52.2013.85
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS
4 novembre 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
52.2013.85
Data decisione, Autorità:
04.11.2013, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
Incarto n.
52.2013.85
Lugano
4 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Stefano Bernasconi, Giovan Maria
Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2013 di
RI 1
patrocinato da:
contro
la risoluzione 30 gennaio 2013 (n. 481) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 luglio 2012 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio
CE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino italiano RI 1 (1967), nato in Italia ma cresciuto in Svizzera, è al
beneficio di un permesso di domicilio dal 6 febbraio 1975.
Il 4 giugno 1993, egli si è sposato con la
cittadina elvetica __________ (1968), con la quale ha avuto __________ (1997) e
__________ (2002). Il 25 febbraio 2008, i coniugi __________ sono stati
autorizzati dal Pretore di __________ a vivere separati. Le figlie sono state
affidate alla madre, con ampio diritto di visita al padre.
Dopo essere stato per parecchi anni attivo nel
settore finanziario, il ricorrente si è orientato nel ramo della ristorazione.
B. Ritenuto
che, nel corso degli anni trascorsi in Svizzera, RI 1 aveva interessato a più
riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali con reati di
natura finanziaria (appropriazione indebita e amministrazione infedele
aggravata), di cui si dirà nell'ambito dei
considerandi di diritto, il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio
CE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il
31 agosto successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata
resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 60 (recte: 80) dell'ordinanza
sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. Con
giudizio 30 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocargli l'autorizzazione di domicilio CE/AELS in
virtù dei motivi addotti dal Dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, il soccombente si è aggravato davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Pur riconoscendo le proprie responsabilità
penali, il ricorrente ha contestato di essere una minaccia concreta e attuale
per l'ordine pubblico elvetico, sottolineando di non avere mai messo in pericolo
la salute delle persone. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse in ogni
caso lesiva del principio di proporzionalità, poiché non avrebbe tenuto conto
del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove lavora, ha sempre vissuto e si sente
ben integrato, considerato pure che è tornato a vivere insieme a moglie e figlie.
E. All'accoglimento
del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. Pendente
causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto
d'accusa 20 febbraio 2013 (DA __________), RI 1 è stato condannato al pagamento
di una multa di fr. 300.-, in relazione ad una contravvenzione alla legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS; RS 831.10) per avere, dal marzo 2012, omesso di compilare e presentare
alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in
qualità di gerente del Ristorante __________, i quaderni dei salari versati nel
corso del 2011 ai propri dipendenti.
Invitato a prendere posizione su tale
documento, il ricorrente ha riconosciuto le proprie responsabilità, ripercorrendo
nel contempo i fatti salienti della sua vita privata e professionale degli ultimi
anni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati
dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non
è per contro necessario procedere all'audizione né dei fratelli del ricorrente
(__________e __________) né di sua moglie (__________), che RI 1 chiede di
sentire al fine di illustrare l'intensità dei loro legami familiari, in quanto
- come si vedrà in appresso - non sono suscettibili di apportare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio
che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione si può giungere in merito
agli altri mezzi di prova, offerti peraltro solo genericamente (perizia,
informazioni scritte, edizione e richiamo di imprecisati documenti). Per quanto
riguarda infine la richiesta dell'insorgente di essere sentito, giova ricordare
che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il
diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere
le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132
consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
Considerandi
2.
2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli
degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto
di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, in quanto cittadino italiano e
titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi
del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5
cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola
generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola
possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE,
nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo,
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della
CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale
alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una
minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società
(DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27
ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del
19.
gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non
può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la
libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle
circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau,
n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva
il quale, data la portata del principio della libera circolazione delle
persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e
l'importanza del bene giuridico minacciato così come della gravità
dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento
dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare
importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva
(DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato
tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.
), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del
principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid.
3.3
, 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2
Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il
permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e
ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui
ricorrente -, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di
cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una
pena detentiva di lunga durata (lett. a), oppure se ha violato gravemente o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva -
sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un
anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure
che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid.
4.2
pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in
caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione
(art. 80 cpv. 2 OASA).
2.3
L'Accordo bilaterale in parola non
contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai
loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in
virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA, nonché in conformità degli accordi di
domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP
sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr.
Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS -
così come ad una revoca del medesimo che, come visto, è pure regolata della
LStr - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore
dell'art. 5 del suo Allegato I.
La legge federale sugli stranieri si applica
ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non
può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero
(cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso
di domicilio o dimora si giustifichi tanto
dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF
130.
II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC
soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per la quale la legislazione
interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo
(cfr. STF 2C_897/2011 del 13 maggio 2012, consid. 3.2 e 4.3).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità
amministrative e giudiziarie penali.
Dall'elenco dei suoi precedenti risulta
quanto segue:
25.02.94
multa
dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di stato
civile;
31.03.95
multa
dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di indirizzo
della residenza;
27.05.03
sentenza
Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta appropriazione indebita,
complicità in ripetuta appropriazione indebita (set-tembre 1998-4 aprile 1999)
e condanna - previa procedura abbreviata - alla pena detentiva di 18 mesi,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al
versamento alla parte civile __________ di fr. 125'000.- e fr. 277'000.- in
solido, rispettivamente, con i complici e con i correi;
20.06.03
ammonito
dal Dipartimento con l'avvertenza delle conseguenze sul suopermesso in caso di
recidiva o di comportamento scorretto;
18.10.10
DA
__________ per amministrazione infedele aggravata (22.05.-22.07.09) e condanna
alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e al versamento alla parte
civile di € 3'500.- a titolo di risarcimento;
17.04.12
sentenza
Corte di appello e di revisione penale - in parziale riforma dellasentenza
13.05.11
della Corte delle assise criminali - per appropriazione indebita
aggravata (novembre-dicembre 2000) e condanna, considerata la violazione del
principio di celerità, alla pena detentiva di 30 giorni a valere quale pena
aggiuntiva a quella di cui alla sentenza penale 27.05.03 e a quella di cui al
DA 18.10.10, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni;
19.11.12
DA
__________ per contravvenzione alla LAVS (dal febbraio 2012) e multa di fr.
300.
-.
20.02.13
DA
__________ per contravvenzione alla LAVS (dal marzo 2012) e multa di fr. 300.-.
3.2
Esaminando nel
dettaglio i suoi precedenti penali, va rilevato quanto
segue:
·
Tra il settembre 1998 e il 4 giugno 1999,
momento del suo arresto, RI 1 ha effettuato, nell'ambito delle sue funzioni
professionali e con la complicità di dirigenti e funzionari di società di
brokeraggio italiane, operazioni forex (acquisto/vendita di divise o viceversa)
a debito di un determinato conto della __________, a prezzi alterati rispetto
ai valori di mercato, che hanno causato una perdita per il conto ed un utile
corrispondente presso altre banche, che è stato realizzato su relazioni di
pertinenza (o a disposizione) dei complici, i quali hanno poi provveduto a
suddividere le somme tra i vari partecipanti all'operazione, tra cui lo stesso
ricorrente. In tal modo si sono appropriati, a danno della __________, di una
somma pari a fr. 970'000.-, che nella misura di ca. fr. 250/280'000.- gli è poi
stata consegnata brevi manu in più tranches dai complici (ripetuta
appropriazione indebita). Nel medesimo periodo, nell'ambito di un disegno
preventivamente concordato, RI 1 ha aiutato intenzionalmente un terzo, funzionario
addetto alle operazioni forex presso la __________, Sondrio, per consentirgli
di trasferire averi di pertinenza della __________ - a lui affidati quale
responsabile delle operazioni di divise per la banca in questione ed autorizzato
ad operare con un determinato conto della __________ - al conto personale di
questo terzo presso la __________ a __________ e di appropriarsene a scopo di
indebito profitto (complicità in ripetuta appropriazione indebita). A seguito di tali fatti, il ricorrente è stato condannato il 27
maggio 2003 alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni.
·
Nel periodo novembre-dicembre 2000, in qualità di gestore di patrimoni RI 1 ha impiegato indebitamente a proprio profitto complessivi
fr. 210'000.- affidatigli da un terzo, di cui fr. 205'000.- successivamente restituiti.
Per questo motivo, il 14 aprile 2012 è stato condannato alla pena detentiva di
30.
giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per
appropriazione indebita aggravata.
·
Tra il 20 maggio e il 22 luglio 2009, nella sua
qualità di gestore di un conto intestato ad un cliente presso la __________,
essendo obbligato per negozio giuridico ad amministrarne il patrimonio di €
7'000.- in attività forex e a comunicargli se tale attività avesse generato
perdite del 50% dei fondi investiti affinché questi potesse chiudere la sua
posizione, RI 1 ha intenzionalmente violato i suoi doveri, omettendo di
informarlo della perdita di € 4'993.32 prodottasi ed impedendogli in tal modo
di chiudere tempestivamente la posizione, continuando per contro con la
gestione della rimanenza, azzerando il capitale. Con decreto d'accusa 18 ottobre 2010, all'insorgente è quindi stata inflitta una pena
pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-
ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per
amministrazione infedele aggravata.
·
Dal febbraio 2012, RI 1 ha omesso di compilare e
presentare alla __________ Cassa di compensazione, presso la quale era
affiliato in qualità di socio e gerente della società __________ titolare
dell'esercizio pubblico __________, i quaderni dei salari versati nel periodo
01.02
-31.12.11 ai dipendenti dell'esercizio pubblico. Per questo motivo, con
decreto d'accusa 19 novembre 2012 gli è stata inflitta una multa di fr. 300.-,
per contravvenzione alla LAVS.
·
Infine, con decreto d'accusa 20 febbraio 2013, egli
è stato nuovamente condannato a una multa di fr. 300.-, ancora per
contravvenzione LAVS, per avere omesso dal marzo 2012 di compilare e presentare
alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in
qualità di gerente del __________, i quaderni dei salari versati nel corso del
2011.
ai propri dipendenti.
3.3
Ora, i reati di appropriazione indebita
e di amministrazione infedele aggravata, previsti rispettivamente dagli art. 138 e 158 cifra 1 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, non
vanno assolutamente sottovalutati in quanto toccano un bene giuridico
importante per la società come il patrimonio, ritenuto pure che hanno causato
un ingente danno economico alle vittime. Del resto, il Tribunale
federale ha già avuto modo di considerare che i delitti
patrimoniali possono giustificare una limitazione
dei diritti previsti dall'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid.
3.
,2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Dal punto di vista
soggettivo occorre poi considerare come il ricorrente abbia agito
intenzionalmente, a fini di lucro, e non per necessità. Nemmeno il fatto di
avere due figlie e l'ammonimento intimatogli nel 2003 dall'autorità
dipartimentale gli hanno impedito di delinquere
nuovamente nel 2009.
Tutto questo, tuttavia, non permette ancora
di procedere alla revoca del permesso di domicilio CE/AELS del ricorrente. In
effetti, non si può ancora a ritenere che l'interessato rappresenti attualmente
una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi
dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC.
Innanzitutto, dal profilo durata della pena
detentiva, va rilevato che la condanna più grave a suo
carico è quella di 18 mesi inflittagli il 27 maggio 2003. Sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, essa è però tutto sommato ancora contenuta e si riferisce peraltro a reati oramai lontani nel tempo, ritenuto
che sono stati commessi nel 1998 e 1999. Ad identica conclusione
si può giungere per quanto riguarda la condanna a 30
giorni di
detenzione per il reato di appropriazione indebita aggravata,
inflittagli il 17 aprile 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale, in
parziale riforma della sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise
criminali, per i fatti commessi nel periodo
novembre-dicembre 2000. Il
Consiglio di Stato rileva che l'autorità penale, nel fissare la durata della
pena, ha tenuto conto che era stato violato il principio di celerità da parte dei
magistrati inquirenti e che è soltanto per questo motivo che la medesima è
assai moderata. Sennonché, lo stesso Esecutivo cantonale indica che senza tale
violazione la base di pena non sarebbe stata in ogni caso superiore ai tre mesi
(vedi risoluzione governativa, ad 7a, pag. 8).
Più recente, per contro, è invece la
condanna del 18 ottobre 2010 per amministrazione infedele aggravata, essendo
stata commessa nel periodo 22 maggio-22 luglio 2009. Essa riguarda però un
reato, commesso sull'arco di 2 mesi, che ha comportato un danno finanziario limitato
di € 3'500.- e non è nemmeno sfociato in una pena privativa di libertà, bensì in
una pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.- cadauna,
peraltro sospesa, ancorché con un periodo di prova di 4 anni. Infine, il fatto
che nel febbraio e marzo 2012 egli abbia omesso di
compilare e presentare alla Cassa di compensazione i quaderni dei salari
versati nel corso del 2011 ai propri dipendenti, tale mancanza è stata
qualificata quale semplice contravvenzione alla LAVS e all'interessato sono
state inflitte due semplici multe di fr. 300.- ciascuna, peraltro non iscritte
a casellario giudiziale.
Bisogna anche considerare che tutti i reati da lui commessi non riguardano né hanno leso o compromesso
beni giuridici essenziali quali l'integrità
fisica, psichica e sessuale o la lotta al traffico di stupefacenti. Benché
abbia diversi debiti privati che non ha ancora provveduto a rimborsare integralmente,
egli non fa capo però all'aiuto sociale ed è tornato ad essere attivo
professionalmente. Inoltre ha ripreso a vivere con la moglie e le figlie, ricomponendo
in tal modo la comunione domestica (doc.
4: dichiarazione della moglie __________, prodotta in questa sede). In siffatte
circostanze, si può pertanto ritenere che l'insorgente fruisce attualmente di una situazione stabile dal profilo
lavorativo e famigliare.
Tutti questi elementi, ritenuto pure che in Italia non risultano precedenti
penali e procedimenti pendenti a suo carico, permettono quindi di escludere che
RI 1 rappresenti - per lo meno attualmente - una minaccia reale e
sufficientemente grave per un interesse
fondamentale della società, come prevede la giurisprudenza comunitaria
in materia, tale da giustificare il provvedimento litigioso.
3.4
Visto quanto precede, se ne deve
dedurre che l'insorgente, benché abbia dimostrato scarsa considerazione per le
regole del nostro Paese, non adempie comunque i requisiti che legittimano un
provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio.
Le circostanze della presente fattispecie
non avrebbero avuto un peso rilevante nemmeno
se fosse tornato applicabile il diritto interno, che notoriamente è più
severo dell'ALC dal profilo dei motivi di ordine pubblico giustificanti il
diniego o la revoca di un'autorizzazione di soggiorno, ritenuto che a seguito della
condanna a 18 mesi inflitta il 27 maggio 2003 l'autorità dipartimentale si era limitata ad ammonire il ricorrente,
mentre le pene successive non sono di una gravità tale
da adempiere le condizioni per procedere a una revoca del permesso di domicilio
a uno straniero residente in Svizzera da oltre 40 anni.
4.
Il ricorso
va pertanto accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente annullamento
della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela.
Visto l'esito
del gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giustizia. Lo Stato del Cantone
Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un legale iscritto
nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le
sedi (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la
risoluzione 30 gennaio 2013 (n. 481) del Consiglio di Stato;
1.2. la
decisione 19 luglio 2012 (Revoca COM 71) della Sezione della popolazione.
2. Non si
prelevano né tasse di giustizia, né spese. La somma di fr. 800.- versata dall'insorgente
a titolo di anticipo gli viene restituita.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo
di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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