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Decisione

52.2014.204

Criterio di misurazione dell'altezza di un edificio in presenza di un terrapieno che non si estende fin contro la facciata

27 marzo 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I balconi del primo

piano lasciano scoperto un tratto lungo m 3.20 e largo m 1.10 in prossimità

dell'angolo sudovest dello stabile, un altro tratto, pure lungo circa 3.00 m e

largo m 2.20, nella parte centrale ed un ultimo tratto,

lungo m 6.40 e largo m 1.10, in prossimità dell'angolo nordovest dell'immobile.

Questi tratti di trincea, non coperti da balconi sporgenti a livello del primo piano, risultano tuttavia in gran parte

coperti dai balconi sporgenti situati al secondo piano (cfr. piano facciata

ovest). Privo di copertura determinata dalle sporgenze dei balconi del primo o

del secondo piano è in definitiva soltanto il tratto di trincea, lungo circa m

3.80 e largo m 1.10, situato in prossimità dell'angolo nordovest dello stabile.

Questa particolare configurazione dell'edificio

permette senz'altro di prescindere dalla trincea e di misurarne quindi l'altezza

a partire dal livello del terreno sistemato mediante formazione di un

terrapieno davanti alla facciata ovest. Sia che si guardi la facciata ovest

stando di fronte ad essa, sia che la si osservi di lato, da nord o da sud, il terrapieno si presenta ed

appare come il piano di campagna, ovvero il terreno sistemato a partire

dal quale misurare l'altezza dello stabile. L'ingombro verticale apparente è

incontestabilmente costituito soltanto dalla parte di edificio che si innalza

oltre il livello del terreno sistemato. L'ingombro orizzontale si estende a sua

volta in larga misura fin sul muro di contenimento del terrapieno, coprendo con

le sporgenze dei balconi la maggior parte della trincea prevista davanti alla

facciata ovest.

Da qualsiasi punti si osservi l'edificio, il

camminamento non è quasi percepibile. Sfugge all'osservazione. La parte di costruzione

infossata nel terreno in corrispondenza della trincea non costituisce un ingombro rilevabile come tale. La

profondità (altezza) del camminamento non va dunque conteggiata nell'altezza

dell'edificio.

2.3. Ne discende che la controversa costruzione

è alta m 7.50. Rispetta dunque l'altezza massima (m 7.50) prescritta dall'art.

39 cpv. 4 NAPR.

Contrariamente a

quanto assumono il municipio, il Consiglio di Stato ed il ricorrente, l'abbuono

di m 1.50 previsto dall'art. 11 NAPR non è affatto

necessario. La costruzione può essere autorizzata facendo astrazione da questa

norma.

3. 3.1. In esito alle considerazioni

che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

3.2. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario