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Decisione

52.2013.96

Licenza edilizia. Costruzione sotterranea

27 marzo 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I muri

perimetrali sono completamente interrati sul lato (nord-ovest) verso via Cremignone,

mentre sporgono in misura più o meno rilevante dal terreno sugli altri tre

lati. La soletta superiore è ricoperta da uno strato di terra, volto a

permetterne l'uso come giardino. Il piano sottostante è invece adibito ad

autorimessa, locale fitness condominiale, locale tecnico e cantina. I lati nord-ovest e nord-est dello

zoccolo non pongono particolari problemi. La verifica di conformità va quindi

circoscritta agli altri due lati.

3.2.1. Sul lato

sud-est, lo zoccolo è essenzialmente costituito da un terrapieno, largo da m 3.70 a circa 6 m, sorretto da un muro, alto da m 2.01 a m 2.20, eretto sul confine verso le part. __________

e __________. Sulla sommità del muro è prevista la posa di un parapetto, che

corre ad una quota di m 3.00 dal livello del terreno dei fondi confinanti.

Su questo

versante, il manufatto rispetta l'art. 17 NAPR. L'altezza della parte muraria è

infatti contenuta nel limite di m 2.50, mentre l'altezza complessiva dell'opera

rispetta il limite di m 3.00 prescritto da tale disposizione.

3.2.2. Controverso

è essenzialmente il lato sud-ovest dello zoccolo, formato a sua volta da un

muro, posto a m 2.00 dal confine verso la part. __________, che coincide con la

mezzeria della rampa di collegamento fra l'autorimessa e via Cremignone. L'altezza

di questo muro misurata dal terreno sistemato ai suoi piedi varia come segue:

- nel tratto che corrisponde alla rampa aumenta progressivamente

sino a raggiungere il valore di m 3.00 in corrispondenza del varco da cui si accede all'autorimessa;

- nel tratto seguente, che comprende il varco dell'autorimessa, il

locale tecnico comune e metà del locale fitness la sporgenza dal terreno sistemato si mantiene sui 3.00 m;

- nel tratto successivo, che interessa l'altra metà del locale fitness, si

riduce da m 3.00 a m 2.64;

- nel tratto, lungo circa 6 m, che sorregge il terrapieno si riduce ulteriormente a m 2.00, grazie alla costituzione, ai suoi piedi, di

un terrapieno inclinato alto m 0.64 e largo m 2.00.

L'altezza

complessiva dello zoccolo è costituita dall'altezza del muro, aumentata dall'altezza

del parapetto (m 1.00), computabile giusta l'art. 40 cpv. 1 LE (STA 52.2009.314

del 3 febbraio 2010, consid. 2), che il progetto prevede di posare sulla sua

sommità.

Ferme queste

premesse, il manufatto non può essere autorizzato, perché, superando - comunque

lo si qualifichi - l'altezza massima prescritta per le costruzioni accessorie e

per quelle sotterranee, verso la part. __________, non può sorgere ad una distanza

(m 2.00) dal confine inferiore a quella prescritta per le costruzioni

principali (m 3.00).

Fatta

astrazione del primo tratto (rampa), gli ulteriori due tratti (varco di accesso

– locale fitness), della

Considerandi

costruzione sporgono in effetti almeno m 3.64 dal terreno sistemato al piede

della sua facciata. Non rientrano dunque nel limite d'altezza (m 3.00) fissato

dall'art. 12 NAPR per le costruzioni accessorie. Tanto meno rispettano l'altezza

massima (m 1.50) prescritta dagli art. 13 NAPR e 42 RLE per le costruzioni

sotterranee. Nemmeno l'ultimo tratto, quello che si estende dal locale fitness all'angolo sud dello zoccolo, è

conforme al diritto. L'altezza del muro che sorregge il terrapieno retrostante

non è infatti di m 2.00 (come indicano i piani), ma di m 2.64, poiché l'altezza

del terrapieno (m 0.64), che verrebbe costituito alla sua base, non può essere

portata in deduzione, in quanto lo stesso è largo meno di m 3.00 (cfr. art. 41

LE). Il muro e il parapetto superano quindi l'altezza massima (m 2.50,

rispettivamente m 2.00 + m 1.00 di parapetto leggero), prescritta dall'art. 17

NAPR.

Invano si

richiamano il municipio e gli insorgenti all'art. 38 cpv. 3 LE, che esclude dal

computo della superficie edificata la superficie delle autorimesse interrate,

sporgenti dal terreno naturale al massimo su di un lato ed aventi una copertura

praticabile ricoperta di vegetazione. Tanto questa disposizione, quanto i

giudizi che citano non giovano alla causa dei ricorrenti, poiché non vertono

tanto sulle distanze da confine per rapporto alla sporgenza dal terreno, quanto

piuttosto sulla computabilità di queste opere

nella superficie edificata, ovvero nell'indice di occupazione, stabilendo, in

particolare, che le autorimesse interrate sono escluse dal computo della

superficie edificata anche quando l'interramento è fatto mediante sistemazione

ammissibile del terreno (cfr. STA 52.2009.72 citata, consid. 4.1; 52.2002.435

del 28 aprile 2003, consid. 4; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 n. 1138),

ovvero quando non sporgono più di m 1.50 dal terreno sistemato. Ipotesi,

questa, che in concreto non è data.

Parimenti da respingere è la pretesa dei ricorrenti di assimilare la strada d'accesso

ad una trincea, da non considerare ai fini dell'altezza. La stessa non

costituisce infatti una fossa scavata nel piano di campagna per formare un'area

di disimpegno (cfr. Scolari, op.

cit., ad art. 40/41 LE, n. 1229). Anche se lo fosse, andrebbe comunque

computata nell'altezza, poiché la sua larghezza (> a 30 m) supera di gran lunga il 50% della lunghezza della facciata retrostante (cfr. art. 15 NAPR).

3.3

Nulla possono infine dedurre gli insorgenti dalla circostanza che sul

fondo opposto (part. __________), al di là della rampa di collegamento, è

presente un manufatto destinato ad autorimessa - autorizzato dal municipio nel

1999.

-, che pure non rispetterebbe le distanze da confine. A prescindere dal

fatto che a quel momento era vigente un altro ordinamento pianificatorio, anche

se le due situazioni fossero paragonabili, una precedente violazione del

diritto non conferirebbe comunque ai ricorrenti un diritto alla parità di

trattamento nell'illegalità, ammessa dalla giurisprudenza solo a titolo

eccezionale (cfr. al riguardo: DTF 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6;

134.

V 34 consid. 9 pag. 44).

3.4

In conclusione, è dunque certo che il progetto, così come concepito, non

può essere autorizzato poiché lesivo delle norme sulle distanze.

Già solo per questo motivo, la licenza edilizia - sebbene per altri motivi da

quelli addotti dal Governo - non può dunque essere confermata.

4.4.1

Sulla base delle considerazioni che

precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere

respinto.

4.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico degli insorgenti,

in solido. Non si assegnano ripetibili al resistente, che non si è avvalso dell'assistenza

di un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in

solido.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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