52.2014.204
Criterio di misurazione dell'altezza di un edificio in presenza di un terrapieno che non si estende fin contro la facciata
27 marzo 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.204
Lugano
27 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, vicepresidente,
Marco Lucchini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 giugno 2014 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 29 aprile 2014 del Consiglio di Stato (n. 2077), che respinge il ricorso inoltrato dall'insorgente
avverso la risoluzione 7 gen-naio
2014, con la quale il municipio di Lugano ha concesso alla CO 2 la licenza
edilizia per costruire uno stabile di sei appartamenti a Dino (part.
1207 RF di Lugano-Sonvico);
ritenuto, in
fatto
A. a. L'8 luglio
2013 la CO 2 ha chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire uno
stabile d'appartamenti nella zona residenziale
semi estensiva (Re) di Dino, su un terreno pianeggiante (part. 1207 RF
di Lugano-Sonvico).
L'edificio,
strutturato su tre piani abitabili fuori terra, sarebbe alto m 7.50 dal terreno sistemato mediante formazione
di un terrapieno alto sino a m 1.50, staccato dalla facciata mediante
una trincea larga da m 1.10 a m 2.20, in gran parte coperta da balconi situati
al primo o al secondo piano.
Sezione
7.50
balconi
terreno naturale
terrapieno trincea
terrapieno
1.10/2.20
Pianta balconi 1. piano Pianta
balconi 2. piano
trincea
trincea
b. Alla domanda si è opposto RI 1, proprietario
del fondo contermine (part. 1208) e qui ricorrente, sostenendo che l'altezza
dell'edificio sarebbe superiore a quella massima (m 7.50), prescritta dall'art.
39 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), poiché
dovrebbe comprendere anche quella del terrapieno (m 1.50) formato davanti alla
facciata ovest.
c. Raccolto l'avviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 85692), il
7 gennaio 2014 il municipio ha rilasciato alla CO 2 la licenza edilizia
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
Il municipio ha in
sostanza ritenuto che la costruzione potesse beneficiare del supplemento di
altezza di m 1.50, previsto per gli edifici principali dall'art. 11 NAPR allo
scopo di favorire il mantenimento del livello naturale del terreno.
B. Con giudizio 29 aprile 2014, il
Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta dal vicino.
Il Governo ha a sua volta ritenuto dati i presupposti dell'art.
11 NAPR.
C. RI 1 deduce il
predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullato assieme alla controversa licenza.
Considerato che il terreno
davanti alla facciata ovest verrebbe innalzato, argomenta, qualsiasi
supplemento d'altezza sarebbe escluso, poiché l'art. 11 NAPR presuppone che il
livello del terreno naturale venga mantenuto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione perviene
il municipio contestando succintamente le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Il Dipartimento del territorio e
la CO 2 non hanno preso posizione.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato
dal giudizio governativo che conferma la licenza da lui contestata (art.
21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto
a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio.
2. 2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE,
l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al
punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante
è infatti l'ingombro verticale delle facciate nella misura in cui sporgono dal
terreno. Per terreno sistemato occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso
lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile (Adelio Scolari, Commentario,
II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1229).
Se il terreno è sistemato
mediante escavazione del terreno naturale, fa stato il livello del terreno
risultante dallo scavo. I limiti d'altezza non sono infatti destinati soltanto
a salvaguardare i fondi circostanti da immissioni d'ombra eccessive, ma
perseguono anche finalità d'ordine paesaggistico (STA 20.12.1984 in re Y.; cfr.
Scolari, loc. cit., n.
1123). L'altezza di trincee è computata soltanto nella misura in cui si ripercuote
sugli ingombri verticali effettivamente apparenti (STA 52.2005.426 del 15
febbraio 2006, consid. 4.1.confermata da STF 1P.173/2006 del 26 ottobre 2006
consid. 2.2.). Se le trincee non determinano ingombri percepibili come tali, l'altezza
è misurata a partire dal cosiddetto piano di campagna, facendo astrazione delle
parti infossate.
2.2. Nel caso concreto, il terrapieno formato
davanti alla facciata ovest non si estende sin contro l'edificio, ma è interrotto
da un muro di sostegno, che forma un camminamento, largo da m 1.10 a m 2.20,
coperto in larga misura da balconi situati al primo o al secondo piano.
Fatti
I balconi del primo
piano lasciano scoperto un tratto lungo m 3.20 e largo m 1.10 in prossimità
dell'angolo sudovest dello stabile, un altro tratto, pure lungo circa 3.00 m e
largo m 2.20, nella parte centrale ed un ultimo tratto,
lungo m 6.40 e largo m 1.10, in prossimità dell'angolo nordovest dell'immobile.
Questi tratti di trincea, non coperti da balconi sporgenti a livello del primo piano, risultano tuttavia in gran parte
coperti dai balconi sporgenti situati al secondo piano (cfr. piano facciata
ovest). Privo di copertura determinata dalle sporgenze dei balconi del primo o
del secondo piano è in definitiva soltanto il tratto di trincea, lungo circa m
3.80 e largo m 1.10, situato in prossimità dell'angolo nordovest dello stabile.
Questa particolare configurazione dell'edificio
permette senz'altro di prescindere dalla trincea e di misurarne quindi l'altezza
a partire dal livello del terreno sistemato mediante formazione di un
terrapieno davanti alla facciata ovest. Sia che si guardi la facciata ovest
stando di fronte ad essa, sia che la si osservi di lato, da nord o da sud, il terrapieno si presenta ed
appare come il piano di campagna, ovvero il terreno sistemato a partire
dal quale misurare l'altezza dello stabile. L'ingombro verticale apparente è
incontestabilmente costituito soltanto dalla parte di edificio che si innalza
oltre il livello del terreno sistemato. L'ingombro orizzontale si estende a sua
volta in larga misura fin sul muro di contenimento del terrapieno, coprendo con
le sporgenze dei balconi la maggior parte della trincea prevista davanti alla
facciata ovest.
Da qualsiasi punti si osservi l'edificio, il
camminamento non è quasi percepibile. Sfugge all'osservazione. La parte di costruzione
infossata nel terreno in corrispondenza della trincea non costituisce un ingombro rilevabile come tale. La
profondità (altezza) del camminamento non va dunque conteggiata nell'altezza
dell'edificio.
2.3. Ne discende che la controversa costruzione
è alta m 7.50. Rispetta dunque l'altezza massima (m 7.50) prescritta dall'art.
39 cpv. 4 NAPR.
Contrariamente a
quanto assumono il municipio, il Consiglio di Stato ed il ricorrente, l'abbuono
di m 1.50 previsto dall'art. 11 NAPR non è affatto
necessario. La costruzione può essere autorizzata facendo astrazione da questa
norma.
3. 3.1. In esito alle considerazioni
che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
3.2. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo
carico.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario