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Decisione

52.2013.79

TASSA DEMANIALE E RIPETIBILI

19 agosto 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I beneficiari dell'esenzione non possono

consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il RDP, sarebbero

suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la

revoca dell'autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo

(cpv. 3). L'istante deve motivare e comprovare la sua richiesta (cpv. 4). Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni

momento, a semplice richiesta dell'Ufficio del demanio, la prova della

sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l'esenzione (cpv. 5).

4.Il ricorrente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale non è

sostanzialmente tenuto a pagare alcunché in quanto proprietario del pontile da

90 anni (segnatamente dal 1923), rispettivamente poiché sarebbero dati i motivi

di esenzione previsti dai combinati art. 23 LDP e 13 RDP.

4.1. La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con

sufficiente chiarezza dalle tavole processuali da cui risulta altresì che il

pontile contestato, situato in corrispondenza del mappale n. 444, invade effettivamente

l'area demaniale di cui al mappale n. 361. Trattasi di una risultanza dei

pubblici registri che fa piena prova dei fatti che attesta (art. 9 cpv. 1 CC) e

che non può dunque essere rimessa in discussione in questa sede.

Ora, dalla documentazione agli atti si evince inequivocabilmente che il 7

giugno 1932 l'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha rilasciato un atto

di concessione precaria per la costruzione di due pontili, tra cui quello

oggetto del presente giudizio che risale dunque a tale periodo. Tale documento,

seppur versato in copia agli atti, ha di fatto permesso implicitamente al

ricorrente di fornire la prova impostagli dall'art. 28

cpv. 1 LDP, secondo cui tale sporgenza sarebbe stata realizzata in buona fede e

conformemente al diritto vigente prima del 1° dicembre 1952. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà,

intesa come tutela delle situazioni acquisite (Besitzstandsgarantie), il

combinato disposto degli artt. 15 cpv. 2 RDP e 29 cpv. 2 LDP sancisce l'inesigibilità

di tasse d'uso per il mantenimento di tali opere sino, per quanto qui

interessa, all'entrata in vigore della LDP, allorquando tutte le autorizzazioni

e le concessioni precarie - qual è quella in disamina

risalente al 1932 - sono decadute (cfr. altresì messaggio n. 2808 del 17 aprile

1984 concernente le legge sul demanio pubblico ad art. 29 e 30, pubblicato in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio della

Repubblica e Cantone del Ticino e dei messaggi e rapporti relativi, Vol. III,

sessione ordinaria autunnale 1985, pag. 1749 e ss.).

Inoltre nel caso concreto non risultano manifestamente

adempiuti i requisiti d'esenzione previsti dai combinati art. 23 LDP e 13 RDP.

Si può dunque concludere che il manufatto in questione

è, di principio, suscettibile di giustificare l'imposizione di una tassa d'uso

quale quella qui contestata. Ferma questa

premessa,

dev'essere osservato che l'autorità di prime

cure ha correttamente stabilito l'ammontare del tributo dovuto dal ricorrente,

fondando i propri calcoli sulle disposizioni del RDP in vigore al momento in

cui ha emesso la sua decisione, e più precisamente sull'attuale art. 11 RDP, il

quale in caso di occupazione di "corsi d'acqua, laghi e rive" con

Considerandi

opere quali quella in questione prevede una tassa fissa pari, per l'appunto, a

fr. 36.-/mq. In quanto frutto dell'applicazione di chiare e vincolanti

disposizioni vigenti in materia, la tassa avversata di fr. 180.-, calcolata

tenendo conto di una superficie di 5 mq (anziché di 8 mq come emerge dalle planimetrie

agli atti) di superficie demaniale occupata dal pontile, appare quindi corretta

e merita di essere confermata in questa sede.

5.

Il ricorrente protesta anche per l'indennità

di patrocinio di fr. 800.- riconosciutagli dal Governo, siccome ritenuta

insufficiente.

5.1

Giusta l'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale

amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte. Soccombente è la parte che propone in sede ricorsuale una

domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in

parte, ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è pure considerata

l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata

(acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si

sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione inizialmente

contestata (desistenza) (RDAT II-1996 n. 65). La suddetta norma non fissa i

parametri per la commisurazione delle ripetibili. Il regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1; di seguito: Regolamento),

entrato in vigore il 1° gennaio 2008, nelle pratiche il cui valore è

determinato o determinabile, fissa le ripetibili in rapporto (percentuale) al

valore della pratica (art. 11 cpv. 1), tenuto conto che in caso di ricorso le

ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell'importo calcolato con questo

sistema (art. 11 cpv. 2); nelle pratiche in cui il valore non è determinato o

determinabile, le ripetibili sono invece stabilite in base al tempo di lavoro

applicando la tariffa oraria di fr. 280.- per l'avvocato e di

fr. 120.- per il praticante (art. 12). Entro i suddetti parametri, le ripetibili

sono fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto

riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Regolamento; STA 52.2008.231

del 4 settembre 2008 e rinvii ivi citati). In caso di

manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e

l'onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità

competente può derogare alle precedenti disposizioni (art. 13 cpv. 1 del

Regolamento; STA 52.2011.455 del 18 febbraio 2011 e rinvii ivi citati).

5.2

Nel caso di specie, pacifica è la parziale soccombenza del-l'UD

riconducibile all'annullamento della tassa demaniale stabilita al punto n. 8 della decisione 21 settembre

2010.

Da ciò, il suo obbligo di rifondere a RI 1, in quanto assistito da un avvocato, un'indennità per ripetibili ex art. 31 LPamm. Litigioso in

questa sede è unicamente l'importo che il Governo ha stabilito a tale titolo in

favore del ricorrente. Ora, a questo proposito dev'essere rilevato che l'avv. __________

ha assunto il patrocinio in questione già in corso avanzato di procedura, e segnatamente

il 20 gennaio 2011. Il mandato ricevuto non era inoltre

di particolare complessità e per lo più si è tradotto concretamente nell'allestimento

di qualche lettera. Tenuto conto di tutte le

circostanze del caso (in particolare dell'impegno richiesto, del grado di difficoltà

della pratica e della parziale soccombenza dell'UD riconducibile alla riduzione della tassa demaniale annua a fr.

180.

-), l'importo accordato dall'esecutivo cantonale a titolo di parziale

indennizzo delle ripetibili appare tutto sommato congruo. Sotto questo punto di

vista, il giudizio avversato non presta dunque il fianco a critica alcuna.

6.6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio

avversato è scevro da violazioni del diritto e non può che essere confermato in

questa sede, con reiezione del ricorso.

6.2

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico del ricorrente secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione

(art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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