Secondo l'autorità di prime cure, tale circostanza non

consentirebbe di ritenere adempiuto il requisito personale previsto dall'art. 8

cpv. 1 lett. b della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del

1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1).

B. Contro questa

decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. Ritiene che la medesima non tiene conto della

recente giurisprudenza del Tribunale

federale che impedirebbe di prendere in considerazione condanne penali

non più figuranti sul casellario giudiziale. Il provvedimento, fondato su elementi

estrapolati da un articolo di giornale, sarebbe inoltre lesivo della sua

libertà economica, essendo manifestamente privo di riscontro oggettivo e violerebbe

pure il diritto all'oblio, riconosciuto dalla prassi. Rimprovera infine all'autorità di prime cure di non avergli concesso la

possibilità di spiegare la propria posizione oralmente, come da lui preteso.

C. In sede di

risposta l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

ha chiesto la conferma della decisione impugnata, in quanto rispettosa dell'ordinamento

giuridico vigente.

Nell'ambito del secondo scambio di allegati, le parti hanno affinato le proprie

tesi in fatto e diritto, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 28 LFid. La legittimazione

attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Ne discende che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere

deciso in base agli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Il ricorrente fa valere, avantutto, una

lesione del suo diritto di essere sentito, avendogli l'autorità di

vigilanza negato la possibilità di esprimersi oralmente in merito alla

questione relativa alla condanna subita nel 2008, prima di adottare la

decisione qui impugnata.

2.2. La censura è infondata. Né la

legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla

parte il diritto di essere udita oralmente,

essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per

iscritto (STA 52.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8

marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii

dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).

Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro verificata,

avendo potuto RI 1 esprimersi con lettera del 1° luglio 2013 sulla richiesta 12

giugno 2013 dell'autorità di prime cure di fornire ragguagli in merito alla

vicenda penale nella quale era stato coinvolto. Il fatto dunque che il ricorrente

non sia stato convocato da detta autorità per un ulteriore colloquio non

integra assolutamente gli estremi di una lesione dei suoi diritti di parte.

3.Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione

è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art.

8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione

di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione

e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che

non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato

in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una

pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena

detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli

ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180

aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

4.Come esposto in

narrativa, l'autorità di vigilanza ha negato al ricorrente l'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario immobiliare

a causa della condanna penale subìta per reati derivanti dal traffico di

stupefacenti. Sennonché va detto che i reati, di cui si è reso colpevole il

ricorrente, per quanto gravi, non appaiono ancora contrari alla dignità

professionale, così come inteso dall'art. 8

cpv. 2 LFid. Il traffico e lo spaccio di droga non hanno, infatti, attinenza

alcuna con la normale attività di fiduciario immobiliare, risultando pertanto

estranei alla medesima e, di conseguenza, ininfluenti ai sensi di una loro sussunzione

ai disposti della LFid (cfr. Mauro

Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano

2002, pag. 74 e segg.). La futura attività che il ricorrente indente esercitare nel settore dell'intermediazione, della locazione e della gestione di fondi e

immobili (cfr. art. 6 LFid) nulla ha a che vedere con quanto di penalmente rilevante

commesso in passato. La giurisprudenza

ha al proposito precisato che l'accertamento dell'assenza del requisito dell'ottima reputazione deve fondarsi

in questi casi su fatti che sono direttamente connessi con l'attività per la

quale è richiesta l'autorizzazione e che si concretizzano nell'ambito

professionale in maniera tale da escludere la fiducia che il pubblico

deve poter riporre in chi esercita tale professione (STF 2C_834/2010 del 11 marzo

2011 consid. 6, STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 5.1). Nella presente

fattispecie i reati per i quali il ricorrente è stato penalmente condannato,

ancorché particolarmente gravi e riprovevoli siccome concernenti il traffico di

stupefacenti, non hanno però nessun collegamento con la professione di

fiduciario immobiliare; gli stessi sono

stati oltretutto commessi allorquando il ricorrente esercitava tutt'altra

professione, per cui non appaiono suscettibili di incrinare l'affidamento che

la clientela e le istituzioni devono poter riporre in chi esercita l'attività

per la quale il ricorrente a chiesto il rilascio dell'autorizzazione litigiosa.

Ne deriva che, alla luce delle concrete circostanze del caso, il precedente

penale a carico di RI 1 non può essere ritenuto un motivo sufficiente di

diniego della relativa autorizzazione professionale.

5.5.1. Visto

quanto precede, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, senza che sia renda

necessario in questa sede entrare nel merito dei rimanenti argomenti sollevati

dall'insorgente che possono dunque rimanere in questa sede inevasi. Gli

atti sono rinviati all'autorità di vigilanza,

affinché una volta accertato che il ricorrente adempie attualmente pure i

requisiti previsti dalle lett. a, c ed e dell'art. 8 cpv. 1 LFid,

statuisca senza indugio sulla sua istanza di rilascio dell'autorizzazione ad

esercitare la professione di fiduciario immobiliare, tenendo conto dei

considerandi che precedono.

5.2. Visto l'esito, non si prelevano né

tasse, né spese (art. 28 LPamm). Al

ricorrente, patrocinato da un avvocato, dovrà essere versata un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 dicembre 2013 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio

delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato a RI 1 il rilascio

dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario immobiliare, è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'autorità

di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, affinché proceda come indicato ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si prelevano

né tasse, né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria