52.2014.180
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS
12 febbraio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.180
Lugano
12 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 maggio 2014 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1949) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 30 ottobre 2013 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un
permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15 marzo 2009 il cittadino
sloveno RI 1 (1987), nato e cresciuto in Germania, è entrato in Svizzera
ottenendo un permesso di dimora UE/AELS nel Cantone dei Grigioni valido fino al
14 marzo 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
Il __________ 2010, dalla relazione sentimentale con la cittadina
elvetica J__________ (1984), è nato il figlio __________ che il padre ha poi
riconosciuto il 26 marzo 2012. Il 1° marzo 2012, il ricorrente si è trasferito
insieme alla compagna e al figlio in Ticino (cambiamento di Cantone).
Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha avuto modo di
interessare le nostre autorità giudiziarie penali, segnatamente con reati di
natura patrimoniale (19.05.11; 25.03.13). L'autorità competente in materia di
polizia degli stranieri è in seguito venuta a conoscenza che l'insorgente aveva
già subìto delle condanne analoghe anche in Germania (14.12.09; 07.05.10;
02.07.10). Dal 21 maggio al 15 novembre 2013, RI 1 è stato posto agli arresti
domiciliari.
B. Il 23 luglio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler
rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli
dato la possibilità di esprimersi al
riguardo, con decisione 30 ottobre 2013 gli ha revocato il permesso di dimora
UE/AELS per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio
svizzero entro il 30 novembre successivo. Il provvedimento è stato reso sulla
base degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
Il 2 aprile 2014, RI 1 si è sposato a __________ (GR) con J__________.
C. Con giudizio 15 aprile 2014, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli
il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando
la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento
e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.
Il ricorrente, pur
riconoscendo le proprie responsabilità penali, sottolinea tuttavia che i reati
da lui commessi sono di natura squisitamente economica ed erano dovuti ai
problemi comportamentali di cui soffriva e ai quali fa ora fronte seguendo una
terapia.
Contesta di essere
attualmente una minaccia per l'ordine pubblico elvetico adducendo di avere
raggiunto finalmente la necessaria stabilità economica, famigliare e personale.
Ritiene che la decisione impugnata sia in
ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non tiene sufficientemente
conto che sua moglie e suo figlio sono
cittadini svizzeri e che egli ha un lavoro regolare che gli permette di mantenere
la famiglia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari
osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque
rilevato sin dall'inizio che il permesso di dimora di cui beneficiava l'insorgente, valido fino al 14 marzo 2014 per svolgere un'attività
lucrativa dipendente, è nel frattempo scaduto nelle more processuali. In
siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in
ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un'autorizzazione di
soggiorno ormai decaduta, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato
non concerne tuttavia soltanto la revoca, ma si riferisce implicitamente anche
al rifiuto di prorogare a RI 1 il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare.
Ne discende che egli ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la
decisione dell'autorità inferiore.
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65
cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può
inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività
economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1
ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno.
In concreto, l'insorgente essendo cittadino comunitario (sloveno)
e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di
principio del menzionato accordo bilaterale.
2.2
L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale,
che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono
essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la
prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a
definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv.
2.
Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera
circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo
senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine
pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e
abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II
176.
consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977
nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999
nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza
di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di
provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della
direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione
soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga
un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine
pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24).
Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti
dal profilo dell'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF
2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio
2011.
consid. 2.3). Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero,
l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella
fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352
consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid.
6.
).
Inoltre i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi
di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati
o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro
rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).
2.3
L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri di
cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora se coabitano con loro. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono se sussistono motivi di revoca
secondo l'art. 63 della medesima legge, in particolare se lo straniero ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni
false o taciuto fatti essenziali (cpv. 1 lett. a in relazione con l'art.
62.
lett. a), se è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una
misura penale (cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza
interna o esterna della Svizzera (cpv. 1 lett. b).
Per giurisprudenza, una pena detentiva -
sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un
anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio
2010.
consid. 2.1). L'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201)
precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e
di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario
di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione
della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2
della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.4
La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini
comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene
disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2
cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di
dimora al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno
che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In
pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di
cui all'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora,
visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di
quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto
il profilo dell'ALC.
3.
3.1.
Come accennato in narrativa, RI 1 ha a carico diverse condanne in Svizzera:
19.05.11
sentenza
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland per falsità in documenti: con-
danna
alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.– cadauna, sospesa condi-
zionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 800.–;
25.03.13
sentenza
Regionalgericht Bern-Mittelland per falsità in documenti reiterata, truffa,
appropriazione
indebita, falsità in certificati reiterata, infrazione alla legge federale
sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver
condotto
in maniera reiterata un'autovettura senza la relativa licenza: condanna
alla
pena detentiva di 22 mesi – in parte in aggiunta a quella complessiva di
2.
anni sanzionata il 04.11.10 dall'Amtsgericht Frankfurt am Main (D) -, sospesa
condizionalmente
per 16 mesi con un periodo di prova di 5 anni, e alla multa di
fr.
1'000.–; prolungo di 1 anno del periodo di prova relativo alla pena pecuniaria
di
cui
al DA 19.05.11; ordinata l'assistenza riabilitativa durante il periodo di prova.
Il ricorrente ha dei precedenti penali anche in Germania:
14.12.09
sentenza
Amtsgericht Frankfurt am Main per truffa: condanna alla pena detentiva
di
10.
mesi, sospesa condizionalmente sino al 17 maggio 2012;
07.05.10
sentenza
Amtsgericht Frankfurt am Main per lesioni corporali e falsità in docu-
menti:
condanna alla pena detentiva di 1 anno, sospesa condizionalmente sino al
25.
maggio 2013;
02.07.10
sentenza
Amtsgericht Frankfurt am Main per truffa e falsità in documenti: con-
danna
alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da € 60 cadauna;
04.11.10
provvedimento
Amtsgericht Frankfurt am Main e cumulo delle pene di cui alle
sentenze
penali 07.05.10, 02.07.10 e 14.12.09: determinata la pena detentiva in
2.
anni, con un periodo di prova sino al 19 novembre 2013;
30.08.11
provvedimento
Amtsgericht Frankfurt am Main: ricercato.
3.2
Da quanto precede, risulta che RI 1 non ha delinquito in
un'unica occasione, ma è stato protagonista di tutta una serie di attività
illecite almeno dal 2008 sino alla primavera 2012, subendo diverse condanne che
nel loro complesso superano i 4 anni di detenzione. Del resto, nemmeno il ricorrente
contesta di avere commesso dei reati con una certa continuità (ricorso ad 6
pag. 4). Va inoltre osservato, in questo contesto, che anche una condanna pronunciata
all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art.
5.
Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.). È quindi con ragione
che l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto quando ha revocato il permesso
di dimora all'interessato. Tanto più che i reati di truffa, falsità in documenti
e lesioni personali perpetrati dall'insorgente in Germania sono punibili anche
in Svizzera (cfr. art. 10 CP).
Esaminando nel dettaglio i suoi precedenti penali, va rilevato,
che:
-
il 5.2.08 ha commesso truffa e falsità in documenti in Germania
(sentenza penale germanica 2.7.10);
-
il 31.7.08 ha perpetrato lesioni corporali e falsità in documenti in
Germania (sentenza penale germanica 7.5.10);
- dall'inizio del 2009 alla primavera del 2012 ha ripetutamente commesso
falsità in certificati al fine di ottenere lavori e avanzamenti di carriera nel
nostro paese (sentenza penale elvetica 25.3.13);
-
l'8.3.09 ha nuovamente compiuto una truffa in Germania (sentenza penale
germanica 14.12.09);
-
dall'inizio del 2011, il 4.10.11 e nel corso del 2012 ha reiteratamente
perpetrato falsità in documenti (sentenza penale elvetica 25.3.13);
-
dal 15.1.11 al 18.2.11 ha nuovamente perpetrato falsità in documenti
(sentenza penale elvetica 19.5.11);
-
nella primavera del 2011 ha ripetutamente condotto un'autovettura senza licenza
di condurre (sentenza penale elvetica 25.3.13);
-
dal mese di novembre 2011 ad aprile 2012 ha
compiuto una truffa (oltre fr. 20'000.–) (cfr. sentenza penale elvetica
25.3
);
-
dall'inizio di aprile al 31 maggio 2012 ha commesso
appropriazione indebita (sentenza penale elvetica 25.3.13).
Ora, il reato di truffa -
in quanto previsto dall'art. 146 del Codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificato come crimine
giusta l'art. 10 cpv. 2 CP - non va assolutamente sottovalutato ai fini del presente giudizio in quanto tocca
un bene giuridico importante per la società, come il patrimonio. Il
fatto che egli non abbia messo in pericolo la salute fisica e psichica altrui, non è determinante. Giova infatti ricordare che anche i delitti
patrimoniali possono giustificare una
limitazione dei diritti previsti anche dall'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2,2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1,2C_680/2010 del 18 gennaio
2011.
consid. 2.3). Visto che ha causato
un danno economico alle vittime, non permette certo di minimizzare la
sua colpa l'argomento secondo cui il pregiudizio
è stato commesso nei confronti di diversi grossi operatori commerciali (come la
__________).
Pure i reati di appropriazione
indebita (art. 138 cpv. 1 CP) e in materia di
falsità in documenti (art. 251 cpv. 1 CP) - anch'essi qualificati come crimini - vanno evidentemente presi in considerazione ai
fini della presente decisione. Ad identica conclusione si può giungere per
quanto riguarda il reato di falsità in certificati (art. 252 CP):
delitto, questo, compiuto al fine di ottenere lavori e avanzamenti di
carriera nel nostro paese.
Il comportamento del ricorrente è tanto più grave se si considera
che aveva ottenuto nel 2009 un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di
un'attività lucrativa in Svizzera proprio soltanto a seguito della presentazione
di un diploma e di certificati di lavoro che - come è poi risultato dalla sentenza
penale 25 marzo 2013 - si sono rivelati falsi. Va peraltro osservato che è
soltanto grazie a questa condanna che l'autorità di prime cure è venuta a conoscenza
che anche in Germania l'interessato aveva a carico diversi precedenti penali.
Non va infine dimenticato che RI 1 è pure stato condannato per
avere ripetutamente condotto un'autovettura senza licenza di condurre: con il
suo comportamento, egli ha quindi creato anche un pericolo per gli altri utenti
della strada.
3.3
Il quadro che emerge da tutte queste condanne penali dimostra
che con il suo comportamento l'insorgente, plurirecidivo, non vuole o non è in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel
paese che lo ospita e di essere un
grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E questo visto anche
il carattere e la molteplicità dei reati descritti, commessi a più riprese e con
una certa continuità. Senza dimenticare poi, dal punto di vista soggettivo, che né la relazione sentimentale con
J__________ né la nascita del figlio __________,
come pure le pene sospese con un periodo di
prova, gli hanno impedito di continuare con il suo modus operandi.
Visto che non è
incensurato e che gran parte della sua attività delittuosa non è lontana
nel tempo, non si può certo escludere una sua ulteriore recidiva. Tanto più che
l'ultima pena inflittagli il 25 marzo 2013 è stata in parte sospesa con un
periodo di prova di addirittura 5 anni. Non permette di giungere a conclusioni
a lui più favorevoli il fatto che egli abbia seguito un trattamento psichiatrico
- psicoterapico dopo la sua ultima carcerazione, al fine di risolvere i suoi
problemi di natura comportamentale che lo hanno portato a delinquere. Lo stesso
insorgente indica infatti che egli è sempre sottoposto a tale terapia (ricorso
ad 3 pag. 3).
3.4
Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che
l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente
grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5
dell'Allegato I all'ALC.
4.
A questo punto occorre verificare
la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
4.1
Sotto questo aspetto occorre tener conto
della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati,
della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo
straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.
3.3
pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di
domicilio o di dimora è revocato perché è stato commesso un reato, il primo
criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione
degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale.
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle
circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la
comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla
vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica
di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del
reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine
dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre
considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi
(nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della
possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe
eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di
rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli
eventuali figli dal dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero. Il
solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce comunque un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib
129.
consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2).
Resta inoltre applicabile la prassi del
Tribunale federale, secondo cui uno straniero condannato ad una pena detentiva
di almeno due anni non può più, di regola, beneficiare di un'autorizzazione di
soggiorno, nemmeno quando la partenza della moglie svizzera non è - o solo
difficilmente - esigibile (DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4: cosiddetta prassi "Reneja"; 134 II 10
consid. 4.3). La cosiddetta "regola dei due anni" non
costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è il quadro complessivo che
caratterizza il singolo caso, il quale dev'essere valutato alla luce di tutti i
criteri determinanti (DTF 139 I 145 consid.
3.
-3.9).
4.2
4.2.1
RI 1 risiede
stabilmente nel nostro Paese soltanto dal 15 marzo 2009. Il suo
soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga
durata, ritenuto inoltre che dal 30 ottobre 2013, giorno in cui il Dipartimento
gli ha revocato il permesso di dimora, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una
decisione definitiva riguardo al suo
permesso. Bisogna anche tenere conto
che sin dalla sua entrata in Svizzera, egli ha violato gravemente
l'ordine pubblico, commettendo numerose
azioni delittuose tali da rendersi una persona indesiderata. Del resto, neppure la presenza dei suoi più stretti
famigliari gli ha impedito di continuare con il suo modus vivendi. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente
ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre
leggi e a rispettarle, non si può
certo ritenere che egli si sia integrato con
successo, e questo anche tenendo conto che si è procacciato nel frattempo un
nuovo lavoro nella Svizzera interna. Va peraltro osservato che egli è
attualmente oggetto di 11 procedure
esecutive per un totale di circa fr. 13'950.– ed ha 7 atti di carenza beni per
complessivi fr. 22'039.15, mentre nel
passato è pure stato a carico dell'assistenza pubblica.
Bisogna anche considerare che il ricorrente, cittadino comunitario,
benché di nazionalità slovena è nato e cresciuto in Germania, dove ha vissuto i
primi 21 anni della sua vita ed ha pure lavorato, di modo che non si troverà
confrontato ad insormontabili problemi di
risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento
che egli dovrà affrontare una volta tornato nel Paese in cui ha sempre vissuto sono
aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri
costretti a rientrarvi dopo un prolungato soggiorno all'estero. Un suo trasferimento
in Germania, di cui conosce la lingua e la cultura, appare quindi tutto sommato
esigibile. Del resto, egli non adduce nemmeno di non poter vivere in Patria o
in un altro Paese dell'UE.
4.2.2
Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità
del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la
sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.
Ora, bisogna tenere conto che la moglie del ricorrente non poteva certo ignorare la
situazione di suo marito dal profilo penale quando il 2 aprile 2014 è convolata
a nozze con lui. Considerato inoltre che sussistono motivi di ordine e di sicurezza
pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo del permesso di dimora all'insorgente,
non appare quindi eccessivo pretendere che la medesima segua il consorte, segnatamente
in Germania, qualora volesse continuare a vivere insieme a lui, ritenuto pure
che conosce la lingua tedesca, essendo nata e cresciuta nel Cantone dei Grigioni.
Per quanto riguarda il
figlio del ricorrente, __________, va
tenuto conto che possiede la nazionalità svizzera. Ora, il
Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno,
fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in
considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF
135.
I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid.
2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;
2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). La nostra alta Corte federale
ha evidenziato la necessità di tener maggiormente
conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del
figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107). Va comunque precisato che
queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di
un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito
della ponderazione degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS
101). In sostanza, per determinare se si possa costringere un figlio svizzero
minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorre tenere conto, tra
l'altro, se esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti
dello straniero, ciò che è il caso nella presente fattispecie. Inoltre __________,
avendo attualmente poco più di 4 anni, è ancora piccolo e dipendente dai
genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale
trasferimento all'estero sarebbero contenute
(STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4
aprile 2006 consid. 3.2.2).
Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi familiari, i quali
hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF
2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti
potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite
reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato
per far visita alla famiglia non è escluso, essendo
stato deciso esclusivamente di non rinnovare il suo permesso di dimora,
cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate (DTF 120 Ib 6 consid.
4a pag. 12 seg.; sentenza 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
4.3
In conclusione, un'attenta
ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato
il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo
dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 Cost., di identica portata. L'interesse
pubblico a non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente è infatti
preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro
Paese, dove si è reso una persona indesiderata. Un semplice ammonimento non può
quindi trovare spazio nella presente fattispecie.
5.
In siffatte circostanze, si deve
pertanto concludere che, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora a RI 1, le
autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e
federale.
6.
Stante quanto precede, il ricorso
va integralmente respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del
ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La tassa
e le spese di giustizia per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal del
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario