Lexipedia

Decisione

52.2014.15

Permesso di dimora UE/AELS

9 dicembre 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Entrato in Svizzera il 1° agosto

1994 unitamente alla madre __________ (1961), il cittadino italiano RI 1 (1986)

è stato posto al beneficio di un permesso di dimora il 4 luglio 1995. Il 3 febbraio

2000, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio, in seguito trasformata

in un permesso di domicilio UE/AELS.

Nel settembre 2004 il ricorrente è andato a vivere in un indirizzo

diverso da quello della madre; un mese più tardi ha iniziato a richiedere l'aiuto

sociale.

b. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato

più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali, nei seguenti

termini:

26.09.07 sequestro della

licenza di condurre da parte della polizia;

05.10.07 NLP __________ per contravvenzione, il

26.09.07, alla legge federale sugli stupefacenti

e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121): non si è

fatto luogo a procedimento penale in quanto si trattava di un caso di poca

entità, ma ammonimento formale;

08.09.08 DA __________ per

infrazione alle norme della circolazione (26.09.07), guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca (08.11.07): condanna alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo

di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 200.-;

15.03.10 DA

__________ per vie di fatto (01.02.10): condanna alla multa di fr. 400.-;

19.08.10 DA __________

per contravvenzione alla LStup (gennaio 2008-16.06.10): condanna alla multa di

fr. 200.-;

11.10.10 DA __________ per lesioni semplici

(04.08.10): condanna alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30.-

cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché

alla multa di fr. 150.-, non revoca della sospensione

condizionale

della pena pecuniaria di cui al DA 08.09.08 ma ammonimento forma-

le;

26.11.10 ammonito dal Dipartimento sulle

conseguenze in caso di recidiva o di comportamento scorretto;

18.06.12 DA __________ per grave infrazione

alle norme della circolazione (27.04.12): condanna alla pena pecuniaria di 45

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 4 anni, nonché alla multa di

fr. 1'200.- e revoca del beneficio della sospensione

condizionale della pena con-

cesso alla pena pecuniaria di cui al DA 11.10.10;

10.01- incarcerazione

per 29 giorni (per multe non pagate: decreti dipartimentali 22 e

27.02.13 29.01.10; 12 e

19.03.10; 02, 16 e 23.04.10; 20.08.10; 24.09.10; 01.10.10) e 19

giorni (sentenza penale 18.06.12).

c. Il 23 novembre 2011, l'insorgente ha notificato la propria partenza alla volta del Regno Unito a decorrere dalla

fine di quel mese, cosicché il suo permesso di domicilio UE/AELS è decaduto.

B. a. Il 25 giugno 2012 RI 1, il quale

continuava a percepire le prestazioni assistenziali in Svizzera, ha chiesto il

rilascio di un permesso di dimora UE/AELS alla ricerca di un posto di lavoro.

b. Il 9 agosto 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha comunicato

di voler valutare la sua posizione e, dopo

avergli dato la possibilità di

esprimersi al riguardo, con decisione 7 ottobre 2013 gli ha negato il

rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, ordinandogli di lasciare il territorio

svizzero entro il 7 novembre successivo. L'autorità ha tenuto conto che l'interessato non lavorava e non disponeva dei

necessari i mezzi finanziari per poter mantenersi nel nostro Paese. Il

provvedimento è stato reso sulla base degli

art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione

delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 2 e 24 del relativo Allegato I, 16 e 23 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio

2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con

giudizio 4 dicembre 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1, ribadendo in sostanza i motivi addotti dalla Sezione della popolazione

e rimproverandogli di avere violato l'ordine pubblico elvetico durante il suo

precedente soggiorno nel nostro Paese. Ha inoltre considerato la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, il soccombente si aggrava ora davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando

il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, se del caso con la condizione di

procacciarsi un lavoro e di rendersi economicamente indipendente, rinunciando

alle prestazioni assistenziali.

Il ricorrente sostiene di aver sempre cercato un lavoro, ma

invano. Ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, in

quanto ha già vissuto a lungo in Svizzera e non ha più contatti con i parenti

in Italia.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppongono sia il Consiglio di Stato che

il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. Con decreto d'accusa 22 aprile

2014 (DA __________), il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 alla multa di

fr. 200.-, per contravvenzione (per negligenza) alla legge federale sulle armi

per avere, il 30 ottobre 2013 a Chiasso, detenuto in tasca dei pantaloni un

coltello a scatto senza la necessaria autorizzazione d'importazione e del

permesso di porto d'armi sul territorio elvetico.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data

dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione

federale in materia di persone straniere

dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo

giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966,

181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.

43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini

elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e

disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività

economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1

ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un

documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi di primo

acchito del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa,

ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività

lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid.

2).

2.2

L'art. 33 della legge

federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) dispone

che per soggiorni di oltre un anno

è rilasciato un permesso di dimora (cpv. 1). Esso è rilasciato per un

determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni

(cpv. 2). È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di

revoca secondo l'articolo 62 (cpv. 3).

L'art. 62 LStr dispone che l'autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre

decisioni giusta la medesima legge se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in

Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o

esterna della Svizzera (lett. c) oppure se egli o una persona a suo

carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

La testé menzionata legge federale si applica però ai cittadini

comunitari soltanto se il menzionato accordo

bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni

più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr).

Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero

(cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2

LStr), occorre, di principio,

verificare se la decisione di revoca si giustifichi tanto dal profilo del

diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale. Ritenuto però che

la normativa interna non prevede

disposizioni più favorevoli di quelle previste dall'ALC, il caso in rassegna

va pertanto esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

3.

3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o

superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data

del rilascio, automaticamente rinnovabile

per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della

carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un

anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione

involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. Ora,

la Corte di giustizia delle Comunità europee

(CGCE) ha precisato che dev'essere considerato quale

"lavoratore" il soggetto che esegue

per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita

delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea

di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un

lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del

rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego

deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio

1998.

nella causa Martinez Sala/Freistaat

Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto

32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986

2121, punto 17). La CGCE ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art.

39.

del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine

ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello

Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue

qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al

fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen,

C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land

Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio

1997.

Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997

I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria

volta a disciplinare la durata del soggiorno

dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno

il diritto di fissare un termine ragionevole

a tal fine. Un lasso di tempo di 6

mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai

aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26

febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle

Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto

18). Essa ha comunque rilevato pure che il diritto di soggiorno per cercare lavoro

non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26

maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993

I−2925, punto 14).

L'art. 18 OLCP dispone peraltro che per

la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un

permesso se il soggiorno non supera tre mesi

(cpv. 1). Se il soggiorno

per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di

soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno

civile (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i

cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista

una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

3.2

In concreto, è incontestato che RI 1 non esercita alcuna

attività lucrativa ormai da parecchi anni. Neppure in

questi ultimi due anni e mezzo, da quando ha depositato la domanda di rilascio

di un permesso di dimora il 25 giugno 2012,

egli ha dimostrato di avere prodigato tutti gli sforzi necessari per procacciarsi

un lavoro e che sussista in tal modo una prospettiva reale di impiego.

In siffatte circostanze, egli

non può pertanto essere considerato, allo

stato attuale, quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC.

4.

4.1. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC

garantiscono comunque ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare

nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre,

per sé e per i membri della loro famiglia,

di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale

durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei

mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività

lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24.

cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono

un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1). I mezzi finanziari a disposizione invece di

un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari

sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano

l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi

familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC;

RS 831.30).

4.2

Ora, è incontestato che RI 1 è privo di mezzi

finanziari, al punto da necessitare dell'aiuto sociale per il suo sostentamento.

Va peraltro rilevato che già durante il suo precedente soggiorno nel nostro

Paese egli è stato costantemente a carico dell'assistenza pubblica, contraendo

a partire dal 2004 un debito complessivo nei confronti dello Stato che, al

momento della sua partenza per l'estero avvenuta alla fine del novembre 2011,

ammontava ormai a circa fr. 100'000.- (cfr. estratto conto 18.11.13 Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento, agli atti).

Non potendo inoltre far capo ad alcuna garanzia finanziaria

fornita da terzi, RI 1 non può quindi prevalersi del menzionato accordo

bilaterale, nemmeno per ottenere un permesso di dimora quale persona senza

attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.

5.

Ad identica conclusione si può

giungere anche se si applicasse il diritto interno, già sulla base dell'art. 62

lett. e LStr, poiché vi è il rischio concreto che una volta ottenuto un permesso

di dimora in Svizzera, il ricorrente continui a far capo all'aiuto sociale.

In siffatte circostanze, non è pertanto necessario verificare

se egli adempie anche le premesse per il diniego del permesso per avere interessato

più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali e per essere

oberato da debiti (art. 62 lett. c LStr), così come rilevato dal Consiglio di

Stato e contestato dall'insorgente.

6.

La decisione censurata risulta inoltre

conforme al principio della proporzionalità.

Certo, RI 1 (1986) ha già soggiornato in Svizzera dal 1°

agosto 1994 al beneficio di un permesso di dimora e, dal 3 febbraio 2000, di

domicilio. D'altra parte, però, nel novembre 2011 egli ha notificato la propria

partenza dalla Svizzera alla volta della Gran Bretagna, ciò che ha portato alla

decadenza della sua autorizzazione di domicilio (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr).

Circostanza, questa, che nemmeno l'insorgente mette in discussione.

Va peraltro osservato che durante il suo precedente soggiorno

in Svizzera, egli è stato a carico dell'assistenza pubblica durante molto

(troppo) tempo ed ha pure interessato più volte le nostre autorità giudiziarie

penali e amministrative, dimostrando in tal modo di avere grossi problemi di integrazione.

Inoltre la sua presenza in Svizzera a partire dalla richiesta

di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS depositata il 25 giugno 2012 è

soltanto tollerata in attesa di un giudizio definitivo riguardo alla sua

domanda e non risulta dagli atti che vi siano impedimenti tali da rendere

inesigibile il suo rientro in Italia, segnatamente nella provincia di Varese,

dove è nato e vivono diversi suoi familiari - non da ultimo il padre con il

quale potrebbe riprendere infine i contatti - ritenuto pure che lingua, cultura

e costumi sono assai simili a quelli ticinesi. Tanto più che, oltre a essere

ancora giovane ed in buon salute, egli è pure titolare di un AFC quale

impiegato in logistica conseguito durante il suo precedente soggiorno in Svizzera,

dove ha pure imparato le nostre lingue ufficiali. Fattori, questi, che egli

potrà senz'altro sfruttare, se lo vorrà, per poter procacciarsi finalmente un

lavoro.

7.

Ne

discende che non rilasciando un permesso di dimora a RI 1, la Sezione della popolazione non ha disatteso le disposizioni legali applicabili.

8.

In esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le

spese secondo soccombenza sono poste pertanto a carico del ricorrente e tengono

comunque conto della sua difficile situazione finanziaria (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia, per

complessivi fr. 500.-, sono a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario