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Decisione

52.2013.98

Ricorso tardivo

6 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2013.98

Data decisione, Autorità:

06.03.2013, TRAM

Titolo:

Ricorso tardivo

FERIE

SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AUTORIZZAZIONE

TEMPESTIVITÀ

art. 13 LPAM

art. 56 cpv. 1 let. b LSAN

art. 59 cpv. 2 let. a LSAN

art. 59 cpv. 4 LSAN

Incarto n.

52.2013.98

Lugano

6 marzo 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello

Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2013 di

RI 1

contro

la decisione 6 febbraio 2013

(n. 525) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile, siccome tardiva,

l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 12 dicembre 2012 con cui

il Dipartimento della sanità e della socialità ha sospeso con effetto

immediato a titolo cautelativo l'autorizzazione di libero esercizio della

professione di infermiera in cure generali rilasciata alla ricorrente il 13

febbraio 2003;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con

risoluzione 12 dicembre 2012 il Dipartimento della sanità e della socialità ha

sospeso con effetto immediato a titolo cautelativo, in applicazione dell'art.

59 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 della legge sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (LSan; RL 6.1.1.1), l'autorizzazione di libero

esercizio della professione di infermiera in cure generali rilasciata a RI 1,

qui ricorrente, il 13 febbraio 2003;

che tale provvedimento è stato adottato poiché il Dipartimento - preso atto che

nei confronti di RI 1 erano pendenti due procedimenti penali per truffa

aggravata, truffa per mestiere e falsità in documenti - ha ritenuto fondato il

sospetto che fosse venuto meno il requisito della buona reputazione previsto dall'art.

Considerandi

56.

cpv. 1 lett. b LSan;

che il 10 gennaio 2013 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato,

contestando il provvedimento dipartimentale;

che, ritenuto come la decisione impugnata fosse stata notificata il 12 dicembre

2012.

alla legale della ricorrente e che il termine di ricorso di 15 giorni, non

sospeso dalle ferie, non era stato ossequiato, il Governo con risoluzione 6

febbraio 2013 ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, siccome tardiva;

che contro la decisione del Consiglio di Stato RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi a contestare il merito della

decisione del Dipartimento; il ricorso non è stato intimato per le risposte;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1

LSan;

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10.

maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienze che si

realizzano in concreto;

che RI 1, destinataria delle decisione impugnata, è senz'altro legittimata in

questa sede (art. 43 LPamm);

che la risoluzione contestata è stata notificata alla ricorrente il giorno 8

febbraio 2013 (cfr. estratto del tracciamento dell'invio, acquisito d'ufficio

dal Tribunale);

che il termine di ricorso di quindici giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm) ha dunque

cominciato a decorrere il 9 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 1 LPamm), giungendo a

scadenza il 23 febbraio successivo; cadendo quest'ultimo di sabato, il termine

ricorsuale dev'essere riportato a lunedì 25 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 3

LPamm);

che dalla busta di spedizione si evince che il ricorso è stato consegnato alla

posta, per invio semplice prioritario "A", il giorno 26 febbraio

2013; esso è poi pervenuto al Tribunale il 27 febbraio successivo;

che, pertanto, il gravame davanti a questo Tribunale dev'essere dichiarato

irricevibile, siccome tardivo;

che, a ben vedere, esso dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche per

difetto di motivazione, poiché la ricorrente non spiega minimamente per quale

motivo la decisione del Governo di dichiarare irricevibile la sua impugnativa sia

errata, mentre si limita a contestare il merito della vertenza (art. 46 cpv. 2

LPamm);

che, ad abundantiam, la decisione del Consiglio di Stato avrebbe

comunque sia dovuto essere confermata;

che la sospensione cautelare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 cpv. 4

LSan è una misura provvisionale (cfr. STA

52.2004.153

dell'8 luglio 2004 consid. 2.2.); pertanto la conclusione

del Governo di escludere l'applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura

ricorsuale appare corretta (art. 13 LPamm);

che dall'incarto risulta che la decisione, benché datata 12 dicembre 2012, è

stata spedita l'11 dicembre 2012 e notificata al patrocinatore dell'insorgente

il 12 dicembre successivo; il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere

il 13 dicembre 2012 ed è scaduto giovedì 27 dicembre 2013;

che la ricorrente ha inoltrato il ricorso davanti al Governo quale invio

semplice prioritario "A"; la busta attesta che esso è stato spedito

l'11 gennaio 2013; il gravame era, pertanto, ampiamente tardivo e la decisione

di dichiararlo irricevibile era corretta;

che dunque il ricorso davanti a questo Giudice era comunque sia votato all'insuccesso

e avrebbe dovuto essere respinto;

che per completezza deve da ultimo essere rilevato che la ricorrente non ha

domandato né davanti al Tribunale né davanti al Consiglio di Stato di essere

messa al beneficio della restituzione dei termini;

che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato

irricevibile e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico

dell'insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia e le spese, complessivamente fr. 600.-, sono poste a carico della

ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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