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Decisione

52.2014.13

Ricorso contro tassa di giustizia e ripetibili

18 aprile 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

3.1.1.1);

che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che a tenore dell'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo possono applicare alle

proprie decisioni una tassa di giustizia, il cui importo oscilla tra fr. 50.- e

fr. 10'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 20'000.-

(procedimenti di natura pecuniaria);

che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente

e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che, per l'art. 31 LPamm, il

Governo e la Corte cantonale, quali autorità di ricorso, condannano la parte

soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;

che soccombente, ai sensi

delle citate disposizioni, è la parte che propone un

ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986

n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n.

2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione

siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel

Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

VwVG, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad art. 63);

che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia

all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale

unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 61

cpv. 2 LPamm);

che, per quanto attiene alle spese

ripetibili, la loro assegnazione non costituisce una semplice facoltà

dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dalla lettera

stessa dell'art. 31 LPamm (cfr. Relazione della Commissione speciale per

la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria

primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);

che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere

di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti

Considerandi

poc'anzi;

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di prima istanza; tale aspetto non è

contestato davanti al Tribunale e deve, pertanto, esse considerato come

acquisito;

che, di conseguenza, è fuori di dubbio che i

ricorrenti fossero soccombenti davanti al Governo; del resto, a ben

vedere, nemmeno essi pretendono altrimenti;

che gli insorgenti adducono di essere stati indotti a ricorrere dall'errata

indicazione dei mezzi di ricorso a opera degli uffici patriziali;

che, in effetti, è vero che l'atto 6 maggio 2013 indica la possibilità di

contestare la "decisione" davanti al Consiglio di Stato;

che, tuttavia, è altresì vero che i

ricorrenti stessi, patrocinati da un legale, hanno esplicitamente ritenuto che

l'atto impugnato fosse una decisione di un organo patriziale (ricorso di prima

istanza, n. 27) sostenendo altresì, fondandosi

peraltro sulla sentenza 14 aprile 2003 (n. 52.2002.358), dunque a loro nota, che "non si tratta di

atti formatori di diritto civile (...), bensì di decisioni

amministrative di principio, circa la continuazione o meno della locazione

delle cave in questione" (ricorso di prima istanza, n. 44);

che, dunque, la questione - centrale - dell'impugnabilità dell'atto era stata

affrontata e risolta autonomamente dagli insorgenti, indipendentemente dalle

indicazioni in esso contenute; la tesi secondo cui essi sarebbero insorti a

titolo cautelare e per colpa dei patriziati si rivela dunque pretestuosa e non

merita tutela;

che invano i ricorrenti invocano la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6412) a

sostegno delle loro richieste;

che stando ai fatti riportati in quella pronuncia,

rimasta incontestata, in quell'ambito gli insorgenti avevano postulato

in via principale l'irricevibilità del loro gravame, per incompetenza del Consiglio

di Stato, e solamente in via subordinata l'annullamento della decisione

impugnata;

che, dunque, le domande - e le tesi - avanzate dai ricorrenti nelle due

procedure sono differenti;

che gli insorgenti non criticano gli importi in

quanto tali; d'altro canto questo giudice non ha motivo alcuno di ritenere che

essi procedano da un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento da parte

del Consiglio di Stato;

che, ferme queste premesse, il ricorso, infondato, dev'essere respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

degli insorgenti, soccombenti (art. 28 LPamm); essi dovranno inoltre versare

adeguate ripetibili ai patriziati resistenti (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico degli insorgenti, in solido. Gli

stessi rifonderanno ai patriziati resistenti complessivamente fr. 300.- per

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale

amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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