52.2014.186
Permesso di dimora
3 febbraio 2015Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2014.186
Data decisione, Autorità:
03.02.2015, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 62 let. b LFSTR
art. 62 let. c LFSTR
Incarto n.
52.2014.186
Lugano
3 febbraio
2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 maggio 2014 di
RI 1
patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 9 aprile 2014 (n. 1761) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 ottobre 2013 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di
revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 5
gennaio 2000, il cittadino turco RI 1 (1976) è entrato in Svizzera per ricongiungersi
con la moglie connazionale A__________ (1978), attualmente titolare di un'autorizzazione
di domicilio nel nostro Paese, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora
annuale, la cui ultima scadenza è stata fissata per il 4 gennaio 2013. Dalla loro
unione è nato, il __________ 2002, il figlio D__________, il quale è al beneficio
di un permesso di domicilio.
b. Il 24 agosto 2004, il Pretore __________
ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati. D__________ è stato
affidato alla madre, mentre al padre è stato concesso un diritto di visita sul medesimo
con l'obbligo di versargli un contributo alimentare. Dal 1° settembre 2004
all'agosto 2005 D__________ è dovuto ricorrere all'anticipo alimenti da parte
dello Stato che il genitore non gli versava. Dall'ottobre 2005 all'agosto 2006,
RI 1 ha fatto capo all'aiuto sociale. Nel settembre 2010, dopo diverse riconciliazioni,
Fatti
i coniugi __________ si sono nuovamente separati.
c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il
ricorrente ha più volte interessato le nostre autorità giudiziarie penali ed
amministrative.
Il 24 marzo 2010 e 28 ottobre 2011, l'autorità competente in materia di diritto degli stranieri gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio a causa della sua delicata situazione finanziaria e debitoria
nonché per il fatto che era stato condannato penalmente. Da allora, gli ha rinnovato
il permesso di dimora annuale con la condizione di tenere un comportamento
irreprensibile.
d. Il 13 gennaio 2012, RI 1 è stato
arrestato e incarcerato.
Con sentenza 24 maggio 2012, la Corte delle assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di lesioni intenzionali gravi,
rissa, contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), ripetuta minaccia,
danneggiamento, ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari, e lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica comprensiva di quella
di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- inflittagli con decreto d'accusa 4
febbraio 2008. L'esecuzione della pena è stata in parte sospesa
condizionalmente con un periodo di prova. La Corte gli ha pure ordinato un trattamento psicologico ambulatoriale della durata di 3 anni. L'interessato è stato
inoltre condannato a versare all'accusatore privato un risarcimento del torto
morale e un indennizzo per le spese legali.
Con sentenza 7 dicembre 2012, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello incidentale di RI 1, con
il quale contestava i reati di ripetuta minaccia e violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari, e, in parziale accoglimento degli appelli inoltrati
dal Ministero pubblico e dall'accusatore privato, lo ha dichiarato colpevole di
tentato omicidio per dolo eventuale, in luogo di lesioni intenzionali gravi. Gli
altri capi di imputazione sono per contro cresciuti in giudicato per mancanza
di impugnazione. Dopo avergli riconosciuto parzialmente uno stato di lieve
scemata imputabilità, la CARP gli ha inflitto una pena detentiva di 5 anni e 3
mesi, a valere quale pena unica comprensiva di quella summenzionata, nonché una
multa di fr. 100.-. Ha inoltre aumentato gli importi degli indennizzi in favore
dell'accusatore privato.
Quest'ultimo giudizio è stato in seguito
confermato dal Tribunale federale con sentenza 3 settembre 2013 (6B_194/2013).
B. Il 16
settembre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro
Paese e, dopo avere raccolto le sue osservazioni, con decisione 15 ottobre 2013
gli ha revocato (recte: non ha rinnovato) il permesso di dimora per motivi di
ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento
della sua scarcerazione. La decisione è stata resa sulla base degli art. 61 cpv. 1 lett. c, 62, 96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza sull'am-missione il soggiorno e l'attività lucrativa del
24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 9 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per non rinnovargli il
permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento,
considerando la decisione impugnata conforme al principio della
proporzionalità. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il
rinnovo del suo permesso di dimora.
Ritiene che la decisione impugnata sia
lesiva del principio di proporzionalità visto che soggiorna in Svizzera da
lungo tempo, dove si sente ben integrato, e che il trasferimento nel suo Paese
d'origine sarebbe inesigibile, essendo di etnia curda. Un ammonimento sarebbe
più adeguato alle circostanze. Sostiene inoltre che il suo allontanamento non
farà altro che compromettere il legame affettivo con il figlio e la moglie, con
la quale si è nel frattempo riconciliato.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS;
RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del
24 settembre 2013
(LPAmm; RL 3.3.1.1)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di
cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio hanno diritto al rilascio
e alla proroga del permesso di dimora se coabitano.
In concreto, ci si può invero chiedere se il
ricorrente, benché sia sposato con una connazionale titolare di
un'autorizzazione di domicilio, possa effettivamente invocare tale norma per
poter soggiornare nel nostro Paese, già per il fatto che egli si trova attualmente
in carcere. Tale quesito può comunque rimanere indeciso in quanto l'art. 51
cpv. 2 lett. b LStr dispone che i diritti di cui all'art. 43 si estinguono in
ogni caso quando, come nella presente fattispecie, sussistono motivi di revoca
secondo l'art. 62 LStr.
2.2
Ferma questa premessa, l'art. 62 LStr
dispone infatti che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto
quelli di domicilio, se - tra l'altro - lo
straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b)
oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera
(lett. c).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di
lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto
che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata
effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF
2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici giusta l'art. 80 cpv. 1 OASA è per contro data in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.
a) oppure in caso di mancato adempimento
temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima
norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti
con notevole probabilità a una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3.
Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato
più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.
Dall'elenco dei suoi precedenti penali,
risulta quanto segue:
08.11.02
multa dipartimentale di fr.
50.
-;
02.06.03
DA __________ per circolazione
in stato di ebrietà (alcolemia min. 0.76 - max. 1.06 g‰),
infrazione alle norme della circolazione (15.03.03): condanna alla pena
detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, e alla multa di fr. 1'000.-;
01.07.05
multa dipartimentale di fr.
40.
-;
13.07.07
multe dipartimentali di fr.
60.
-, rispettivamente, di fr. 100.- (poi commutate in 2 giorni di detenzione);
04.02.08
DA __________ per guida
(11.09.07) in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max. 1.86 g‰): condanna
alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 1'200.-;
18.09.09
multa dipartimentale di fr.
100.
-;
23.01.12
DA __________ per
contravvenzione (da aprile 2011) alla legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10): condanna
alla multa di fr. 300.-;
07.12.12
sentenza CARP, confermata dal
Tribunale federale il 3.09.13, per tentato omicidio intenzionale (per dolo
eventuale), ripetuta minaccia, violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari (le imputazioni per rissa, contravvenzione alla LStup,
danneggiamento e ripetuta ingiuria erano cresciute in giudicato in mancanza di
impu gnazione della sentenza 24.05.12 della Corte delle assise criminali):
condanna, vista la lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 5 anni e
3.
mesi, pena unica comprensiva di quella pecuniaria inflitta con DA 04.02.08, e
alla multa di fr. 100.-, nonché all'indennizzo a favore dell'accusatore privato
e al versamento delle indennità processuali dovute a quest'ultimo.
Da quanto precede, si rileva che il
ricorrente è stato recentemente condannato a una pena privativa della libertà superiore a un anno, quindi di
lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza.
Ne discende che le condizioni
per non rinnovare il suo permesso di dimora risultano adempiute già sulla base dell'art. 62
lett. b LStr. Anche le
altre ipotesi di revoca previste alla lettera c della
medesima norma sono peraltro realizzate in concreto, come rilevato dal
Consiglio di Stato con motivazioni condivise da questo Tribunale.
4.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione.
4.1
Sotto questo aspetto occorre tener
conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali
reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo
straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.
3.3
pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione
di soggiorno è revocata - o non è rinnovata - perché è stato commesso un reato,
il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla
ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede
penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente,
per ammettere una simile misura devono essere poste esigenze tanto più elevate
quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2
pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se essa si giustifica
ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere
rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv.
2.
LStr).
Nel caso in cui la decisione di revoca o di
mancato rinnovo abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi
dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), occorre inoltre
procedere ad un esame della proporzionalità
anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento
tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione
familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come
pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del
coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non
avrebbe eventualmente potuto vivere in
Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al
partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo
straniero all'estero.
4.2
4.2.1
Dal profilo
della colpa, va rilevato che RI 1 ha violato a diverse riprese l'ordinamento
giuridico del nostro Paese, aggravando sempre più la
propria situazione dal profilo penale, e questo
nonostante che a partire dal 2010 il suo permesso annuale gli era stato
rinnovato con la condizione di tenere un comportamento irreprensibile. Dopo
aver subìto due condanne nel 2003 e 2008 per guida in stato di ebrietà, tra il maggio 2009 e l'inizio di novembre 2011 egli ha contravvenuto
alla LStup per aver consumato personalmente 50 grammi di marijuana. Nel 2011, ha omesso di compilare e presentare alla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG, presso la quale era affiliato in qualità di datore di lavoro, i
quaderni dei salari versati nel 2010 ai dipendenti. Il 17 aprile 2011, ha preso parte a una rissa che ha avuto quale conseguenza il suo ferimento e quello di due
altre persone, tentando poco dopo di uccidere una di queste, sfregiandole pure
il viso con un coltello (due ferite, rispettivamente, di 12 e 15 centimetri).
L'8 dicembre 2011, il ricorrente ha ripreso
e delinquere. Durante un litigio con la consorte dovuto al fatto che essa si
rifiutava di riprendere la relazione coniugale, le ha appoggiato per qualche istante
la lama seghettata di un coltello da tavola alla gola davanti al figlio,
ingiuriandola, per poi lasciarla andare soltanto a seguito delle sue urla. Come
se non bastasse, l'8 gennaio 2012, dopo avere deteriorato con pugni e calci la
porta d'entrata dell'appartamento della moglie, ha minacciato quest'ultima di
sottrarle il figlioletto, offendendola nuovamente con epiteti. In tale
occasione egli ha pure minacciato le forze dell'ordine intervenute per allontanarlo,
spintonando pure un agente di polizia.
Ora, il reato di tentato omicidio per cui l'insorgente è stato pesantemente
condannato è uno dei più gravi contemplati dal nostro codice penale ed ha
quindi un peso determinante nell'ambito del presente giudizio, ritenuto che
tocca un bene giuridico fondamentale per la società, come la vita umana. Eloquenti
sono le considerazioni esposte in proposito dalla CARP, che ha definito
mediamente grave la colpa commessa dall'interessato (sentenza penale 07.12.12,
consid. 24a pag. 61 segg.):
"Il
tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo
già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che
i due colpi di coltello sferrati alla cieca dall'imputato nella parte anteriore
del capo della vittima - e, quindi, in una zona fortemente a rischio - non
hanno causato ferite (almeno) potenzialmente letali. Altrettanto grave è il
fatto che RI 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle
spalle della sua vittima e colpendo senza preavviso. Qualifica, poi,
ulteriormente la sua colpa il fatto che egli, dopo essere stato buttato fuori
dal bar da un avventore intervenuto a difesa, vi abbia fatto ritorno, brandendo
ancora il coltello e proferendo minacce pesanti all'indirizzo della vittima e
dimostrando, con ciò, una risolutezza particolare a fare del male e una
altrettanto particolare determinazione alla violenza.
Sempre
a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus operandi di RI 1 denota
spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che l'accoltellamento è
avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di avventori, nonché una certa
brutalità in considerazione dell'utilizzo di un'arma bianca che ha imposto un
attacco a distanza ravvicinata dalla vittima.
Ciò
detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della
colpa di RI 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui
valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall'art.
111.
CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di
vita. Va, tuttavia, qui, considerato che, comunque, gli atti di RI 1 hanno
causato alla vittima degli sfregi permanenti in una zona molto visibile.
Dal
profilo soggettivo rilevante è il fatto che RI 1 ha agito per vendetta, anche
se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe
leggere in questo movente va ridimensionato a dipendenza dello stato di concitazione
e - probabilmente - di rabbia dovuto al fatto di avere subito, poco prima, una
ferita (anche se leggera) proprio ad opera (questo era il suo convincimento) di
B.S. In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del
reato di cui RI 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere
ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: ritenuto come, secondo la
perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai disturbi di personalità di
cui è affetto ne comprometta la capacità di agire ragionevolmente, va
considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in una situazione
in cui i normali freni inibitori erano allentati e, quindi, la sua libertà di decidersi
fra legalità e illegalità era ridotta. (...) Ora, tutto
considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta
essere più che mediamente grave".
Non vanno di certo sottovalutati nemmeno gli
altri reati commessi dal ricorrente (segnatamente rissa, ingiuria, minaccia, violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari), ritenuto che con il suo
comportamento ha leso dei beni giuridici importanti per la società, come l'integrità
della persona, l'onore, la libertà personale e il rispetto per la pubblica autorità.
Non va trascurato neppure il fatto che ha circolato più volte in stato di
ebrietà ed ha contravvenuto alla LStup. Va pure tenuto conto che l'interessato
non ha mai collaborato durante la procedura penale sfociata nella recente sentenza
di appello della CARP e che ancora dinnanzi a quest'ultima autorità ha
"negato l'evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo alimentata con
continue bugie" (sentenza penale 07.12.12, consid. 24d pag. 65).
RI 1 ha quindi dimostrato durante tutti
questi anni di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento
vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica. Visto il suo comportamento, non si può nemmeno escludere che egli ricada
nell'illecito anche in futuro (vedi sentenza 18.09.13
Giudice dei provvedimenti coercitivi, consid. 3 e 5). Lo dimostra pure il fatto che ha già delinquito durante il periodo di prova impostogli
a seguito della sospensione condizionale di una delle pene inflittegli in passato,
oppure quando era già depositato l'atto di accusa o era sotto inchiesta.
Ne discende che le colpe a suo carico sono
nel complesso gravi al punto tale che, nell'ambito dell'esame della
proporzionalità del provvedimento impugnato, soltanto delle circostanze
particolari di ordine privato potrebbero sovvertire quanto precede.
4.2.2
Il ricorrente risiede stabilmente in
Svizzera dal 2000 ed è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di
lunga durata. Se, da una parte, questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito
della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che
con il suo comportamento egli ha dimostrato in tutti questi anni di avere enormi
difficoltà di integrazione. Del resto, neppure la presenza di suo figlio gli ha
impedito di commettere le diverse azioni delittuose per le quali è stato condannato
e che lo rendono una persona indesiderata in
Svizzera, dove è rimasto a lungo professionalmente inattivo ed ha cambiato una
dozzina di posti di lavoro. Infatti, dal suo arrivo nel nostro Paese, egli ha
svolto diversi lavori come manovale, aiuto cucina, ausiliario di pulizie, sempre
però per periodi relativamente brevi, per poi avviare nel settembre 2010 con un
socio un'attività in proprio aprendo un negozio alimentare take away fino al suo
arresto. La precarietà del suo percorso professionale
si rispecchia pure nella sua situazione debitoria, visto che è tuttora (come lo
era già stato dall'ottobre 2005 all'agosto 2006) a carico dell'assistenza pubblica
(per un totale di circa fr. 29'000.-) ed ha collezionato una cinquantina di
attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.-.
Inoltre un suo rientro in Turchia, dove è
nato ed ha vissuto per oltre 23 anni e risiedono
i suoi quattro fratelli e il padre, appare tutto sommato esigibile,
ritenuto pure che vi ha già svolto un'atti-
vità lucrativa e che in Svizzera ha
continuato a frequentare praticamente soltanto connazionali nonché i locali
dove questi si ritrovano" (sentenza Corte assise criminali 24.05.12,
consid. 34 pag. 32). Del resto, le difficoltà di adattamento che egli
dovrà affrontare una volta tornato in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini
stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero.
Non permette di sovvertire quanto precede la
sua asserzione, secondo la quale un suo ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe
a discriminazioni dovute alle suo origini curde. Come ha considerato il
Consiglio di Stato, tale argomento si limita infatti in mere e generiche
affermazioni di parte e non supportate da alcun minimo supporto probatorio
riguardo alla sua situazione personale. Del resto, dagli atti di causa risulta
piuttosto che a Istanbul, dove ha vissuto per diverso tempo prima di giungere
in Svizzera, il ricorrente ha potuto aprire e svolgere per anni un'attività
lucrativa indipendente nel ramo della ristorazione senza problemi di sorta.
4.2.3
Meno scontata, nell'ottica dell'esame
della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del
pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento, anche
se bisogna ribadire che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha
trattenuto dal commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza.
Per quanto
riguarda il legame con la moglie A__________, va
rilevato che il ricorrente, in prigione dal 13 gennaio 2012, ha vissuto separato dalla stessa dalla primavera 2004 alla fine di novembre 2007, nonché dal
giugno 2008 alla fine di novembre 2009 ed ancora dal settembre 2010. Visto
inoltre che nell'autunno del 2012 la medesima aveva pure presentato una domanda
di divorzio, il Governo ha quindi ritenuto che tra i coniugi __________ non
sussistesse una reale ed effettiva relazione sentimentale. L'insorgente
contesta tale conclusione, adducendo di essersi riconciliato con la medesima,
come risulta dallo scritto 19 febbraio 2013 inoltrato da quest'ultima alla
Pretura __________ e che ha poi comportato lo stralcio della procedura di
divorzio. Ora, non è necessario verificare la qualità dell'attuale relazione
dei coniugi __________. In effetti, anche se la stessa fosse effettivamente
sincera e voluta, tale circostanza non permetterebbe comunque di accogliere il
gravame per i seguenti motivi.
Bisogna in effetti considerare che A__________
(1978), entrata in Svizzera nel 1991, è anch'essa cittadina turca. Conoscendo
lingua, usi e costumi del suo Paese, non può quindi essere escluso che essa vi
si possa trasferire nuovamente, ritenuto pure che nel 1996 in Patria ha incontrato il suo futuro marito e si è poi sposata nel 1997. Visto che sussistono
motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo
del permesso di dimora all'insorgente, non appare pertanto eccessivo pretendere
che la medesima segua suo marito nel loro Paese di origine, qualora volesse
continuare a vivere insieme a lui. Tanto più che, come ha indicato l'Esecutivo
cantonale, la ripresa della loro relazione sentimentale è avvenuta dopo che il
ricorrente era stato condannato alla pesante pena detentiva che sta ancora scontando.
Essendo al corrente della situazione del marito dal profilo penale, essa deve
quindi prendere in considerazione l'eventualità di dover vivere la propria vita
di coppia all'estero.
Per quanto
riguarda il figlio D__________, attualmente 12enne, va
osservato che i suoi rapporti con il padre erano già ridotti in precedenza
a causa dei diversi periodi di separazione dei propri genitori e sono
ulteriormente diminuiti con la carcerazione del ricorrente. Va comunque detto che egli ha un'età,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che
il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario
periodo di adattamento - risulti ancora accettabile
(STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006
consid. 3.2.2).
Non bisogna comunque dimenticare che la misura qui in rassegna è presa nei confronti
dell'insorgente e non riguarda quindi
i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare
nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In
questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma
scritta e nell'ambito di visite autorizzate.
4.3
In conclusione, un'attenta ponderazione
di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.
8.
CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione
federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata. L'interesse
pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante
rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove
non si è mai integrato nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice
ammonimento non può infatti trovare spazio nella presente fattispecie.
5.
In
siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che, rifiutando di rinnovare
il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna
normativa internazionale e federale.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata in questa sede va anch'essa respinta,
ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della
possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).
La tassa di giudizio è quindi posta a carico
del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Nella
loro commisurazione si tiene comunque conto della sua precaria situazione
finanziaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La
tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono poste a carico
del ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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