Lexipedia

Decisione

52.2014.271

Commesse pubbliche. Delibera per opere di costruzione di quadri elettrici. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara. Prodotto equivalente. Certificazioni

2 dicembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 aprile 2014 il Consorzio CO 1

ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche

del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura

libera, per aggiudicare la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di

quadri elettrici di distribuzione, alimentazione e comando, continuità e compensazione

nell'ambito del rifacimento degli impianti della linea di trattamento fanghi e

biogas dell'impianto di depurazione acque di __________ (FU __________ Il bando

precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente,

tenendo conto dei seguenti criteri principali:

1.

Economicità 45%

Considerandi

2.

Referenze 40%

3.

Disponibilità di personale per il

progetto 10%

4.

Formazione apprendisti

5%

che il capitolato ha ulteriormente specificato mediante sottocriteri con relative

ponderazioni e punteggi.

Il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva tra l'altro la

seguente posizione:

231.1

Distributore principale

[..]

[..]

531.181

Fornitura di apparecchiature assiemate

.011

Armadio così

composto:

Dimensioni: 600x600x2000

Dimensioni zoccolo: 600x600x100

Esecuzione: in alluminio

Verniciatura: termolaccata esternamente e internamente,

RAL 6021 S verde pallido

Chiusure: laterali sinistra - destra

pannello posteriore: placca di copertura in alluminio

pannello anteriore: porta in alluminio

Prescrizioni esecutive:

Le celle si intendono complete di piastre

di montaggio, cablaggi, cartellini gravati,

indicazioni a grandi lettere sulla fascia superiore,

materiale di assemblaggio, sbarre di cablaggio,

morsetti di terra, cablaggi per potenze e comandi, isolatori,

canali di installazione, placche di copertura. Posa

e collaudo dei singoli elementi.

Esecuzione secondo le regole dell'arte e nel rispetto

assoluto delle vigenti prescrizioni della ASE (NIBT),

prescrizioni sugli impianti per la depurazione delle

acque

e quelle particolari della locale Azienda __________

Protocollo di collaudo OIBT.

Certificate secondo EN 61439

NOTA BENE:

tutte le sbarre sono da realizzare con trattamento

protettivo

contro la corrosione (SBARRE NICHELATE)

Prodotto di riferimento:

Marca: __________

modello: __________

Prodotto proposto:

………….

Di identico tenore era anche la successiva (531.181.012) posizione riferita ad

un armadio di dimensioni diverse (800x600x2000; zoccolo: 800x600x100). Posizioni

analoghe, con il medesimo prodotto di riferimento (__________), erano inoltre

previste alle cifre 531.181.002 (sub. 231.2 Compensazione), 531.181.013

(sub. 231.4 Distribuzioni secondarie), 531.181.009, 531.181.011 e

531.181.012

(sub. 231.6 Distributore energia di soccorso).

B. Nel termine prestabilito, sono pervenute

al committente quattro offerte, tra cui quelle della CO 2 (fr. 743'654.70) e

della RI 1 (fr. 826'828.55).

Esperite, per il tramite del proprio consulente, le necessarie valutazioni in

applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, con

decisione 14 luglio 2014 il CO 1 ha risolto di assegnare la commessa alla CO 2

giunta prima in graduatoria con 100 punti.

C. Avverso tale decisione, la RI 1,

seconda classificata con 95 punti, è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che sia annullata e che le sia aggiudicata la

commessa.

La ricorrente contesta in particolare che il prodotto (armadio ditta __________)

offerto dall'aggiudicataria alle posizioni 531.181.011 e 531.181.012 (riferite

al distributore principale) possa essere parificato a quello di riferimento (__________modello

__________) indicato dal capitolato. La certificazione (EN 50298) del prodotto della

__________ si riferirebbe unicamente all'armadio vuoto senza celle equipaggiate

e certificate secondo la norma EN 61439, così come richiesto dal committente. Non

rispondendo ai requisiti del capitolato, l'offerta dellaCO 2 avrebbe di

conseguenza dovuto essere esclusa.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si è opposto il CO 1, contestando in sostanza che il prodotto offerto dall'aggiudicataria

non sarebbe conforme alle prescrizioni di gara. La certificazione EN 61439 si

riferirebbe all'apparecchiatura assiemata, non all'armadio; tale

certificazione, aggiunge, potrà essere rilasciata ad opera conclusa,

contestualmente al collaudo OIBT. Il capitolato non avrebbe imposto la

presentazione di una simile certificazione già al momento dell'offerta. Né vi

sarebbero motivi per dubitare che la deliberataria possa conseguirla a seguito

dell'assemblaggio.

L'ULSA si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, rilevando di non essere

stato coinvolto nella procedura. La deliberataria è invece rimasta silente.

E. Con la replica e la duplica, la

ricorrente e il committente hanno ulteriormente sviluppato le proprie tesi,

riconfermandosi nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. Delle loro

argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36

cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa

ad un'altra concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrati dalle norme

tecniche EN 60439, 61439, 50298 e 62208 prodotte dall'insorgente

rispettivamente dal committente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per

l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1

lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi

risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni

stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art.

40.

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;

RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Questo, in particolare, per permettere al

committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e

di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per

principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione

di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata

compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di

prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.

Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti

vanno tollerate (cfr. RtiD I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii).

2.2

Nel caso concreto, controversa è la questione a sapere se il prodotto (__________)

offerto dall'aggiudicataria sia conforme alle prescrizioni del capitolato,

ovvero equipollente a quello di riferimento (__________) indicato alle

posizioni 531.181.011 e 531.181.012, riferite al distributore principale

(231.1). Nessuno contesta infatti che ai concorrenti era data la possibilità di

offrire un prodotto diverso, analogo a quest'ultimo. Non imponendo il

capitolato di offrire unicamente questo specifico prodotto - conformemente al

divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP - l'indicazione "Prodotto

proposto: …." in calce alle citate posizioni poteva e doveva essere

intesa nel senso che agli offerenti era data la possibilità di offrire un

prodotto equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante (cfr. art. 16

cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

2.3

Il prodotto di riferimento (__________) indicato alle citate posizioni è

un armadio a celle, fornito dalla __________ cfr. scheda del prodotto in: __________).

È un cosiddetto involucro vuoto, destinato ad essere utilizzato come

parte di un quadro elettrico (cfr. infra). Il capitolato precisava le dimensioni

e i materiali dell'armadio. La posizione menzionava inoltre alcune Prescrizioni

esecutive (le celle s'intendono complete complete di piastre di

montaggio, cablaggi, materiale di assemblaggio, ecc.), con la dicitura

finale Certificate secondo EN 61439. Da quest'ultima indicazione la

ricorrente deduce che l'armadio offerto dall'aggiudicataria non sarebbe

equivalente a quello richiesto, poiché non godrebbe della certificazione EN

61439.

2.4

Un quadro elettrico è un assieme di più apparecchiature di protezione e

manovra, raggruppate in uno o più contenitori adiacenti. In un quadro elettrico

si distinguono (1) il contenitore (involucro) - che svolge la funzione

di supporto e di protezione meccanica dei componenti contenuti - e (2) l'equipaggiamento

elettrico, costituito dagli apparecchi, dalle connessioni interne e dai

terminali di entrata e di uscita per il collegamento all'impianto (cfr. ABB, Quaderni di applicazione tecnica n.

11, Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le norme CEI EN

61439, parte 1 e 2, sub. sito: www.abb.ch, in seguito:

Guida, pag. 3 e 4). Tale complesso deve essere assiemato opportunamente in modo

da soddisfare i requisiti di sicurezza ed adempiere in maniera ottimale le

funzioni per le quali è stato progettato. A questo proposito sono in vigore a

livello europeo delle norme (EN) del Comitato europeo di normalizzazione

elettrotecnica (CENELEC), che sono state recepite a livello svizzero dal Comitato

elettrotecnico svizzero (CES) e costituiscono le regole riconosciute della

tecnica (cfr. anche art. 3 ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa

tensione del 7 novembre 2001; OIBT; RS 734.27). In particolare, si tratta del

pacchetto di norme EN 61439 concernenti le Apparecchiature assiemate di

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), composte da una

norma base (EN 61439-1) e dalle specifiche norme di prodotto (EN 61439-2/6),

che hanno sostituito il precedente pacchetto di norme EN 60439. Queste norme si

applicano a tutti i quadri BT che sono progettati, costruiti e verificati in

singolo esemplare o standardizzati e costruiti in grandi serie (cfr.

EN-61439-1, cifra 1). Esse prevedono in particolare determinate (a) verifiche

di progetto (su un quadro campione) e (b) verifiche individuali, che vengono

eseguite su ciascun quadro durante e/o dopo la sua fabbricazione (cfr.

EN-61439-1, cifre 3.9.1, 3.9.5, 10.1 e 11.1). Solo al termine dell'assemblaggio

del quadro, dopo tutte le verifiche individuali (b) - talvolta chiamate collaudo

del quadro - è possibile certificare che lo stesso soddisfa le prescrizioni

della relativa norma di prodotto della serie EN 61439, ovvero che è stato

costruito secondo le regole riconosciute della tecnica (cfr. Guida, pag. 65). Al

di là delle differenze con la precedente serie di norme EN 60439 - che

suddivideva, tra l'altro, i quadri in tipi di serie (AS) e non di serie (ANS) -

anche in base a queste la certificazione poteva avvenire solo dopo l'assemblaggio

del quadro, dopo le prove individuali (cfr. anche Guida, schema a pag. 7).

In base alla EN 61439-1, la certificazione del quadro è rilasciata dal costruttore

del quadro, ovvero dall'organizzazione che si assume la

responsabilità del quadro finito (cfr. cifra 3.10.2).

2.5

Secondo la norma EN 61439-1, un quadro può anche essere costruito e/o montato

da un costruttore diverso da quello che ne ha progettato, costruito e

verificato (mediante verifiche di progetto) il prototipo (cfr. Guida, pag. 6),

ovvero il cosiddetto costruttore originale del quadro (cfr. ad

cifre 1 e 3.10.1). In particolare, un costruttore originale del quadro può

fornire al costruttore del quadro un sistema di quadri, ovvero la gamma

completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre, unità

funzionali, ecc.) da assemblare (cfr. cifra 3.1.2). In questo caso, se il costruttore

del quadro si attiene a tutte le prescrizioni e istruzioni specificate dal costruttore

originale non è tenuto a ripetere le verifiche originarie di progetto (a), ma

solo quelle individuali (b; cfr. cifra 10.1. pag. 46). Se se ne scosta, il costruttore

del quadro è invece tenuto ad effettuare tali verifiche, divenendo a sua volta costruttore

originale del quadro (cfr. cifra 10.1. pag. 46). Anche in questi

casi, la certificazione di conformità del quadro avviene comunque dopo l'assemblaggio

e tutte le verifiche individuali (collaudo).

2.6

Nel caso concreto, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, certo è

anzitutto che l'armadio offerto dall'aggiudicataria alle controverse posizioni (531.181.011

e 531.181.012) - che è un involucro vuoto, così come il prodotto di riferimento

- non può (da solo) essere (già) certificato secondo la relativa norma di prodotto

EN 61439. Tale certificazione concerne infatti il quadro elettrico finito

(apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra) nel suo complesso; non i

suoi singoli componenti. L'indicazione certificate secondo EN 61439

contenuta nel capitolato può dunque unicamente significare che gli armadi a

celle (comprensive degli accessori necessari all'assemblaggio e al cablaggio),

unitamente all'equipaggiamento elettrico in essi contenuto, dovrà essere

certificato dal costruttore del quadro - ad opera ultimata - secondo la

relativa norma di prodotto, così come afferma il committente.

2.7

Ferma questa premessa, non vi è motivo per scostarsi dalla conclusione del

committente che ha ritenuto il controverso armadio a celle equivalente a quello

di riferimento. In particolare, non v'è ragione di dubitare che il prodotto

offerto dalla deliberataria possa conseguire - dopo tutte le verifiche

necessarie (di progetto e individuali) - la certificazione esatta dal

capitolato, così come sostiene il consulente del committente (cfr. doc. 4:

scritto 6 agosto 2014 della __________). Certificazione che - come richiede

chiaramente il modulo d'offerta e si può peraltro dedurre anche dalla pos. R920

delle disposizione particolari (CPN 102) del capitolato (secondo cui fanno

stato le norme e le raccomandazioni in vigore alla data di stipulazione del

contratto) - dovrà essere conforme alle norme EN 61439 e non alla serie precedente

(cfr. in particolare le norme EN 60439-1/2, che, dopo un periodo di

sovrapposizione con le norme EN 61439-1/2, non sono più in vigore dallo scorso

1.

novembre 2014; cfr. doc. I: Electrosuisse, Un nuovo approccio per i quadri

elettrici: le norme SN EN 61439, pag. 4). Non occorre dunque soffermarsi su

queste norme.

2.8

Da respingere è la censura dell'insorgente riferita alla distinzione tra

costruttore originale e costruttore del quadro, che concerne i sistemi di

quadro. Le controverse prescrizioni non imponevano ai concorrenti di offrire un

armadio a celle che fosse necessariamente componente di un tale sistema, ovvero

di una gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre,

unità funzionali, ecc.). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente infatti,

per essere conforme alla norma EN 61439, un quadro può - ma non deve

necessariamente - essere proget-tato, costruito e verificato da due soggetti

distinti (cfr. anche Guida c, schema a pag. 7).

2.9

Per il resto, neppure l'insorgente contesta le caratteristiche

(dimensioni, gradi di protezione ecc.) dell'involucro vuoto. Non contesta che

le sue specifiche tecniche rispondano a quelle dell'armadio a celle __________.

È ben vero che, confrontando le schede tecniche dei due prodotti, l'uno (__________)

risulta certificato (singolarmente) secondo la norma EN 50298 mentre l'altro (__________) secondo la

stessa norma, ma più recente (EN 62208). Tale certificazione - riferita agli involucri vuoti destinati a essere utilizzati come parti di assiemi di apparecchiature

di manovra e di protezione per bassa tensione (quadri BT) - non era

tuttavia richiesta dal capitolato. Neppure la ricorrente lo pretende. Stando al

testo della norma EN 61439-1 - che ha integrato le prescrizioni derivanti da

questa norma (cfr. prefazione) - non risulta d'altra parte che essa sia

indispensabile ai fini della certificazione del quadro elettrico secondo la

serie EN 61439. Semmai, può agevolarne il processo di verifica (cfr. cifra

10.3

e Guida, pag. 12).

3.

3.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

3.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

3.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla stazione appaltante, assistita

da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta integralmente a suo carico. La

ricorrente verserà fr. 2'000.- di ripetibili alla stazione appaltante.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle

condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La segretaria