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Decisione

52.2013.67

Multa edilizia. Commisurazione. Cumulo delle sanzioni

9 dicembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

19 novembre 2009: trasformazioni al corpo di collegamento tra il pavillon e l'edificio

plurifamiliare; 13 aprile 2010: diversa sporgenza della gronda e rivestimento

facciata; 20 gennaio 2011: maggiore altezza del muro a confine con la part.

659; 24 gennaio 2011: interventi al solaio);

che l'esecutivo comunale le ha inoltre inflitto una sanzione (fr. 250.-) per aver

smaltito i rifiuti di cantiere di cui si è detto, il 16 dicembre 2010, in spregio alle leggi sulla protezione dell'ambiente e direttive specifiche;

che alla decisione era allegata una tabella che riprendeva i criteri adottati dal

municipio per commisurare le singole sanzioni;

che con giudizio 23 gennaio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa

inoltrata da CO 1 avverso il suddetto provvedimento che ha annullato, rinviando

gli atti al municipio che potrà procedere come descritto al consid. 3;

che, rimproverato il municipio per il lasso di tempo trascorso dalla prima

infrazione all'avvio della presente procedura di contravvenzione, l'Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che in ossequio al principio della

proporzionalità non apparirebbe corretto che ora le singole infrazioni,

tutte riguardanti il mappale __________, vengano valutate singolarmente e che l'importo

finale della multa, venga stabilito sommando le singole multe per le singole

violazione della legge, tanto più che si tratta di una cifra importante (..);

che senza trarre alcuna conclusione, il Governo ha poi messo in evidenza il

supplemento (scalare ed esponenziale) applicato dal municipio, tenendo

conto della recidiva della resistente; vista la complessità della

fattispecie e il tempo trascorso, ha ribadito ancora, il municipio nello

stabilire la multa deve valutare la situazione nella sua globalità (..); alcune

delle infrazioni addebitate alla resistente, ha aggiunto a titolo

abbondaziale, non sarebbero peraltro sufficientemente comprovate;

che con ricorso 8 febbraio 2013, l'allora comune RI 1 - ha impugnato la

predetta risoluzione governativa dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento;

che il ricorrente ha sottolineato come la prevenuta in contravvenzione -

assistita da architetti, che ha cambiato in corso d'opera - abbia a più riprese

scientemente violato la legge; la controversa procedura di contravvenzione, ha spiegato,

sarebbe stata avviata solo nel 2012 per il protrarsi del cantiere (contraddistinto

da blocchi dei lavori, procedure di rilascio del permesso a posteriori, ecc.); le

infrazioni sarebbero in ogni caso sufficientemente comprovate e le multe

correttamente commisurate;

che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuta CO 1

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),

al quale rinvia l'art. 46 cpv. 5 della legge edilizia cantonale del 13 marzo

1991 (LE; RL 7.1.2.1);

che certa è la legittimazione attiva dell'allora comune RI 1 al quale, come

detto, è subentrato in corso di procedura il nuovo comune __________ (cfr. art.

46 cpv. 5 LE; art. 12 cpv. 3 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei

Comuni del 16 dicembre 2003; RL 2.1.4.3); l'impugnativa è inoltre tempestiva (art.

46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1);

che resta da verificare se il ricorso, in quanto rivolto contro un giudizio di

rinvio, sia ammissibile;

che l'Esecutivo cantonale non si è invero ancora pronunciato sulla legittimità

del provvedimento impugnato; tuttavia, il Governo ha in sostanza stabilito che

il municipio non poteva infliggere delle sanzioni per le singole infrazioni - tutte

concernenti il medesimo mappale - ma, vista la complessità della fattispecie

e il tempo trascorso (dalla prima infrazione), doveva valutare la situazione

nella sua globalità;

Considerandi

che tale deduzione è vincolante per il municipio, che non vi si può scostare;

da questo limitato profilo, la decisione è definitiva (cfr. al riguardo: STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010,

consid. 1.5; 52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1 con rinvii) e il ricorso

è ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm); le prove sollecitate dalla resistente (sopralluogo,

ecc.) non sono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente

giudizio;

che ai sensi dell'art. 46 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani

regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la

multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta

alla procedura ordinaria; con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se

è stata omessa una notifica; con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi

(cfr. art. 46 cpv. 1 LE);

che nel caso in cui l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine

di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE); la

multa, soggiunge la norma (art. 46 cpv. 3 LE), deve essere commisurata alla

gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa; sono punibili tutte le

persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza;

che nel caso in cui il medesimo autore infranga ripetutamente le disposizioni

della LE, le contravvenzioni sono per principio punite singolarmente,

infliggendo una multa commisurata ad ogni singolo fatto contravvenzionale;

che in questi casi, nulla impedisce all'autorità di infliggere all'autore dell'infrazione

un'unica multa, risultante dal cumulo delle sanzioni applicabili alle singole

contravvenzioni (cd. Kumulationsprinzip; cfr. per analogia, art. 3a

della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970; LMD; RS 741.03; art. 9

della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974; DPA;

RS 313.0; cfr. Jürg-Beat Ackermann

in Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger,

Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 49 n 102

seg.);

che non fa invece stato la regola del concorso di reati ai sensi dell'art. 49

cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS; RS 311.0), secondo

cui quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cd. Asperationsprinzip);

che in concreto il municipio ha rimproverato alla resistente sei infrazioni per

fatti commessi tra il 2009 e il 2011, infliggendo una multa per ciascuna di

esse, e cumulandole; cinque di esse concernono la mancata presentazione di una

domanda di costruzione per opere eseguite senza richiedere preventivamente la licenza

edilizia; una, riguarda invece la violazione di prescrizioni ambientali;

che tale modo di procedere va esente da critiche; non conforme al diritto è l'opposta

conclusione tratta dal Governo secondo cui, malgrado siano in discussione

diverse distinte contravvenzioni, le stesse andrebbero valutate globalmente e

andrebbe irrogata un'unica multa;

che il lasso di tempo trascorso dalla prima contravvenzione (9 luglio 2009)

imputata alla resistente non permette una diversa conclusione; tale aspetto è semmai

rilevante ai fini della prescrizione dell'azione;

che le infrazioni addebitate a CO 1 dal municipio sono peraltro chiare: al di

là dell'asserita contravvenzione relativa allo smaltimento dei rifiuti di

cantiere, sulla cui legittimità l'autorità di ricorso dovrà parimenti ancora

pronunciarsi, si tratta infatti di stabilire - sulla base degli atti, dei fatti

ammessi dalla stessa resistente e richiamando se del caso i documenti mancanti -

se essa abbia o meno eseguito le controverse opere senza inoltrare preventivamente

una domanda di costruzione, così come rimproveratole dal municipio - a cui

spetta comunque l'onere della prova (cfr. Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 46 LE, n. 1357) -

e, se del caso, se le singole multe siano correttamente commisurate, tenendo in

particolare conto che l'aggravante della recidiva non è già data quando l'autore

commette ripetute infrazioni, ma presuppone una reiterazione del reato dopo

aver subito una condanna;

che ferme queste premesse, non mette conto di soffermarsi sulla considerazione

del Governo, del tutto generica ed espressa a titolo abbondanziale, secondo cui

alcune infrazioni non sarebbero comprovate;

che stante quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve

dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del giudizio

governativo; gli atti sono rinviati al Governo affinché, raccolti se del caso

gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sul ricorso inoltratole dalla

resistente;

che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della resistente,

secondo soccombenza; dato l'esito, non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23

gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 346) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

al Governo affinché si pronunci nuovamente sul ricorso 6 luglio 2012

inoltratole da CO 1, così come indicato nei considerandi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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