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Decisione

52.2014.251

Tassa d uso acqua potabile

21 ottobre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi dati al municipio. L'art. 58 RSAI afferma il principio

dell'autonomia finanziaria di tale servizio e prevede, per il suo

perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento, tasse di utilizzazione,

fatturazione di forniture speciali, sussidi ufficiali, altre partecipazioni di

terzi e contributi di miglioria. La medesima disposizione puntualizza che le

tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio

e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Giusta l'art. 59

RSAI il tariffario è determinato dal municipio tramite ordinanza nel rispetto

dei criteri fissati nel RSAI.

2.2. Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 68 RSAI precisa che la

fornitura d'acqua è soggetta al pagamento di una tassa base (TB) comprensiva di

un forfait di consumo e di una tassa sul consumo eccedente il forfait. La

medesima disposizione puntualizza altresì che la TB è dovuta in ogni caso, indipendentemente dal consumo effettivo. Da ultimo, tale norma fissa i limiti minimi

e massimi della TB e del relativo consumo forfettario (CF) diversificandoli in

base a varie categorie individuate a seconda del genere di utilizzazione degli

spazi e, in taluni casi, anche dell'estensione delle superfici occupate. Per

quanto qui maggiormente interessa essa prevede le seguenti scale tariffarie:

- una TB da un minimo di fr. 60.- ad un massimo

di fr. 160.- con un CF da un minimo di 25 metri cubi ad un massimo di 75 metri cubi per le "residenze primarie e secondarie con superficie

abitativa fino a 55 metri quadrati";

- una TB da un minimo di fr. 225.- ad un massimo di fr. 525.- con un CF da un

minimo di 120 metri cubi ad un massimo di 240 metri cubi per le "ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati";

- una TB da un minimo di fr. 450.- ad un massimo di fr. 1'100.- con un CF

minimo di 240 ad un massimo di 480 metri cubi per le "ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati";

- una tassa unica (TU) da un minimo di fr. 0.40 ad un massimo di fr. 2.50 per

ogni metro cubo consumato eccedente il forfait (CEF).

Il municipio del comune del, fondandosi su detto articolo,

ha emesso tramite ordinanza, regolarmente pubblicata

agli albi comunali ed entrata immediatamente in vigore, il tariffario

delle "tasse d'utenza per uso acqua potabile". Per le precitate categorie,

che riguardano la proprietà della ricorrente, esso ha segnatamente fissato:

- una TB di fr. 70.- con un CF di 30 metri cubi ("residenze primarie e secondarie con superficie abitativa fino a 55 metri quadrati");

- una TB di fr. 270.- con un CF di 135 metri cubi ("ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati");

- una TB di fr. 540.- con un CF di 290 metri cubi ("ditte piccole con superficie abitativa fino a 300 metri quadrati");

- una TU di fr. 0.80 per ogni metro cubo CEF.

La fattura all'origine della presente vertenza è stata emessa sulla base

di questa ordinanza.

2.3. Come ricordato anche dal Consiglio di Stato, la tassa acqua potabile è una

tassa d'uso. Essa costituisce un compenso particolare imposto al privato per

una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia

di acqua potabile, tale tassa comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del

servizio, il quale serve principalmente a coprire integralmente i costi

di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che l'eventuale creazione

di riserve, e un importo calcolato in

funzione del consumo effettivo (cfr. STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009, consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, consid.

3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung

von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in

particolare pag. 556). Oltre al principio della

copertura dei costi, la cui violazione non è addotta in concreto, la tassa per

il servizio di fornitura dell'acqua potabile deve ugualmente ossequiare il

principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento

e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Secondo detto principio, l'ammontare

della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione

dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il

valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli.

Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente

oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per

l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo

schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza.

Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente

sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli.

Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta

quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come

ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è

violato solo in caso di sproporzione manifesta (STA 52.2005.273 del

19 ottobre 2005 consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

3. 3.1. Nel

caso di specie l'allacciamento alla rete di

distribuzione dell'acqua dell'edificio sito al mappale __________ di, sezione

di, è incontestato; così come lo è il fatto che la destinazione assegnata ai

locali ivi presenti (economia domestica, farmacia e studio d'architettura) e le

attività (residenziale e commerciale) ivi svolte siano tali da esigere che nei

medesimi sia necessario usufruire d'acqua potabile per uso domestico e/o

igienico. L'assoggettamento alla contestata tassa per ciascuna parte dello

stabile allacciato appare pertanto pacifica.

3.2. Come rettamente ritenuto dal Governo nel giudizio avversato, il

sistema impositivo vigente nel comune di per quanto attiene all'uso dell'acqua

potabile è contrario ai principi della parità di trattamento e dell'equivalenza

nella misura in cui prevede l'applicazione di una TB con dei CF relativamente

alti.

In primo luogo perché i proprietari di residenze secondarie sono chiamati

proporzionalmente a pagare di più rispetto a quelli di residenze primarie, pur

facendo capo in misura minore al servizio pubblico. Secondariamente perché, pur

esistendo dei contatori, l'utenza non è tassata in base al consumo effettivo,

ma principalmente in funzione del genere di utilizzazione degli spazi, secondo

delle distinzioni inappropriate e troppo generiche (abitazione/ditta) che fanno

completamente astrazione dal tipo di attività svolta e dalla propensione, più o

meno marcata a seconda dei casi, al consumo di acqua potabile. In terzo luogo

perché sono stati presi in considerazione dei CF, ipotetici e non fondati su

elementi oggettivi, del tutto irrealistici. Il legislatore comunale dovrà

quindi sanare la lesione dei principi costituzionali testé citati tramite una modifica

dell'art. 68 RSAI (e della relativa ordinanza), che preveda una maggiore

differenziazione della tassa per il servizio di fornitura dell'acqua potabile

attraverso l'introduzione di criteri di imposizione che tengano conto dei vari

fattori che concorrono a definire la partecipazione di ogni utente al finanziamento

del servizio in questione senza generare alcuna discriminazione di sorta tra le

varie categorie d'utenza, in modo tale da assicurare un onere contributivo equivalente.

In considerazione del fatto che la ricorrente è stata tassata in base al

sistema d'imposizione in questione (per un CF complessivo di ben 455 mc che

corrisponde ad addirittura più del triplo del CE complessivo di ca. 140 mc

relativo al 2012), la decisione del Governo di annullare il tributo litigioso,

sproporzionato e foriero di disparità di trattamento, non presta dunque il

fianco a critica alcuna.

3.3. Ferme queste premesse, visto che l'insorgente ha comunque pienamente

usufruito nel 2013 del servizio comunale di approvvigionamento idrico, l'esecutivo

cantonale ha giustamente ritenuto di imporle il pagamento di un tributo, che

esso ha provveduto a determinare attraverso l'applicazione di criteri sommari e

transitori, volti unicamente alla liquidazione della litispendenza e senza con ciò vincolare, o anche solo influenzare,

in alcun modo le scelte che il legislativo del comune del sarà chiamato ad

adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 68 RSAI

all'art. 8 Cost. È infatti incontestabile il diritto del comune di percepire

una tassa d'uso acqua potabile per la particella __________ per tale anno (cfr.

in questo senso consid. 2). A questo proposito non può dunque essere dato alcun

seguito alla richiesta della ricorrente di sottrarsi ora alla corresponsione di

una qualsivoglia tassa base, adducendo che sarebbe comunque fondata su una

normativa comunale lesiva dei principi generali che reggono la materia. Ciò non

toglie tuttavia che l'importo di fr. 735.- (IVA esclusa) stabilito nella

decisione impugnata - e corrispondente alla somma delle TB minime previste dal

RSAI per le varie categorie d'utenza in cui sono incluse le singole parti dell'edificio

della ricorrente - appare di tutta evidenza ancora manifestamente

sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione offerta dall'ente

pubblico, visto che include un CF complessivo di 385 mc corrispondente a quasi

il triplo del CE totale (ca. 140 mc) misurato nel 2012. Per questo motivo il

Tribunale ritiene giustificato dedurre dal precitato ammontare fr. 308.-

(corrispondenti a 385 mc x fr. 0.80 mc come stabilito dall'ordinanza) e fissare

la TB per l'intero edificio a fr. 427.-. Certo, è vero che così facendo ci si

trova comunque confrontati con una TB di soli fr. 40.- per l'appartamento, a

fronte di una TB per lo studio di architettura e per la farmacia di fr. 129.-,

rispettivamente fr. 258.-. Il che è chiaramente contrario a qualsiasi logica,

in quanto, se per la determinazione della TB si vuole tenere conto della

destinazione attribuita ai locali allacciati, allora si dovrebbe considerare

che un appartamento utilizzato quale abitazione primaria, seppur di modeste

dimensioni, è senz'altro suscettibile di sollecitare in misura maggiore

rispetto ad una farmacia o ad uno studio d'architettura l'uso della rete di

distribuzione dell'acqua potabile. Per porre rimedio

a questa situazione e al solo fine di evadere la presente vertenza, in attesa

che il legislatore comunale provveda a modificare la normativa concernente il

calcolo delle tasse d'uso dell'acqua potabile, questa Corte ritiene di

dover ripartire in parti uguali il suddetto importo di fr. 427.- tra le tre

unità abitativa e commerciali che hanno sede

all'interno dell'edificio di cui al mappale __________ di, sezione di, ciò che

dà luogo ad una TB di fr. 142.35 per ciascuna di esse. Ora, è vero che si

tratta a sua volta di una soluzione non del tutto soddisfacente in quanto

estremamente schematica: essa ha però il pregio, nell'attuale stato di cose, di

essere semplice, nonché fondata su dati oggettivi e im-mediatamente

disponibili, ritenuto naturalmente che sarà poi compito del comune di elaborare

in proposito una base normativa suscettibile di garantire un miglior rispetto

dei principi generali del diritto amministrativo che governano il settore

giuridico in parola.

Alle singole TB dovrà poi essere aggiunta la tassa sul CE relativo al 2013, desumibile

dal contatore di cui è dotato lo stabile in questione. L'importo che ne

risulterà terrà debitamente conto del consumo effettivo di acqua e, quindi, si

rivelerà ossequioso del principio dell'equivalenza. Visto però che dalle tavole

processuali non emerge alcun dato relativo al CE per il 2013, si giustifica di

rinviare gli atti direttamente al municipio affinché, dopo aver proceduto a

tale accertamento, emetta una nuova tassazione sulla scorta delle considerazioni

che precedono.

Il fatto che, come sollevato nel gravame, la ricorrente si troverebbe comunque

svantaggiata rispetto ai proprietari di altre economie domestiche (ma anche,

giova qui comunque ricordarle, avvantaggiata rispetto a quelli delle residenze

secondarie) già definitivamente tassati nel 2013 in conformità a quanto stabilito dal RSAI e dalla relativa ordinanza è irrilevante ai fini del

presente giudizio. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo appare infatti

senz'altro prevalente rispetto al diritto di qualsivoglia singolo privato a non

vedersi tassato per un servizio di cui questi ha comunque usufruito.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il giudizio

avversato annullato, al pari della decisione municipale 21 novembre 2013. Gli

atti sono retrocessi al municipio affinché

proceda a ricalcolare la querelata tassa tenendo conto di quanto esposto

ai considerandi che precedono.

4.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente in ragione di 1/5 e del comune, che è intervenuto

in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 4/5, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza

(art. 47 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 maggio 2014 (n. 2616)

del Consiglio di Stato e quella 21 novembre 2013 del municipio del comune del

sono annullate;

1.2. gli

atti sono retrocessi al municipio del comune del, affinché proceda a

ricalcolare la tassa acqua potabile per il 2013 a carico delle comproprietarie del mappale __________ di, sezione di, così come indicato al considerando

3.3 della presente decisione.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 1'000.-, sono poste per 1/5 a carico della ricorrente e per

4/5 a carico del comune resistente. All'insorgente va restituita la somma di

fr. 1'300.- corrispondente all'importo versato a titolo di anticipo dedotta la

quota parte di spese processuali di complessivi fr. 200.- posta a suo carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario