52.2014.176
Conferma del diniego di autorizzazione a occupare personale in un giorno festivo cantonale parificato alla domenica
27 maggio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2014.176
Data decisione, Autorità:
27.05.2014, TRAM
Titolo:
Conferma del diniego di autorizzazione a occupare personale in un giorno festivo cantonale parificato alla domenica
LAVORO
art. 19 LL
art. 27 cpv. 1 OLL 1
Incarto n.
52.2014.176
Lugano
27 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Flavia
Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2014 della
RI 1 ,
contro
la decisione 19 maggio 2014 dell'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro che nega all'insorgente l'autorizzazione a occupare personale giovedì
29 maggio 2014 (giorno festivo parificato alla domenica) presso la __________
a __________;
ritenuto, in
fatto
che,
con istanza 16 maggio 2014, la ditta RI 1, ditta attiva nell'ambito dell'impiantistica
elettrica, __________, ha chiesto all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di
rilasciarle l'autorizzazione per occupare personale (17 uomini) giovedì 29
maggio 2014, giorno festivo cantonale parificato alla domenica in virtù dell'art.
6 lett. a della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (RL 10.1.1.1.3;
LALL), dalle ore 6.00 alle ore 23.00 (complessivamente 17 ore), per eseguire
alcune opere da elettricista (rimozione di due quadri principali, posa e montaggio
nuovi quadri, infilaggio nuove cordine, collegamento, messa in funzione e collaudo,
secondo il programma lavori allegato), presso la __________ a __________;
che,
stando alle indicazioni contenute sul formulario, il lavoro non potrebbe essere
eseguito durante i normali orari diurni in quanto sono presenti i lavoratori
della __________ e il tempo a disposizione durante la chiusura settimanale o
durante la notte non sarebbe sufficiente;
che, con decisione 19 maggio 2014, l'autorità
cantonale ha respinto l'istanza; richiamata la legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11) e l'ordinanza
1 concernente la legge del sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111)
essa ha considerato che nel caso di specie non fossero dati i presupposti dell'urgente
bisogno secondo l'art. 27 OLL 1, che legittimerebbe una deroga temporanea al
divieto di lavoro domenicale ai sensi dell'art. 19 LL;
che
avverso quest'ultima pronuncia, la ditta RI 1 è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo che le sia rilasciata la suddetta autorizzazione;
che,
con la risposta, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha chiesto la reiezione
del gravame, adducendo una serie di motivi, di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito;
che
data la necessità di procedere celermente per poter rendere un giudizio in tempo
utile, il giudice delegato ha rinunciato eccezionalmente,
da un lato a percepire l'anticipo per le presunte spese processuali
(art. 47 cpv. 4 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; BU 2013, 453), dall'altro a ordinare un secondo scambio degli allegati secondo
l'art. 73 LPAmm, visto oltretutto che con l'allegato responsivo l'autorità di
prime cure non ha adotto nuove argomentazioni, suscettibili di imporre una
presa di posizione da parte della ditta insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 26 cpv. 3 della legge
cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (Llav; RL 10.1.1.1) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, destinataria del provvedimento impugnato, è data (art.
65 cpv. 1 LPAmm);
che
all'iniziale carenza di forma (atto sottoscritto da una persona che non dispone
di potere di rappresentanza) è stato posto rimedio attraverso la trasmissione
del ricorso nuovamente firmato da un avente diritto secondo le risultanze del
registro di commercio (art. 12 cpv. 1 LPAmm);
che
il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), appare pertanto ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti prodotti dalle parti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che
la decisione impugnata ha per oggetto il diniego opposto alla ricorrente di occupare
personale durante un giorno parificato alla domenica per lo svolgimento di
alcune opere da elettricista, meglio descritte in narrativa;
che
il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL); sebbene non abbia conseguenze
dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è infatti
molto importante: l'istituzione di un giorno libero per tutti permette invero
alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma; il
tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali all'interno
e all'esterno della famiglia (DTF 116 Ib 284 consid. 4a; RDAT I-1996 n. 63); la
limitazione del lavoro domenicale è quindi ancor più rigorosa di quella del
lavoro notturno (DTF 120 Ib 332 consid. 3a);
che
il divieto del lavoro domenicale non è tuttavia assoluto: deroghe sono ammesse
quando l'azienda fornisce la prova dell'indispensabilità tecnica o economica o
di un urgente bisogno (art. 19 LL); la prova dell'indispensabilità è richiesta
nei casi in cui motivi tecnici o economici rendono necessario il lavoro domenicale
regolare o periodico (art. 19 cpv. 2 LL); la dimostrazione dell'urgente bisogno
va invece fornita quando il lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero
occasionale (art. 19 cpv. 3 LL); costituisce lavoro temporaneo quello che sin
dall'inizio è previsto per una durata limitata (Commentaire de la loi fédérale
sur le travail, a cura di Walther Hug, Berna 1971. n. 4 ad art. 19);
che
per l'art. 27 cpv. 1 OLL 1 sussiste urgente bisogno quando sorge la necessità
di eseguire lavori supplementari che non possono essere differiti e che nessuna
pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno e durante
Fatti
i giorni feriali (lett. a), per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza
tecnica, determinati lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica
(lett. b) oppure se eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a
condizioni e usi locali o a bisogni specifici della cliente esigono l'esecuzione
di lavori di durata limitata, durante la notte o la domenica (lett. c);
che
nella misura in cui questa disposizione consacra una deroga al divieto generale
di lavoro domenicale, essa dev'essere interpretata in maniera restrittiva e non
estensiva: in caso contrario si rischierebbe di svuotare della sua portata il
divieto voluto dal legislatore (DTF 134 II 265 consid. 5.5, 126 II 106 consid.
5a);
che secondo le Indicazioni
relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, edite dalla Segreteria
di Stato dell'economia SECO (reperibili all'indirizzo ‹http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/ 00009/00027/01569/index.html?lang=it›; stato della scheda: aprile 2007):
si è in presenza di un urgente bisogno
quando l'espletamento di un lavoro non può essere differito; la causa di un
urgente bisogno può anche essere esterna all'azienda, ad esempio quando l'interesse
pubblico richiede che determinati lavori siano svolti di notte oppure quando la
riuscita di una manifestazione culturale o di una festa esige lo svolgimento di
alcune attività anche di domenica; vi è urgente bisogno anche quando per gli
interventi temporanei si può far valere uno dei seguenti motivi:
lettera a: impossibilità di recuperare entro un
termine utile i ritardi della produzione senza ricorrere al lavoro notturno e/o
al lavoro domenicale o al lavoro continuo; i ritardi nella produzione possono
risultare da guasti agli impianti di produzione o alle macchine, dal rinnovo di
tali impianti o da interruzioni dell'approvvigionamento con energia, materie
prime o semilavorati. È possibile far valere un urgente bisogno anche quando il
mancato rispetto dei termini verrebbe sanzionato con una pena convenzionale o
comporterebbe la perdita di ulteriori commesse. Vi è altresì urgente bisogno
quando un cliente chiede l'esecuzione di una commessa supplementare importante
entro termini brevi e l'azienda non è in grado con i mezzi di cui dispone
abitualmente di farvi fronte parallelamente alla produzione normale rischiando
così di perdere il cliente in caso di rifiuto della commessa;
lettera b: impossibilità, per motivi di sicurezza,
di procedere durante il giorno a lavori quali la pulizia degli impianti di
ventilazione e di climatizzazione o il controllo e la revisione di impianti di
sicurezza (mantenimento dell'esercizio, presenza di lavoratori e clienti); lo
stesso vale anche per i lavori di manutenzione nelle centrali elettriche, nelle
gallerie, sulle linee ferroviarie e tranviarie o sulle rispettive linee
elettriche, ecc.;
che
non vi sono motivi per distanziarsi dalla direttiva appena riportata, che
appare del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla legge e dall'ordinanza
(cfr. STA 52.2013.261 del 3 luglio 2013);
che,
nell'evenienza concreta, la RI 1 ha giustificato la sua domanda di deroga al divieto
di lavoro domenicale con l'esigenza di svolgere dei lavori da elettricista, per
diverse ore consecutive, al di fuori dei normali orari diurni, a causa della presenza
nell'immobile dei lavoratori della __________; trattandosi di un evento
occasionale di durata limitata, l'autorizzazione poteva essere rilasciata
soltanto se in questo evento erano ravvisabili gli estremi di un urgente
bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL 1; non occorreva portare la
prova dell'indispensabilità del lavoro domenicale;
che nel negare l'autorizzazione, l'autorità
cantonale - sulla scorta di un colloquio telefonico avuto con __________,
impiegato presso la RI 1 - ha ritenuto che l'attività in parola avrebbe potuto
essere pianificata e/o organizzata in modo da evitare il lavoro in un giorno
festivo parificato alla domenica, svolgendo gli interventi dal lunedì al sabato
tra le ore 6.00 e le ore 23.00 oppure in occasione di un prossimo giorno festivo
non parificato alla domenica, non sussistendo motivi di sicurezza pubblica o
tecnica e non entrando in considerazione eventi di natura culturale, sociale o
sportiva tali impedire una simile soluzione;
che
Considerandi
con il suo ricorso la ditta RI 1 spiega che (a) il lavoro dev'essere eseguito
sull'arco di 3 giorni consecutivi e che, pertanto, non può né essere
pianificato, né scaglionato durante la settimana
lavorativa, che (b) nello stabile è presente un'attività lavorativa e che (c)
il lavoro dev'essere terminato entro il 30 maggio 2014, non disponendo
di margine supplementare di tempo, come dimostrerebbe il piano di lavoro che
essa produce davanti al Tribunale;
che,
alla luce dei motivi invocati dalla ricorrente, si deve innanzitutto escludere
che la presente fattispecie possa in qualche modo ricadere sotto il campo d'applicazione
dell'art. 27 cpv. 1 lett. c OLL 1;
che le giustificazioni addotte dalla ditta insorgente non permettono nemmeno di
ritenere che siano riunite le condizioni previste dalle lett. a o b di detta
norma per rilasciarle la deroga richiesta;
che, per
quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a, questo disposto prevede la sussistenza
di lavori supplementari, non differibili, che nessuna pianificazione o misura
organizzativa permettere di svolgere di giorno e durante i giorni feriali,
mentre la lett. b presuppone in particolare la presenza di imperativi motivi di
sicurezza;
che scopo,
dunque, di queste disposizioni è quello di limitare la concessione delle
deroghe al divieto di lavoro domenicale ai soli casi eccezionali, derivanti da
imprevisti o da motivi di sicurezza, che non potrebbero essere evitati
attraverso una tempestiva organizzazione del lavoro;
che nel caso di specie gli interventi che la ricorrente dovrebbe svolgere non
possono essere considerati "supplementari" nell'accezione del termine
previsto dalla lett. a di questa norma; gli stessi sono d'altra parte stati
pianificati con largo anticipo, come emerge dal piano di lavoro agli atti;
che, nemmeno l'ipotesi contemplata dall'art.
27.
cpv. 1 lett. b OLL 1 può entrare in linea
di conto, non essendo stata provata (e nemmeno resa verosimile) la
stretta necessità di far capo ad un
giorno festivo parificato ad una domenica per l'esecuzione dei lavori in parola
in virtù di ragioni di sicurezza;
che, come rettamente sottolineato in sede
di risposta dall'autorità cantonale, ferma la necessità di disporre di tre
giorni di lavoro consecutivi, l'esecuzione dell'intervento in questione nelle modalità evocate dalla stessa insorgente poteva
benissimo essere prevista a partire da giovedì 19 giugno 2014, giorno in cui
cade la festività del "corpus domini" la quale non è parificata
alla domenica (cfr. art. 6 lett. b LALL), ritenuto che il piano di lavoro
prevede interventi nella struttura sino al 24 luglio 2014;
che nemmeno la data
del 30 maggio 2014, entro la quale la ricorrente dovrebbe portare a termine i
propri lavori, secondo quanto
previsto dal relativo piano, costituisce un motivo sufficiente, affinché essa
possa esigere il rilascio della querelata autorizzazione straordinaria;
che essa non ha infatti minimamente dimostrato
che una programmazione tempestiva o una differente organizzazione del lavoro
non le avrebbe permesso di svolgere l'intervento al di fuori di un giorno
parificato alla domenica;
che, seppure inserito all'interno di una
pianificazione di cantiere piuttosto complessa, non appare ancora
eccessivamente rigoroso pretendere che l'intervento
commissionato alla ricorrente venga programmato tenendo conto della necessità
di evitare il lavoro domenicale;
che ammettendo il
contrario si rischierebbe di premiare sistematicamente coloro che, a seguito di
una pianificazione che omette di considerare la presenza del divieto in parola,
si pongono volontariamente in una situazione di necessità per legittimare a
posteriori una deroga che altrimenti non potrebbero ottenere;
che, dunque, a ragione l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro ha sottolineato come una siffatta pianificazione andasse tempestivamente
concordata con la committente, organizzando l'intero pia-
no di lavoro in funzione sia della necessità per la RI 1 di disporre di tre
giorni lavorativi consecutivi, sia di non intaccare senza necessità il divieto
di lavoro domenicale;
che a questo proposito occorre oltretutto
considerare come la RI 1 abbia esplicitamente dichiarato che il mancato
rispetto dei termini previsti dal piano di lavoro non comporterebbe per essa alcuna
penalità (cfr. formulario domanda di autorizzazione, cifra 6.1. lett. a), ciò
che contribuisce ulteriormente ad escludere l'esistenza dei presupposti per
concedere la deroga richiesta;
che, stante tutto quanto precede, la decisione
impugnata appare rispettosa degli art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL 1 e come
tale deve essere confermata, con conseguente reiezione del ricorso inoltrato
contro di essa dalla RI 1;
che la tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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