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Decisione

52.2013.78

TASSA DEMANIALE

11 luglio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla

destinazione generale dell'area demaniale occupata (cpv. 3). L'art. 13 RDP specifica poi che, di regola, sono esenti da tasse: le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche,

religiose, filantropiche, la cui durata è limitata nel tempo ed in particolare

raccolta di firme per iniziative e referendum, processioni, collette,

distribuzione di manifesti e simili (cpv. 1 n. 1); gli impianti e le

attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate

e aree di svago pubbliche, debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate

e pensiline d'attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per

l'attracco pubblico e temporaneo di natanti e posteggi pubblici se gratuiti,

condotte pubbliche per l'acqua ed il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici,

posa containers per la raccolta di rifiuti (cpv. 1 n. 2). I beneficiari dell'esenzione non possono

consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il RDP, sarebbero

suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la

revoca dell'autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo

(cpv. 3). L'istante deve motivare e comprovare la sua richiesta (cpv. 4). Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni

momento, a semplice richiesta dell'Ufficio del demanio, la prova della sussistenza

dei requisiti che hanno giustificato l'esenzione (cpv. 5).

4.L'insorgente ribadisce anche in questa sede la tesi giusta la quale

la triplicazione della tassa dovuta (da fr. 600.- a fr. 1'800.- annui) sarebbe

spropositata e soprattutto insostenibile per i propri ridotti mezzi finanziari.

4.1. Innanzitutto dev'essere rilevato che la situazione dei luoghi e l'oggetto

della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali

da cui risulta altresì che i tre binari in ferro, situati in corrispondenza del

mappale n. 444, invadono effetti-

vamente l'area demaniale di cui al mappale n. 361. Trattasi di risultanze dei

pubblici registri che fanno piena prova dei fatti che attestano (art. 9 cpv. 1

CC). Va pure osservato che dalla documentazione agli atti si evince

inequivocabilmente che il 12 novembre 1991 l'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha rilasciato al ricorrente un atto di concessione precaria per la

costruzione (ed il mantenimento per la durata di 10 anni previo pagamento di

una tassa demaniale annua complessiva di fr. 600.-) dei tre binari in ferro

Considerandi

oggetto del presente giudizio che risalgono, dunque, a tale periodo

(successivo, quindi, al 1° dicembre 1952). Si può dunque concludere che i

manufatti in questione sono, di principio, suscettibili di giustificare l'imposizione

di una tassa d'uso quale quella qui contestata.

4.2

Ferma questa premessa, dev'essere

osservato che l'autorità di prime cure ha correttamente stabilito l'ammontare

del tributo dovuto dal ricorrente, fondando i propri calcoli sulle disposizioni

del RDP in vigore al momento in cui ha emesso la sua decisione, e più

precisamente sull'attuale art. 11 RDP, il quale in caso di occupazione di "corsi

d'acqua, laghi e rive" con opere quali quelle in questione prevede una

tassa fissa pari, per l'appunto, a fr. 600.- a corpo. Irrilevanti ai fini del

presente giudizio appaiono le tasse

demaniali corrisposte dall'insorgente dal 1991 sino al 2010, siccome

stabilite sulla scorta di precedenti tariffari, ormai decaduti. Parimenti ininfluente

l'eventuale situazione finanziaria dell'insorgente posto come la tassa in disamina

è frutto dell'applicazione di chiare e vincolanti disposizioni vigenti in

materia. Da ultimo, per i

medesimi motivi addotti dall'autorità di prima istanza qui condivisi e a cui si

rinvia, non risultano essere manifestamente adempiuti in concreto neppure i

requisiti di un'esenzione ex combinato disposto degli artt. 23 LDP e 13 RDP.

5.

Il ricorrente lamenta nuovamente una discriminazione nei suoi confronti

visto che, quale invalido motorio, necessiterebbe di tre binari (il primo per

lui, il secondo per il figlio pure affetto da limitazioni motorie ed il terzo

per gli ospiti della propria casa) per l'attracco delle barche, non essendovi

altra possibilità per lui di raggiungere la sua proprietà. Ora, non è dato da

vedere in che cosa

possa consistere una tale discriminazione dal momento che l'accessibilità via

lago al fondo non risulta essere in alcun modo pregiudicata, a fronte del

mantenimento dei tre binari in ferro autorizzato dall'UD per un periodo di 10

anni calcolati a far tempo dal 1° dicembre 2011. La censura appare quindi

destituita di fondamento e deve essere respinta.

6.6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio

avversato è scevro da violazioni del diritto e non può che essere confermato in

questa sede, con reiezione del ricorso.

6.2

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico del ricorrente secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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