Lexipedia

Decisione

52.2014.117

Docente cantonale. Sospensione provvisoria dalla carica. Diritto di essere sentito

4 luglio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti, acquisendo le prove necessarie al riparo da eventuali interferenze

del dipendente inquisito.

2.2. La

decisione di sospensione dalla carica, debitamente motivata e munita dell'indicazione

dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato.

In

quanto rivolto contro un provvedimento cautelare, il ricorso non ha effetto

sospensivo (art. 38 cpv. 2 LORD). Non occorre dunque che l'autorità tolga

preventivamente tale effetto ad un'eventuale impugnativa. L'esclusione di tale

effetto è già prescritta dalla legge (art. 37 cpv. 4 LPAmm). Non deve di

conseguenza essere decretata mediante disposizione motivata.

2.3. Il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione della Confederazione

svizzera; Cost. fed.; RS 101; 34 seg. LPAmm), deve essere rispettato anche in

materia di provvedimenti cautelari (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid.

2.1; STAF C-3847/2012 del 10 gennaio 2013 consid. 3.). Per principio, tale diritto

esige che prima di sospendere un dipendente dalla carica (art. 35 cpv. 2

LPAmm), a titolo di misura provvisionale emanata nell'ambito di un procedimento

disciplinare, l'autorità gli offra la possibilità di prendere posizione al

riguardo, di regola per iscritto (art. 35 cpv. 1 LPAmm).

La sospensione

immediata dalla carica, disposta dall'autorità mediante provvedimento cautelare

adottato senza dare al dipendente la possibilità di far valere preventivamente

le sue ragioni è per principio ammessa soltanto se vi è pericolo nell'indugio

o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché

la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun'altra disposizione conferisca

alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite (art. 35 cpv. 4

LPAmm). In casi d'urgenza, quando il ritardo o l'audizione potrebbero

compromettere il conseguimento delle finalità perseguite dalla misura

cautelare, l'autorità può inoltre prescindere dalla preventiva audizione del dipendente,

sospendendolo mediante provvedimento adottato in via supercautelare (non

impugnabile), munito tuttavia dell'assegnazione all'interessato di un termine

per formulare eventuali osservazioni, destinate a recuperare il contraddittorio

omesso ed a permettere alla medesima autorità di stabilire - mediante ulteriore

decisione cautelare (impugnabile) - se confermare o meno l'allontanamento

provvisorio dal servizio.

La dispensa dall'obbligo

di sentire le parti, prevista dall'art. 35 cpv. 4 LPamm, è applicabile soltanto

in situazioni eccezionali, che l'autorità deve rendere verosimili e che fanno

apparire l'interesse all'immediata adozione del provvedimento cautelare superiore

all'interesse al diritto di essere sentito vantato dal destinatario (cfr. DTF

99 Ia 22 consid. c, relativa alla sospensione inaudita parte di un

primario di chirurgia per il pericolo che rappresentava per i pazienti). La

norma non conferisce all'autorità la facoltà di prescindere in modo sistematico

dall'obbligo del contraddittorio, evitando l'adozione di una misura

superprovvisionale e costringendo l'interessato ad impugnare un provvedimento

cautelare adottato senza dargli la possibilità di far preventivamente valere le

sue ragioni (Bernhard

Waldmann/Jürg Bickel, in Waldmann/ Weissenberger,

Praxiskommentar VwVG, Zurigo Basilea Ginevra, ad art. 30 PA n. 65 seg.).

3. 3.1. Nel caso concreto, il

Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla carica senza concedergli la

possibilità di prendere preventivamente posizione sulla misura cautelare che

stava per adottare. La decisione, emanata senza invocare particolari motivi d'urgenza,

non era formulata come provvedimento supercautelare. Essa non offriva in

effetti al ricorrente la possibilità di prendere successivamente posizione

sugli addebiti mossigli al fine di permettergli di esercitare a posteriori

il suo diritto di essere sentito, in modo che l'autorità potesse stabilire con

un'ulteriore, nuova decisione (cautelare) se confermare la sospensione o

reintegrarlo nella sua funzione.

La successiva

convocazione ad un “incontro”, notificata al ricorrente dalla commissione d'inchiesta,

non appare atta a sovvertire questa conclusione, conferendo al provvedimento

Considerandi

censurato veste di misura supercautelare. Nemmeno con le osservazioni al

ricorso l'autorità sostiene invero che la convocazione fosse volta ad offrire

al ricorrente la possibilità di esercitare a posteriori il suo diritto

di essere sentito, in vista dell'adozione di una nuova decisione circa il

mantenimento o meno della sospensione dalla carica. La risposta di causa

dimostra anzi che l'autorità non ha minimamente preso in considerazione la

necessità di offrire al diretto interessato la possibilità di recuperare il

mancato contraddittorio in vista dell'adozione di una nuova decisione

(cautelare) che confermasse o annullasse il provvedimento qui in esame.

Ne discende che la

decisione impugnata va considerata e trattata alla stregua di una misura

cautelare, presa inaudita parte.

3.2

Configurata la

decisione impugnata come provvedimento cautelare e non come misura

supercautelare, resta da verificare se fossero dati i presupposti per

prescindere dall'obbligo di sentire preventivamente il ricorrente. Il Consiglio

di Stato non invoca l'art. 35 cpv. 4 LPAmm. Né potrebbe invocarlo con successo.

Non è invero dato di vedere quale pericolo potesse derivare all'interesse

pubblico, che la misura qui censurata intendeva tutelare, dal ritardo di qualche

giorno, necessario per permettere al ricorrente di prendere posizione sugli

addebiti che gli venivano mossi. Se il ricorrente avesse continuato ad

insegnare ancora per qualche giorno, alla scuola non ne sarebbe derivato alcun

danno. La situazione di crisi che si è verificata non era comunque dovuta ai

problemi di alcool del ricorrente, ma al gesto che gli viene addebitato.

D'altro canto, non è

nemmeno dato di vedere come la preventiva audizione dell'interessato potesse

arrecare pregiudizio al conseguimento delle finalità perseguite dal

provvedimento. Per assicurare un'assunzione delle prove immune da eventuali

interferenze non era affatto necessario allontanare l'insorgente dalla scuola

senza dargli la possibilità di esporre il suo punto di vista davanti all'autorità

che lo accusava.

Ne discende che

omettendo di offrire al ricorrente la possibilità di far valere le sue ragioni

il Governo ha violato il suo diritto di essere sentito.

3.3

Per principio, le

violazioni non particolarmente gravi del diritto di essere sentito possono

essere eccezionalmente sanate in sede di ricorso, evitando un giudizio di

rinvio, se l'interessato può far valere le sue ragioni davanti ad un'istanza

dotata di pieno potere di cognizione (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; STAF B-7038/

2009.

del 20 novembre 2009 consid. 1.12). Nel caso di violazioni più importanti

del diritto di essere sentito, l'autorità di ricorso può inoltre prescindere da

un rinvio all'istanza inferiore quando il rinvio si tradurrebbe in uno sterile

esercizio formale, foriero di ritardi inutili, inconciliabili con l'interesse

ad una celere trattazione del caso vantato dalla parte lesa dalla violazione

(DTF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 con rimandi). La sanatoria della

violazione del diritto di essere sentito deve comunque rimanere l'eccezione.

Soltanto in questo modo si può evitare che l'autorità di prime cure disattenda

sistematicamente il diritto di essere sentito delle parti, vanificando le

garanzie processuali espressamente previste per il procedimento di prima

istanza (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 126 II 111 consid. 6b; Waldmann/Bickel, loc. cit.).

3.4

Nel caso in

esame, il Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito del

ricorrente. In materia disciplinare, nell'ambito dei rapporti di pubblico

impiego, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le

questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art.

90.

LPAmm). Dispone dunque di pieno potere di cognizione. La violazione commessa

è tuttavia importante, poiché è atta a pregiudicare in misura rilevante la

posizione professionale del ricorrente, compromettendone la reputazione ed

alterando in misura rilevante il rapporto con gli allievi. Non sono di

conseguenza dati i presupposti per prescindere da un annullamento della

decisione impugnata con conseguente rinvio degli atti all'istanza inferiore,

affinché - sentito il ricorrente - si pronunci nuovamente. Benché il ricorrente

abbia potuto far valere le sue ragioni in questa sede e pur essendo possibile

che in caso di rinvio il Consiglio di Stato confermi la sospensione dalla

funzione, l'emendamento del difetto non può essere ammesso, poiché non è

scontato a priori che il rinvio si traduca in uno sterile esercizio formale,

foriero di ritardi inutili, inconciliabili con l'interesse ad una celere

trattazione del caso vantato dallo stesso ricorrente. Una diversa conclusione

finirebbe per tradursi in un incentivo alla sistematica violazione del diritto

di essere sentito da parte delle autorità di prima istanza.

4.

4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione impugnata. Resta ovviamente riservata al Consiglio di Stato di

sospendere nuovamente il ricorrente dalla carica siccome sospettato di essere l'autore

delle scritte ingiuriose comparse sulle facciate dell'edificio del liceo di __________.

4.2

Dato l'esito si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 LPamm). Le ripetibili

sono invece a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 49 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 2 aprile 2014 (n. 1570) del Consiglio di Stato è

annullata.

2. Non si preleva tassa di

giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria