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Decisione

52.2014.186

Permesso di dimora

3 febbraio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________ si sono nuovamente separati.

c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, il

ricorrente ha più volte interessato le nostre autorità giudiziarie penali ed

amministrative.

Il 24 marzo 2010 e 28 ottobre 2011, l'autorità competente in materia di diritto degli stranieri gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione

di domicilio a causa della sua delicata situazione finanziaria e debitoria

nonché per il fatto che era stato condannato penalmente. Da allora, gli ha rinnovato

il permesso di dimora annuale con la condizione di tenere un comportamento

irreprensibile.

d. Il 13 gennaio 2012, RI 1 è stato

arrestato e incarcerato.

Con sentenza 24 maggio 2012, la Corte delle assise criminali lo ha riconosciuto colpevole di lesioni intenzionali gravi,

rissa, contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), ripetuta minaccia,

danneggiamento, ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari, e lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,

alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica comprensiva di quella

di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- inflittagli con decreto d'accusa 4

febbraio 2008. L'esecuzione della pena è stata in parte sospesa

condizionalmente con un periodo di prova. La Corte gli ha pure ordinato un trattamento psicologico ambulatoriale della durata di 3 anni. L'interessato è stato

inoltre condannato a versare all'accusatore privato un risarcimento del torto

morale e un indennizzo per le spese legali.

Con sentenza 7 dicembre 2012, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello incidentale di RI 1, con

il quale contestava i reati di ripetuta minaccia e violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari, e, in parziale accoglimento degli appelli inoltrati

dal Ministero pubblico e dall'accusatore privato, lo ha dichiarato colpevole di

tentato omicidio per dolo eventuale, in luogo di lesioni intenzionali gravi. Gli

altri capi di imputazione sono per contro cresciuti in giudicato per mancanza

di impugnazione. Dopo avergli riconosciuto parzialmente uno stato di lieve

scemata imputabilità, la CARP gli ha inflitto una pena detentiva di 5 anni e 3

mesi, a valere quale pena unica comprensiva di quella summenzionata, nonché una

multa di fr. 100.-. Ha inoltre aumentato gli importi degli indennizzi in favore

dell'accusatore privato.

Quest'ultimo giudizio è stato in seguito

confermato dal Tribunale federale con sentenza 3 settembre 2013 (6B_194/2013).

B. Il 16

settembre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni

ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro

Paese e, dopo avere raccolto le sue osservazioni, con decisione 15 ottobre 2013

gli ha revocato (recte: non ha rinnovato) il permesso di dimora per motivi di

ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero al momento

della sua scarcerazione. La decisione è stata resa sulla base degli art. 61 cpv. 1 lett. c, 62, 96 della legge federale sugli

stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 80 dell'ordinanza sull'am-missione il soggiorno e l'attività lucrativa del

24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 9 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per non rinnovargli il

permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento,

considerando la decisione impugnata conforme al principio della

proporzionalità. Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il

rinnovo del suo permesso di dimora.

Ritiene che la decisione impugnata sia

lesiva del principio di proporzionalità visto che soggiorna in Svizzera da

lungo tempo, dove si sente ben integrato, e che il trasferimento nel suo Paese

d'origine sarebbe inesigibile, essendo di etnia curda. Un ammonimento sarebbe

più adeguato alle circostanze. Sostiene inoltre che il suo allontanamento non

farà altro che compromettere il legame affettivo con il figlio e la moglie, con

la quale si è nel frattempo riconciliato.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS;

RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del

24 settembre 2013

(LPAmm; RL 3.3.1.1)

e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LStr, i coniugi stranieri di

cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio hanno diritto al rilascio

e alla proroga del permesso di dimora se coabitano.

In concreto, ci si può invero chiedere se il

ricorrente, benché sia sposato con una connazionale titolare di

un'autorizzazione di domicilio, possa effettivamente invocare tale norma per

poter soggiornare nel nostro Paese, già per il fatto che egli si trova attualmente

in carcere. Tale quesito può comunque rimanere indeciso in quanto l'art. 51

cpv. 2 lett. b LStr dispone che i diritti di cui all'art. 43 si estinguono in

ogni caso quando, come nella presente fattispecie, sussistono motivi di revoca

secondo l'art. 62 LStr.

2.2

Ferma questa premessa, l'art. 62 LStr

dispone infatti che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto

quelli di domicilio, se - tra l'altro - lo

straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b)

oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o

espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(lett. c).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di

lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto

che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata

effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF

2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e

dell'ordine pubblici giusta l'art. 80 cpv. 1 OASA è per contro data in caso di

mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett.

a) oppure in caso di mancato adempimento

temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima

norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine

pubblici a pericolo se sussistono

indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti

con notevole probabilità a una violazione

della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.

Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato

più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

Dall'elenco dei suoi precedenti penali,

risulta quanto segue:

08.11.02

multa dipartimentale di fr.

50.

-;

02.06.03

DA __________ per circolazione

in stato di ebrietà (alcolemia min. 0.76 - max. 1.06 g‰),

infrazione alle norme della circolazione (15.03.03): condanna alla pena

detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3

anni, e alla multa di fr. 1'000.-;

01.07.05

multa dipartimentale di fr.

40.

-;

13.07.07

multe dipartimentali di fr.

60.

-, rispettivamente, di fr. 100.- (poi commutate in 2 giorni di detenzione);

04.02.08

DA __________ per guida

(11.09.07) in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max. 1.86 g‰): condanna

alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 1'200.-;

18.09.09

multa dipartimentale di fr.

100.

-;

23.01.12

DA __________ per

contravvenzione (da aprile 2011) alla legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10): condanna

alla multa di fr. 300.-;

07.12.12

sentenza CARP, confermata dal

Tribunale federale il 3.09.13, per tentato omicidio intenzionale (per dolo

eventuale), ripetuta minaccia, violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari (le imputazioni per rissa, contravvenzione alla LStup,

danneggiamento e ripetuta ingiuria erano cresciute in giudicato in mancanza di

impu gnazione della sentenza 24.05.12 della Corte delle assise criminali):

condanna, vista la lieve scemata imputabilità, alla pena detentiva di 5 anni e

3.

mesi, pena unica comprensiva di quella pecuniaria inflitta con DA 04.02.08, e

alla multa di fr. 100.-, nonché all'indennizzo a favore dell'accusatore privato

e al versamento delle indennità processuali dovute a quest'ultimo.

Da quanto precede, si rileva che il

ricorrente è stato recentemente condannato a una pena privativa della libertà superiore a un anno, quindi di

lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza.

Ne discende che le condizioni

per non rinnovare il suo permesso di dimora risultano adempiute già sulla base dell'art. 62

lett. b LStr. Anche le

altre ipotesi di revoca previste alla lettera c della

medesima norma sono peraltro realizzate in concreto, come rilevato dal

Consiglio di Stato con motivazioni condivise da questo Tribunale.

4.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione.

4.1

Sotto questo aspetto occorre tener

conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali

reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo

straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.

3.3

pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione

di soggiorno è revocata - o non è rinnovata - perché è stato commesso un reato,

il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla

ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede

penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente,

per ammettere una simile misura devono essere poste esigenze tanto più elevate

quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2

pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se essa si giustifica

ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere

rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv.

2.

LStr).

Nel caso in cui la decisione di revoca o di

mancato rinnovo abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi

dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), occorre inoltre

procedere ad un esame della proporzionalità

anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento

tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione

familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come

pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del

coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non

avrebbe eventualmente potuto vivere in

Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al

partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo

straniero all'estero.

4.2

4.2.1

Dal profilo

della colpa, va rilevato che RI 1 ha violato a diverse riprese l'ordinamento

giuridico del nostro Paese, aggravando sempre più la

propria situazione dal profilo penale, e questo

nonostante che a partire dal 2010 il suo permesso annuale gli era stato

rinnovato con la condizione di tenere un comportamento irreprensibile. Dopo

aver subìto due condanne nel 2003 e 2008 per guida in stato di ebrietà, tra il maggio 2009 e l'inizio di novembre 2011 egli ha contravvenuto

alla LStup per aver consumato personalmente 50 grammi di marijuana. Nel 2011, ha omesso di compilare e presentare alla Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG, presso la quale era affiliato in qualità di datore di lavoro, i

quaderni dei salari versati nel 2010 ai dipendenti. Il 17 aprile 2011, ha preso parte a una rissa che ha avuto quale conseguenza il suo ferimento e quello di due

altre persone, tentando poco dopo di uccidere una di queste, sfregiandole pure

il viso con un coltello (due ferite, rispettivamente, di 12 e 15 centimetri).

L'8 dicembre 2011, il ricorrente ha ripreso

e delinquere. Durante un litigio con la consorte dovuto al fatto che essa si

rifiutava di riprendere la relazione coniugale, le ha appoggiato per qualche istante

la lama seghettata di un coltello da tavola alla gola davanti al figlio,

ingiuriandola, per poi lasciarla andare soltanto a seguito delle sue urla. Come

se non bastasse, l'8 gennaio 2012, dopo avere deteriorato con pugni e calci la

porta d'entrata dell'appartamento della moglie, ha minacciato quest'ultima di

sottrarle il figlioletto, offendendola nuovamente con epiteti. In tale

occasione egli ha pure minacciato le forze dell'ordine intervenute per allontanarlo,

spintonando pure un agente di polizia.

Ora, il reato di tentato omicidio per cui l'insorgente è stato pesantemente

condannato è uno dei più gravi contemplati dal nostro codice penale ed ha

quindi un peso determinante nell'ambito del presente giudizio, ritenuto che

tocca un bene giuridico fondamentale per la società, come la vita umana. Eloquenti

sono le considerazioni esposte in proposito dalla CARP, che ha definito

mediamente grave la colpa commessa dall'interessato (sentenza penale 07.12.12,

consid. 24a pag. 61 segg.):

"Il

tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo

già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che

i due colpi di coltello sferrati alla cieca dall'imputato nella parte anteriore

del capo della vittima - e, quindi, in una zona fortemente a rischio - non

hanno causato ferite (almeno) potenzialmente letali. Altrettanto grave è il

fatto che RI 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle

spalle della sua vittima e colpendo senza preavviso. Qualifica, poi,

ulteriormente la sua colpa il fatto che egli, dopo essere stato buttato fuori

dal bar da un avventore intervenuto a difesa, vi abbia fatto ritorno, brandendo

ancora il coltello e proferendo minacce pesanti all'indirizzo della vittima e

dimostrando, con ciò, una risolutezza particolare a fare del male e una

altrettanto particolare determinazione alla violenza.

Sempre

a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus operandi di RI 1 denota

spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che l'accoltellamento è

avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di avventori, nonché una certa

brutalità in considerazione dell'utilizzo di un'arma bianca che ha imposto un

attacco a distanza ravvicinata dalla vittima.

Ciò

detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della

colpa di RI 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui

valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall'art.

111.

CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di

vita. Va, tuttavia, qui, considerato che, comunque, gli atti di RI 1 hanno

causato alla vittima degli sfregi permanenti in una zona molto visibile.

Dal

profilo soggettivo rilevante è il fatto che RI 1 ha agito per vendetta, anche

se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe

leggere in questo movente va ridimensionato a dipendenza dello stato di concitazione

e - probabilmente - di rabbia dovuto al fatto di avere subito, poco prima, una

ferita (anche se leggera) proprio ad opera (questo era il suo convincimento) di

B.S. In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del

reato di cui RI 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere

ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: ritenuto come, secondo la

perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai disturbi di personalità di

cui è affetto ne comprometta la capacità di agire ragionevolmente, va

considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in una situazione

in cui i normali freni inibitori erano allentati e, quindi, la sua libertà di decidersi

fra legalità e illegalità era ridotta. (...) Ora, tutto

considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta

essere più che mediamente grave".

Non vanno di certo sottovalutati nemmeno gli

altri reati commessi dal ricorrente (segnatamente rissa, ingiuria, minaccia, violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari), ritenuto che con il suo

comportamento ha leso dei beni giuridici importanti per la società, come l'integrità

della persona, l'onore, la libertà personale e il rispetto per la pubblica autorità.

Non va trascurato neppure il fatto che ha circolato più volte in stato di

ebrietà ed ha contravvenuto alla LStup. Va pure tenuto conto che l'interessato

non ha mai collaborato durante la procedura penale sfociata nella recente sentenza

di appello della CARP e che ancora dinnanzi a quest'ultima autorità ha

"negato l'evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo alimentata con

continue bugie" (sentenza penale 07.12.12, consid. 24d pag. 65).

RI 1 ha quindi dimostrato durante tutti

questi anni di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento

vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza

pubblica. Visto il suo comportamento, non si può nemmeno escludere che egli ricada

nell'illecito anche in futuro (vedi sentenza 18.09.13

Giudice dei provvedimenti coercitivi, consid. 3 e 5). Lo dimostra pure il fatto che ha già delinquito durante il periodo di prova impostogli

a seguito della sospensione condizionale di una delle pene inflittegli in passato,

oppure quando era già depositato l'atto di accusa o era sotto inchiesta.

Ne discende che le colpe a suo carico sono

nel complesso gravi al punto tale che, nell'ambito dell'esame della

proporzionalità del provvedimento impugnato, soltanto delle circostanze

particolari di ordine privato potrebbero sovvertire quanto precede.

4.2.2

Il ricorrente risiede stabilmente in

Svizzera dal 2000 ed è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di

lunga durata. Se, da una parte, questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito

della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che

con il suo comportamento egli ha dimostrato in tutti questi anni di avere enormi

difficoltà di integrazione. Del resto, neppure la presenza di suo figlio gli ha

impedito di commettere le diverse azioni delittuose per le quali è stato condannato

e che lo rendono una persona indesiderata in

Svizzera, dove è rimasto a lungo professionalmente inattivo ed ha cambiato una

dozzina di posti di lavoro. Infatti, dal suo arrivo nel nostro Paese, egli ha

svolto diversi lavori come manovale, aiuto cucina, ausiliario di pulizie, sempre

però per periodi relativamente brevi, per poi avviare nel settembre 2010 con un

socio un'attività in proprio aprendo un negozio alimentare take away fino al suo

arresto. La precarietà del suo percorso professionale

si rispecchia pure nella sua situazione debitoria, visto che è tuttora (come lo

era già stato dall'ottobre 2005 all'agosto 2006) a carico dell'assistenza pubblica

(per un totale di circa fr. 29'000.-) ed ha collezionato una cinquantina di

attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.-.

Inoltre un suo rientro in Turchia, dove è

nato ed ha vissuto per oltre 23 anni e risiedono

i suoi quattro fratelli e il padre, appare tutto sommato esigibile,

ritenuto pure che vi ha già svolto un'atti-

vità lucrativa e che in Svizzera ha

continuato a frequentare praticamente soltanto connazionali nonché i locali

dove questi si ritrovano" (sentenza Corte assise criminali 24.05.12,

consid. 34 pag. 32). Del resto, le difficoltà di adattamento che egli

dovrà affrontare una volta tornato in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini

stranieri costretti a rientrare dopo un prolungato soggiorno all'estero.

Non permette di sovvertire quanto precede la

sua asserzione, secondo la quale un suo ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe

a discriminazioni dovute alle suo origini curde. Come ha considerato il

Consiglio di Stato, tale argomento si limita infatti in mere e generiche

affermazioni di parte e non supportate da alcun minimo supporto probatorio

riguardo alla sua situazione personale. Del resto, dagli atti di causa risulta

piuttosto che a Istanbul, dove ha vissuto per diverso tempo prima di giungere

in Svizzera, il ricorrente ha potuto aprire e svolgere per anni un'attività

lucrativa indipendente nel ramo della ristorazione senza problemi di sorta.

4.2.3

Meno scontata, nell'ottica dell'esame

della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del

pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento, anche

se bisogna ribadire che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha

trattenuto dal commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza.

Per quanto

riguarda il legame con la moglie A__________, va

rilevato che il ricorrente, in prigione dal 13 gennaio 2012, ha vissuto separato dalla stessa dalla primavera 2004 alla fine di novembre 2007, nonché dal

giugno 2008 alla fine di novembre 2009 ed ancora dal settembre 2010. Visto

inoltre che nell'autunno del 2012 la medesima aveva pure presentato una domanda

di divorzio, il Governo ha quindi ritenuto che tra i coniugi __________ non

sussistesse una reale ed effettiva relazione sentimentale. L'insorgente

contesta tale conclusione, adducendo di essersi riconciliato con la medesima,

come risulta dallo scritto 19 febbraio 2013 inoltrato da quest'ultima alla

Pretura __________ e che ha poi comportato lo stralcio della procedura di

divorzio. Ora, non è necessario verificare la qualità dell'attuale relazione

dei coniugi __________. In effetti, anche se la stessa fosse effettivamente

sincera e voluta, tale circostanza non permetterebbe comunque di accogliere il

gravame per i seguenti motivi.

Bisogna in effetti considerare che A__________

(1978), entrata in Svizzera nel 1991, è anch'essa cittadina turca. Conoscendo

lingua, usi e costumi del suo Paese, non può quindi essere escluso che essa vi

si possa trasferire nuovamente, ritenuto pure che nel 1996 in Patria ha incontrato il suo futuro marito e si è poi sposata nel 1997. Visto che sussistono

motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo

del permesso di dimora all'insorgente, non appare pertanto eccessivo pretendere

che la medesima segua suo marito nel loro Paese di origine, qualora volesse

continuare a vivere insieme a lui. Tanto più che, come ha indicato l'Esecutivo

cantonale, la ripresa della loro relazione sentimentale è avvenuta dopo che il

ricorrente era stato condannato alla pesante pena detentiva che sta ancora scontando.

Essendo al corrente della situazione del marito dal profilo penale, essa deve

quindi prendere in considerazione l'eventualità di dover vivere la propria vita

di coppia all'estero.

Per quanto

riguarda il figlio D__________, attualmente 12enne, va

osservato che i suoi rapporti con il padre erano già ridotti in precedenza

a causa dei diversi periodi di separazione dei propri genitori e sono

ulteriormente diminuiti con la carcerazione del ricorrente. Va comunque detto che egli ha un'età,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che

il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario

periodo di adattamento - risulti ancora accettabile

(STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006

consid. 3.2.2).

Non bisogna comunque dimenticare che la misura qui in rassegna è presa nei confronti

dell'insorgente e non riguarda quindi

i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare

nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In

questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma

scritta e nell'ambito di visite autorizzate.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione

federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata. L'interesse

pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante

rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove

non si è mai integrato nonostante tutti gli anni trascorsi. Un semplice

ammonimento non può infatti trovare spazio nella presente fattispecie.

5.

In

siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che, rifiutando di rinnovare

il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna

normativa internazionale e federale.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata in questa sede va anch'essa respinta,

ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della

possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).

La tassa di giudizio è quindi posta a carico

del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Nella

loro commisurazione si tiene comunque conto della sua precaria situazione

finanziaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. La

tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono poste a carico

del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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