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Decisione

52.2013.97

Licenza edilizia per la costruzione di due stabili residenziali

2 maggio 2014Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I servizi dipartimentali, ha proseguito il Governo, si sarebbero inoltre sufficientemente

confrontati con gli aspetti ambientali relativi all'impianto di riscaldamento,

ai serbatoi dell'olio combustibile, all'autorimessa (espulsione dei gas di

scarico) nonché alla fase di cantiere; avrebbero inoltre valutato il dossier

sul risparmio energetico e la questione delle barriere architettoniche.

Passando poi in rassegna le censure della seconda impugnativa, il Governo ha

ritenuto conforme al diritto la distanza della rampa d'accesso dal corso d'acqua

sottostante; identica conclusione ha tratto

per la deroga concessa per quest'opera alla distanza minima dal bosco: l'impianto,

ha rilevato, si limiterebbe a ricalcare e ad estendere il tracciato dell'accesso

esistente, che sarebbe l'unico logicamente possibile.

D. Con distinte impugnative, RI

1 e RI 2 rispettivamente CO 1 si aggravano

ora contro il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

I primi domandano che sia annullato assieme alle licenze edilizie rilasciate

dal municipio. Il secondo chiede dal canto suo la riforma del dispositivo n. 3, nel senso che le licenze edilizie 29 novembre

2011 e 5 giugno 2012 siano confermate (unicamente) come ai piani

prodotti con la risposta al ricorso.

a. Con ricorso 26 febbraio 2013, i vicini contestano

anzitutto le diverse rettifiche e i complementi dei piani prodotti dall'istante

in licenza in corso di procedura. La variante presentata nell'agosto 2011

(piani 27 luglio 2011) avrebbe dovuto essere pubblicata, in quanto modifica

rilevante del progetto (diverso aspetto esteriore, differente configurazione

plano-volumetrica e ripartizione interna, ecc.). La domanda, obiettano, non

avrebbe inoltre potuto essere completata in

fase di ricorso. Le modifiche apportate ai muri di sostegno e di

controriva nonché all'edificio B (citato piano P07) sarebbero sostanziali e, in

quanto tali, avrebbero dovuto essere pubblicate. La domanda di costruzione,

ribadiscono, sarebbe carente perché non

conterrebbe indicazioni sulla demolizione dell'accessorio (part. __________),

sulla fase di cantiere (provvedimenti concreti da adottare, organizzazione) e

sulle immissioni foniche degli impianti; inammissibile sarebbe lo studio fonico

presentato solo dinnanzi al Governo. Neppure con le modifiche ritenute dal Governo, proseguono, i due stabili rispetterebbero

la distanza minima tra edifici: decisiva sarebbe infatti l'altezza dell'edificio,

non delle facciate contrapposte. Contrariamente a quanto concluso dalla

precedente istanza, disatteso sarebbe anche

l'art. 9 cpv. 2 NAPR, che imporrebbe da subito la riunificazione dei

fondi dedotti in edificazione. Inammissibile, proseguono i ricorrenti, sarebbe

la deroga concessa alla distanza minima dal bosco, sia dal profilo formale, sia

materiale. La distanza minima (8.00 m) dal corso d'acqua, che inizierebbe a

scorrere al di sotto della rampa d'accesso, non sarebbe ossequiata:

inapplicabile, precisano, sarebbe l'art. 41a

cpv. 4 dell'OPAc considerato dal Governo, poiché la zona non sarebbe densamente

edificata. Neppure lo smaltimento delle acque meteoriche e di drenaggio sarebbe

conforme alla LPAc, vista in concreto l'importanza del progetto. Disatteso, per

questo aspetto, risulterebbe anche l'art. 27ter cpv. 4 e 5 NAPR. L'accesso al

complesso edilizio non sarebbe sufficiente, poiché suscettibile di

compromettere la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione. Il

progetto sarebbe inoltre deturpante. L'avviso cantonale, proseguono, sarebbe carente,

poiché non avrebbe verificato il rispetto dei parametri legali applicabili, su diversi aspetti (ad es. emissioni impianto di

riscaldamento, isolamento acustico, insonorizzazione impianti tecnici,

risparmio energetico, serbatoi olio combustibile, barriere architettoniche,

vibrazioni, rumore di cantiere).

I vicini insorgenti contestano da ultimo il giudizio su tassa di giustizia e

ripetibili.

b. Con impugnativa 22 febbraio 2013, CO 1 si limita a contestare il dispositivo

n. 3 del giudizio governativo, che ritiene incongruente: nonostante abbia ritenuto

il progetto conforme alle norme sulle distanze, argomenta il ricorrente, il

Governo avrebbe confermato la licenza con una

modifica progettuale da lui prospettata in sede di duplica, solo in via

del tutto subordinata, ovvero in caso di rigetto della domanda principale

(conferma della licenze edilizie come ai piani prodotti con la risposta al

ricorso).

E. a. All'accoglimento dell'impugnativa

di RI 1 e RI 2, si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, nonché CO 1, con dettagliate argomentazioni che verranno se

del caso riprese nei seguenti considerandi.

b. Il ricorso di CO 1 è avversato dal Governo, che non formula particolari

osservazioni.

Il municipio si rimette al giudizio di questa Corte, mentre RI 1 e RI 2 si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa,

chiedendo la riforma del giudizio così come proposto nel loro ricorso, con tesi

di cui si dirà all'occorrenza in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, l'uno istante in licenza, gli altri vicini opponenti,

direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). I ricorsi,

tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi

con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal presa di

posizione dell'Ufficio della natura e del paesaggio interpellato da questo

Tribunale e le relative osservazioni delle parti. Non occorre procedere ad atti

istruttori, segnatamente al sopralluogo postulato dalle parti (art. 18 cpv. 1

LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge in

modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.

2. Variante di progetto

2.1. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di

rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE

dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti

vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.

L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a

salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.

La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro

caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la

procedura della notifica. Differenze che non superano

un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, conclude la norma in esame,

non soggiacciono a nessuna formalità. Lo scopo di questa precisazione è

essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei

cambiamenti da apportare.

Dall'art. 16 LE si evince dunque che la procedura ordinaria è

applicabile soltanto in caso di varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di

approvazione. Qualora le modifiche,

pur essendo di lieve entità, richiamassero l'applicazione di disposizioni del

diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va

comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2004.311 del

26 ottobre 2004, consid. 2; 52.2000.261 del 14 dicembre 2000, consid. 2).

2.2. Nel caso concreto, l'istante in licenza ha inoltrato dinnanzi al municipio

una variante al progetto (piani 27 luglio 2011), tendente ad adeguare lo

stabile a valle (A) alla distanza minima (10 m) dal bosco. La variante, riduttiva, ha comportato

un ridimensionamento dello stabile con

due modeste rientranze simmetriche (spicchi) in corrispondenza

degli angoli della facciata a valle.

Trattandosi di una variante riduttiva - sottoposta all'autorità dipartimentale

- che ha lasciato sostanzialmente immutate le caratteristiche

del progetto iniziale, non occorreva procedere ad una nuova

pubblicazione della domanda. La stessa ha infatti comportato una riduzione del

volume e dell'impatto della costruzione sul bosco sottostante; insignificante è

la diversa ripartizione interna dei locali degli appartamenti ai margini, la

cui destinazione, come confermano i piani aggiornati prodotti dal ricorrente CO

1 dinnanzi al Governo, al di là delle superfici ridotte, è rimasta invariata. L'aspetto

esteriore dello stabile, dal profilo del linguaggio architettonico, non è stato sovvertito (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996,

ad art. 16 n. 900).

La variante non ha toccato i diritti dei vicini opponenti, che hanno potuto

prendere compiutamente posizione dinnanzi all'autorità di ricorso, mentre ha

tolto un momento di contrasto da loro stessi eccepito. Neppure dal profilo

della polizia del fuoco o dei provvedimenti in materia energetica è dato di

vedere per quale motivo occorrerebbe ripetere la procedura: considerata la

scarsa importanza della variante, è sufficiente che l'attestato antincendio

rispettivamente la dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica siano, se del caso, adeguati in sede di

certificato di collaudo (art. 41d cpv. 4 LE) rispettivamente di

attestato di conformità della realizzazione (art. 35 regolamento sull'utilizzazione

dell'energia del 16 settembre 2008; RUEn; RL 9.1.7.1.6). Nemmeno l'autorità

dipartimentale, interpellata dal Servizio dei ricorsi, ha sollevato obiezioni

al riguardo. Da respingere è la relativa generica censura degli insorgenti, che

non lamentano del resto alcuna lesione del diritto sostanziale.

3. Complementi e completezza della

domanda di costruzione

3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere

chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della

domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occor-renza chiedere

informazioni o completamenti.

L'esigenza di completezza della documentazione da allegare

alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'auto-rità di

esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i

limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente.

La disposizione che permette all'autorità di chiedere di

precisare e completare domande di costruzione carenti è espressione del

principio di proporzionalità e del conseguente divieto di formalismo eccessivo.

Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può

respingere domande di costruzione lacunose

dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente

sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le informazioni

mancanti (cfr. STA 52.2011.520 del 9 luglio

2012, consid. 2.1; 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.1.).

3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo

luogo essere rimosse davanti al municipio. Se l'autorità

comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato,

nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei

chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il

diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le

informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n.

19, consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 citata, consid. 2.4). Parimenti,

nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una

contestazione, di produrre spontaneamente davanti

all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi,

ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco Bor-ghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 LPamm, n. 1; cfr.

anche STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.2). Riservate le modifiche

(varianti) di progetto di una certa importanza, che stravolgono il progetto nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv. 1

LE), la produzione di simili complementi non soggiace a particolari

formalità.

3.3. Nel caso concreto, l'insorgente CO 1 ha

presentato dinnanzi al Governo - in sede di risposta - una serie di

documenti di cui i vicini lamentavano la mancanza:

1. le

sezioni ufficiali del geometra revisore;

2. il

calcolo dell'area verde;

3. la

relazione tecnica relativa al serbatoio dell'olio;

4. lo studio

sulle immissioni foniche degli impianti;

5. il

calcolo della superficie edificabile;

6. il

calcolo dell'indice di sfruttamento;

7. il piano

dell'area di svago;

8. copia di

tutti piani approvati e aggiornati, con le rettifiche apportate in quella sede ai

muri della sistemazione esterna e alla pendenza della rampa (P09a-P20a).

Nella misura in cui si trattava di

documenti (1-7) che si limitavano a completare

gli atti della domanda di costruzione del progetto approvato rispettivamente a

dimostrare la sua conformità con il diritto materiale concretamente

applicabile, non è dato di vedere per quale

motivo il beneficiario del permesso non potesse produrli. Sia gli opponenti, sia

il municipio e l'autorità dipartimentale hanno potuto prendere conoscenza di

questi atti - come pure degli ulteriori annessi di cui si dirà qui di

seguito - pronunciandosi in merito, nella misura in cui lo hanno ritenuto

necessario.

Nulla ostava inoltre alla produzione, senza particolari formalità, di tutti i

piani approvati e aggiornati (8), con le rettifiche apportate ai muri della

sistemazione esterna e alla pendenza della rampa. Gli emendamenti apportati dinnanzi

al Governo non hanno comportato una modifica sostanziale del progetto approvato:

né la riduzione dell'altezza del muro di

sostegno a fianco della rampa d'accesso, né di quello di controriva a

monte (ovest) dello stabile B, né dei muri che sorreggono il pendio terrazzato

a nord di questo edificio (più bassi e distanti l'uno dall'altro). La variante,

riduttiva, tendente a rimuovere le obiezioni sollevate dai ricorrenti - ai

quali, come detto, è stata sottoposta - non li ha menomati nell'esercizio dei loro

diritti di difesa. Da respingere è la loro censura.

Così

sollecitato dal Servizio dei ricorsi, il ricorrente CO 1 ha inoltre introdotto

con la duplica:

- il piano

di cantiere (indicativo);

- il piano

degli scavi (indicativo);

- l'approfondimento

geologico e della sicurezza statica dell'edificio;

- il piano

di dettaglio degli scarichi delle acque meteoriche nel riale.

Neppure la produzione di questa documentazione, in ossequio

al principio inquisitorio che informa la

procedura di ricorso, prestava il fianco

a critiche. Al di là della loro rilevanza, gli accertamenti disposti dalla

precedente istanza non ledevano comunque alcuna disposizione del diritto. Non richiedevano

una ripetizione ab initio della procedura di rilascio del

permesso.

Non mette invece conto di

pronunciarsi sulla variante di progetto introdotta,

in via del tutto subordinata, dal beneficiario del permesso con la

duplica 9 ottobre 2012 al fine di eventualmente adeguare lo stabile alle

distanze pretese dai vicini ricorrenti. Questa modifica, peraltro di

scarsa importanza, come si vedrà più avanti (cfr. infra consid. 4), non ha

infatti ragion d'essere.

3.4. RI 1 e RI 2 eccepiscono ancora, nonostante i complementi di cui si è

detto, la carenza della domanda di costruzione. A torto.

3.4.1. L'istante in licenza ha confermato

dinnanzi all'Esecutivo cantonale che è prevista la demolizione del box

autorimessa (part. __________; cfr. estratto mappa catastale) addossato

al rustico (part. __________): la circostanza risulta dai piani (dai quali gli

stessi opponenti l'hanno peraltro dedotta), che prevedono di realizzare parte

della rampa d'accesso sulla superficie ricavata dalla demolizione del box. L'accessorio,

che interessa una superficie ridotta (18 mq), non è una costruzione protetta;

alla sua demolizione non si oppongono impedimenti di diritto pubblico; neppure

i vicini ricorrenti lo pretendono. La loro censura è da respingere.

3.4.2. Parimenti da respingere è l'obiezione

riferita al cantiere. Di regola,

dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr.

RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione

(metodo di costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a

questo stadio della progettazione, sono generalmente

ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche

gli art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione

e dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare

un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,

ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla

fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno

notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2012.170

del 29 aprile 2013, consid. 2.6). Per principio, i vicini non possono pertanto

pretendere la presentazione di un piano di cantiere. Così sollecitato dalla precedente

istanza, il beneficiario del permesso lo ha comunque prodotto davanti al Governo,

senza peraltro suscitare obiezioni da parte dei ricorrenti (cfr. loro scritto 6

novembre 2012).

Dal profilo ambientale, in sede di avviso cantonale l'autorità dipartimentale

ha inoltre richiamato la Direttiva sul rumore dei cantieri (versione aggiornata

24 marzo 2006) e la Direttiva aria cantieri (edizione attualizzata del 1°

gennaio 2009) emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, determinando e

rendendo vincolanti determinati gruppi di provvedimenti da rispettare (cfr. avviso

pag. 2 e 3). Anche questo modo di procedere, conforme alla prassi, va esente da

critiche (cfr. ad esempio: STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112

del 19 febbraio 2013, consid. 2.4). Non occorre a questo stadio una maggiore

definizione di questi aspetti, come genericamente pretendono i vicini ricorrenti.

Analoga conclusione vale per le sommarie censure relative alle vibrazioni: le

condizioni dettate dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso n. 79236, pag. 4) non appaiano criticabili. Né si vede con quale prognosi,

a questo stadio di causa, dovrebbero essere maggiormente concretizzate.

3.4.3. L'istante in licenza ha annesso alla domanda di costruzione una perizia geologica

("Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della __________), che,

su richiesta del Governo, è stata aggiornata e approfondita (cfr. "Approfondimento

geologico-tecnico" ottobre 2012) per dimostrare la fattibilità geologica

del complesso edilizio, segnatamente la compatibilità con le esigenze della sicurezza. La presentazione di una

simile perizia geologica riflette l'art.

31bis cpv. 2 NAPR, che la esige per ogni intervento che modifichi lo stato dei

fondi nelle zone, come in concreto, esposte a basso e medio pericolo di

movimenti di versante.

A torto i ricorrenti lamentano invece genericamente, che il referto sarebbe

incompleto poiché sprovvisto dell'indicazione delle misure

costruttive di protezione diretta esatte dall'art. 31bis cpv. 2 NAPR: il

citato "Approfondimento" conferma infatti la fattibilità geologica

del progetto approvato (variante riduttiva), senza particolari misure costruttive ai fini della stabilità degli edifici e del

complesso edificio-versante (cfr. Approfondimento, conclusione ad pag.

7, secondo paragrafo). Considerato che neppure i ricorrenti contestano le conclusioni

di questo referto, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. osservazioni 15

novembre 2012 della Sezione forestale), non mette conto di soffermarsi

ulteriormente su tale questione.

Per il resto, la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza

dell'opera (calcoli statici, raccomandazioni della perizia sul consolidamento

dello scavo, ecc.) esula dalla presente procedura di rilascio del permesso, per

rientrare nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37;

STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5; cfr. anche supra

consid. 3.4.2) - che il comune è peraltro tenuto ad accompagnare (cfr. citate osservazioni

della Sezione forestale; cfr. anche art. 35 LE).

4.Distanze da

confine e tra edifici

4.1. L'edificazione di costruzioni su grandi superfici, ovvero su terreni

aventi una superficie edificabile complessiva di oltre 4'000 mq, come in

concreto, è retta dall'art. 14 NAPR, che permette di accordare determinate facilitazioni

(altezze, indici). L'art. 14 cpv. 2 NAPR stabilisce

in particolare, che in caso di costruzioni con altezza maggiore a quella

prescritta nella zona, la distanza dal confine non deve essere inferiore a

metà dell'altezza massima dell'edificio.

La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine

(cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Se la distanza

deve essere stabilita in funzione dell'altezza dell'edificio, determinante è la

quota della facciata prospiciente, ovvero di quella che si rivolge verso il confine della proprietà contermine. Trattandosi

della distanza dal fondo retrostante su terreni in pendio, l'altezza si misura

pertanto sul fronte a monte e non su quello a valle

(cfr. RDAT 1978 n. 53; STA 52.1994.17 citata, consid. 2.3; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1200).

Ricalcando quanto prescrive l'art. 39 cpv. 3

LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR stabilisce che la distanza tra edifici equivale

alla somma delle rispettive distanze da confine. Determinante ai fini della misurazione,

è la situazione delle due facciate contrapposte.

4.2. Nel caso concreto, gli stabili (A e B) controversi sono integrati in un

complesso edilizio su una grande superficie, che sfrutta le maggiori altezze

concesse dall'art. 14 cpv. 1 NAPR. Di per sé, soggiacciono dunque alla distanza

prescritta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Nessuna delle parti lo contesta.

Controversa è anzitutto la distanza dell'edificio B dal fondo retrostante (part.

__________). La facciata dello stabile è alta verso monte m 8.80; la sua distanza dal confine è pari a m 4.80 (cfr.

piano P07 del 27.3.2012): rispetta dunque quella minima (m 4.40, ovvero m 8.80 x ½) esatta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Ossequia

comunque anche quella minima (m 4.50)

esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR per gli edifici in zona RE3, alti fino a m 10.50

(cfr. art. 40 lett. d NAPR).

Invano i vicini ricorrenti pretendono di misurare la distanza per rapporto all'altezza

della facciata a valle. La circostanza che la quota del fronte a valle sia più

elevata dipende unicamente dall'andamento naturale (in declivio) del terreno,

ma, in pratica, non provoca inconvenienti né turbative al vicino proprietario

di fondi posti sul lato contrapposto (cfr. RDAT 1978 n. 53). Non pregiudica le

finalità perseguite dalle distanze, in particolare l'insolazione, l'aerazione e

l'illuminazione naturale delle abitazioni a monte, che anzi - come giustamente rileva il beneficiario del permesso (cfr.

risposta 5 aprile 2013, pag. 6 seg.) - risultano agevolate proprio a

causa della pendenza del terreno.

La facciata a valle dello stabile B è alta m 13.50

dal terreno sistemato; il fronte dirimpettaio dell'edificio A è alto m

7.50 (cfr. sezioni). La loro distanza, pari a ca. m 12.40 (cfr. piano P06), rispetta

dunque quella minima [10.40 m ≈ (13.50 m x ½) + (7.50 m x ½)] risultante dalla somma delle rispettive distanze da confine ai sensi dell'art. 14 cpv. 2

NAPR.

Parimenti rispettato è questo parametro se, per

la facciata a monte dell'edificio A, alta meno di m 10.50, si considera la

distanza minima (4.50 m) esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR (6.75 m + 4.50 m = 11.25 m).

In analogia alle stesse considerazioni di cui si è detto poc'anzi, da

respingere è invece la pretesa dei vicini ricorrenti di misurare la distanza

tra i due edifici in funzione dell'altezza (ca. m 13.50) della facciata a valle

dello stabile A.

4.3. Ferme queste premesse, non può invece essere tutelato il giudizio governativo

che, pur considerando il complesso edilizio conforme alle norme sulle distanze,

ha ritenuto che d'altra parte però,

la soluzione proposta in sede

di duplica con il piano P07 (..) risolve ogni eventuale

possibile censura a tal proposito portando (a) la distanza dal confine

retrostante a ml 6.75 e (b) la distanza tra gli edifici A e B a ml 12.75.

Come obbietta il ricorrente CO 1, tale proposta è infatti stata da lui formulata

in via del tutto subordinata, qualora l'autorità di ricorso avesse riscontrato

il difetto lamentato dai vicini opponenti (cfr. sua duplica 9 ottobre 2012 al

Governo, pag. 8 e 9). Non sussistendo alcun difetto, il Governo non poteva ritenerla

vincolante. Su questo punto, il giudizio deve

pertanto essere annullato, così come richiesto dall'CO 1 con la sua impugnativa.

4.4. Da respingere è infine la censura riferita all'art. 9 cpv. 2.2. NAPR,

secondo cui le costruzioni a cavallo dei confini sono ammesse soltanto

quando sia provato che è in corso la procedura di riunione dei fondi.

In concreto, in sede di rilascio del permesso il municipio ha imposto

(auspicato) a titolo di condizione del permesso (4b) la riunione dei fondi. L'istante

in licenza ha dal canto suo confermato che i fondi interessati dal progetto in

questione verranno riuniti in un unico fondo

non appena la licenza edilizia sarà cresciuta in giudicato. Ciò che, alla luce

dell'art. 9 cpv. 2.2. NAPR, appare senz'altro sufficiente. La decisione

del municipio non risulta lesiva del diritto. La norma non impone infatti che i

fondi siano riuniti già prima del rilascio del permesso. Neppure l'art.

14 NAPR che disciplina l'edificazione su grandi superfici peraltro lo esige,

limitandosi in sostanza a richiedere l'accordo dei proprietari di più fondi

impegnati per un'edificazione comune.

5.Distanza dal

bosco

5.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998 (LCFo;

RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti,

soggiunge l'art. 6 cpv. 2 LCFo, devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal bosco. In tal senso, il PR di Chiasso fissa una distanza minima di m 10.00 dal limite del bosco (cfr.

art. 9 cpv. 5 NAPR).

L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi

eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il municipio può

concedere deroghe sino a 6.00 m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).

Dall'iter legislativo risulta in particolare che la deroga di cui all'art. 6

cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera restrittiva e solo quando sia data una situazione eccezionale. Ciò è

il caso, segnatamente, quando un fondo edificabile secondo il piano regolatore

possa essere edificato per l'uso proprio

soltanto mediante una deroga (cfr. STA 52.2011.296 del 28 febbraio 2012,

consid. 2.2. con rinvii ai materiali legislativi). L'art. 13 RCLFo, che concretizza

l'art. 6 cpv. 3 LCFo, prevede segnatamente che le deroghe alla distanza minima

dal bosco sino a 6.00 m possono essere concesse per edifici principali ed

impianti se, a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione

razionale secondo i parametri di zona (cfr. cpv. 2). Di contenuto analogo è l'art.

9 cpv. 5 NAPR. Appurata la necessità della deroga, precisa ancora l'art. 13

cpv. 4 RLCFo, la Sezione forestale formula il preavviso vincolante tenendo

conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio,

delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.

Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce

delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la questione a sapere se, a causa della stretta

vicinanza di una costruzione al bosco, una di queste funzioni sia seriamente

messa in pericolo (cfr. STA 52.2011.296 citata, consid. 2.2.; Alois Keel/Willi Zimmermann, Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in URP 2009, pag. 277 con rinvii).

5.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso

residenziale attraverso una rampa perpendicolare alla strada cantonale a monte (nord).

La rampa si riallaccia all'accesso sterrato esistente

alle part. __________, che viene allargato verso ovest mediante la demolizione del

box garage a lato del rustico (part. __________). L'accesso si insinua

tra quest'ultimo e il bosco situato più a est, al quale si avvicina fino a m

7.39.

In sede di avviso cantonale, la Sezione forestale ha ritenuto che fossero dati

gli estremi per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LCFo, accogliendo la richiesta formulata dall'istante

in licenza con la variante 9 marzo 2012. L'autorità, che ha ulteriormente motivato il suo preavviso dinnanzi al Governo, ha in particolare considerato la natura dell'impianto, che riprende l'accesso

esistente, l'impossibilità di creare un accesso razionale e confacente viste le

caratteristiche morfologiche del terreno e l'andamento del limite del bosco, l'assenza

di un pregiudizio all'area silvestre sottostante tenuto conto delle sue funzione

e il suo valore ecologico, come pure l'entità contenuta della deroga (cfr. __________,

osservazioni 15 novembre 2012 della Sezione forestale; inc. __________, avviso cantonale

16 maggio 2012 e osservazioni 11 luglio 2012 della Sezione forestale).

La conclusione dell'autorità dipartimentale, avallata dal Governo, merita conferma.

Considerato il fronte del terreno a confine con la strada cantonale e la situazione

dei luoghi, è innegabile che la fascia di

rispetto del bosco grava alla fin fine l'unica area sulla quale la

formazione di un accesso, secondo l'uso razionale, risulta possibile. Area che,

come rilevato dalle precedenti istanze, è oltretutto

già destinata a questo scopo. La formazione dell'accesso al complesso a

monte (ovest) dell'edificio esistente (part. __________) non risulta invece esigibile,

poiché richiederebbe lo sbancamento della collina che si innalza su quel versante.

Ancor meno può essere pretesa la demolizione di tale edificio: neppure i vicini

lo affermano. Il progetto prevede comunque la demolizione dell'autorimessa ad esso

annessa (__________), proprio per ricavare il massimo della superficie su

questo versante. D'altro canto, l'area in deroga alla distanza minima dal bosco

sottostante si riduce ad un fazzoletto di strada - lungo una quindicina di

metri e largo un paio - che, secondo quanto stabilito dall'autorità

dipartimentale, non ne mette in pericolo le funzioni. Neppure i ricorrenti lo

contestano.

Stante quanto precede, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui

fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche

indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale, la valutazione

della situazione del fondo in questione operata dalla Sezione forestale, e su

questa scorta, dal municipio, appare dunque sostenibile. Neppure l'entità della

deroga sino alla distanza di m 7.39 dal limite del bosco integra quindi gli

estremi di una violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.

6. Distanze dal corso d'acqua

6.1. Secondo l'art. 41c cpv. 1 OPAc, nello spazio riservato alle acque è

consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse

pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua

fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, soggiunge la norma, l'autorità

può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona,

purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a OPAc.

Ai sensi di questa norma, è un corridoio formato dall'alveo naturale e dalle

due sponde, determinato in base alla larghezza naturale del corso d'acqua. L'alveo

non deve necessariamente trovarsi al centro

di questo corridoio (cfr. avamprogetto dell'11 maggio 2010, rapporto

esplicativo dell'Ufficio federale dell'ambiente, pag. 8). Riservate le

zone enumerate dall'art. 41a cpv. 1 OPAc

(biotopi d'importanza nazionale, cantonale o regionale, paesaggi

palustri di particolare bellezza e importanza nazionale, ecc.), di principio,

secondo l'art. 41a cpv. 2 OPAc, questo spazio deve essere largo almeno:

(a) 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza

naturale inferiore a 2 metri; (b) 2.5 volte la larghezza del fondo dell'alveo

più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo

dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. Tale larghezza corrisponde allo spazio minimo necessario per assicurarne le funzioni

e proteggere contro le piene (cfr. citato rapporto dell'UFAM, pag. 8). Può comunque

essere aumentata, se necessario secondo uno dei motivi indicati al cpv. 3.

Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio

2011, spetta ai cantoni determinare, entro il 31 dicembre 2018, lo spazio

riservato alle acque conformemente all'art. 41a OPAc (nonché all'art. 41b

OPAc, per le acque stagnanti). Finché ciò non è avvenuto, dispone il cpv. 2

della citata norma transitoria, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art.

41c cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia

larga (a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente,

per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza, (b)

20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza

superiore ai 12 metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie

superiore a 0.5 ettari.

A differenza dell'art. 41a OPAc, la disposizione transitoria si riferisce alla larghezza attuale dell'alveo

dei corsi d'acqua, non a quella naturale; regola, questa, che tiene

conto del fatto che molti corsi d'acqua sono corretti e arginati, motivo per

cui la larghezza dell'alveo è inferiore a quella naturale (cfr. citato rapporto

dell'UFAM, pag. 24). Secondo questa disposizione, deve inoltre essere

delimitata una striscia di una determinata larghezza a sinistra e a destra del

corso d'acqua, mentre di norma, ai sensi dell'art. 41a OPAC, come detto,

costituisce un corridoio in cui il corso d'acqua non deve necessariamente

scorrere al centro (cfr. citato rapporto esplicativo dell'UFAM, pag. 24).

6.2. Nel caso concreto, dalla mappa catastale (e dagli elaborati grafici del PR

che la riprendono) risulta che sul terreno dedotto in edificazione vi sono

delle acque (cfr. mappa e estratto della part. __________), che

inizierebbero a defluire già al di sotto della rampa e si immettono più a valle

nel riale __________. L'Ufficio dei corsi d'acqua

(UCA), che ha effettuato un sopralluogo, riscontrando una situazione

impervia e fittamente boscata, ha negato la presenza di un corso d'acqua in

quel punto, il quale scorrerebbe qualche decina di metri più a valle; si tratterebbe

semmai, ha aggiunto, di un inizio di un sottobacino imbrifero (cfr. scritto

dell'UCA all'UDC del 20 luglio 2012, pag. 1).

A fronte di questi rilievi - che il Governo ha semplicemente omesso di

considerare - è perlomeno dubbio che la copertura del suolo che il registro

fondiario definisce quali acque sia assimilabile, in quel punto, ad un

corso d'acqua che richiama le distanze esatte dall'art. 41c OPAc. La

questione può rimanere aperta. Anche se fosse un corso d'acqua infatti, la

rampa d'accesso soprastante non entra in ogni caso in conflitto con lo spazio ad esso riservato, situandosi ad una

distanza di almeno una decina di metri dal margine rivolto a sud, dunque

superiore a quella minima (8 m + larghezza dell'alveo) esatta dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc

del 4 maggio 2011. Determinante è infatti la striscia delineata a

sinistra e a destra del corso d'acqua, perpendicolarmente ad esso.

Contrariamente a quanto pretendono i vicini ricorrenti, il corso d'acqua non

chiama invece distanza verso monte. Sebbene per motivi diversi, anche su questo

punto, nella conclusione, il giudizio governativo resiste dunque alle loro critiche.

7. Accesso sufficiente

7.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla

pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se

dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La

nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale

stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di

dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123

Considerandi

II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59

consid. 3; André Jomini, in:

Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza

di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del

traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non

compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del

traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di

accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata

tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie

del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid.

7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di un

certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso

unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del

diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve

di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio

del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con

rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).

L'art.

48.

cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), che

ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133

seg.), stabilisce che la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è

compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.

L'art. 46 NAPR stabilisce dal canto suo che gli accessi alle strade devono

permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario, in

particolare (lett. b) l'accesso deve avere una profondità di almeno 5 metri dalla proprietà pubblica e una pendenza massima del 5%.

7.2

Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso edilizio, servito da 34 posteggi

interrati, dalla strada cantonale. L'accesso è formato da una rampa perpendicolare

alla via pubblica, che ha una lunghezza di una ventina di metri e una

pendenza del 5% (cfr. piani annessi alla variante 9 marzo 2012; allegato F - "Rampa

d'accesso"; piano P14a sezione F-F del 27 marzo 2012). La strada cantonale,

nel tratto in cui si immette la rampa, è

rettilinea, ha una larghezza di almeno 6 metri e una pendenza modica; verso monte prosegue rettilinea per un centinaio

di metri, mentre più a valle descrive un'ampia curva, che piega a

nord-ovest. La velocità è limitata a 50 km/h.

Il municipio, che ha sviluppato ulteriormente le sue tesi dinnanzi al Governo,

ha essenzialmente ritenuto che l'accesso, preavvisato

favorevolmente dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso 16 maggio 2012 alla

variante), fosse adeguato e sufficiente. Ha considerato che il progetto non

determinerebbe un aumento sensibile di traffico e non pregiudicherebbe

la sicurezza e la fluidità del traffico sulla strada cantonale; collocato nell'unica

ubicazione razionalmente possibile, l'accesso risponderebbe inoltre ai

requisiti posti dall'art. 46 NAPR. Il Governo dal canto suo ha in sostanza tutelato

queste conclusioni.

I vicini ricorrenti non eccepiscono anzitutto

- a giusta ragione - che l'accesso in questione risponda ai parametri (lunghezza,

pendenza) esatti dall'art. 46 NAPR. Né contestano che l'accesso, come precisato

dalla precedente istanza, consentirà ai mezzi di soccorso di raggiungere

liberamente il fondo. Essi contestano piuttosto l'aumento, a loro dire massiccio,

del traffico che il progetto determinerà sulla strada cantonale, compromettendone

la sicurezza e la fluidità del traffico. A torto.

Il complesso, come accennato, prevede 34

posteggi interrati, che, secondo l'esperienza, determineranno circa una

cinquantina di movimenti veicolari al giorno (cfr. a titolo di orientamento, tabella

6.

a

pag. 28, Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Um-welt, 6. ed.,

Monaco 2007). La stima non richiede alcuna perizia. L'incremento di traffico

sulla strada cantonale, tenuto conto del traffico giornaliero medio in entrambe

le direzioni (1076 + 1045) secondo i rilievi dell'autorità comunale (cfr.

tabella Andamento numero veicoli, prodotta in questa sede), è dunque limitato.

L'impatto del progetto sulle condizioni di viabilità e della sicurezza è

contenuto. L'accesso, come rilevato dal municipio, è inoltre situato oltre la

curva, che piega più a valle. Le precedenti istanze non hanno riscontrato problemi

di visibilità da questo profilo. I ricorrenti, pur non ritenendola ottimale,

non la mettono seriamente in dubbio. Non vi è dunque motivo per non ritenere l'accesso

adeguato da questo profilo. Gli utenti della strada sono comunque tenuti a

circolare ad una velocità conforme alle condizioni di visibilità (art. 32 cpv.

1.

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS

741.

).

Ferme queste premesse e considerati la latitudine di giudizio e il margine di apprezzamento

che devono essere riconosciuti all'autorità decidente, su questo punto la

licenza edilizia non è lesiva del diritto. Da respingere sono le sommarie doglianze

dei vicini ricorrenti.

8.

Smaltimento

delle acque meteoriche

8.1

Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPAc, le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante

infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le

condizioni locali non lo permettono, soggiunge la norma, possono essere immesse

in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile

affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far

defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione

comunale dello smaltimento delle acque di

scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità

cantonale.

8.2

Nel caso concreto, il complesso edilizio verrà edificato su un terreno non

idoneo all'infiltrazione, né alla dispersione superficiale di acque meteoriche.

Il progetto, seguendo le indicazioni della perizia geologica annessa alla

domanda di costruzione, prevede di conseguenza di convogliare queste acque nel sottostante

riale __________, che scorre più a est, nel tratto ritenuto idoneo a ricevere

acque supplementari (cfr. allegato 5 alla "Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della __________

e annessa cartografia relativa al PGS).

In sede di avviso cantonale, l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha ritenuto la

modalità di smaltimento delle acque chiare prevista conforme alla citata

relazione geologica-tecnica e al piano generale di smaltimento delle acque (cfr.

avviso 73571 del 26 settembre 2011, pag. 7).

L'Ufficio ha in particolare avallato la scelta progettuale di convogliare

queste acque in due punti diversi del riale, per una distribuzione ottimale del

carico da smaltire, così come prospettato dalla citata relazione perizia

geologica. Relativamente ai punti di restituzione previsti, l'UCA ha imposto

(cfr. citato avviso, pag. 6) di: (a) non porre le condotte di scarico ad una

quota superiore del fondo dell'alveo, (b) consolidare gli scarichi con massi e blocchi di pietra naturale e (c)

orientarli nella zona di deflusso, rinviando comunque alla fase

esecutiva la definizione di dettaglio.

Così richiesto, dinnanzi al Governo l'istante in licenza ha prodotto un

ulteriore piano delle canalizzazioni, che specifica, mediante schemi e

fotografie, le due tratte rispettivamente i due punti (A) e (B) di innesto

delle tubazioni (Æ = m 0.20), che

convogliano con una portata di 42 l/s le acque meteoriche e di drenaggio, nel

riale sottostante (cfr. piano citato). Tali punti, secondo il perito geologo,

rappresentano quelli con le migliori caratteristiche morfologiche e geologiche per le suddette immissioni (cfr. suo email del

1° ottobre 2012, prodotto con il

citato piano). Alla luce di questo complemento,

l'UCA ha in sostanza riconfermato il proprio preavviso favorevole,

rinviando alla fase esecutiva e di cantiere - che per prassi è solito

accompagnare - la definizione di dettaglio dello scarico, che per evitare

erosioni locali non dovrà di principio essere "a caduta" e dovrà

essere consolidato.

Ferme queste premesse, non vi è motivo per ritenere la prevista modalità di smaltimento

delle acque chiare lesiva del diritto. Non vi

è motivo per scostarsi dall'avviso della competente autorità cantonale,

convalidato anche dal Governo. Nulla permette di dubitare che il riale __________

- per principio ritenuto idoneo a ricevere acque supplementari, ciò che nessuno

contesta - non sia anche nel caso concreto in grado di recepire le acque in

questione. Dai piani risulta che le stesse avranno una portata assai contenuta

(42 l/s) e verranno scaricate in due punti distinti. Da questo profilo, neppure

la capacità di deflusso delle acque ai sensi dell'art. 4 della legge federale

sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100) -

avente lo scopo di garantire la protezione contro le piene (cfr. art. 1 LSCA) -

può seriamente essere messa in discussione. Poco conta invece che il punto di

innesto della tubazione, in base al piano presentato davanti al Governo, sia situato

a circa mezzo metro d'altezza dallo specchio d'acqua sottostante e non a

livello dell'alveo. In sede di progettazione esecutiva - nella quale rientra anche

la definizione di questo dettaglio - tale innesto dovrà infatti essere posto a livello del fondo dell'alveo, così come imposto

dall'autorità dipartimentale, al fine di scongiurare eventuali erosioni

locali.

Al suddetto sistema di smaltimento delle acque non osta infine l'art. 27ter cpv.

5.

lett. a NAPR: la posa di due tubi di dimensioni contenute (Æ = 20 cm), collocati in due punti distinti, non altera infatti il corso d'acqua. Non configura un intervento tale da modificarne

in modo percettibile le caratteristiche naturali. A maggior ragione se si tiene

conto delle condizioni (quota, consolidamento e orientamento dello scarico) imposte

dall'autorità dipartimentale di cui si è detto poc'anzi. Ammettere il contrario

significherebbe peraltro bandire in generale

la possibilità, conforme alla legislazione sulla protezione delle acque,

di immettere acque di scarico non inquinate in acque superficiali.

Da respingere è la generica censura dei vicini ricorrenti.

9.

Inserimento nel

paesaggio

9.1

Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente

il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e il

relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per

i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2

cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione

del DLBN del 22 gennaio 1974, RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano

vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la

bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni,

ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole

sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3

cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il

divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in

un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere

e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).

La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012

(cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abro-gato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare in-trodotto un principio operativo, che costituisce una clausola

e-stetica positiva, il luogo delle suddette clausole negative. Tale principio,

di natura positiva, esige che gli interventi si inserisca-no nel

paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso

si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di

qualità con le preesistenze e

le caratteristiche dei luoghi.

9.2

Nel caso concreto, il Governo -

avallando l'avviso espresso in sede di rilascio del permesso dall'Ufficio della

natura e del paesaggio - ha ritenuto che il progetto in discussione fosse conforme

al DLBN, segnatamente che non deturpasse il paesaggio nel quale è inserito,

dichiarato pittoresco. Dal profilo del diritto applicabile, il giudizio

non può essere tutelato poiché il Consiglio di

Stato - che per principio applica il diritto in vigore al momento in cui emana

la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del

11.

dicembre 2012, consid. 5) - avrebbe

dovuto pronunciarsi, dopo aver interpellato l'UNP, sulla conformità del

progetto con l'art. 94 cpv. 2 Lst e non con il DLBN, a quel momento già abrogato. La disposizione di cui all'art. 107

Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il

diritto anteriore, concerne infatti unicamente le procedure in corso,

ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).

Diversamente da quanto concluso dal Governo, né dal suo testo né dai materiali

legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che tale disposizione concerna anche l'applicazione

del DLBN, in sede di rilascio del

permesso (cfr. STA 52.2012.172 citata, consid. 5).

All'omissione è stato comunque posto rimedio in questa sede. Interpellato dal

Tribunale, l'Ufficio della natura e del paesaggio ha ritenuto che l'intervento

qui controverso rispettasse anche il principio di inserimento ordinato e

armonioso prescritto dall'art. 94 cpv. 2 Lst. Partendo infatti dal

presupposto che altezze e indici siano rispettosi dei parametri pianificatori

vigenti, ha argomentato, considerato quindi che densità edificatoria e

volumi proposti corrispondano a quanto permesso, da parte nostra non possiamo

che rilevare come l'edificazione si presenti compatta e come la soluzione

progettuale proposta si di fatto corretta e opportuna. La costruzione viene

infatti concentrata nella parte alta del fondo, il più lontano possibile dal

corso d'acqua e viene proposto

un blocco unitario, costituito da due elementi emergenti (che contengono gli

appartamenti) legati da una piattaforma,

che va a formare un complesso che presenta un ordine formale riconosciuto e un

inserimento nell'orografia naturale il più rispettoso possibile.

La valutazione estetica dell'UNP è sostenibile e conforme agli atti; non

procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che gli può essere

riconosciuto.

Il progetto rispetta i parametri edilizi vigenti; la sola circostanza

che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici

circostanti, come censurano i ricorrenti, non è sufficiente per considerarlo

contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente

nel contesto paesaggistico (DTF 115 Ia 363, consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24

agosto 2010, consid. 3.3.1, confermata

da STF 1C.442/2010,1C.448/2010 del 16

settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3.; Ana-stasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con

rinvii). Il complesso è d'altra parte collocato su un terreno all'estremità (est)

della zona residenziale estensiva RE3. Formato da quattro fondi per lo più non edificati

(in particolare, le part. __________), costituisce in sostanza l'ultimo

tassello di quest'area edificabile, a valle della strada cantonale. Non sarà circondato da edifici uni- e

bifamiliari. Il blocco del complesso che presenta un ingombro maggiore sarà

peraltro ubicato in posizione discosta rispetto agli altri edifici presenti nel

comparto, situati più a monte. L'importanza del volume del complesso è inoltre compensato

dal fatto di essere inserito su un vasto appezzamento. Il progetto non interessa

invece un paesaggio naturale protetto, né in

particolare il parco naturale del __________. Neppure la presenza di

determinati animali nel bosco sottostante osta all'edificazione del terreno. Anche

da questo profilo, il giudizio estetico a cui è pervenuto l'UNP resiste

pertanto alle critiche degli insorgenti.

Contrariamente a quanto rilevano i vicini ricorrenti (osservazioni 26 marzo

2014), l'art. 94 cpv. 2 Lst si limita essenzialmente ad imporre alle

costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio. Non

richiede anche che ne migliorino la qualità o lo abbelliscano, apportandovi un

valore aggiunto. Ad una simile esigenza accenna invero il messaggio

accompagnante la Lst, laddove riconduce il principio dell'inserimento armonioso

al postulato sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, ravvisandovi un principio

che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo, che per

giurisprudenza è rispettato quando la costruzione produce un effetto

favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio (cfr.

messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009, pag. 117). In mancanza di una chiara ed

inequivocabile esplicitazione di questa indicazione a livello del testo di

legge, non si può tuttavia scorgere nell'art. 94 cpv. 2 Lst un obbligo più

esteso di quello che risulta dal suo tenore letterale. Nemmeno dalla Convenzione

europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3), dall'art. 78 Cost. o

dall'art. 3 LPT possono essere dedotte indicazioni suscettibili di suffragare l'esistenza

di un simile requisito aggiuntivo, attribuendo all'art. 94 cpv. 2 Lst un contenuto

normativo che travalica il testo di legge. In sostanza, la valorizzazione del

contesto paesaggistico a cui accenna il messaggio va quindi semplicemente intesa come un aspetto da verificare nel quadro

dell'esame dell'inserimento ordinato ed armonioso delle costruzioni nel

paesaggio. Soluzione, questa, che nel caso di un paesaggio degradato e

bisognoso di interventi di recupero dei valori originari può semmai comportare

l'applicazione un metro di giudizio estetico più severo di quello che può

essere dedotto dal contesto territoriale immediatamente circostante. Non essendo

data in concreto una simile ipotesi, non mette conto di soffermarsi

ulteriormente su tale aspetto.

10.

Da respingere - già solo perché

immotivate - sono le sommarie censure riproposte in questa sede dai vicini

ricorrenti con riferimento agli aspetti ambientali e all'avviso cantonale

(ricorso ad n. 13). Essi si limitano in effetti a ribadire l'insufficienza dell'avviso

cantonale, che non avrebbe affrontato compiutamente determinati aspetti

(emissioni degli impianti tecnici, risparmio energetico, serbatoi per l'olio

combustibile, barriere architettoniche, ecc.) e verificato segnatamente il rispetto

dei parametri legali. Gli insorgenti non si confrontano tuttavia minimamente con

il giudizio impugnato che, sulla base delle

risultanze di causa (segnatamente della documentazione prodotta dalle

parti rispettivamente delle ulteriori prese di posizione dell'autorità

dipartimentale), ha vagliato questi stessi aspetti censurati (cfr. in

particolare, ad consid. 2.2.4, 2.2.5, 2.12, pag. 16-18), ritenendo il progetto in

questione conforme alle norme concretamente applicabili.

Parimenti da respingere, per i motivi di cui si è già detto (cfr. supra

3.4

) sono le generiche doglianze riferite ai rumori nella fase di cantiere e

alle vibrazioni.

11.

Immune da violazioni di diritto è

infine il giudizio su tasse di giudizio e ripetibili reso dal Consiglio di

Stato, che, con unico giudizio, ha accolto parzialmente il primo ricorso

interposto dai vicini avverso la licenza edilizia 29 novembre 2011, mentre ha

respinto il secondo contro il permesso 5 giugno 2012 per la variante.

Al di là della singolare "somma" delle ripetibili complessive, come

rileva il ricorrente CO 1, è comunque inequivocabile che il Governo ha

addossato ai vicini ricorrenti 4/5 (fr. 1'600.-) della tassa di giustizia,

obbligandoli a rifondere - sempre in ragione di metà ciascuno - un identico

importo a titolo di ripetibili al resistente, il quale deve loro a sua volta,

al pari del municipio, fr. 200.- a questo titolo. Valutata complessivamente, la

chiave di riparto delle spese processuali stabilita dall'Esecutivo cantonale

non presta il fianco a critiche. La condizione imposta dal Governo, che ha giustificato

il parziale accoglimento di una delle due impugnative e l'imposizione della

condizione di cui al dispositivo n. 3, risulta in effetti dettata solo da 4

(muri, rampa d'accesso, posteggi, distanze) delle circa 20 censure sollevate,

nelle quali la precedente istanza ha

intravisto un'acquiescenza da parte dell'istante in licenza. A

maggior ragione vale questa conclusione se si considera poi che una di queste

censure (distanze) non era neppure giustificata. Nulla possono invece dedurre

dal fatto che una parte delle censure abbia potuto essere evasa mediante la

documentazione aggiuntiva prodotta dal ricorrente CO 1, atteso che, anche a fronte

di questi complementi, i ricorrenti hanno persistito nelle loro conclusioni e domande

di giudizio.

12.

12.1. Sulla base di tutte le considerazioni

che precedono, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve

essere respinto, mentre va accolto quello inoltrato da CO 1. Il

Dispositivo

dispositivo n. 3 della decisione governativa è dunque annullato e riformato nel senso che le licenze edilizie 29 novembre 2011

e 5 giugno 2012 in oggetto sono confermate come ai piani prodotti dal

ricorrente CO 1 al Governo, con la risposta 20 luglio 2012.

12.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1,

assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31

LPamm).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. 1.1.

Il ricorso (a) di RI 1 e RI 2 è respinto.

1.2.

Il ricorso (b) di RI 1 è accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio

di Stato (n. __________) è annullato e riformato

nel senso che le licenze edilizie 29 novembre 2011 e 5 giugno 2012

rilasciate dal municipio di __________ a __________ rispettivamente CO 1 sono

confermate come ai piani prodotti da quest’ultimo con la risposta al Consiglio

di Stato del 20 luglio 2012.

2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2,

in solido, i quali rifonderanno inoltre fr. 3'000.- a CO 1 a titolo di

ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria