52.2014.25
Dipendente pubblico. Diritto a percepire lo stipendio in seguito a decisione di annullamento del licenziamento
3 novembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2014.25
Lugano
3 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Flavia
Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Giorgia
Ponti, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 2014 di
RI
1
patrocinato
da: PA 2
contro
la
decisione 17 dicembre 2013 del Consiglio di Stato (n. 6781), che annulla la
risoluzione 4 luglio 2013, mediante la quale il Consorzio Protezione Civile RI 1 ha stabilito che il rapporto
d'impiego con il capo istruttore e sostituto
comandante CO 1 era cessato in seguito a licenziamento;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 1° dicembre 2009, la
Delegazione del Consorzio Protezione Civile RI 1 ha aperto
nei confronti di CO 1, capo istruttore e sostituto del comandante, un'inchiesta
amministrativa per violazione intenzionale dei doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché delle prescrizioni
contenute nella direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di
telecomunicazione del 5 marzo 2009.
Raccolte le giustificazioni del dipendente inquisito, la delegazione
consortile l'ha licenziato con decisione 22 febbraio 2010, dichiarata
immediatamente esecutiva, ritenendolo colpevole delle violazioni dei doveri di
servizio addebitategli e privandolo del diritto allo stipendio.
b. Il licenziamento in tronco è stato confermato dal
Consiglio di Stato, che con giudizio 5 ottobre 2010 (n. 5029) ha respinto l'impugnativa
contro di esso interposta da CO 1.
c. Con sentenza 23 aprile 2012 (n. 52.2010.411), il Tribunale
cantonale amministrativo ha invece accolto il gravame inoltrato dal qui
resistente contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato (dispositivo
1./1.1.) assieme al controverso provvedimento della delegazione consortile
(dispositivo 1./1.2.).
d. Un ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato dal RI
1 al Tribunale federale contro la summenzionata sentenza di questa Corte, è
stato respinto con sentenza 17 gennaio 2013 (8C_448/ 2012 ).
B. a. L'8 febbraio 2013, CO 1,
rimasto di fatto disoccupato, ha chiesto al RI 1 il versamento dello stipendio maturato
e non versato a partire dal momento in cui è stato licenziato senza valida
giustificazione, dedotte le indennità percepite dalla Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione. Ha inoltre chiesto il versamento delle
mensilità di stipendio a venire e si è infine riservato di far valere ulteriori
pretese risarcitorie.
Con scritto 7 marzo 2013, il consorzio si è dichiarato in
linea di massima disposto a riconoscergli un'indennità da determinarsi in base
all'art. 337c CO, partendo comunque dallo stipendio
maturato sino al 31 gennaio 2013, oltre agli interessi, dedotto il reddito
versatogli dall'Associazione Calcio __________. In relazione al diritto a
percepire ulteriormente lo stipendio vantato dal resistente, si è dichiarato
disposto a discuterne in vista di una composizione bonale della vertenza,
ritenuto che il quantum avrebbe dovuto dipendere dalla data del rinnovo degli
organi consortili.
b. Il 14 marzo 2013, CO 1 ha rivendicato lo stipendio di
febbraio, riservandosi espressamente il diritto di far valere ulteriori pretese
di risarcimento.
Il RI 1, con lettera del 20 di quello stesso mese, ha ribadito
di essere disposto a riconoscergli un risarcimento giusta l'art. 337c
CO, ma non l'ulteriore versamento dello stipendio, considerato che il rapporto
d'impiego sarebbe stato rescisso con la decisione di licenziamento.
Ritenendosi ulteriormente
alle dipendenze del RI 1, il 13 maggio 2013, CO 1 ha chiesto al datore di
lavoro di pronunciarsi con decisione formale sul suo diritto a percepire ulteriormente
lo stipendio.
c. Con risoluzione 4 luglio
2013, la delegazione consortile ha respinto l'istanza, ribadendo che il
rapporto d'impiego era stato sciolto con il licenziamento. Sebbene sia
stato annullato siccome ingiustificato, una reintegrazione sarebbe esclusa;
ipotesi, questa, che peraltro non è nemmeno prevista né dal regolamento
organico per il personale del RI 1 del 1989 (ROP), né
dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), né dalla
legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995 (LORD; RL 2.5.4.1). Applicabili al caso, sarebbero le disposizioni del
codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), al quale il ROP
rinvia. Il datore di lavoro, ha aggiunto, risulterebbe obbligato a versargli lo
stipendio soltanto sino alla prima scadenza utile per rescindere il rapporto d'impiego,
ovvero sei mesi dopo il rinnovo degli organi consortili.
C. Con giudizio 17 dicembre
2013 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione della delegazione
consortile, accogliendo il ricorso contro di
essa inoltrato da CO 1, obbligando il consorzio a continuare a versagli
lo stipendio.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rapporto d'impiego
sussistesse ulteriormente poiché il Tribunale cantonale amministrativo aveva
annullato la decisione di licenziamento.
D. Contro il predetto giudizio,
il RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato.
Secondo l'insorgente, l'annullamento della decisione di
licenziamento, pronunciato dalla sentenza 23 aprile 2012 di questo Tribunale, non andrebbe inteso in senso letterale,
ma andrebbe contestualizzato nell'ordinamento generale e particolare del
pubblico impiego, che esclude in linea
generale la reintegrazione dei dipendenti licenziati. Analoga disciplina è
prevista dagli art. 337 seg. CO, applicabile quale diritto pubblico
suppletorio in forza del richiamo contenuto
nell'art. 39 ROP. CO 1, conclude l'insorgente, non potrebbe pertanto vantare
pretese salariali, ma soltanto pretese risarcitorie, che comunque corrispondono
allo stipendio che avrebbe percepito sino alla scadenza teorica del rapporto
d'impiego determinata in base all'art. 7 ROP con le eventuali riduzioni di
quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di
lavoro e/o ha guadagnato con altro lavoro e/o omesso intenzionalmente di guadagnare.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio censurato
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in
dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario
verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 della legge sul
consorziamento dei comuni del 22 febbraio 2010 (RL 2.1.4.2), che dichiara
applicabile per analogia l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 208
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente gravato dal giudizio impugnato in quanto datore di lavoro, è
certa (art. 209 LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il
ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 LPamm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le parti non richiedono peraltro l'assunzione
di particolari prove.
1.3. Controversa è essenzialmente la questione di sapere se
il resistente CO 1 sia ancora dipendente del RI 1 ed abbia quindi diritto a
percepire ulteriormente lo stipendio o se invece non lo sia più ed abbia quindi
semmai diritto a percepire le indennità spettanti ai dipendenti licenziati. L'ammontare
di quanto eventualmente gli spetta a dipendenza della risposta da dare a tale
questione non è invece oggetto di discussione.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 69 cpv. 1
LPamm, se il Tribunale cantonale amministrativo giudicava ingiustificato il
licenziamento disciplinare, esso lo accertava nella propria sentenza. Identica
regolamentazione è stata ripresa dall'art. 91
cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
3.3.1
), che l'ha estesa alla disdetta ed alla mancata conferma.
In sostanza, il legislatore ha ritenuto che anche nel caso in
cui il licenziamento disciplinare risultasse lesivo del diritto, segnatamente
sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale non potesse imporre all'autorità
di nomina di reintegrare il dipendente destituito senza valide giustificazioni,
ma dovesse limitarsi ad accertare l'illegittimità del provvedimento. Già in
base all'art. 69 cpv. 1 LPamm, la continuazione o meno del rapporto d'impiego
con il dipendente rimosso a torto doveva, in altri termini, essere lasciata al
libero giudizio del datore di lavoro (RDAT I-1994 n. 19 consid. 4; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 69 n. 1).
Come nel diritto privato, il rapporto d'impiego viene a
cessare de facto, ma non de iure. Il pubblico dipendente non può pretendere di
riprendere il lavoro e deve anzi darsi da fare per reperirne un altro. Il
rapporto prosegue però fino alla scadenza, se è a tempo determinato, altrimenti
fino al primo termine utile per disdirlo. Il dipendente avrà pertanto diritto
allo stipendio per tutto quel periodo, ma dovrà vedersi dedurre il reddito
sostitutivo nel frattempo conseguito o che ha omesso di conseguire, nonché le
spese risparmiate (Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 69 n. 3).
3.
Con la sentenza del 23
aprile 2012 sopra citata, il Tribunale cantonale amministrativo ha in concreto
ritenuto che la decisione 22 febbraio 2010 con cui la delegazione del RI 1
aveva licenziato il resistente a titolo di sanzione disciplinare fosse viziata anzitutto
perché fondata su prove acquisite in modo illecito. Ha quindi annullato il
giudizio 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato, che aveva confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1
(cfr. dispositivo 1./1.1.).
Con lo stesso giudizio, questa Corte, ha in seguito annullato
anche la decisione di licenziamento. Anziché limitarsi ad accertarne l'illegittimità,
come prescriveva l'art. 69 cpv. 1 LPamm allora in vigore, l'ha cassato (cfr.
Dispositivo
dispositivo 1./1.2.). Annullando tale provvedimento, il Tribunale ha di
conseguenza reintegrato il ricorrente CO 1 nella funzione che occupava prima di
essere rimosso.
Il dispositivo 1./1.2. è cresciuto in giudicato. Il RI 1 non
l'ha in effetti contestato nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico
che ha inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza di questa Corte.
Anche se disapplica l'art. 69 cpv. 1 LPamm ed i principi che governano questa
norma di legge, il dispositivo in questione esplica pertanto i suoi effetti. Il
contrasto con il principio su cui si fondano tanto la LORD, quanto il contratto
di lavoro del diritto privato, che esclude la reintegrazione dei dipendenti licenziati
senza valida ragione, non permette di ignorare il dispositivo in discussione. La
disattenzione in cui è incorso questo Tribunale, rimasta incontestata, non
permette in particolare di accreditare le tesi dell'insorgente per giungere ad
una conclusione che si porrebbe in aperta contraddizione con la sentenza. Della
svista si potrà semmai tener conto nell'ambito del giudizio che il Consiglio di
Stato è chiamato a rendere sull'impugnativa interposta da CO 1 contro la
decisione di mancata conferma che la delegazione del RI 1 ha nel frattempo emanato.
Infondate appaiono di conseguenza le censure che il consorzio
ricorrente solleva nei confronti della decisione con cui il Consiglio di Stato
ha annullato la risoluzione mediante la quale la delegazione consortile aveva
disconosciuto al qui resistente CO 1 lo statuto di dipendente.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
dunque respinto.
La tassa di giustizia, le spese (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di
fr. 800.- è a carico del consorzio ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al
resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria