52.2014.171
Lavoratori distaccati
3 febbraio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.171
Lugano
3 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 maggio 2014 di
RI
1
RI
2
patrocinate
da PA 1
contro
la
risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1968) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 27 gennaio 2014 dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, in materia di lavoratori distaccati
(sanzione pecuniaria);
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 28 novembre 2013, un
ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha effettuato un
controllo presso lo stabile situato in via __________ a V__________, dove la
ditta RI 1, con sede a __________ (Italia, prov. di __________), aveva distaccato
4 suoi operai (__________, __________, __________ e __________) per svolgere
delle opere di carpenteria strutturali, notificate per il periodo tra il 26
novembre e il 20 dicembre 2013 compresi, constatando che non erano state
attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori.
b. Con "decisione in seguito a pericolo grave ed
imminente" del medesimo giorno, la SUVA ha quindi ordinato alla RI 1. di sospendere
Fatti
i lavori, di non utilizzare il materiale elettrico e di ripristinare la
sicurezza sul cantiere, sulla base dei seguenti motivi:
1.
Nonostante si lavori su un tetto
piano (0°-10°) con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (fino a ca. 8 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 2).
Misura: se tutti i lavori possono essere svolti in sicurezza dall'interno,
sono montate le protezioni laterali conformemente all'art. 16 OLCostr. Nel caso
non sia comunque possibile lavorare in sicurezza dall'interno, si dovranno
attuare delle misure di protezione supplementari (p.es. imbracature) o
alternative (p. es. navicelle o ponte da lattoniere).
Considerandi
2.
Le installazioni elettriche di
cantiere (cavi/prolunghe/bobine/prese/quadri elettrici) non rispettano lo stato
della tecnica riconosciuto e non sono in condizione idonea ad un utilizzo in
sicurezza (OLCostr; art. 21 cpv. 1). Misura: Nella fattispecie i cavi
elettrici non sono adatti ai cantieri. Il materiale elettrico non conforme è sostituito
con altro materiale in perfetto stato e conforme allo stato della tecnica.
Le nostre constatazioni e le
misure ordinate sono state discusse sul posto con i sigg. __________ (capo__________
ed __________, e telefonicamente con il sig. __________ (tecnico), i quali hanno
avuto modo di esprimere la loro opinione. Inoltre sono stati ascoltati i
lavoratori interessati. Quanto accertato durante la visita ed i colloqui conferma
le constatazioni succitate.
Vista la situazione di
pericolo di cui sopra, avete l'obbligo di non utilizzare il materiale elettrico
e di sospendere i lavori sul tetto presso il cantiere succitato, fino a quando
non verranno eliminate le carenze elencate. Questo provvedimento amministrativo equivale ad una decisione ai sensi
degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli
infortuni (OPI).
La sicurezza sul cantiere è stata in seguito ristabilita.
Il 3 dicembre 2013 la
società in parola è stata avvertita che qualora fossero state riscontrate
nuovamente delle infrazioni alle prescrizioni sulla sicurezza, la SUVA si sarebbe riservata di sporgere denuncia penale.
B. Preso
atto di tali risultanze, il 17 dicembre 2013 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha intimato alla
ditta RI 1 - e per essa alla sua "deputy finance" RI 2 - un rapporto,
prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 cpv. 2 della legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori
distaccati; LDist; RS 823.20), per avere, nelle suddette circostanze, disatteso il suo obbligo di garantire la sicurezza
e la protezione della salute sul posto
di lavoro, come prescritto dall'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist.
Dopo avere raccolto le
osservazioni dell'interessata, il 27 gennaio 2014 l'autorità cantonale ha inflitto a RI 2 una multa di fr. 4'800.–. Il provvedimento è
stato reso sulla base degli art. 82 e 112 della legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF; RS 832.20), 49 cpv. 1 n. 11 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali del 19 dicembre 1983 (OPI; RS
832.
), 2 cpv. 1 lett. d, 9 LDist e 2 dell'ordinanza federale sui
lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201),
nonché 3 lett. a e b del regolamento della legge d'applicazione della LDist e
della legge federale contro il lavoro nero LLN, del 24 settembre
2008.
(RL 10.1.1.5.1).
C. Con giudizio 15 aprile 2014, il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 e da RI 2 contro
la predetta risoluzione dipartimentale.
In sostanza, l'Esecutivo
cantonale ha confermato la decisione dell'UIL, considerandola conforme
al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la ditta soccombente e RI 2
insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la multa
inflitta venga ridotta e contenuta entro un tetto massimo di fr. 2'000.–.
Le ricorrenti contestano di avere commesso tutte le infrazioni
riscontrate dall'UIL e reputano l'entità della sanzione amministrativa
eccessivamente severa e quindi lesiva del principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. In sede di replica, le insorgenti
riconfermano i loro argomenti ricorsuali. Nella duplica, l'autorità
dipartimentale ribadisce le proprie posizioni, mentre il Governo non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza di questo Tribunale
a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia di
sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9
cpv. 1 della legge di applicazione della LDist e della LLN, dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 10.1.1.5). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere in
quanto lese direttamente nei propri
legittimi interessi dalla decisione qui impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario
procedere all'ispezione del sito web della RI 1, in quanto tale mezzo di prova
non è suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali
per il giudizio che è chiamato a rendere.
2.
2.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività
economiche e di offrire la prestazione di
servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in
linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Nei settori per i quali non sono stati conclusi
speciali accordi sulla prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un
diritto alla prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato
contraente per una durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS
che effettuano una prestazione di servizi in uno Stato contraente in qualità di
lavoratori indipendenti come pure i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza,
distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di servizi. I lavoratori
dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di servizi (ditta
con sede in uno Stato contraente) li invia in un altro Stato contraente in
vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto d'appalto) - nel
contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a favore di uno o più
destinatari, indipendentemente che siano una
persona fisica o giuridica (cfr. art. 14
cpv. 1 ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002; OLCP; RS
142.
; v. anche n. 6.3.1 "Istruzioni
concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone,
stato al 1° maggio 2011, emanate dall'Ufficio federale della migrazione: Istruzioni
UFM).
2.2
Al fine di combattere il pericolo di un'eventuale pressione
sociale che potrebbe causare la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente
dai Paesi dell'UE, il Dipartimento
federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione
dell'ALC, volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping
sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro
adottata la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e
salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali,
entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera
nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni
lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi
di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a
del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220).
La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I 2 legge
federale sull'adeguamento delle misure collaterali
alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella
sua nuova versione, essa è ora denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori
distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di
lavoro". L'art. 2 cpv. 1 lett. d LDist sancisce che il
datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni
lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del
Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e
in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO nell'ambito della
sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro.
2.3
L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza
sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr;
RS 832.311) dispone che la pianificazione di lavori di costruzione deve
ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione
delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione
degli attrezzi di lavoro. Sono considerate misure proprie al cantiere le misure
di protezione utilizzabili da più imprese come - per quanto qui interessa -
ponteggi e reti di sicurezza (cpv. 3).
La protezione
laterale si compone di parapetto, corrente intermedio e
tavola fermapiedi (art. 16 cpv. 1 OLCostr).
Nei lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio
di facciata se l'altezza di caduta supera i 3 m (art. 18 OLCostr).
Quando tecnicamente non è possibile o risulta troppo pericoloso
installare una protezione laterale conformemente all'articolo 16 o un ponteggio
conformemente all'articolo 18 devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta,
reti di sicurezza, funi di sicurezza o altre misure di protezione equivalenti
(art. 19 cpv. 1 OLCostr).
Per l'approvvigionamento dei cantieri con
energia devono essere osservate le prescrizioni legali e le regole riconosciute
della tecnica (art. 21 cpv. 1 OLCostr).
Ai bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere
prese misure per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta di 3 m (art. 28 cpv. 1 OLCostr).
Per i tetti con un'inclinazione fino a 10° si
può rinunciare al ponte da lattoniere se è installata una protezione laterale
continua secondo l'articolo 16 e se tutti i
lavori possono essere eseguiti all'interno di questa protezione (art.
29.
cpv. 2 OLCostr).
Secondo l'art. 82 cpv. 1 LAINF, per prevenire gli infortuni
professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere
tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte
alle circostanze.
In linea di principio, tutte le aziende che occupano
lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare le prescrizioni concernenti la
sicurezza sul lavoro (art. 1 cpv. 1 OPI).
L'art. 49 cpv. 1 n. 11 OPI prevede che la sorveglianza sull'applicazione delle
prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende dell'industria edile e altre
aziende, per i lavori che eseguono sui cantieri delle aziende edili è affidata all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro
gli infortuni (SUVA).
L'art. 62 cpv. 1 OPI dispone che se durante un'ispezione l'organo
d'esecuzione competente accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la
sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo
termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere
confermato per iscritto al datore di lavoro. In caso d'urgenza, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, l'organo
d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Secondo quest'ultima disposizione, se non è
dato seguito a un avvertimento l'organo d'esecuzione competente, dopo aver
consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente
interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al
datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (art. 64 cpv. 1 OPI).
2.4
In caso di lievi
infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa
amministrativa sino a 5'000.- franchi
(art. 9 cpv. 2 lett. a LDist).
3.
3.1. Ferme queste premesse e come
accennato in narrativa, durante un controllo effettuato il 28 novembre 2013 presso
lo stabile situato in via __________ a __________, dove era all'opera la ditta RI
1.
per svolgere delle opere di carpenteria strutturali, un ispettore della divisione
sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato diverse carenze nelle misure a tutela
dei lavoratori, nei seguenti termini:
·
Nonostante si lavori su un tetto
piano (0°-10°) con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (fino a ca. 8 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv.
2).
·
Le installazioni elettriche di
cantiere (cavi/prolunghe/bobine/prese/quadri elettrici) non rispettano lo stato
della tecnica riconosciuto e non sono in condizione idonea ad un utilizzo in sicurezza (OLCostr; art. 21 cpv.
1).
Tali infrazioni sono state
poste a fondamento della decisione, cresciuta in giudicato, con cui ancora il
medesimo giorno la SUVA ha ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori, di non
utilizzare il materiale elettrico e di ripristinare la sicurezza sul cantiere. Da qui
la decisione dell'UIL che ha sanzionato la ricorrente con una multa di
fr. 4'800.–.
3.2
A torto le ricorrenti contestano di avere commesso tutte
le infrazioni rimproveratele dall'UIL.
In primo luogo, la natura e la portata delle infrazioni alle
norme di sicurezza rilevate sul cantiere di __________ emergono in tutta la
loro chiarezza dalla decisione 28 novembre
2013.
della SUVA, nei confronti della quale la RI 1 non ha sollevato
alcuna contestazione, accettandone così integralmente
il contenuto. Secondariamente, l'assenza di una protezione laterale per
i lavori eseguiti sul tetto in parola nonché l'utilizzo di cavi elettrici non
adatti al cantiere in parola, risultano senz'altro in contrasto con gli art. 21
cpv. 1 nonché 28 e 29 cpv. 2 OLCostr. Infine, le predette infrazioni sono già
state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle osservazioni formulate il 7
gennaio 2014 al rapporto di contravvenzione intimatole e in buona fede non
possono ora venir negate.
Il fatto che dopo l'accertamento la società abbia
ripristinato la sicurezza sul cantiere, non permette certo di ritenere che l'infrazione
non sia stata commessa. Determinante era infatti la situazione al
momento del controllo effettuato dall'autorità competente.
3.3
Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione,
la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
4.
Bisogna ora verificare l'entità
della sanzione pecuniaria, tenendo conto
degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.
4.1
Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist
l'autorità cantonale competente può, per infrazioni di
lieve entità previste all'articolo 2 della medesima
legge, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un
importo sino a 5'000.– franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale
del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS
313.
).
Secondo l'art. 9
cpv. 3 LDist, l'autorità che
pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria
di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi dell'art.
7.
cpv. 1 lett. a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono
state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.
L'art. 7 DPA sancisce che
se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.– e se la determinazione delle
persone punibili secondo l'art. 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati
all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette
persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona
giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta
individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità
di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).
4.2
In concreto, le
manchevolezze riscontrate possono essere considerate ancora di lieve entità ed
è quindi a ragione che l'autorità dipartimentale ha ritenuto che le stesse integrassero
gli estre-mi della fattispecie contemplata dall'art. 9 cpv. 2 lett. a LDist.
La sanzione, di fr. 4'800.–, corrisponde quasi al massimo
previsto dalla legge per questo genere di infrazioni. Ora, tale importo è stato
determinato dall'UIL applicando una formula elaborata dalla stessa autorità di
prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con
risoluzione 7 giugno 2013, la quale prende in considerazione diversi parametri
(vedi osservazioni UIL al ricorso), quali, segnatamente, il grado di livello
dell'infrazione (in casu 2° livello), per poi calcolare l'importo della sanzione
tramite la seguente formula:
fr. 200.– x numero di infrazioni
riscontrate x numero di lavoratori notificati x coefficiente di rischio.
Coefficiente, questo, definito nella direttiva (n. 6508)
della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza del lavoro (CFSL),
che per le aziende con rischi particolari, come nella presente fattispecie,
corrisponde al grado 3.
Come ha già ripetutamente avuto modo di considerare questo Tribunale
(STA 52.2014.47 del 4 luglio 2014, consid. 5.2, in materia di sanzione
pecuniaria; 52.2012.80 del 26 novembre 2012, consid. 6.2, relativo al divieto
di offrire i propri servizi in Svizzera), pur essendo comprensibile che il
tariffario in parola sia stato concepito per motivi di praticità, lo stesso costituisce comunque soltanto una sorta di direttiva interna volta ad
assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'apparato amministrativo (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,
n. 129 con numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli
amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid.
2b).
Giova infatti ricordare che dal profilo strettamente
giuridico la commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso specifico,
e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti
rimproverati, sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito (cfr. STF
2C_59/2013 dell'11 agosto 2014, consid. 5.11,
concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione di questi
principi impone semmai un'attenta presa in considerazione di tutte le
circostanze del caso e non può essere ridotta ad un semplice calcolo
matematico. Ma anche laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità volesse
far capo a criteri schematici predefiniti, ciò non la esime dal verificare se
il risultato così ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo
specifico ambito del diritto.
4.3
Ferme queste premesse di ordine generale, nel caso di specie
la multa di fr. 4'800.– inflitta appare eccessiva se rapportata alle
circostanze che caratterizzano il caso di specie.
Dal profilo oggettivo, bisogna innanzitutto considerare le infrazioni
riguardano l'assenza di protezioni laterali su un tetto con una su-perficie piana e dei cavi elettrici non adatti
ai cantieri. Certo, questo non basta
a ridimensionare la gravità dell'infrazione e l'entità della colpa
imputabile alle insorgenti, ma non permette nemmeno di ritenere - come ha fatto
l'autorità di prime cure facendo capo ai predetti criteri schematici - che tali
violazioni riferite a 4 lavoratori distaccati
giustifichino addirittura l'adozione di una sanzione prossima al massimo
previsto dalla legge, ritenuto pure che detta inosservanza, così come accertata
dall'autorità di prime cure, è stata commessa sull'arco di un paio di giorni e
che la RI 1 risulta, quanto meno dagli atti, incensurata.
Per tutti questi motivi, si giustifica dunque
di ridurre la multa inflitta e fissarla a fr. 3'000.–. Oltre che a
essere contenuta nei limiti concessi dalla
legge, la sanzione così ridotta risulta rispettosa del principio della
proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione
rimproverata alle insorgenti.
5.
Stante
quanto precede, il ricorso
dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che
la tutela riformate, nel senso che alla ditta RI 1 - e per essa alla sua "deputy
finance" RI 2 - è inflitta una multa di fr. 3'000.–.
6.
La tassa di giudizio (art. 47 LPAmm),
è posta a carico delle ricorrenti in solido proporzionalmente al loro grado di
soccombenza.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alle insorgenti,
assistite da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1968) del
Consiglio di Stato è riformata come segue:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto e la decisione 27 gennaio 2014
(BIL-2014.050) dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso
che:
"1.
Alla Signora RI 2 quale Deputy finance della RI 1,
Via __________,
IT-__________ è inflitta una multa di
fr. 3'000.–.
2.
E'
prelevata una tassa di giustizia di fr. 150.–".
2.
Non si
percepiscono né tasse né spese".
2.
La tassa di
giustizia e le spese sono a carico delle ricorrenti in solido nella misura di
fr. 800.– e vanno dedotte dall'importo di fr. 1'200.– già versato a titolo di
anticipo. Alle insorgenti va quindi restituita la somma di fr. 400.–.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà alle ricorrenti fr. 800.– a titolo di ripetibili ridotte per entrambe
le sedi.
4.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario