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Decisione

52.2014.104

Concorso pubblico. La mancata, preventiva definizione del metodo di valutazione del programma lavori costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi po

11 giugno 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14 febbraio 2014 il CO 2 __________

ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del

20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera,

per aggiudicare le opere da serramenti di facciata in alluminio a taglio

termico occorrenti al risanamento del Centro scolastico sito ai __________ (FU

n. __________).

Il bando (lett. f) preannunciava che i lavori sarebbero stati aggiudicati tenendo

conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1. economicità/prezzo 50%

Considerandi

2.

programma lavori dettagliato

25%

3.

calcolo termico dettagliato -

U - serramento 20%

4.

apprendisti

5%

Le modalità di valutazione dei criteri di

aggiudicazione erano indicate nel capitolato di appalto. Per il prezzo

e gli apprendisti sono state riprese le conosciute formule e tabelle edite

dal Centro di consulenza LCPubb, che prevedono l'assegnazione di note da 1 a 6 secondo parametri di

calcolo ben definiti. Per il programma lavori e il calcolo del

coefficiente - U - termico la stazione appaltante ha invece stabilito

quanto segue (pos. 224.300/310 e 224.320/321 disposizioni particolari

CPN 102):

Assegnazione della nota

PROGRAMMA LAVORI (min. 15 max. 35 punti)

Il punteggio concernente il

criterio della durata del lavoro è molto importante atto al rispetto del

programma scolastico dell'intervento, sarà assegnata applicando la seguente formula:

- Calcolo periodo di rilievo progettazione

fabbricazione e consegna LISTE VETRATURE/MISU-RE LAMELLE

- La consegna delle liste vetrature e lamelle è

basilare per il rispetto del programma, anticipo e periodo di consegna

prevista nel programma lavori è IMPORTANTE permette la valutazione della

fattibilità esecutiva di ordinatura dei vetri e delle lamelle che hanno un periodo

di ordine di 8 settimane, dall'inizio della posa

- Inizio posa tassativa entro: 23-06-2014 (AULE)

- Fine lavori posa tassativa e lavori complementari

24-08-2014 (AULE ca. 81 Specchiature complete)

- La ditta che segna anche durante il periodo di

ferie collettive di agosto la propria disponibilità al lavoro deve allegare una

certificazione che non varierà il numero di operai da quelli indicati e che è

in possesso della possibilità o autorizzazioni al lavoro durante il periodo indicato

delle ferie collettive;

NB

IL CANTIERE DURANTE LE FERIE A LIVELLO ORGANIZZATIVO SARÀ OPERATIVO

- Inizio posa tassativa entro: 24-06-2015

(OSTELLO-PALESTRA)

- Fine lavori posa tassativa e lavori complementari

24-08-2015 (OSTELLO-PALESTRA)

Il programma lavori deve

essere redatto per posizione e lavoro giornaliero, si richiede di indicare in

dettaglio la posizione di smontaggio (esempio: 111.001 abbinata al rimontaggio

348.

) e a seguire le posizioni in dettaglio fino al 111.012/348.012 in cui è

indicata data e quantità giornaliera rimossa e rimontata.

Molto importante è indicare anche gli operai e i capisquadra e le squadre che

giornalmente sono previste per smontaggio e rimontaggio, è auspicabile che la

stessa ditta utilizzi più squadre in settori diverse, per squadre operai si

intende una squadra completa di capo/montatore/aiuto montatore ecc.

È tassativamente vietato valutare tutto uno smontaggio o più smontaggi e

lasciare aperti settori della scuola.

Il programma consegnato è documento

ufficiale di rispetto delle tempistiche, nessuna valutazione o rivendicazione

secondaria può essere imputata.

DICHIARAZIONE DITTA

Con la presente la ditta ha letto e allestisce il programma lavori in modo

imperativo nel rispetto delle date indicate e nelle quantità indicate nel

modulo di offerta, inoltre si impegna in caso di delibera entro 17-03-14 di

consegnare le liste vetrature e lamelle entro e non oltre il 10-04-2014.

Letto e confermato: …………… Data: …………

Calcolo del coefficiente - U - Termico secondo SIA 380/1 (min. 20 max. 40

punti)

Il punteggio concernente il

criterio dell'attendibilità del calcolo termico sulla base delle schede

tecniche certificate del telaio, il calcolo deve essere redatto con un tipo di

vetro che verrà fornito dal committente ma indicato nelle schede tecniche di

dettaglio allegate. Inoltre deve essere consegnato il calcolo individuale per

ogni posizione del cap. 348 dalla 01 alla 012 per ogni pannellatura di serramento

indicata nel modulo di offerta, con indicate le perdite lineari dei telai sulla

base delle pannellatura specchiature e tipologia del serramento, l'ASS sulla

base dei dati proporrà un proprio sistema telaio in cui inserirà unicamente per

il calcolo termico il tipo di vetro indicato nell'allegato A (triplo vetro 44 mm Wm2/K 0.7) atti a rispettare i valori minimi richiesti la ponderazione valuterà il

prodotto offerto telaio, pressori calcoli e dimensioni dei profili se relativo

prezzo. Il punteggio sarà assegnato in percentuale sulla base del valore

certificato indicato e il prezzo di riferimento del serramento di tutte le

offerte pervenute. Il massimo punteggio sarà assegnato al valore U raggiunto

indicato con il prezzo migliore offerto.

Il capitolato avvertiva che il mancato inoltro del programma lavori e

dichiarazione di rispetto dello stesso nelle date indicate e prestabilite

secondo il programma scolastico, la non consegna del programma lavori o del

calcolo delle schede U richieste avrebbe comportato l'annullamento

dell'offerta e la non presa in considerazione della stessa alla ponderazione,

in quanto elementi ufficiali di base per aggiudicazione della commessa (pos.

252.130

CPN 102).

Nel bando era d'altronde segnalato chiaramente che contro gli atti di appalto

era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei documenti, prevista

per il 18 febbraio 2014. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Nel termine prestabilito sono

pervenute al committente sei offerte, per importi compresi tra fr. 751'773.30 e

fr. 1'035'212.40. Fra queste v'erano quella della RI 1 di __________ (in

seguito: RI 1), di fr. 821'498.76, e quella della CO 1 di __________ (in

seguito: CO 1), di fr. 892'296.-.

Preso atto delle conclusioni del rapporto di valutazione

dello studio d'architettura __________ di __________, il 17 marzo 2014 la

delegazione consortile del CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura quattro

offerte e di assegnare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 92.65

punti così ripartiti:

CO 1

RI 1

prezzo

offerta

42.65

46.32

programma

lavori

25.00

12.95

calcolo

- U - termico

20.00

20.00

apprendisti

5.00

5.00

totale

punti

92.65

84.27

Classifica

1.

2.

C. Avverso la predetta risoluzione la RI 1, seconda

classificata con 84.27 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo postulandone l'annullamento e chiedendo, in via principale,

l'aggiudicazione della commessa a proprio favore e, in via subordinata, la

retrocessione degli atti al committente per l'emanazione di una nuova

decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La ricorrente ha contestato il metodo con il quale la stazione appaltante ha valutato il programma lavori,

segnatamente il punteggio assegnatole alla voce

"pianificazione", obiettando che gli atti di gara non contemplavano

l'obbligo di esporre il periodo di

pianificazione, progettazione e consegna delle liste delle vetrature e delle

lamelle. La pos. 224.310 CPN 102, ha annotato la RI 1, si limitava ad indicare che

l'aggiudicataria si sarebbe impegnata in caso di delibera entro 17-03-2014

di consegnare le liste vetrature e lamelle entro e non oltre il 10-04-2014,

ciò che significa che le stesse non erano da allegare all'offerta, bensì da

presentare dopo la delibera. Donde la necessità di attribuirle il punteggio

massimo (25.00) e di aggiudicarle la commessa, dato che la correzione le permetterebbe

di scavalcare la rivale in graduatoria.

In via subordinata, l'insorgente ha censurato l'infelice ed

equivoca formulazione della pos. 224.310 CPN 102, sia per quanto attiene

all'obbligo di presentare o meno le citate liste contestualmente all'offerta, sia

per quanto riguarda l'applicazione "della seguente formula"

(invero neppure esplicitata) e l'attribuzione dei punteggi (minimi e massimi)

poi non più riscontrabili, impedendo insomma ai concorrenti di comprendere

appieno come sarebbero state effettivamente valutate le loro offerte.

D. a. In sede di risposta il

committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, difendendo il

proprio operato sia per rapporto alla valutazione delle offerte sulla scorta

dei metodi preannunciati nei documenti di gara, sia per rapporto all'aggiudicazione

della commessa alla CO 1.

Il CO 2 ha osservato che il punteggio riferito al programma lavori

è stato attribuito applicando le modalità previste, segnatamente quelle contenute

nelle prescrizioni concorsuali. È evidente, ha soggiunto la stazione

appaltante, che il programma lavori si suddivide in due fasi: quella di

pianificazione e quella esecutiva. Onde evitare equivoci è stata sottolineata

più volte all'attenzione degli offerenti l'importanza di pronunciarsi

concretamente anche sul periodo che decorre dalla decisione di delibera sino

alla chiusura dell'anno scolastico, poiché la necessità di valutare la pianificazione

proposta dalla concorrente è strettamente legata all'ottenimento della garanzia del rispetto delle date prescritte di inizio e ultimazione dei lavori. Omettendo di inserire qualsivoglia indicazione

al riguardo, sebbene esplicitamente richiesta, la RI 1 è stata

fortemente penalizzata.

Il CO 2 ha contestato per finire le censure sollevate con riferimento alla

formulazione della pos. 224.310 CPN 102, annotando che la ricorrente avrebbe

dovuto impugnare tempestivamente i documenti di gara, rispettivamente chiedere eventuali

delucidazioni al committente o al progettista

come indicato nel bando (lett. h).

b. L'ULSA si è rimesso alle allegazioni del CO 2, evidenziando di non essere

mai stato coinvolto nella procedura.

c. La deliberataria è rimasta per contro silente.

E. Con la replica e la duplica

le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole

con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi

seguenti.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'al-tro legittimata

a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37

lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; BU 2013, 453).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere

ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.

2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb,

il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa

determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il

prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,

l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il

valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2),

devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1

), ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o

sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa

ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di

aggiudicazione in ordine d'importanza

discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse

pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente

si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non

esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo

parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una certa scelta

(DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della

preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione,

il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il

metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte.

Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo

di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare (STA 52.2002.283 dell'11 ottobre 2002). Il committente non

deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione.

Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,

congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,

anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base

delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti.

Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una

giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli

concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di

trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare

(STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

2.2

In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato le

formule e il metodo che avrebbe utilizzato per valutare il criterio di aggiudicazione

riferito al prezzo e agli apprendisti, mutuandoli da quelli proposti dal Centro di consulenza LCPubb. Per quanto

attiene invece al programma lavori oggetto dell'odierno contendere ha stabilito tra l'altro quanto

segue (vedi pos. 224.310 CPN

102):

Il

punteggio concernente il criterio della durata del lavoro è molto importante

atto al rispetto del programma scolastico dell'intervento, sarà assegnata

applicando la seguente formula:

- Calcolo periodo di rilievo progettazione fabbricazione

e consegna LISTE VETRATURE/MISU-RE LAMELLE

- La consegna delle liste vetrature e lamelle

è basilare per il rispetto del programma, anticipo e periodo di

consegna prevista nel programma lavori è IMPORTANTE permette la valutazione

della fattibilità esecutiva di ordinatura dei vetri e delle lamelle che hanno

un periodo di ordine di 8 settimane, dall'inizio della posa.

Sennonché, dal rapporto di valutazione dello studio d'architettura

__________ risulta che il suddetto criterio è stato in realtà suddiviso in due sottocriteri (pianificazione e

esecuzione) ed il punteggio finale attribuito mediando in questo modo i

punteggi ottenuti in ciascuno di essi:

Riordino classifica termini

Pianificazione

Esecuzione

Punteggi/2

__________

25.00

25.00

25.00

__________

1.00

23.90

12.95

Dallo stesso documento emerge che

alla voce "pianificazione", alla RI

1.

è stata attribuita la nota 1, in quanto non ha indicato il periodo

di pianificazione progettazione e consegna liste vetrature lamelle come

indicato nella pos. 224.310. Il progettista - si legge nella nota in calce

alla tabella di valutazione - ha dunque valutato unicamente il tempo di posa

e analizzato il tempo di pianificazione assegnando una nota minima

facendo la media dei due punteggi, in quanto elemento basilare ponderante per

terzi concorsi del citato appalto.

Sta di fatto che la stazione

appaltante, facendo proprio il rapporto di valutazione stilato dal suo

consulente, ha assegnato alla CO 1 25.00 punti, mentre alla RI 1 ha attribuito

solo 12.95 punti, che sono risultati decisivi per l'esito del concorso.

Le regole di gara afferenti alla

valutazione del programma lavori non sono state di certo coniate in modo

chiaro e lineare. Da un lato, indicavano testualmente la necessità di esporre

un calcolo periodo di rilievo progettazione fabbricazione e consegna LISTE VETRATURE/MISURE LAMELLE e ricordavano che la consegna della liste vetrature e lamelle è basilare per il rispetto del programma, anticipo e periodo di consegna prevista nel programma

è IMPORTANTE permette la fattibilità esecutiva di ordinatura dei vetri e delle

lamelle che hanno un periodo di ordine di 8 settimane, dall'inizio della posa

(pos. 224.310 CPN 102). Dall'altro, non specificavano però in nessun

punto che il rilievo, la progettazione, la fabbricazione e la consegna delle

liste andavano singolarmente inserite in un piano di lavoro giacché

indispensabili ai fini della valutazione delle offerte sulla scorta dei criteri

di aggiudicazione preannunciati. Anzi, la dichiarazione che i concorrenti dovevano

sottoscrivere, inclusa nella pos. 224.310, lasciava intendere l'esatto

contrario - perlomeno in relazione alla consegna delle liste - laddove specificava

che "… la ditta ha letto e allestisce

il programma lavori in modo imperativo nel rispetto delle date indicate

e nelle quantità indicate nel modulo di offerta, inoltre si impegna in caso di

delibera entro 17-03-14 di consegnare le liste vetrature e lamelle entro e non oltre il 10-04-2014." Dal canto suo, la pos. 252.130 CPN 102 si limitava ad avvertire i concorrenti che la

mancata presentazione del programma

lavori e dichiarazione di rispetto dello stesso nelle date

indicate e prestabilite secondo il programma scolastico, la non consegna del programma

lavori o del calcolo delle schede U richieste avrebbe comportato

l'annullamento dell'offerta e la non presa in considerazione della stessa alla

ponderazione, in quanto elementi ufficiali di base per aggiudicazione della

commessa.

Le

stesse disposizioni non precisavano nemmeno

che il programma lavori era suddiviso in due sottocriteri,

né annunciavano la ponderazione attribuita loro. La pos. 224.310 CPN 102 non illustrava

neppure le modalità con le quali detto criterio sarebbe stato apprezzato, salvo

segnalare che il relativo punteggio (incomprensibilmente indicato in "min.

15.

max. 35 punti" nonostante una

ponderazione fissata al 25%) sarebbe stato assegnato applicando la

seguente formula. Una formula che, di fatto, non è però stata esplicitata

in alcun modo negli atti concorsuali. Solo dal

rapporto di valutazione delle offerte è emerso che i punteggi attribuiti per il

controverso criterio del programma lavori sono scaturiti dalla

media dei punti ottenuti nei sottocriteri pianificazione e esecuzione,

entrambi decisi ex post. Nessun documento di gara contiene d'altronde

una scala delle note congruente per entrambi i sottocriteri di aggiudicazione, volta

a determinare almeno sommariamente come sarebbero state valutate le offerte sulla

base delle indicazioni concretamente fornite dai concorrenti. A ben guardare, la

committenza ha inoltre confuso il concetto di "scala delle note" con

quello di "punteggio" (ovvero di cifra da riportare in graduatoria

risultante dalla ponderazione della nota assegnata in ogni criterio e sottocriterio);

prova ne è che nel rapporto di valutazione, alla voce "pianificazione",

ha attribuito all'insorgente il punteggio 1 quando in realtà - per essere in consonanza

con gli altri dati della stessa tabella -

avrebbe dovuto tutt'al più assegnarle 4.16, ovvero la nota 1 ponderata

al 25% (applicando una scala da 1 a 6, come fatto per il prezzo e gli apprendisti).

Contrariamente

a quanto assume la ricorrente, non v'è dubbio che a prescindere dalla consegna

delle liste - evento sul quale sono state emanate disposizioni poco

comprensibili ed in parte contraddittorie

- nel programma lavori occorreva indicare anche il periodo dedicato ai

rilievi, alla progettazione ed alla fabbricazione dei serramenti e non solo

quello consacrato alla loro posa. Laddove imponeva di redigere il programma dei

lavori per posizione e lavoro giornaliero, indicando in dettaglio la

posizione di smontaggio (esempio: 111.001 abbinata al rimontaggio 348.001) e a

seguire le posizioni in dettaglio fino al 111.012/348.012 in cui è indicata

data e quantità giornaliera rimossa e rimontata, nonché gli operai e i

capisquadra e le squadre che giornalmente sono previste per smontaggio e

rimontaggio, la pos. 224.310 CPN 102 si riferiva evidentemente alla sola fase

di asportazione/collo-cazione delle vetrate.

Ciò non toglie che la mancata, preventiva definizione del metodo

di valutazione del programma lavori costituisce un difetto d'impostazione

del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di

pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza. Anche la

fissazione ex post dei due sottocriteri pianificazione ed esecuzione

risulta lesiva dello stesso principio. Il fatto che il capitolato non sia stato

impugnato non permette di giungere a diversa conclusione. Neppure il fatto che

l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere scartata siccome provvista di un programma lavori incompleto consente

di approdare ad altre soluzioni. Nel caso di specie, la mancata predeterminazione

della scala e del metodo di

valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta dalla

legge (art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP) è troppo importante per non comportare l'irrimediabile

annullamento dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura concorsuale

gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione

delle commesse pubbliche (Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse

pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2010.157 del

10.

giugno 2010 consid. 3.3). Tanto più che analoghe violazioni sono ravvisabili

nella mancata precisazione del metodo di valutazione del criterio del calcolo

termico. Difficile, per non dire impossibile, capire come si possa assegnare

un massimo di 40 punti in questo criterio ponderato al 20% (vedi quanto enunciato alla pos. 224.320 CPN 102) e

conferire note e punteggi intermedi sulla base del valore certificato

indicato e il prezzo di riferimento del serramento di tutte le offerte

pervenute, atteso che il massimo punteggio sarà assegnato al valore U raggiunto

indicato con il prezzo migliore offerto.

3.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione di aggiudicazione.

Va invece respinta la domanda di deliberare direttamente la commessa alla

ricorrente o di rinviare gli atti al CO 2 per nuova decisione, perché

l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non permettere

un'aggiudicazione conforme alle disposizioni della LCPubb.

4.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo

al gravame.

5.

La tassa di giustizia

è suddivisa tra la ricorrente ed il committente

secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

mentre le ripetibili sono date per compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm). La

deliberataria va esente da qualsiasi aggravio non avendo resistito al gravame.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 17 marzo 2014 con cui la delegazione

consortile del CO 2 ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere da

serramenti di facciata in alluminio a taglio termico occorrenti al risanamento

del Centro scolastico __________ è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente e del committente

nella misura di ½ ciascuno. Alla RI 1 va restituita la somma di fr.

1'500.- versata in eccesso.

3.

Le ripetibili sono compensate.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario