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Decisione

52.2013.85

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

4 novembre 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino italiano RI 1 (1967), nato in Italia ma cresciuto in Svizzera, è al

beneficio di un permesso di domicilio dal 6 febbraio 1975.

Il 4 giugno 1993, egli si è sposato con la

cittadina elvetica __________ (1968), con la quale ha avuto __________ (1997) e

__________ (2002). Il 25 febbraio 2008, i coniugi __________ sono stati

autorizzati dal Pretore di __________ a vivere separati. Le figlie sono state

affidate alla madre, con ampio diritto di visita al padre.

Dopo essere stato per parecchi anni attivo nel

settore finanziario, il ricorrente si è orientato nel ramo della ristorazione.

B. Ritenuto

che, nel corso degli anni trascorsi in Svizzera, RI 1 aveva interessato a più

riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali con reati di

natura finanziaria (appropriazione indebita e amministrazione infedele

aggravata), di cui si dirà nell'ambito dei

considerandi di diritto, il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione

del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio

CE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il

31 agosto successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata

resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 60 (recte: 80) dell'ordinanza

sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201).

C. Con

giudizio 30 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocargli l'autorizzazione di domicilio CE/AELS in

virtù dei motivi addotti dal Dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, il soccombente si è aggravato davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Pur riconoscendo le proprie responsabilità

penali, il ricorrente ha contestato di essere una minaccia concreta e attuale

per l'ordine pubblico elvetico, sottolineando di non avere mai messo in pericolo

la salute delle persone. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse in ogni

caso lesiva del principio di proporzionalità, poiché non avrebbe tenuto conto

del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove lavora, ha sempre vissuto e si sente

ben integrato, considerato pure che è tornato a vivere insieme a moglie e figlie.

E. All'accoglimento

del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Pendente

causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto

d'accusa 20 febbraio 2013 (DA __________), RI 1 è stato condannato al pagamento

di una multa di fr. 300.-, in relazione ad una contravvenzione alla legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946

(LAVS; RS 831.10) per avere, dal marzo 2012, omesso di compilare e presentare

alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in

qualità di gerente del Ristorante __________, i quaderni dei salari versati nel

corso del 2011 ai propri dipendenti.

Invitato a prendere posizione su tale

documento, il ricorrente ha riconosciuto le proprie responsabilità, ripercorrendo

nel contempo i fatti salienti della sua vita privata e professionale degli ultimi

anni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e

presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati

dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non

è per contro necessario procedere all'audizione né dei fratelli del ricorrente

(__________e __________) né di sua moglie (__________), che RI 1 chiede di

sentire al fine di illustrare l'intensità dei loro legami familiari, in quanto

- come si vedrà in appresso - non sono suscettibili di apportare a questo

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio

che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione si può giungere in merito

agli altri mezzi di prova, offerti peraltro solo genericamente (perizia,

informazioni scritte, edizione e richiamo di imprecisati documenti). Per quanto

riguarda infine la richiesta dell'insorgente di essere sentito, giova ricordare

che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il

diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere

le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132

consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

Considerandi

2.

2.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli

degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadino italiano e

titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi

del menzionato accordo bilaterale.

Ora, l'art. 5

cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola

generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola

possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE,

nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo,

contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16

cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della

CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate

in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale

alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una

minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società

(DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27

ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del

19.

gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non

può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la

libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale

condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle

circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente

una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau,

n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva

il quale, data la portata del principio della libera circolazione delle

persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto

dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e

l'importanza del bene giuridico minacciato così come della gravità

dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento

dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare

importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva

(DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato

tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.

), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del

principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid.

3.3

, 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

2.2

Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il

permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e

ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui

ricorrente -, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di

cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una

pena detentiva di lunga durata (lett. a), oppure se ha violato gravemente o

espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva -

sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un

anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure

che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid.

4.2

pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in

caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità

(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine

pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera

dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione

(art. 80 cpv. 2 OASA).

2.3

L'Accordo bilaterale in parola non

contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai

loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in

virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA, nonché in conformità degli accordi di

domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP

sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr.

Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS -

così come ad una revoca del medesimo che, come visto, è pure regolata della

LStr - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore

dell'art. 5 del suo Allegato I.

La legge federale sugli stranieri si applica

ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non

può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero

(cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso

di domicilio o dimora si giustifichi tanto

dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF

130.

II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e

della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC

soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per la quale la legislazione

interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo

(cfr. STF 2C_897/2011 del 13 maggio 2012, consid. 3.2 e 4.3).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità

amministrative e giudiziarie penali.

Dall'elenco dei suoi precedenti risulta

quanto segue:

25.02.94

multa

dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di stato

civile;

31.03.95

multa

dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di indirizzo

della residenza;

27.05.03

sentenza

Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta appropriazione indebita,

complicità in ripetuta appropriazione indebita (set-tembre 1998-4 aprile 1999)

e condanna - previa procedura abbreviata - alla pena detentiva di 18 mesi,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al

versamento alla parte civile __________ di fr. 125'000.- e fr. 277'000.- in

solido, rispettivamente, con i complici e con i correi;

20.06.03

ammonito

dal Dipartimento con l'avvertenza delle conseguenze sul suopermesso in caso di

recidiva o di comportamento scorretto;

18.10.10

DA

__________ per amministrazione infedele aggravata (22.05.-22.07.09) e condanna

alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e al versamento alla parte

civile di € 3'500.- a titolo di risarcimento;

17.04.12

sentenza

Corte di appello e di revisione penale - in parziale riforma dellasentenza

13.05.11

della Corte delle assise criminali - per appropriazione indebita

aggravata (novembre-dicembre 2000) e condanna, considerata la violazione del

principio di celerità, alla pena detentiva di 30 giorni a valere quale pena

aggiuntiva a quella di cui alla sentenza penale 27.05.03 e a quella di cui al

DA 18.10.10, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni;

19.11.12

DA

__________ per contravvenzione alla LAVS (dal febbraio 2012) e multa di fr.

300.

-.

20.02.13

DA

__________ per contravvenzione alla LAVS (dal marzo 2012) e multa di fr. 300.-.

3.2

Esaminando nel

dettaglio i suoi precedenti penali, va rilevato quanto

segue:

·

Tra il settembre 1998 e il 4 giugno 1999,

momento del suo arresto, RI 1 ha effettuato, nell'ambito delle sue funzioni

professionali e con la complicità di dirigenti e funzionari di società di

brokeraggio italiane, operazioni forex (acquisto/vendita di divise o viceversa)

a debito di un determinato conto della __________, a prezzi alterati rispetto

ai valori di mercato, che hanno causato una perdita per il conto ed un utile

corrispondente presso altre banche, che è stato realizzato su relazioni di

pertinenza (o a disposizione) dei complici, i quali hanno poi provveduto a

suddividere le somme tra i vari partecipanti all'operazione, tra cui lo stesso

ricorrente. In tal modo si sono appropriati, a danno della __________, di una

somma pari a fr. 970'000.-, che nella misura di ca. fr. 250/280'000.- gli è poi

stata consegnata brevi manu in più tranches dai complici (ripetuta

appropriazione indebita). Nel medesimo periodo, nell'ambito di un disegno

preventivamente concordato, RI 1 ha aiutato intenzionalmente un terzo, funzionario

addetto alle operazioni forex presso la __________, Sondrio, per consentirgli

di trasferire averi di pertinenza della __________ - a lui affidati quale

responsabile delle operazioni di divise per la banca in questione ed autorizzato

ad operare con un determinato conto della __________ - al conto personale di

questo terzo presso la __________ a __________ e di appropriarsene a scopo di

indebito profitto (complicità in ripetuta appropriazione indebita). A seguito di tali fatti, il ricorrente è stato condannato il 27

maggio 2003 alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni.

·

Nel periodo novembre-dicembre 2000, in qualità di gestore di patrimoni RI 1 ha impiegato indebitamente a proprio profitto complessivi

fr. 210'000.- affidatigli da un terzo, di cui fr. 205'000.- successivamente restituiti.

Per questo motivo, il 14 aprile 2012 è stato condannato alla pena detentiva di

30.

giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per

appropriazione indebita aggravata.

·

Tra il 20 maggio e il 22 luglio 2009, nella sua

qualità di gestore di un conto intestato ad un cliente presso la __________,

essendo obbligato per negozio giuridico ad amministrarne il patrimonio di €

7'000.- in attività forex e a comunicargli se tale attività avesse generato

perdite del 50% dei fondi investiti affinché questi potesse chiudere la sua

posizione, RI 1 ha intenzionalmente violato i suoi doveri, omettendo di

informarlo della perdita di € 4'993.32 prodottasi ed impedendogli in tal modo

di chiudere tempestivamente la posizione, continuando per contro con la

gestione della rimanenza, azzerando il capitale. Con decreto d'accusa 18 ottobre 2010, all'insorgente è quindi stata inflitta una pena

pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-

ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per

amministrazione infedele aggravata.

·

Dal febbraio 2012, RI 1 ha omesso di compilare e

presentare alla __________ Cassa di compensazione, presso la quale era

affiliato in qualità di socio e gerente della società __________ titolare

dell'esercizio pubblico __________, i quaderni dei salari versati nel periodo

01.02

-31.12.11 ai dipendenti dell'esercizio pubblico. Per questo motivo, con

decreto d'accusa 19 novembre 2012 gli è stata inflitta una multa di fr. 300.-,

per contravvenzione alla LAVS.

·

Infine, con decreto d'accusa 20 febbraio 2013, egli

è stato nuovamente condannato a una multa di fr. 300.-, ancora per

contravvenzione LAVS, per avere omesso dal marzo 2012 di compilare e presentare

alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in

qualità di gerente del __________, i quaderni dei salari versati nel corso del

2011.

ai propri dipendenti.

3.3

Ora, i reati di appropriazione indebita

e di amministrazione infedele aggravata, previsti rispettivamente dagli art. 138 e 158 cifra 1 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;

RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, non

vanno assolutamente sottovalutati in quanto toccano un bene giuridico

importante per la società come il patrimonio, ritenuto pure che hanno causato

un ingente danno economico alle vittime. Del resto, il Tribunale

federale ha già avuto modo di considerare che i delitti

patrimoniali possono giustificare una limitazione

dei diritti previsti dall'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid.

3.

,2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Dal punto di vista

soggettivo occorre poi considerare come il ricorrente abbia agito

intenzionalmente, a fini di lucro, e non per necessità. Nemmeno il fatto di

avere due figlie e l'ammonimento intimatogli nel 2003 dall'autorità

dipartimentale gli hanno impedito di delinquere

nuovamente nel 2009.

Tutto questo, tuttavia, non permette ancora

di procedere alla revoca del permesso di domicilio CE/AELS del ricorrente. In

effetti, non si può ancora a ritenere che l'interessato rappresenti attualmente

una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi

dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC.

Innanzitutto, dal profilo durata della pena

detentiva, va rilevato che la condanna più grave a suo

carico è quella di 18 mesi inflittagli il 27 maggio 2003. Sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 2 anni, essa è però tutto sommato ancora contenuta e si riferisce peraltro a reati oramai lontani nel tempo, ritenuto

che sono stati commessi nel 1998 e 1999. Ad identica conclusione

si può giungere per quanto riguarda la condanna a 30

giorni di

detenzione per il reato di appropriazione indebita aggravata,

inflittagli il 17 aprile 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale, in

parziale riforma della sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise

criminali, per i fatti commessi nel periodo

novembre-dicembre 2000. Il

Consiglio di Stato rileva che l'autorità penale, nel fissare la durata della

pena, ha tenuto conto che era stato violato il principio di celerità da parte dei

magistrati inquirenti e che è soltanto per questo motivo che la medesima è

assai moderata. Sennonché, lo stesso Esecutivo cantonale indica che senza tale

violazione la base di pena non sarebbe stata in ogni caso superiore ai tre mesi

(vedi risoluzione governativa, ad 7a, pag. 8).

Più recente, per contro, è invece la

condanna del 18 ottobre 2010 per amministrazione infedele aggravata, essendo

stata commessa nel periodo 22 maggio-22 luglio 2009. Essa riguarda però un

reato, commesso sull'arco di 2 mesi, che ha comportato un danno finanziario limitato

di € 3'500.- e non è nemmeno sfociato in una pena privativa di libertà, bensì in

una pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.- cadauna,

peraltro sospesa, ancorché con un periodo di prova di 4 anni. Infine, il fatto

che nel febbraio e marzo 2012 egli abbia omesso di

compilare e presentare alla Cassa di compensazione i quaderni dei salari

versati nel corso del 2011 ai propri dipendenti, tale mancanza è stata

qualificata quale semplice contravvenzione alla LAVS e all'interessato sono

state inflitte due semplici multe di fr. 300.- ciascuna, peraltro non iscritte

a casellario giudiziale.

Bisogna anche considerare che tutti i reati da lui commessi non riguardano né hanno leso o compromesso

beni giuridici essenziali quali l'integrità

fisica, psichica e sessuale o la lotta al traffico di stupefacenti. Benché

abbia diversi debiti privati che non ha ancora provveduto a rimborsare integralmente,

egli non fa capo però all'aiuto sociale ed è tornato ad essere attivo

professionalmente. Inoltre ha ripreso a vivere con la moglie e le figlie, ricomponendo

in tal modo la comunione domestica (doc.

4: dichiarazione della moglie __________, prodotta in questa sede). In siffatte

circostanze, si può pertanto ritenere che l'insorgente fruisce attualmente di una situazione stabile dal profilo

lavorativo e famigliare.

Tutti questi elementi, ritenuto pure che in Italia non risultano precedenti

penali e procedimenti pendenti a suo carico, permettono quindi di escludere che

RI 1 rappresenti - per lo meno attualmente - una minaccia reale e

sufficientemente grave per un interesse

fondamentale della società, come prevede la giurisprudenza comunitaria

in materia, tale da giustificare il provvedimento litigioso.

3.4

Visto quanto precede, se ne deve

dedurre che l'insorgente, benché abbia dimostrato scarsa considerazione per le

regole del nostro Paese, non adempie comunque i requisiti che legittimano un

provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio.

Le circostanze della presente fattispecie

non avrebbero avuto un peso rilevante nemmeno

se fosse tornato applicabile il diritto interno, che notoriamente è più

severo dell'ALC dal profilo dei motivi di ordine pubblico giustificanti il

diniego o la revoca di un'autorizzazione di soggiorno, ritenuto che a seguito della

condanna a 18 mesi inflitta il 27 maggio 2003 l'autorità dipartimentale si era limitata ad ammonire il ricorrente,

mentre le pene successive non sono di una gravità tale

da adempiere le condizioni per procedere a una revoca del permesso di domicilio

a uno straniero residente in Svizzera da oltre 40 anni.

4.

Il ricorso

va pertanto accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente annullamento

della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela.

Visto l'esito

del gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giustizia. Lo Stato del Cantone

Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un legale iscritto

nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le

sedi (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la

risoluzione 30 gennaio 2013 (n. 481) del Consiglio di Stato;

1.2. la

decisione 19 luglio 2012 (Revoca COM 71) della Sezione della popolazione.

2. Non si

prelevano né tasse di giustizia, né spese. La somma di fr. 800.- versata dall'insorgente

a titolo di anticipo gli viene restituita.

3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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