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Decisione

52.2014.176

Conferma del diniego di autorizzazione a occupare personale in un giorno festivo cantonale parificato alla domenica

27 maggio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni feriali (lett. a), per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza

tecnica, determinati lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica

(lett. b) oppure se eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a

condizioni e usi locali o a bisogni specifici della cliente esigono l'esecuzione

di lavori di durata limitata, durante la notte o la domenica (lett. c);

che

nella misura in cui questa disposizione consacra una deroga al divieto generale

di lavoro domenicale, essa dev'essere interpretata in maniera restrittiva e non

estensiva: in caso contrario si rischierebbe di svuotare della sua portata il

divieto voluto dal legislatore (DTF 134 II 265 consid. 5.5, 126 II 106 consid.

5a);

che secondo le Indicazioni

relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, edite dalla Segreteria

di Stato dell'economia SECO (reperibili all'indirizzo ‹http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/ 00009/00027/01569/index.html?lang=it›; stato della scheda: aprile 2007):

si è in presenza di un urgente bisogno

quando l'espletamento di un lavoro non può essere differito; la causa di un

urgente bisogno può anche essere esterna all'azienda, ad esempio quando l'interesse

pubblico richiede che determinati lavori siano svolti di notte oppure quando la

riuscita di una manifestazione culturale o di una festa esige lo svolgimento di

alcune attività anche di domenica; vi è urgente bisogno anche quando per gli

interventi temporanei si può far valere uno dei seguenti motivi:

lettera a: impossibilità di recuperare entro un

termine utile i ritardi della produzione senza ricorrere al lavoro notturno e/o

al lavoro domenicale o al lavoro continuo; i ritardi nella produzione possono

risultare da guasti agli impianti di produzione o alle macchine, dal rinnovo di

tali impianti o da interruzioni dell'approvvigionamento con energia, materie

prime o semilavorati. È possibile far valere un urgente bisogno anche quando il

mancato rispetto dei termini verrebbe sanzionato con una pena convenzionale o

comporterebbe la perdita di ulteriori commesse. Vi è altresì urgente bisogno

quando un cliente chiede l'esecuzione di una commessa supplementare importante

entro termini brevi e l'azienda non è in grado con i mezzi di cui dispone

abitualmente di farvi fronte parallelamente alla produzione normale rischiando

così di perdere il cliente in caso di rifiuto della commessa;

lettera b: impossibilità, per motivi di sicurezza,

di procedere durante il giorno a lavori quali la pulizia degli impianti di

ventilazione e di climatizzazione o il controllo e la revisione di impianti di

sicurezza (mantenimento dell'esercizio, presenza di lavoratori e clienti); lo

stesso vale anche per i lavori di manutenzione nelle centrali elettriche, nelle

gallerie, sulle linee ferroviarie e tranviarie o sulle rispettive linee

elettriche, ecc.;

che

non vi sono motivi per distanziarsi dalla direttiva appena riportata, che

appare del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla legge e dall'ordinanza

(cfr. STA 52.2013.261 del 3 luglio 2013);

che,

nell'evenienza concreta, la RI 1 ha giustificato la sua domanda di deroga al divieto

di lavoro domenicale con l'esigenza di svolgere dei lavori da elettricista, per

diverse ore consecutive, al di fuori dei normali orari diurni, a causa della presenza

nell'immobile dei lavoratori della __________; trattandosi di un evento

occasionale di durata limitata, l'autorizzazione poteva essere rilasciata

soltanto se in questo evento erano ravvisabili gli estremi di un urgente

bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL 1; non occorreva portare la

prova dell'indispensabilità del lavoro domenicale;

che nel negare l'autorizzazione, l'autorità

cantonale - sulla scorta di un colloquio telefonico avuto con __________,

impiegato presso la RI 1 - ha ritenuto che l'attività in parola avrebbe potuto

essere pianificata e/o organizzata in modo da evitare il lavoro in un giorno

festivo parificato alla domenica, svolgendo gli interventi dal lunedì al sabato

tra le ore 6.00 e le ore 23.00 oppure in occasione di un prossimo giorno festivo

non parificato alla domenica, non sussistendo motivi di sicurezza pubblica o

tecnica e non entrando in considerazione eventi di natura culturale, sociale o

sportiva tali impedire una simile soluzione;

che

Considerandi

con il suo ricorso la ditta RI 1 spiega che (a) il lavoro dev'essere eseguito

sull'arco di 3 giorni consecutivi e che, pertanto, non può né essere

pianificato, né scaglionato durante la settimana

lavorativa, che (b) nello stabile è presente un'attività lavorativa e che (c)

il lavoro dev'essere terminato entro il 30 maggio 2014, non disponendo

di margine supplementare di tempo, come dimostrerebbe il piano di lavoro che

essa produce davanti al Tribunale;

che,

alla luce dei motivi invocati dalla ricorrente, si deve innanzitutto escludere

che la presente fattispecie possa in qualche modo ricadere sotto il campo d'applicazione

dell'art. 27 cpv. 1 lett. c OLL 1;

che le giustificazioni addotte dalla ditta insorgente non permettono nemmeno di

ritenere che siano riunite le condizioni previste dalle lett. a o b di detta

norma per rilasciarle la deroga richiesta;

che, per

quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a, questo disposto prevede la sussistenza

di lavori supplementari, non differibili, che nessuna pianificazione o misura

organizzativa permettere di svolgere di giorno e durante i giorni feriali,

mentre la lett. b presuppone in particolare la presenza di imperativi motivi di

sicurezza;

che scopo,

dunque, di queste disposizioni è quello di limitare la concessione delle

deroghe al divieto di lavoro domenicale ai soli casi eccezionali, derivanti da

imprevisti o da motivi di sicurezza, che non potrebbero essere evitati

attraverso una tempestiva organizzazione del lavoro;

che nel caso di specie gli interventi che la ricorrente dovrebbe svolgere non

possono essere considerati "supplementari" nell'accezione del termine

previsto dalla lett. a di questa norma; gli stessi sono d'altra parte stati

pianificati con largo anticipo, come emerge dal piano di lavoro agli atti;

che, nemmeno l'ipotesi contemplata dall'art.

27.

cpv. 1 lett. b OLL 1 può entrare in linea

di conto, non essendo stata provata (e nemmeno resa verosimile) la

stretta necessità di far capo ad un

giorno festivo parificato ad una domenica per l'esecuzione dei lavori in parola

in virtù di ragioni di sicurezza;

che, come rettamente sottolineato in sede

di risposta dall'autorità cantonale, ferma la necessità di disporre di tre

giorni di lavoro consecutivi, l'esecuzione dell'intervento in questione nelle modalità evocate dalla stessa insorgente poteva

benissimo essere prevista a partire da giovedì 19 giugno 2014, giorno in cui

cade la festività del "corpus domini" la quale non è parificata

alla domenica (cfr. art. 6 lett. b LALL), ritenuto che il piano di lavoro

prevede interventi nella struttura sino al 24 luglio 2014;

che nemmeno la data

del 30 maggio 2014, entro la quale la ricorrente dovrebbe portare a termine i

propri lavori, secondo quanto

previsto dal relativo piano, costituisce un motivo sufficiente, affinché essa

possa esigere il rilascio della querelata autorizzazione straordinaria;

che essa non ha infatti minimamente dimostrato

che una programmazione tempestiva o una differente organizzazione del lavoro

non le avrebbe permesso di svolgere l'intervento al di fuori di un giorno

parificato alla domenica;

che, seppure inserito all'interno di una

pianificazione di cantiere piuttosto complessa, non appare ancora

eccessivamente rigoroso pretendere che l'intervento

commissionato alla ricorrente venga programmato tenendo conto della necessità

di evitare il lavoro domenicale;

che ammettendo il

contrario si rischierebbe di premiare sistematicamente coloro che, a seguito di

una pianificazione che omette di considerare la presenza del divieto in parola,

si pongono volontariamente in una situazione di necessità per legittimare a

posteriori una deroga che altrimenti non potrebbero ottenere;

che, dunque, a ragione l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro ha sottolineato come una siffatta pianificazione andasse tempestivamente

concordata con la committente, organizzando l'intero pia-

no di lavoro in funzione sia della necessità per la RI 1 di disporre di tre

giorni lavorativi consecutivi, sia di non intaccare senza necessità il divieto

di lavoro domenicale;

che a questo proposito occorre oltretutto

considerare come la RI 1 abbia esplicitamente dichiarato che il mancato

rispetto dei termini previsti dal piano di lavoro non comporterebbe per essa alcuna

penalità (cfr. formulario domanda di autorizzazione, cifra 6.1. lett. a), ciò

che contribuisce ulteriormente ad escludere l'esistenza dei presupposti per

concedere la deroga richiesta;

che, stante tutto quanto precede, la decisione

impugnata appare rispettosa degli art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL 1 e come

tale deve essere confermata, con conseguente reiezione del ricorso inoltrato

contro di essa dalla RI 1;

che la tassa di giustizia e le spese

seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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