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Decisione

52.2014.25

Dipendente pubblico. Diritto a percepire lo stipendio in seguito a decisione di annullamento del licenziamento

3 novembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 1° dicembre 2009, la

Delegazione del Consorzio Protezione Civile RI 1 ha aperto

nei confronti di CO 1, capo istruttore e sostituto del comandante, un'inchiesta

amministrativa per violazione intenzionale dei doveri di funzione e dell'obbligo di fedeltà, nonché delle prescrizioni

contenute nella direttiva concernente l'uso degli strumenti informatici e di

telecomunicazione del 5 marzo 2009.

Raccolte le giustificazioni del dipendente inquisito, la delegazione

consortile l'ha licenziato con decisione 22 febbraio 2010, dichiarata

immediatamente esecutiva, ritenendolo colpevole delle violazioni dei doveri di

servizio addebitategli e privandolo del diritto allo stipendio.

b. Il licenziamento in tronco è stato confermato dal

Consiglio di Stato, che con giudizio 5 ottobre 2010 (n. 5029) ha respinto l'impugnativa

contro di esso interposta da CO 1.

c. Con sentenza 23 aprile 2012 (n. 52.2010.411), il Tribunale

cantonale amministrativo ha invece accolto il gravame inoltrato dal qui

resistente contro il predetto giudizio governativo, che ha annullato (dispositivo

1./1.1.) assieme al controverso provvedimento della delegazione consortile

(dispositivo 1./1.2.).

d. Un ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato dal RI

1 al Tribunale federale contro la summenzionata sentenza di questa Corte, è

stato respinto con sentenza 17 gennaio 2013 (8C_448/ 2012 ).

B. a. L'8 febbraio 2013, CO 1,

rimasto di fatto disoccupato, ha chiesto al RI 1 il versamento dello stipendio maturato

e non versato a partire dal momento in cui è stato licenziato senza valida

giustificazione, dedotte le indennità percepite dalla Cassa cantonale di

assicurazione contro la disoccupazione. Ha inoltre chiesto il versamento delle

mensilità di stipendio a venire e si è infine riservato di far valere ulteriori

pretese risarcitorie.

Con scritto 7 marzo 2013, il consorzio si è dichiarato in

linea di massima disposto a riconoscergli un'indennità da determinarsi in base

all'art. 337c CO, partendo comunque dallo stipendio

maturato sino al 31 gennaio 2013, oltre agli interessi, dedotto il reddito

versatogli dall'Associazione Calcio __________. In relazione al diritto a

percepire ulteriormente lo stipendio vantato dal resistente, si è dichiarato

disposto a discuterne in vista di una composizione bonale della vertenza,

ritenuto che il quantum avrebbe dovuto dipendere dalla data del rinnovo degli

organi consortili.

b. Il 14 marzo 2013, CO 1 ha rivendicato lo stipendio di

febbraio, riservandosi espressamente il diritto di far valere ulteriori pretese

di risarcimento.

Il RI 1, con lettera del 20 di quello stesso mese, ha ribadito

di essere disposto a riconoscergli un risarcimento giusta l'art. 337c

CO, ma non l'ulteriore versamento dello stipendio, considerato che il rapporto

d'impiego sarebbe stato rescisso con la decisione di licenziamento.

Ritenendosi ulteriormente

alle dipendenze del RI 1, il 13 maggio 2013, CO 1 ha chiesto al datore di

lavoro di pronunciarsi con decisione formale sul suo diritto a percepire ulteriormente

lo stipendio.

c. Con risoluzione 4 luglio

2013, la delegazione consortile ha respinto l'istanza, ribadendo che il

rapporto d'impiego era stato sciolto con il licenziamento. Sebbene sia

stato annullato siccome ingiustificato, una reintegrazione sarebbe esclusa;

ipotesi, questa, che peraltro non è nemmeno prevista né dal regolamento

organico per il personale del RI 1 del 1989 (ROP), né

dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), né dalla

legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo

1995 (LORD; RL 2.5.4.1). Applicabili al caso, sarebbero le disposizioni del

codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), al quale il ROP

rinvia. Il datore di lavoro, ha aggiunto, risulterebbe obbligato a versargli lo

stipendio soltanto sino alla prima scadenza utile per rescindere il rapporto d'impiego,

ovvero sei mesi dopo il rinnovo degli organi consortili.

C. Con giudizio 17 dicembre

2013 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione della delegazione

consortile, accogliendo il ricorso contro di

essa inoltrato da CO 1, obbligando il consorzio a continuare a versagli

lo stipendio.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rapporto d'impiego

sussistesse ulteriormente poiché il Tribunale cantonale amministrativo aveva

annullato la decisione di licenziamento.

D. Contro il predetto giudizio,

il RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato.

Secondo l'insorgente, l'annullamento della decisione di

licenziamento, pronunciato dalla sentenza 23 aprile 2012 di questo Tribunale, non andrebbe inteso in senso letterale,

ma andrebbe contestualizzato nell'ordinamento generale e particolare del

pubblico impiego, che esclude in linea

generale la reintegrazione dei dipendenti licenziati. Analoga disciplina è

prevista dagli art. 337 seg. CO, applicabile quale diritto pubblico

suppletorio in forza del richiamo contenuto

nell'art. 39 ROP. CO 1, conclude l'insorgente, non potrebbe pertanto vantare

pretese salariali, ma soltanto pretese risarcitorie, che comunque corrispondono

allo stipendio che avrebbe percepito sino alla scadenza teorica del rapporto

d'impiego determinata in base all'art. 7 ROP con le eventuali riduzioni di

quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di

lavoro e/o ha guadagnato con altro lavoro e/o omesso intenzionalmente di guadagnare.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio censurato

senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in

dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario

verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 della legge sul

consorziamento dei comuni del 22 febbraio 2010 (RL 2.1.4.2), che dichiara

applicabile per analogia l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 208

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e

personalmente gravato dal giudizio impugnato in quanto datore di lavoro, è

certa (art. 209 LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il

ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 LPamm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le parti non richiedono peraltro l'assunzione

di particolari prove.

1.3. Controversa è essenzialmente la questione di sapere se

il resistente CO 1 sia ancora dipendente del RI 1 ed abbia quindi diritto a

percepire ulteriormente lo stipendio o se invece non lo sia più ed abbia quindi

semmai diritto a percepire le indennità spettanti ai dipendenti licenziati. L'ammontare

di quanto eventualmente gli spetta a dipendenza della risposta da dare a tale

questione non è invece oggetto di discussione.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 69 cpv. 1

LPamm, se il Tribunale cantonale amministrativo giudicava ingiustificato il

licenziamento disciplinare, esso lo accertava nella propria sentenza. Identica

regolamentazione è stata ripresa dall'art. 91

cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

3.3.1

), che l'ha estesa alla disdetta ed alla mancata conferma.

In sostanza, il legislatore ha ritenuto che anche nel caso in

cui il licenziamento disciplinare risultasse lesivo del diritto, segnatamente

sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale non potesse imporre all'autorità

di nomina di reintegrare il dipendente destituito senza valide giustificazioni,

ma dovesse limitarsi ad accertare l'illegittimità del provvedimento. Già in

base all'art. 69 cpv. 1 LPamm, la continuazione o meno del rapporto d'impiego

con il dipendente rimosso a torto doveva, in altri termini, essere lasciata al

libero giudizio del datore di lavoro (RDAT I-1994 n. 19 consid. 4; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 69 n. 1).

Come nel diritto privato, il rapporto d'impiego viene a

cessare de facto, ma non de iure. Il pubblico dipendente non può pretendere di

riprendere il lavoro e deve anzi darsi da fare per reperirne un altro. Il

rapporto prosegue però fino alla scadenza, se è a tempo determinato, altrimenti

fino al primo termine utile per disdirlo. Il dipendente avrà pertanto diritto

allo stipendio per tutto quel periodo, ma dovrà vedersi dedurre il reddito

sostitutivo nel frattempo conseguito o che ha omesso di conseguire, nonché le

spese risparmiate (Borghi/Corti,

op. cit., ad art. 69 n. 3).

3.

Con la sentenza del 23

aprile 2012 sopra citata, il Tribunale cantonale amministrativo ha in concreto

ritenuto che la decisione 22 febbraio 2010 con cui la delegazione del RI 1

aveva licenziato il resistente a titolo di sanzione disciplinare fosse viziata anzitutto

perché fondata su prove acquisite in modo illecito. Ha quindi annullato il

giudizio 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato, che aveva confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da CO 1

(cfr. dispositivo 1./1.1.).

Con lo stesso giudizio, questa Corte, ha in seguito annullato

anche la decisione di licenziamento. Anziché limitarsi ad accertarne l'illegittimità,

come prescriveva l'art. 69 cpv. 1 LPamm allora in vigore, l'ha cassato (cfr.

Dispositivo

dispositivo 1./1.2.). Annullando tale provvedimento, il Tribunale ha di

conseguenza reintegrato il ricorrente CO 1 nella funzione che occupava prima di

essere rimosso.

Il dispositivo 1./1.2. è cresciuto in giudicato. Il RI 1 non

l'ha in effetti contestato nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico

che ha inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza di questa Corte.

Anche se disapplica l'art. 69 cpv. 1 LPamm ed i principi che governano questa

norma di legge, il dispositivo in questione esplica pertanto i suoi effetti. Il

contrasto con il principio su cui si fondano tanto la LORD, quanto il contratto

di lavoro del diritto privato, che esclude la reintegrazione dei dipendenti licenziati

senza valida ragione, non permette di ignorare il dispositivo in discussione. La

disattenzione in cui è incorso questo Tribunale, rimasta incontestata, non

permette in particolare di accreditare le tesi dell'insorgente per giungere ad

una conclusione che si porrebbe in aperta contraddizione con la sentenza. Della

svista si potrà semmai tener conto nell'ambito del giudizio che il Consiglio di

Stato è chiamato a rendere sull'impugnativa interposta da CO 1 contro la

decisione di mancata conferma che la delegazione del RI 1 ha nel frattempo emanato.

Infondate appaiono di conseguenza le censure che il consorzio

ricorrente solleva nei confronti della decisione con cui il Consiglio di Stato

ha annullato la risoluzione mediante la quale la delegazione consortile aveva

disconosciuto al qui resistente CO 1 lo statuto di dipendente.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque respinto.

La tassa di giustizia, le spese (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 800.- è a carico del consorzio ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al

resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria